AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 93 di data 23 gennaio 2009, ai sensi della quale l’A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Provinciale, il giorno 9 febbraio 2009, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

A.N.A.A.O. ASSOMed                          firmato

A.N.P.O.                                            firmato

C.I.M.O.                                            firmato

Fe.S.Me.D.                                        firmato

S.I.Ve.M.P.                                        firmato

U.M.Spe.D. (A.I.P.A.C. – S.N.R. - A.A.R.O.I.)  firmato

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Provinciale.

 


ACCORDO PER LA CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E ACCORDO STRALCIO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 PER IL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

 

 

PARTE I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all’art. 4, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Per quanto non innovato dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 25.9.2006 e all’Accordo stralcio per il biennio economico 2006-2007 di data 16.2.2007.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne i bienni economici 2006 - 2007 e 2008-2009 e alcune norme urgenti di modifica della parte giuridica del CCPL 2002-2005 di data 25.9.2006.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della l.p. n. 7 del 1997, è comunicata da parte dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (indicata con A.P.Ra.N. o Agenzia) all’Azienda che dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.

3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, in base ad accordo sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 59 della l.p. n. 7 del 1997.

 

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, l’Azienda definisce, in sede di contrattazione decentrata, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.

3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

4. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 29, commi 7 e 8, del CCPL di data 25.9.2006 tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.

6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCPL.

Art. 4
Spese di cura

1. In applicazione dell’art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006), l’art. 52 (Spese di cura) del CCPL di data 25.09.2006 è abrogato con effetto dall’1 gennaio 2009.

 

 

PARTE II

TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO I

CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO

 

Art. 5
Stipendio tabellare per il biennio economico 2006-2007

1. Alla data dell’1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall'art. 96 del CCPL del 25.09.2006, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Art. 6
Stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento per il biennio economico 2006-2007

1. Alla data dell’1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 106 del CCPL di data 25.09.2006, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è rideterminato rispettivamente in:

€ 24.196,75 annui lordi per tredici mensilità, per i medici;
€ 30.894,94 annui lordi per tredici mensilità, per i veterinari.

 

Art. 7
Ex medici condotti ed equiparati

1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 28 del CCPL di data 25.9.2006, il trattamento economico omnicomprensivo previsto dall'art. 110, comma 1, del CCPL di data 25.9.2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2008, in € 6.974,78.

2. Per tutto il periodo contrattuale competono altresì:

  1. l’indennità integrativa speciale nella misura annua lorda di € 6.393,45;

  2. l’elemento distinto della retribuzione nella misura annua lorda di € 123,95;

  3. la quota di indennità integrativa speciale conglobata nella misura annua lorda di € 558,29.

3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

4. Resta confermato quanto disposto dall’art. 87, commi 5, ultimo alinea, e 7 e 8 del CCPL di data 20.5.2002.

 

CAPO II
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti

Art. 8
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici
con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art. 99, comma 7, del CCPL 25.09.2006 è così rideterminata:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
dal 31 dicembre 2005

Incremento annuo

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
al 1° gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica

10.655,43

2.890,65

13.546,08

Dirigente incarico struttura complessa: area medicina

9.250,88

2.890,65

12.141,53

Dirigente incarico struttura complessa: area territorio

8.557,93

2.890,65

11.448,58

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

6.807,08

1.846,66

8.653,74

Dirigente con incarico lett. c) art. 82 CCPL di data 25.09.2006

3.446,04

789,49

4.235,53

Dirigente equiparato

2.374,32

789,49

3.163,81

Dirigente < 5 anni

-

-

-

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 118 del CCPL di data 25.09.2006, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi 9, 10 e 11 dell’art. 99 del CCPL di data 25.09.2006.

 

Art. 9
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari
con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall'1 gennaio 2009, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all’art. 100, comma 7, del CCPL di data 25.09.2006, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
dal 31 dicembre 2005

Incremento annuo

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
al 1° gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici

8.557,92

2.890,65

11.448,57

Dirigente incarico struttura complessa territorio

8.557,92

2.890,65

11.448,57

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

6.807,08

1.846,66

8.653,74

Dirigente con incarico lett. c) art. 82 presente accordo

3.446,05

789,49

4.235,54

Dirigente equiparato

2.374,33

789,49

3.163,82

Dirigente < 5 anni

-

-

-

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 118 del CCPL di data 25.09.2006, alla data indicata dal comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi 9, 10 e 11 dell’art. 100 del CCPL di data 25.09.2006.

Art. 10
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 105, comma 1, del CCPL di data 25.09.2006 rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.

2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall’art. 106 del CCPL di data 25.09.2006, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l’applicazione degli artt. 111 e 112 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 108 e 109 del contratto citato.

3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui ai citati articoli del CCPL di data 25.9.2006.

 

TITOLO II

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

Art. 11
Nuovo stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, come rideterminato ai sensi dell’art. 5 del presente contratto, è incrementato nelle misure e alle decorrenze sotto indicate:

- a decorrere dall’1 gennaio 2008, di € 54,88 mensili lordi;
- a decorrere dall’1 luglio 2008, di ulteriori € 42,68 mensili lordi;
- a decorrere dall’1 gennaio 2009, di ulteriori € 66,52 mensili lordi.

Art. 12
Incremento dell’indennità sanitaria provinciale

1. L’indennità sanitaria provinciale prevista dall’art. 96, comma 4, del CCPL 2002-2005 di data 25 settembre 2006, come già incrementata dall’art. 1 dell’accordo stralcio di data 16 febbraio 2007, è ulteriormente incrementata di € 25,00 mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

TITOLO III

EFFETTI BENEFICI ECONOMICI

Art. 13
Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio comunque denominati, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:

3. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente contratto hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 14
I Fondi aziendali

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, il Fondo per la retribuzione di posizione è incrementato delle risorse individuate dagli artt. 8 e 9 del presente contratto.

2. I rimanenti Fondi aziendali di cui al Capo IX del CCPL di data 25.09.2006 sono confermati nel loro ammontare.

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 gennaio 2009 è ripresa la trattativa per la conclusione di un accordo inerente la definizione degli aspetti di carattere giuridico per il rinnovo del quadriennio 2006/2009.

Art. 16
Adeguamento al CCNL

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso dovessero sopravvenire accordi nazionali per il biennio economico 2008-2009, che prevedano incrementi retributivi più elevati di quelli complessivamente previsti dal presente contratto, si provvederà a riaprire la trattativa tenuto conto delle rispettive decorrenze.