AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2623 di data 5 dicembre 2005, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale 2002-2005, il giorno 14 dicembre 2005, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:
sig. Ferruccio Demadonna - presidente
dott. Silvio Fedrigotti - componente
dott. Pietro Patton - componente
dott. Flavio Debertol - componente aggiunto
e la delegazione sindacale, composta da:
C.G.I.L F.P. (non firmato)
C.I.S.L. FPS (firmato)
U.I.L. – Sanità (firmato)
Nursing Up (firmato)
Fe.N.A.L.T. (non firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale 2002-2005.
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL
PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE 2002-2005
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto collettivo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all’art. 4, comma 1, punto 3, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente accordo concerne il quadriennio 2002-2005 ed i bienni economici 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 e 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005.
2. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della legge provinciale n. 7/1997, è comunicata da parte dell’A.P.Ra.N. all’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà attuazione agli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è così rideterminata:
1.1 retribuzione fondamentale:
trattamento economico iniziale,
indennità integrativa speciale (fino al 31.12.2002),
indennità sanitaria provinciale,
retribuzione individuale di anzianità,
fasce economiche,
indennità di natura fissa e continuativa:
- indennità professionale specifica,
- indennità per funzioni di coordinamento,
- indennità di funzione (legata alla posizione organizzativa);
1.2 retribuzione accessoria:
indennità varie di natura non fissa e continuativa legate alle condizioni di lavoro,
compensi per lavoro straordinario,
compensi legati alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi e premi per la qualità della prestazione individuale.
2. Al personale, ove spettante, è anche corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, nelle categorie A, B e C sono istituite ulteriori fasce retributive denominate A5, B5, Bs5 e C5. Nella categoria D sono individuate ulteriori fasce denominate D6 e Ds6. I valori e le decorrenze delle fasce economiche sono indicati nelle tabelle C) e D).
Art. 4
Definizione di retribuzione
1. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
trattamento economico iniziale mensile
retribuzione base mensile
retribuzione individuale mensile
retribuzione globale di fatto annuale
2. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 1 per 26.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 1 per 156.
4. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
Art. 5
Nuovo stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale per il biennio 2002 - 2003
1. Il trattamento economico iniziale annuo del personale destinatario del presente accordo è determinato, a decorrere dall’1 gennaio 2002 e dall’1 gennaio 2003, nelle misure di cui all’allegata tabella B).
2. A far data dall’1 gennaio 2002 e dall’1 gennaio 2003, al personale destinatario del presente accordo sono attribuiti gli aumenti mensili lordi di cui all’allegata tabella A) che assorbono, con la stessa decorrenza, gli incrementi già erogati al personale ai sensi dell’art. 1, comma 1, come indicati nella tabella A) dell’accordo collettivo provinciale di lavoro preliminare sottoscritto il 12 agosto 2003 per il biennio economico 2002-2003.
3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle allegate tabelle C) e D) alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui all’allegata tabella B).
4. Il personale dell’Azienda, vincitore di concorso pubblico presso la stessa o altra Azienda, conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita.
Art. 6
Conglobamento dell’indennità integrativa speciale
1. A decorrere dall’1.1.2003 l'indennità integrativa speciale, nella misura spettante al 31 dicembre 2002, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico iniziale.
2. Per effetto del conglobamento di cui al comma 1, i valori dello stipendio annuo sono rideterminati nella misura stabilita nella tabella B), prospetto 2.
3. Il conglobamento nel trattamento economico iniziale dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge n. 335/1995.
Art. 7
Aumenti della retribuzione base per il biennio 2004 - 2005
1. A far data dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2005 al personale di cui al presente contratto sono attribuiti gli aumenti mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’Allegato E) al presente accordo, con le decorrenze ivi specificate.
Art. 8
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dagli artt. 5 e 7 hanno effetto distintamente, per ciascuno dei bienni 2002-2003 e 2004-2005 e con le decorrenze previste nelle tabelle A) ed E), sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità prevista in caso di sospensione cautelare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla allegate tabelle A) e E) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
Art. 9
Finanziamento dei fondi
1. All’Azienda sono assegnati i seguenti importi (oneri riflessi compresi):
per il fondo accessorio nella sua consistenza storica fissata dalla precedente normativa contrattuale provinciale viene assegnato l’importo di € 278.000,00 per l’anno 2002, di € 278.000,00 per l’anno 2003, di € 400.000,00 per l’anno 2004 e di € 480.000,00 per l’anno 2005 per far fronte ai maggiori costi del lavoro straordinario;
il fondo per lo sviluppo professionale nella sua consistenza storica fissata dalla vigente normativa contrattuale provinciale per l’anno 2001 e seguenti viene incrementato di € 151.000,00 per l’anno 2002, di € 318.000,00 per l’anno 2003, di € 524.000,00 per l’anno 2004 e di € 765.000,00 per l’anno 2005; l’incremento previsto per ogni anno successivo è comprensivo degli incrementi degli anni precedenti;
gli incrementi del fondo per la produttività sono specificati al successivo art. 10.
Art. 10
Fondo di produttività per il miglioramento dei servizi sanitari
1. Il Fondo di produttività per il miglioramento dei servizi sanitari, nella sua consistenza storica destinata al finanziamento della produttività collettiva, è incrementato a partire dall’1 gennaio 2006 dell’importo annuo di € 1.500.000,00 (oneri riflessi compresi), finalizzati questi ultimi esclusivamente ad aumentare la dotazione per la produttività individuale.
Art. 11
Norma programmatica
1. Le parti si impegnano ad una ripresa della contrattazione per il quadriennio 2006-2009 nell’ambito della quale troveranno allocazione le risorse, stanziate dalle direttive della Giunta provinciale, non già utilizzate dal presente accordo relativamente al quadriennio 2002-2005.