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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 784 di data 12 aprile 2002, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'Accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) del personale dell’area non dirigenziale del comparto Sanità, il giorno 15 aprile 2002, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi della legge provinciale n. 7/97 composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

 

per la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Sanità     (firmato)

C.I.S.L. – Sanità     (firmato)

U.I.L. – Sanità        (firmato)

Nursing Up             (firmato)

 

Al temine dell’incontro le parti sottoscrivono il seguente accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) del personale dell’area non dirigenziale del comparto Sanità.

 


ACCORDO PER L'AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) PER IL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO SANITA’

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato di cui alla lett. C) del comma 1 dell’art. 1 dell’Accordo provinciale quadro sull’istituzione dei comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999.

2. Il presente accordo si applica ai dipendenti a tempo determinato limitatamente al Capo II.

 

 

CAPO I

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


Art. 2
Trattamento di fine rapporto

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente accordo, nei confronti del personale che aderisce a LABORFONDS cessa di essere applicato il TFS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.

2. Ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è considerata la retribuzione corrisposta ai dipendenti, ad esclusione delle seguenti voci:

  1. indennità di missione e trasferimento;
  2. rimborso spese di missione e trasferimento;
  3. compensi in natura per la parte non assoggettata a contribuzione;
  4. retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
  5. assegno per il nucleo familiare.

 

Art. 3
Anticipazione del TFR

1. In attesa della possibilità per i lavoratori di poter beneficiare presso il fondo pensione dell'anticipazione sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro provvede direttamente alla concessione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge provinciale e della contrattazione collettiva provinciale vigenti per il comparto del personale delle Autonomie locali.

2. Il dipendente rilascia all’Amministrazione una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell’anticipazione del TFR dall’INPDAP per la parte eccedente l’eventuale credito nei confronti dell’Amministrazione.

3. L’anticipazione del TFR, rivalutata secondo i parametri di cui al comma 4 dell’art. 2120 del codice civile, viene recuperata dal TFR medesimo.

 

CAPO II

PREVIDENZA COMPLEMENTARE


Art. 4
Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige (LABORFONDS).

2. Il personale di cui al comma 1 può, in alternativa, aderire ad altri fondi pensione, secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro del corrispondente personale.

3. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo e di ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.

4. In prima applicazione, l'adesione espressa dai dipendenti entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ha decorrenza dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 2 dell'accordo medesimo. Successivamente, l'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

 

Art. 5
Contribuzione

1. Sono versate a LABORFONDS, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

  1. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con ritenuta a carico del lavoratore;
  2. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro; tale misura è raddoppiata per un anno a partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 2 (2%) e maggiorata del 50% per un ulteriore anno (1,5%).

2. Sono contabilizzate dall'INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al fondo pensione complementare cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico complementare ovvero con diritto al riscatto della posizione individuale:

  1. la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2001;
  2. la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale;
  3. il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti dal 1° gennaio 2002.

3. I versamenti al fondo pensione complementare cui possono aderire i lavoratori, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il dipendente associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lett. a) del comma 1 a scaglioni dell’1% della retribuzione utili ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell’Ente. Il dipendente può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno, dandone comunicazione scritta all’Ente entro il 30 ottobre dell’anno precedente.

4. Al fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dai vigenti CCPL.

 

Art. 6
Disposizione transitoria

1. La decorrenza di cui al comma 1 dell’articolo 2 può essere posticipata in caso di dichiarata impossibilità da parte dell'INPDAP all'avvio delle procedure di adesione al LABORFONDS. In tale evenienza, le minori spese a carico del datore di lavoro sono portate a proporzionale ulteriore incremento delle maggiorazioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Per l’anticipazione del TFR, in sede di prima applicazione verranno considerate le domande presentate dal primo giorno del secondo mese successivo al mese di avvio della raccolta delle adesioni al fondo pensione. Non sono prese in considerazione le domande presentate precedentemente. Le risorse non utilizzate per la previdenza complementare integrano lo stanziamento previsto per le anticipazioni. Qualora lo stanziamento risulti insufficiente per l’accoglimento integrale delle domande presentate, si provvede secondo l’ordine di anzianità di servizio dei richiedenti. Le domande che non possono essere soddisfatte con le risorse disponibili restano comunque valide rispetto alle disponibilità economiche degli anni successivi.

3. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 5 dell’Accordo stralcio sul secondo biennio economico 2000-2001 del contratto provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Sanità, sottoscritto il 9 novembre 2001, relativamente a quanto concerne l’indennità premio di servizio, che deve intendersi sostituita con il trattamento di fine rapporto disciplinato da questo accordo.