AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

L'anno 2003, il 25 settembre, alle ore 11.00, nella sala a vetri in Piazza Fiera n. 3, a Trento, le parti:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

sig. FERRUCCIO DEMADONNA - Presidente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI - Componente

dott. FRANCO ZENI - Componente

dott. FLAVIO DEBERTOL - Componente aggiunto

prof. MARIO PEDERZOLLI - Componente aggiunto

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. ALDO DUCA

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

C.G.I.L.                firmato

C.I.S.L.                firmato

U.I.L.                   firmato

CONF.S.A.L.         firmato

CONFE.DIR.         firmato

C.I.D.A.               firmato

U.S.A.E.               firmato

premesso che

- il comma 2 dell’art. 54 prevede altresì che "la Giunta con apposito regolamento può individuare comparti di contrattazione nelle materie di competenza provinciale, tenuto conto dei comparti individuati a livello nazionale e sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 58 e le confederazioni maggiormente rappresentative del personale";

- il protocollo politico sottoscritto il 9 gennaio 1995, relativamente alla definizione di un contratto unico a livello provinciale degli enti locali, prevede un unico tavolo di contrattazione e una congiunta negoziazione degli accordi applicabili al personale interessato;

- il presente accordo è sostitutivo di quello riguardante la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 4 ottobre 1999;

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

la seguente ipotesi di accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva.


IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SUI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

 

Art. 1
Determinazione dei comparti di contrattazione

1.    Il personale di cui all’art. 1 della L.P. n. 7/97, all’art. 1 della L.R. n. 10/98 e all’art. 10 della L.R. n. 20/88, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19, comma 26, della L.R. n. 10/98, è raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) comparto Autonomie locali;

B) comparto Scuola;

C) comparto Sanità;

D) comparto Ricerca.

Art. 2
Comparto Autonomie locali

1.    Il comparto di cui alla lettera A) dell’articolo 1 comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

1) Area della dirigenza e dei segretari comunali, composta dal personale:

  1. della Provincia e degli Enti funzionali;

  2. del Consiglio provinciale;

  3. dei Comuni, loro Consorzi e associazioni;

  4. dei Comprensori;

  5. delle I.P.A.B. a carattere assistenziale.

2) Area del personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.

3) Area del restante personale dipendente, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

Art. 3
Comparto Scuola

1.    Il comparto di cui alla lettera B) dell’articolo 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

1)    Area dei dirigenti scolastici.

2)    Area composta da:

  1. personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, di cui al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433;

  2. personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell’infanzia;

  3. personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori;

  4. personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento e personale delle IPAB che svolge servizi di formazione professionale.

 

Art. 4
Comparto Sanità

1.    Il comparto di cui alla lettera C) dell’art. 1, comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

  1. Area del personale della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

  2. Area del personale del ruolo medico, medico-veterinario ed odontotecnico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

  3. Area composta dal restante personale dipendente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 5
Comparto Ricerca

1.    l comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 1, lettera D), comprende il personale assunto con qualifica di ricercatore e tecnologo degli Enti funzionali della Provincia autonoma di Trento che svolgono attività di ricerca.

 

Art. 6
Norme transitorie

1.    Per la presente tornata contrattuale (2002-2005), al fine di favorire l’omogeneizzazione con il comparto Scuola, per il personale docente dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige potrà essere stabilita con apposita contrattazione una disciplina particolare per materie non previste e comunque tenendo conto di quanto stabilito nell’ambito dell’area contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. a). Il rapporto di lavoro dei bidelli attualmente dipendenti dai Comuni potrà essere disciplinato in specifiche parti del contratto di cui all’art. 3, comma 1, punto 3), lett. b), per quanto concerne l’eventuale passaggio tra Amministrazioni comunali e Provincia autonoma di Trento (comparto Scuola).

2.    Al personale della formazione professionale che svolge funzioni analoghe al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole a carattere statale si applica il contratto collettivo provinciale di lavoro che disciplina il personale di cui alla lett. c) dell’art. 3 del presente accordo. Con apposita contrattazione le parti provvederanno all’individuazione di dette figure professionali ed alla redazione delle norme transitorie relative all’applicazione del contratto di riferimento.

 

Art. 7
Norma finale

1.    Il presente accordo quadro è valido per il quadriennio 2002-2005 e la disdetta può essere data dall'A.P.RA.N., da due confederazioni sindacali o dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di biennio in biennio.

2.    Nell’ambito dei contratti di comparto, le parti definiranno specifiche disposizioni che rendano effettiva e facilmente esperibile la mobilità fra i comparti di cui al presente accordo.

3.    Le parti opereranno con criteri uniformi per i comparti e per le aree per quanto attiene gli istituti economici e giuridici, nel rispetto delle peculiarità e valorizzando le specificità dellediverse categorie di personale.

4.    L'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale sottopone per il recepimento la seguente ipotesi di accordo sui comparti di contrattazione collettiva alla Giunta della Provincia autonoma di Trento e al Comitato direttivo del Consorzio dei Comuni trentini.