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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2023 di data 4 agosto 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Sanità, il giorno 8 agosto 2000 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

prof. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale, composta da:

...................................................... per la C.G.I.L. - Sanità

...................................................... per la C.I.S.L. - Sanità

...................................................... per la U.I.L. - Sanità

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’accordo relativo al biennio economico 2000-2001 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Sanità.

 

SOMMARIO

_______________________

ACCORDO RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2000 2001 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998 –2001 DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO SANITA’

 

Art.

1

Adeguamenti retributivi

pag.

1

Art.

2

Effetti nuovi stipendi

pag.

1

 

ALLEGATO A

 

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI pag.

2

 

 

ACCORDO SUL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

 

Art. 1

Adeguamenti retributivi

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 al personale dell'area non dirigenziale del comparto del Servizio sanitario provinciale di cui all’art. 4, comma 1, punto 3), dell’accordo sui comparti di contrattazione collettiva di data 4 ottobre 1999, sono corrisposti gli aumenti previsti alla tabella allegata al presente accordo (Allegato A).

 

Art. 2

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2000-2001 gli incrementi di cui all’art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 1 hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

ALLEGATO A

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI

Ex posizioni funzionali

Categorie

Aumento mensile lordo
dec. 1° luglio 2000

I - II - III

A

44.000

IV

B

48.000

V

B livello super

50.000

VI

C

54.000

VII

D

59.000

VIII

D livello super

64.000

VIII bis

D livello super 2

67.000