AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1820 di data 25 luglio 2003, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo collettivo provinciale preliminare di lavoro del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale per il periodo contrattuale 2002/2005 – biennio economico 2002/2003, il giorno 13 agosto 2003, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale, composta da:

A.N.A.A.O. ASSOMed

C.I.M.O.

A.N.P.O.

U.M.S.P.E.D. (A.I.P.A.C. – S.N.R. - A.A.R.O.I.)

SI.Me.t.

S.I.Ve.M.P.

Fe.S.Me.D.

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’Accordo collettivo provinciale di lavoro preliminare del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale per il periodo contrattuale 2002/2005 – biennio economico 2002/2003.


ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PRELIMINARE DEL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO PR0VINCIALE PER IL PERIODO CONTRATTUALE 2002/2005 – BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

 

Premessa

Il presente contratto provinciale del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria si caratterizza quale "accordo preliminare di lavoro" per il periodo contrattuale 2002/2005 – biennio economico 2002/2003, orientato alla soluzione tempestiva di fattispecie contrattuali aventi carattere di priorità, secondo quanto disposto dalle direttive provinciali approvate con deliberazione n. 1280 del 30 maggio 2003.

In attesa della stipulazione del contratto di lavoro nazionale per la dirigenza medica e veterinaria per il periodo 2002-2005, ai cui principi generali dovrà attenersi la contrattazione provinciale secondo quanto disposto dall’art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l’Azienda Sanitaria provinciale darà applicazione al presente accordo di lavoro preliminare nei limiti di spesa in esso definiti e secondo le finalità stabilite.

 

Art. 1
Fondo retribuzione di risultato

1. Anche per il periodo contrattuale 2002/2005 – biennio economico 2002/2003 sono da ritenersi assolutamente attuali le disposizioni contenute negli articoli 98 e 99 del CCPL 20 maggio 2002, per quanto concerne gli obiettivi tesi al miglioramento della qualità dei servizi, con particolare riferimento al comma 8 dell’art. 98, riguardante specificatamente la riduzione delle liste di attesa e l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria attraverso la definizione e attivazione di percorsi assistenziali integrati tra ospedali e territorio.

2. Al fine di garantire la prosecuzione ed il consolidamento a regime del sistema a rete integrato di attività per l’assistenza ospedaliera, da realizzarsi con i singoli presidi pubblici e privati accreditati ed a livelli crescenti di specializzazione e complessità e da coordinarsi, sia strutturalmente che sotto il profilo della programmazione operativa, recuperando all’ospedale un crescente grado di flessibilità organizzativa e determinando un più efficace raccordo della funzione ospedaliera con le altre attività sanitarie, il fondo della retribuzione di risultato di cui alla tabella C allegata al CCPL 20 maggio 2002 per l’anno 2003 viene incrementato dell’importo di € 2.227.500,00 (oneri riflessi compresi).

3. Al fine di garantire il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche del Servizio sanitario provinciale, operando secondo i criteri già stabiliti dal comma 8 dell’art. 98 del CCPL 20 maggio 2002, il fondo della retribuzione di risultato di cui alla tabella C del citato contratto è ulteriormente incrementato dell’importo di € 439.000,00 (oneri riflessi compresi) sia per l’anno 2002 che per l’anno 2003.

4. Le eventuali risorse economiche che a consuntivo risultassero ancora disponibili saranno riassegnate ai sensi del comma 10 dell’articolo 98 del C.C.P.L. 1998-2001 sottoscritto in data 20 maggio 2002.

 

Art. 2
Norma finale

1. Fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro provinciale definitivo per il periodo contrattuale 2002-2005 continuano ad essere applicate le norme del contratto provinciale per il periodo 1998-2001, qualora non modificate dal presente accordo preliminare.