AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1649 di data 3 luglio 2009, ai sensi della quale l’A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 del personale dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale, il giorno 13 luglio 2009, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca - Presidente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

A.U.P.I.                     firmato

C.G.I.L. F.P.               firmato

C.I.D.A. S.I.Dir.S.S.   firmato

CONFEDIR – SICUS    firmato

SINAFO                     firmato

S.N.A.B.I.                  firmato

U.I.L. FPL – Sanità     firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 del personale dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale.

 


 

ACCORDO STRALCIO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 DEL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE.

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi medici, odontoiatri e veterinari), professionale, tecnico e amministrativo, nonché delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all’art. 4, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.

2. Con il termine "dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo nonché delle professioni sanitarie. I dirigenti biologici, chimici, fisici, psicologi e farmacisti sono indicati come "dirigenti sanitari". I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sono indicati come "dirigenti delle professioni sanitarie".

 

Art. 2
Indennità aggiuntiva per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1. L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 96 del CCPL 2002-2005 di data 25 settembre 2006 spettante ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa di tutti i ruoli nella misura da ultimo prevista dall’art. 3 dell’Accordo stralcio di data 16 febbraio 2007 è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2009, in € 6.000,00 annui lordi.

 

Art. 3
Indennità di posizione aggiuntiva
a livello provinciale

1. Ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico, amministrativo e delle professioni sanitarie, non incaricati della direzione di struttura complessa, è attribuita a decorrere dall’1 gennaio 2009 una indennità di posizione aggiuntiva a livello provinciale di € 1.560,00 annui lordi, cui va aggiunta la tredicesima mensilità, che va ad incrementare l’indennità di posizione variabile aziendale.

Art. 4
Rideterminazione trattamento di posizione aziendale
per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti

1. Ai dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti sono destinate le risorse contrattuali anno 2008 e quelle residuali anno 2009 e seguenti specificate al comma 4 del successivo art. 5 ai fini della rideterminazione, in sede di contrattazione decentrata e con decorrenza 1 gennaio 2008, del trattamento di posizione aziendale connesso alla graduazione delle funzioni.

 

Art. 5
Rideterminazione del Fondo di cui all’art. 120 del CCPL 2002-2005
di data 25 settembre 2006

1. Il Fondo previsto dall’art. 120 del CCPL di data 25 settembre 2006 è confermato nell’entità consolidata al 31 dicembre 2008, comprensivo anche del finanziamento corrispondente all’incremento di cui all’art. 3 dell’Accordo stralcio del 16 febbraio 2007.

2. Detto Fondo è stato automaticamente rideterminato secondo il disposto di cui al comma 3 degli articoli 6, 8 e 9 dell’Accordo provinciale del 5 febbraio 2009.

3. Il medesimo Fondo è ora incrementato dell’importo di € 465.000,00 (oneri compresi) per l’anno 2008 e di € 567.000,00 (oneri compresi) per l’anno 2009 e successivi.

4. L’incremento del Fondo previsto al comma 3, per l’anno 2008, è interamente utilizzato per le finalità di cui all’art. 4 di questo Accordo. L’incremento del Fondo di cui al comma 3, per l’anno 2009 e successivi, è invece prioritariamente destinato al finanziamento degli artt. 2 e 3 del presente Accordo; la quota che residua è finalizzata alla rideterminazione del trattamento di posizione aziendale di cui all’art. 4.

 

Art. 6
Indennità di polizia giudiziaria

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, nei confronti dei dirigenti cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità nella misura annua prevista per la dirigenza medica e veterinaria dall’art. 114, comma 1, del CCPL di data 25 settembre 2006, a condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283. L’indennità di cui al presente comma spetta anche nel caso di assenza per malattia e grava sul fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.