AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 3 marzo 2017, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per l’applicazione dell’art. 13, comma 2, dell’accordo stralcio di data 28 dicembre 2016 per il personale del comparto sanità – area del personale delle categorie – ed altre disposizioni, il giorno 10 marzo 2017, nella sala riunioni grande 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, in Via don G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

prof. Giorgio Bolego - Presidente

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. F.P.         (firmato)

 

C.I.S.L. F.P.         (firmato)

 

U.I.L. FPL - Sanità (firmato)

 

Fe.N.A.L.T.          (firmato)

 

NURSING UP         (firmato)

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo per l’applicazione dell’art. 13, comma 2, dell’accordo stralcio di data 28 dicembre 2016 per il personale del comparto sanità – area del personale delle categorie – ed altre disposizioni.


ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 2, DELL’ACCORDO STRALCIO DI DATA 28 DICEMBRE 2016 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE – ED ALTRE DISPOSIZIONI.

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all’art. 4, comma 1, punto 3, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.

 

Art. 2
Disciplina transitoria per l’applicazione dell’art. 13, comma 2, dell’accordo dd. 28/12/2016

1. Al personale in servizio alla data del 30 aprile 2016 in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni valutati positivamente nella posizione economica d’ingresso o nella fascia in godimento, viene attribuita la fascia economica immediatamente superiore.

2. Al personale in servizio, che alla data del 30 aprile 2016 ha maturato almeno tre anni di anzianità utile ai sensi di questo articolo, inquadrato nella posizione economica iniziale (fascia 0), è riconosciuta la fascia immediatamente superiore con effetto dal 1° maggio 2016. Il riconoscimento di detta fascia è finanziato con risorse aziendali in via prioritaria rispetto all’attuazione dei commi 4 e 5 dell’art. 16 dell’Accordo stralcio di data 28 dicembre 2016.

3. Ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio di cui al comma precedente, si terrà conto dell’anzianità di servizio maturata dal dipendente in posizione di ruolo o a tempo indeterminato ovvero fuori ruolo o a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità, presso l’Azienda o enti del Servizio Sanitario Nazionale o altre strutture sanitarie che hanno avuto l’equiparazione ai sensi dell’art. 25 del DPR 761/1979 o presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Dall’anzianità complessiva vanno dedotte le assenze a vario titolo non computate utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, a norma di legge o di contratto.

4. L’anzianità di servizio è valutata per intero indipendentemente dalla categoria nella quale è maturata.

5. In caso di valutazione negativa l’anno interessato non viene computato nell’anzianità di servizio di cui ai commi precedenti.

6. La penalizzazione di cui al comma 5 si applica anche ai dipendenti che hanno riportato sanzioni disciplinari, ad esclusione dei soli richiami scritto e verbale.

 

Art. 3
Applicazione disposizioni art. 6, c. 2, dell’accordo dd. 28/12/2016

1. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 dell'accordo stralcio sottoscritto il 28 dicembre 2016, gli incrementi previsti dall'art. 5 sono computati quale incremento dello stipendio tabellare nella misura prevista per l'importo iniziale ("fascia 0") di ciascuna categoria/livello super. In ogni caso non si fa luogo a conguaglio, se negativo, al momento della fissazione di un nuovo stipendio tabellare prevista in applicazione dell'art. 7.

 

Art. 4
Norma programmatica

1. Le parti firmatarie di questo accordo concordano sulla destinazione delle risorse contrattuali residue – nel limite di euro 982.000,00 lordo oneri - nonché di eventuali economie verificatesi dopo l’applicazione dell’accordo stralcio di data 28 dicembre 2016 e dell’art. 2 di questo accordo alle finalità di cui al comma 1 dell’art. 16 dell’accordo stralcio di data 28 dicembre 2016. Le parti si impegnano altresì a proseguire le trattative anche al fine di destinare le risorse contrattuali aggiuntive a quelle già definite con deliberazione della Giunta provinciale n. 42 di data 27/1/2017 che saranno rese disponibili dalla Provincia per la chiusura del triennio contrattuale 2016/2018 del personale del Comparto Sanità, area non dirigenziale, alle finalità sotto indicate:

  1. attribuzione al personale inquadrato nelle categorie dalla A alla C di un ulteriore congruo incremento stipendiale comunque non superiore a 15 euro mensili (lordo dipendente);

  2. parziale rimborso nel limite di cinquanta euro della quota annuale di iscrizione agli albi professionali per il personale con rapporto di esclusività e per il quale l’iscrizione all’Albo costituisce requisito per lo svolgimento della professione; per le professionalità appartenenti alla categoria D escluse dal suddetto rimborso verrà riconosciuto un corrispondente riconoscimento economico;

  3. percorso di riqualificazione del profilo professionale di operatore socio sanitario (OSS), attualmente collocato nella categoria B, livello economico Bs;

  4. avvio di un percorso per la riqualificazione delle professionalità operaie, tecniche e amministrative.

 

Art. 5
Norma finale

1. Le parti sottolineano l’opportunità di avviare il tavolo tecnico previsto dal Protocollo di intesa di data 16 novembre 2016.