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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2259 di data 8 settembre 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del Contratto collettivo provinciale di lavoro preliminare e transitorio relativo agli incrementi economici tabellari e all’indennità di esclusività del rapporto di lavoro del personale dell’area medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale – bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, il giorno 18 settembre 2000 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

prof. Carlo Zoli - presidente

 

sig. Ferruccio Demadonna - componente

 

dott. Franco Zeni - componente

 

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

 

 

e la delegazione sindacale, composta da:

...................................................... per il Sindacato A.N.A.A.O. ASSOMeD

 

...................................................... per il Sindacato C.I.M.O.

 

...................................................... per il Sindacato A.N.P.O.

 

...................................................... per il Sindacato U.M.S.P.E.D. (A.I.P.A.C.- A.A.R.O.I. – S.N.R.)

 

...................................................... per il Sindacato SI.Me.t.

 

...................................................... per il Sindacato S.I.Ve.M.P.

 

...................................................... per la Federazione Fe.S.Me.D.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro preliminare e transitorio relativo agli incrementi economici tabellari e all’indennità di esclusività del rapporto di lavoro del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale – bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.

 

ACCORDO PROVINCIALE PRELIMINARE E TRANSITORIO

RELATIVO AGLI INCREMENTI ECONOMICI TABELLARI E ALL’INDENNITA’

DI ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL

SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

BIENNI ECONOMICI 1998-1999 E 2000-2001

 

Premessa

a) nel rispetto del principio della omogeneizzazione dei contratti della Provincia, degli enti Enti funzionali da essa dipendenti, della Regione e degli Enti Locali;

b) in armonia con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.;

 

Le le parti concordano quanto segue:

 

 

Art. 1

Incrementi economici tabellari

1. Dal Dall'1.11.1998 al 31.05.1999 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per i dirigenti medici e veterinari dagli artt. 43, 44 e 45, lettere A) e C), del CCNL 05del 5.12.1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 – 1997, sono i seguenti:

  • dirigenti di II livello
  • dirigenti di I livello

Lire

Lire

92.000.=;

73.000.=.

2. Dal Dall'01.06.1999 al 30.06.2000 ai dirigenti di cui al comma 1 sono corrisposti gli incrementi mensili lordi sottoindicati, che riassorbono i precedenti:

  • dirigenti di II livello
  • dirigenti di I livello

Lire

Lire

172.000.=;

136.000.=.

3. Dal 01Dall'1.07.2000 al 30.06.2001 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari dei dirigenti di cui al comma 1, che riassorbono quelli precedenti, sono i seguenti:

  • ex dirigenti di II livello
  • ex dirigenti di I livello

Lire

Lire

222.000.=;

186.000.=.

4. Con le decorrenze sottoindicate, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 229/99 in merito alla collocazione della dirigenza medica e veterinaria in un ruolo unico, per tutti i dirigenti, anche assunti con incarico di direzione di struttura complessa, con avviso pubblicato in in Gazzetta Ufficiale successivamente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo, lo stipendio tabellare annuo lordo per 12 mensilità è il seguente:

  • dal 01.dall'1.08.1999
  • dal 01dall'1.07.2000

Lire

Lire

37.632.000.=;

38.232.000.=;

 

5. Di conseguenza, a tutti i dirigenti medici e veterinari di ex II livello, anche ad incarico quinquennale, in servizio al 31.07.1999, ovvero assunti anche successivamente, viene attribuito un assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L. 13.263.000.=, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari degli ex I e II livello, nonché comprensivo della differenza del valore della indennità integrativa speciale precedentemente percepita, la quale, a far data dal 01dall'1.08.1999, viene erogata in misura unica per tutti pari a L. 13.883.000.= annua annue lorda lorde e comprensiva della tredicesima mensilità.

L’assegno personale è corrisposto per tredici mensilità.

 

 

Art. 2

Indennità di esclusività del rapporto di lavoro

1. Dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2001 al personale regolato disciplinato dal presente accordo che, entro tale datail 1° gennaio 2000, ha abbia effettuato l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo spetta l’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità nella seguente misura annua:

  • al dirigente con incarico di direzione di struttura complessa

Lire

31.994.000.=

  • al dirigente con incarico di direzione di struttura semplice, ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni

Lire

24.000.000.=

  • al personale di cui al precedente alinea con esperienza professionale nel S.S.N. tra cinque e quindici anni

Lire

17.610.000.=

  • al dirigente con esperienza professionale nel S.S.N. sino a cinque anni

Lire

4.363.000.=.

2. L’esperienza professionale di cui al precedente comma è quella maturata al 31.12.1999.

3. Il passaggio alla fascia superiore dell’indennità per i dirigenti cui non è conferito l’incarico di direzione di struttura complessa è condizionato all’esito positivo della verifica triennale effettuata dagli organismi di cui all’articolo 15, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 502/92.

4. Al personale che ha esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo in data successiva al 1° gennaio 2000, ed entro la data del 4 settembre 2000, , ed entro la data di stipulazione del presente accordo, l’indennità viene corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di opzione. Al personale che eserciterà l’opzione successivamente al 4 settembre 2000 l’indennità verrà corrisposta con decorrenza da stabilirsi nel contratto di lavoro provinciale.Per il personale che eserciterà l’opzione in data successiva alla stipulazione del presente accordo l’indennità verrà corrisposta con decorrenza da stabilirsi nel contratto di lavoro provinciale.

 

 

Art. 3

Effetti dei benefici economici

1. Gli incrementi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del presente accordo preliminare e transitorio hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 30, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi previsti dall’articolo 1. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

Art. 4

Norma finale

1. Le parti firmatarie si danno atto della transitorietà del presente contratto, sottoscritto per permettere una rapida corresponsione degli emolumenti con carattere di automaticità previsti dal CCNL e tenuto conto delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 59 e del disposto di cui all’art. 60 della L.P. n. 7/97.

2. Le parti si impegnano a sviluppare la trattativa contrattuale per la definizione complessiva del CCPL e per l’intero quadriennio economico 1998-2001 sulla base delle direttive che verranno impartite dalla Giunta provinciale.