AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 930 di data 6 maggio 2011, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo per la definitiva chiusura del biennio economico 2008-2009 per il personale del comparto del Servizio sanitario provinciale, il giorno 27 maggio 2011, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. F.P.                   firmato

 

C.I.S.L. FP                     firmato

 

U.I.L. FPL – Sanità         firmato

 

Fe.N.A.L.T.                    firmato

 

NURSING UP                 firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per la definitiva chiusura del biennio economico 2008-2009 per il personale del comparto del Servizio sanitario provinciale

 


ACCORDO PER LA DEFINITIVA CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE.

 

 

 

Art. 1
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all’art. 4, comma 1, punto 3, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.

 

Art. 2
Utilizzo risorse residuate dall’applicazione
dell’Accordo di data 25.8.2008

1. Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla destinazione delle risorse residuate dall’applicazione del contratto di data 25.8.2008 (inerente la chiusura del biennio economico 2006/2007 e disposizioni per il biennio economico 2008/2009), pari ad € 1.376.000,00 (al lordo degli oneri riflessi), all’integrale applicazione dell’art. 98, comma 7, del CCPL 11.6.2007.

 

Art. 3
Disposizioni di modifica all’art. 125 CCPL 11.6.2007

1. Al comma 10 dell’art. 125 (Produttività del personale del ruolo sanitario) del CCPL 11.6.2007 la frase "Fra i parametri individuati a livello aziendale, va tenuta in considerazione l’attività svolta a diretto contatto con il paziente in turni notturni;" è sostituita con la frase "Fra i parametri individuati a livello aziendale, va tenuta in considerazione l’attività svolta a diretto contatto con il paziente che: a) si svolga in turni notturni – b) determini prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, secondo condizioni e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata;".

 

Art. 4
Disposizioni di modifica all’art. 89 CCPL 11.6.2007

1. Al comma 8 dell’art. 89 (Produttività del personale del ruolo professionale, amministrativo e tecnico) del CCPL 11.6.2007 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Fra gli obiettivi di tali specifici progetti rientra, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di operatore tecnico addetto all’assistenza e di operatore socio-sanitario, l’attività svolta a diretto contatto con il paziente che: a) si svolga in turni notturni – b) determini prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, secondo condizioni e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata."

 

Art. 5
Indennità particolari

1. Con effetto dall’1 gennaio 2009, il comma 3 dell’art. 79 (Indennità particolari) del CCPL di data 11.6.2007 è sostituito dal seguente comma:

"3. Al personale appartenente alle posizioni funzionali di ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all’assistenza o operatore socio-sanitario, assegnato ai reparti indicati nel comma 1, è corrisposta una indennità giornaliera di € 2,00 limitatamente ai giorni in cui abbia prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento. Detta indennità spetta anche allo stesso personale che opera nei servizi di anatomia patologica."

2. Con effetto dall’1 gennaio 2009, dopo il comma 3 dell’art. 79 (Indennità particolari) del CCPL di data 11.6.2007 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Al personale sottoindicato che opera nei servizi/reparti di Pronto soccorso e di Emergenza 118 compete una indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato, nelle misure indicate a fianco di ciascuna posizione funzionale:

  • personale infermieristico: € 4,13;

  • ausiliario specializzato – operatore tecnico addetto all’assistenza – operatore socio-sanitario - operatore tecnico specializzato: € 2,00."

3. Il Fondo accessorio viene incrementato di € 610.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) con effetto dall’1 gennaio 2009 per i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2. Detto incremento è finanziato:

  • per € 225.000,00 con storno delle risorse dal Fondo per la produttività del ruolo sanitario attualmente destinate, in base alle previsioni dell’accordo decentrato di data 11.6.2008, a remunerare le prestazioni del "personale infermieristico addetto all’emergenza sanitaria intra ed extra ospedaliera…" ora destinatario dell’indennità di cui al comma 2 di questo articolo;

  • per € 385.000,00 a carico degli oneri contrattuali.

 

Art. 6
Finanziamento Fondi contrattuali

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, la dotazione del Fondo accessorio è ulteriormente incrementata dei seguenti importi per le finalizzazioni a fianco degli stessi specificate:

  • € 110.000,00 (al lordo degli oneri riflessi), da destinare ad ulteriore finanziamento dell’indennità per l’assistenza domiciliare di cui all’art. 80 del CCPL 11.6.2007;

  • € 50.000,00 (al lordo degli oneri riflessi), da destinare ad ulteriore finanziamento della parte variabile dell’indennità di funzioni di coordinamento di cui all’art. 84, comma 2, del CCPL 11.6.2007.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2009, la dotazione del Fondo per lo sviluppo professionale è incrementata di € 165.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) da destinare ad ulteriore finanziamento dell’indennità professionale specifica aggiuntiva provinciale di cui all’art. 124, comma 5, del CCPL 11.6.2007 (personale del ruolo sanitario della categoria D, liv. ec. Ds, che svolge funzioni di coordinamento).

