AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2259 di data 8 settembre 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del Contratto collettivo provinciale di lavoro preliminare e transitorio relativo agli incrementi economici tabellari e allindennità di esclusività del rapporto di lavoro del personale dellarea medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, il giorno 18 settembre 2000 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:
prof. Carlo Zoli - presidente
sig. Ferruccio Demadonna - componente
dott. Franco Zeni - componente
dott. Flavio Debertol - componente aggiunto
e la delegazione sindacale, composta da:
...................................................... per il Sindacato A.N.A.A.O. ASSOMeD
...................................................... per il Sindacato C.I.M.O.
...................................................... per il Sindacato A.N.P.O.
...................................................... per il Sindacato U.M.S.P.E.D. (A.I.P.A.C.- A.A.R.O.I. S.N.R.)
...................................................... per il Sindacato SI.Me.t.
...................................................... per il Sindacato S.I.Ve.M.P.
...................................................... per la Federazione Fe.S.Me.D.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro preliminare e transitorio relativo agli incrementi economici tabellari e allindennità di esclusività del rapporto di lavoro del personale dellarea della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.
ACCORDO PROVINCIALE PRELIMINARE E TRANSITORIO
RELATIVO AGLI INCREMENTI ECONOMICI TABELLARI E ALLINDENNITA
DI ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE
DELLAREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL
SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE
BIENNI ECONOMICI 1998-1999 E 2000-2001
Premessa
a) nel rispetto del principio della omogeneizzazione dei contratti della Provincia, degli enti Enti funzionali da essa dipendenti, della Regione e degli Enti Locali;
b) in armonia con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.;
Le le parti concordano quanto segue:
Art. 1
Incrementi economici tabellari
1. Dal Dall'1.11.1998 al 31.05.1999 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per i dirigenti medici e veterinari dagli artt. 43, 44 e 45, lettere A) e C), del CCNL 05del 5.12.1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 1997, sono i seguenti:
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Lire Lire |
92.000.=; 73.000.=. |
2. Dal Dall'01.06.1999 al 30.06.2000 ai dirigenti di cui al comma 1 sono corrisposti gli incrementi mensili lordi sottoindicati, che riassorbono i precedenti:
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Lire Lire |
172.000.=; 136.000.=. |
3. Dal 01Dall'1.07.2000 al 30.06.2001 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari dei dirigenti di cui al comma 1, che riassorbono quelli precedenti, sono i seguenti:
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Lire Lire |
222.000.=; 186.000.=. |
4. Con le decorrenze sottoindicate, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 229/99 in merito alla collocazione della dirigenza medica e veterinaria in un ruolo unico, per tutti i dirigenti, anche assunti con incarico di direzione di struttura complessa, con avviso pubblicato in in Gazzetta Ufficiale successivamente allentrata in vigore del citato decreto legislativo, lo stipendio tabellare annuo lordo per 12 mensilità è il seguente:
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Lire Lire |
37.632.000.=; 38.232.000.=; |
5. Di conseguenza, a tutti i dirigenti medici e veterinari di ex II livello, anche ad incarico quinquennale, in servizio al 31.07.1999, ovvero assunti anche successivamente, viene attribuito un assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L. 13.263.000.=, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari degli ex I e II livello, nonché comprensivo della differenza del valore della indennità integrativa speciale precedentemente percepita, la quale, a far data dal 01dall'1.08.1999, viene erogata in misura unica per tutti pari a L. 13.883.000.= annua annue lorda lorde e comprensiva della tredicesima mensilità.
Lassegno personale è corrisposto per tredici mensilità.
Art. 2
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
1. Dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2001 al personale regolato disciplinato dal presente accordo che, entro tale datail 1° gennaio 2000, ha abbia effettuato lopzione per il rapporto di lavoro esclusivo spetta lindennità di esclusività, fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità nella seguente misura annua:
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31.994.000.= |
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Lire |
24.000.000.= |
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17.610.000.= |
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Lire |
4.363.000.=. |
2. Lesperienza professionale di cui al precedente comma è quella maturata al 31.12.1999.
3. Il passaggio alla fascia superiore dellindennità per i dirigenti cui non è conferito lincarico di direzione di struttura complessa è condizionato allesito positivo della verifica triennale effettuata dagli organismi di cui allarticolo 15, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 502/92.
4. Al personale che ha esercitato lopzione per il rapporto di lavoro esclusivo in data successiva al 1° gennaio 2000, ed entro la data del 4 settembre 2000, , ed entro la data di stipulazione del presente accordo, lindennità viene corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di opzione. Al personale che eserciterà lopzione successivamente al 4 settembre 2000 lindennità verrà corrisposta con decorrenza da stabilirsi nel contratto di lavoro provinciale.Per il personale che eserciterà lopzione in data successiva alla stipulazione del presente accordo lindennità verrà corrisposta con decorrenza da stabilirsi nel contratto di lavoro provinciale.
Art. 3
Effetti dei benefici economici
1. Gli incrementi degli stipendi tabellari risultanti dallapplicazione del presente accordo preliminare e transitorio hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità premio di servizio, sullindennità alimentare di cui allart. 30, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996, sullequo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi previsti dallarticolo 1. Agli effetti dellindennità premio di servizio, dellindennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dallart. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4
Norma finale
1. Le parti firmatarie si danno atto della transitorietà del presente contratto, sottoscritto per permettere una rapida corresponsione degli emolumenti con carattere di automaticità previsti dal CCNL e tenuto conto delle risorse disponibili ai sensi dellart. 59 e del disposto di cui allart. 60 della L.P. n. 7/97.
2. Le parti si impegnano a sviluppare la trattativa contrattuale per la definizione complessiva del CCPL e per lintero quadriennio economico 1998-2001 sulla base delle direttive che verranno impartite dalla Giunta provinciale.