AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 904 di data 23 aprile 2004, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo stralcio del personale dell’area non dirigenziale del Servizio sanitario provinciale per la riqualificazione degli O.S.S. ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive, il giorno 28 aprile 2004, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna     - presidente

dott. Silvio Fedrigotti           - componente

dott. Pietro Patton              - componente

dott. Flavio Debertol            - componente aggiunto

dott. Fabrizio Fontana          - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale, composta da:

 

C.G.I.L F.P.                       non firmato

C.I.S.L. FPS e Sanità           non firmato

U.I.L. - Sanità                    firmato

Nursing Up                         firmato

per la Fe.N.A.L.T.               firmato

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’accordo stralcio del personale dell’area non dirigenziale del Servizio sanitario provinciale per la riqualificazione degli O.S.S. ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive.


ACCORDO STRALCIO DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI O.S.S. ED IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

 

PREMESSA

    L’Azienda provinciale per i Servizi sanitari darà applicazione al presente accordo, formato in attesa della stipulazione del contratto provinciale di lavoro per il periodo 2002-2005, secondo quanto disposto dall’art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

 

Art. 1
Riconoscimento economico e giuridico della qualifica di Operatore socio-sanitario

1.    Il personale, appartenente al profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza (O.T.A.), che ha partecipato ai corsi di riqualificazione effettuati dall’Amministrazione per il conseguimento del titolo di operatore socio sanitario (O.S.S.) con superamento dell’esame finale, o che ha conseguito il titolo di O.S.S. mediante i percorsi formativi finanziati dal F.S.E., viene inquadrato nella posizione giuridico-economica di operatore socio-sanitario con il passaggio nel livello economico Bs. ad avvenuta acquisizione del titolo.

2.    La decorrenza del passaggio in Bs, con conservazione della fascia economica già acquisita, è fissata al primo giorno del mese successivo alla data del superamento dell’esame. Il personale O.T.A. che abbia conseguito il titolo di O.S.S. mediante il percorso formativo finanziato dal fondo sociale europeo è inquadrato nel nuovo profilo con la stessa decorrenza del personale inquadrato in prima istanza.

3. In concomitanza con il nuovo inquadramento l’Azienda procede alla contestuale modifica della relativa pianta organica.

4.    L’Azienda provvede alla graduale riorganizzazione dei servizi e dei reparti tenendo conto delle attribuzioni previste per il profilo di O.O.S., figura di supporto all’assistenza sanitaria, comunque nel rispetto dei limiti operativi stabiliti dalla vigente normativa e delle attribuzioni proprie dei profili professionali dei professionisti sanitari.

 

Art. 2
Compenso "una tantum" per la frequenza dei corsi per Operatore socio-sanitario

1.    Agli operatori tecnici addetti all’assistenza che hanno frequentato i corsi per il conseguimento del titolo di operatore socio-sanitario viene corrisposto un compenso "una tantum" pari ad € 8,47, per ogni ora di effettiva frequenza extra lavorativa.

2.    Agli Operatori tecnici addetti all’assistenza che hanno frequentato i corsi con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, e hanno già percepito dalla scuola una indennità di € 4,00 per ogni ora di frequenza, il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è ridotto nella medesima misura.

 

Art. 3
Finanziamento delle prestazioni aggiuntive

1.    Al fine di fronteggiare situazioni di carenza assistenziale, continua a trovare applicazione per l’anno 2004 quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del CCPL sottoscritto in data 1° luglio 2002 del personale del Servizio sanitario provinciale. L’Azienda provinciale per i Servizi sanitari è autorizzata ad avvalersi di prestazioni professionali aggiuntive con l’utilizzo delle risorse che siano residuate rispetto a quelle già assegnate per il biennio 2002/2003, integrate per l’anno 2004 fino all’importo massimo complessivo di € 2.400.000,00 (oneri riflessi compresi). Qualora il finanziamento non sia integralmente utilizzato le risorse residue sono trasferite agli anni successivi.