3. A decorrere dall’1 gennaio 2009, la dotazione del Fondo per la produttività del personale del ruolo sanitario, per la quota relativa al finanziamento della produttività individuale aggiuntiva, è incrementata di € 300.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) per le finalità dell’art. 125, comma 10, del CCPL 11.6.2007, come modificato dall’art. 3 di questo accordo (attività a diretto contatto con il paziente che: a) si svolga in turni notturni – b) determini prestazioni di lavoro straordinario, secondo condizioni e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata).

4. A decorrere dall’1 gennaio 2009, la dotazione del Fondo di produttività del personale del ruolo professionale, amministrativo e tecnico è incrementata di € 380.000,00 (al lordo degli oneri riflessi), da destinare:

  • per € 200.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) al finanziamento di specifici progetti di produttività individuale, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di operatore tecnico addetto all’assistenza e di operatore socio sanitario, riguardanti l’attività svolta a diretto contatto con il paziente e che: a) sia svolta in turni notturni – b) determini prestazioni di lavoro straordinario, secondo condizioni e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata;

  • per € 180.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) al finanziamento di specifici progetti di produttività individuale, per il personale appartenente al ruolo amministrativo e professionale nonché del restante personale del ruolo tecnico, comunque riservando almeno € 50.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) al personale del ruolo amministrativo che opera nei reparti e servizi sanitari, tenuto conto del supporto indiretto da questo prestato all’attività assistenziale.

 

Art. 7
Indennità per area direttiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009, al personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo inquadrato nella categoria D o nella categoria Ds a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda (corrisposta per 12 mensilità) da un minimo di € 1.716,00 ad un massimo di € 4.400,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

2. La contrattazione decentrata potrà provvedere alla definizione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma medesimo, nonché tempi e modalità di verifica.

3. L’Azienda destinerà al finanziamento dell’indennità per area direttiva risorse extra contrattuali non superiori ad annui € 50.000,00 (al lordo degli oneri riflessi), da reperire attraverso processi di razionalizzazione delle spese nell’area amministrativa.

Art. 8
Modalità di liquidazione indennità contrattuali

1. A decorrere dall’1 gennaio 2011, tutte le indennità per le quali le vigenti norme contrattuali prevedono la liquidazione per tredici mensilità, saranno liquidate per 12 mensilità, fermo restando l’importo annuo complessivo erogato.

 

Art. 9
Ulteriore applicazione degli articoli 98, 109 e 111 del CCPL 11.6.2007

1. L’Azienda, sulla scorta delle risorse del Fondo per lo sviluppo professionale disponibili alla data del 31 dicembre 2009, come eventualmente integrate secondo le previsioni del comma 7 dell’art. 112 del CCPL 11.6.2007, è autorizzata ad attribuire fasce economiche, con effetto dall’1 dicembre 2009, fino a concorrenza di dette risorse, utilizzando i criteri di anzianità di servizio indicati al comma 3 dell’art. 98 del CCPL 11.6.2007, con priorità dalla prima alla quinta fascia. L’Azienda provvederà ad informare per iscritto le Organizzazioni sindacali dell’ammontare delle predette risorse.

 

2. Nell’attribuzione delle fasce di cui al comma 1 non potrà essere riconosciuta l’anzianità maturata dai dipendenti in data successiva al 31 dicembre 2009.

 

3. Successivamente al 31 dicembre 2009, le risorse derivanti dal risparmio della RIA verranno utilizzate esclusivamente per l’applicazione delle norme a regime di cui agli artt. 91-97 del CCPL 11.6.2007.

 

4. La disposizione di cui all’art. 109, comma 1, del CCPL 11 giugno 2007 trova applicazione anche nei confronti del personale collocato a riposo entro la vigenza del citato contratto appartenente alla categoria A che abbia svolto in modo continuativo e prevalente all’1.1.2005 e fino alla data di cessazione dal servizio mansioni ascrivibili ad un profilo professionale della categoria B, previa verifica effettuata dall’Azienda.

 

5. L’Azienda ha facoltà di utilizzare le graduatorie formate nell’ambito delle procedure selettive/concorsuali già concluse ai sensi dell’art. 111 del CCPL 11.6.2007, per la eventuale copertura di posti vacanti nella dotazione organica, comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Le spese derivanti da questo comma non costituiscono onere contrattuale, ma dovranno essere coperte con risorse dell’Azienda.

 

Art. 10
Mobilità interna

1. Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano ad aprire un confronto, nella prima sede contrattuale utile, in ordine alla revisione dell’attuale disciplina della mobilità interna, al fine di consentire all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la flessibilità nella gestione del personale necessaria al fine del perseguimento degli obiettivi aziendali.