AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1123 di data 4 agosto 2020, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo stralcio per la chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie, il giorno 13 agosto 2020, le parti, riunite per via telematica tramite la piattaforma Meet, rappresentate da:

 

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. F.P.                                          non firmato

 

per la C.I.S.L. F.P.                                          firmato

 

per la U.I.L. FPL – Sanità                                 firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. Enti Locali – Settore sanità      firmato

 

per il NURSING UP                                           firmato

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo stralcio per la chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie.


ACCORDO STRALCIO PER LA CHIUSURA DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE

 

 

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

 

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale del comparto di cui all’art. 4, comma 1, punto 2), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003, come sostituito dall’art. 2 del D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione


1. Il presente Accordo concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 per la parte economica.

 

2. Per quanto non innovato dal presente Accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

Art. 3
Incremento delle indennità

 

1. L’indennità professionale specifica aggiuntiva provinciale prevista nella misura di annui lordi euro 960,00 per il personale di cui al comma 6 dell’art. 124 del CCPL 11.6.2007 è rideterminata in euro 1.056,00 annui lordi per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

2. La parte fissa dell’indennità di funzioni di coordinamento prevista dall’art. 84, comma 1, del CCPL di data 11.6.2007 è rideterminata in euro 1.134,00 annui lordi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

3. L’indennità giornaliera spettante al personale di tutti i ruoli operante in servizi articolati su tre turni, prevista in euro 5,16 dall’art. 78, comma 1, del CCPL di data 11.6.2007 è rideterminata in euro 9,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

4. La misura giornaliera dell’indennità su due turni prevista in euro 2,17 dall’art. 78, comma 2, del CCPL 11.6.2007 è rideterminata, con effetto dal 1° gennaio 2018, in euro 4,00.

 

5. La misura dell’indennità oraria per servizio notturno prevista in euro 2,74 dall’art. 82 del CCPL di data 11.6.2007 è rideterminata in euro 2,96 a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

 

Art. 4
Indennità per il personale addetto al Servizio di alcologia

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’indennità giornaliera di cui all’art. 81 "Indennità per il personale addetto al SERD" del CCPL 11.6.2007 è estesa, nelle misure e con le modalità ivi previste, al personale addetto al Servizio di alcologia.

 

 

Art. 5
Indennità particolari

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’indennità giornaliera di cui al comma 3 bis dell’art. 79 "Indennità particolari" del CCPL 11.6.2007, come introdotto dall’art. 5 dell’accordo sindacale di data 27.5.2011, è estesa, nelle misure e con le modalità ivi previste, al personale che opera presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e presso la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’indennità giornaliera per il personale addetto in via continuativa alle attività di sportello presso gli uffici prestazioni (front-office) prevista dal comma 5 dell’art. 79 "Indennità particolari" del CCPL 11.6.2007 è rideterminata in euro 5,00.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la misura dell’indennità prevista dall’art. 79 "Indennità particolari", comma 6, del CCPL 11.6.2007 e s.m. è rideterminata in mensili lordi euro 125,00, per dodici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

4. L’indennità di cui all’art. 79, comma 7, del CCPL 11.6.2007 è rideterminata in € 2.000,00 annui lordi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Art. 6
Elemento distinto della retribuzione

 

1. Al personale destinatario di questo Accordo ricompreso nelle categorie A, B e C è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2018, una voce del trattamento fondamentale denominata "elemento distinto della retribuzione" nella misura di euro 35,00 mensili lordi per tredici mensilità per la categoria A e di euro 15,00 mensili lordi per tredici mensilità per le categorie B, Bs e C.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità di cui al comma 1 è rideterminata, per le categorie B, Bs e C, in euro 16,00 mensili lordi per tredici mensilità.

 

Art. 7
Retribuzione aggiuntiva personale
Operatore socio-sanitario

 

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore socio-sanitario, cat. B – livello economico Bs, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2018 una voce del trattamento economico fondamentale denominata "Retribuzione aggiuntiva O.S.S." per un importo di € 40,00 mensili lordi, da erogare per 13 mensilità.

 

Art. 8
Rimborso parziale iscrizione
Albi professionali

 

1. Nei confronti del personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con rapporto di esclusività e per il quale l’iscrizione all’Albo professionale costituisce requisito per lo svolgimento della professione, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede al parziale rimborso della quota annuale di iscrizione nella misura di euro 50,00 a partire da quella riferita all’anno 2018.

 

2. Il parziale rimborso non si applica nei confronti del personale part-time la cui prestazione lavorativa sia inferiore al 51% di quella a tempo pieno.

 

3. Le modalità operative per l’applicazione di questo articolo sono definite dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative.

 

Art. 9
Indennità connessa alla mansione di avvocato

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, a tutti gli appartenenti all’Ufficio legale dell’A.P.S.S. che esercitano le funzioni di avvocato, iscritti a tal fine alla sezione speciale dell’Albo, spetta un’indennità di valore uguale a quella attribuita agli avvocati della Provincia autonoma di Trento. L’indennità è proporzionalmente ridotta in caso di regime orario parziale.

 

2. Per i soli avvocati non titolari di responsabilità d’ufficio o incarico speciale, già titolari di posizione organizzativa, l’indennità di cui al comma 1 è integrata – in base a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 6 dell’Accordo stralcio per la disciplina dell’incarico di "responsabile di ufficio" o di "responsabile di incarico speciale" presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di data 2 agosto 2017 – di una cifra pari all’eventuale differenza sussistente tra l’insieme annuo delle indennità di posizione e di risultato connesse alla posizione organizzativa specialistica ricoperta e l’indennità di cui al comma 1.

 

3. I commi 2 e 3 dell’art. 85 del CCPL 11.6.2007 sono abrogati.

 

Art. 10
Finanziamento indennità per area direttiva

 

1. Ad ulteriore finanziamento dell’indennità per area direttiva prevista dall’art. 7 dell’accordo negoziale di data 27 maggio 2011 sono destinate, con effetto dalla data di sottoscrizione di questo accordo, risorse non superiori ad euro 100.000,00 da finanziare con economie di spesa derivanti da riorganizzazioni aziendali, anche se già intervenute, in ambito tecnico-professionale-amministrativo, anche con riferimento all’area della dirigenza.

 

Art. 11
Indennità professionale specifica

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’indennità professionale specifica di cui all’art. 73 del CCPL 11.6.2007 (tabella F) è rideterminata, limitatamente al personale inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato elettricista, idraulico, caldaista e impiantista manutentore, in euro 1.000,00 annui lordi.

 

Art. 12
Indennità specifica provinciale

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’indennità specifica provinciale di cui all’art. 74, commi 1 e 2, del CCPL 11 giugno 2007 è rideterminata, limitatamente al personale inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico coordinatore, in euro 1.500,00 annui lordi, aggiuntivi rispetto all’indennità professionale specifica nazionale.

 

2. Al personale di cui al comma 1 è altresì attribuita, con effetto dal 1° gennaio 2018, la misura dell’indennità professionale specifica prevista dall’art. 73 del CCPL 11.6.2007 (tabella F) per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato, nella misura rideterminata ai sensi dell’art. 11 di questo accordo.

 

Art. 13
Norma transitoria progressione orizzontale

 

1. Considerata l'esperienza acquisita e la maggior gravosità delle prestazioni rese dal personale con elevata anzianità di servizio, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio del maturato economico alla data del 31 dicembre 2016, attribuisce al personale in possesso di un'anzianità di effettivo servizio di almeno 40 anni, maturata presso soggetti, pubblici o privati, che svolgono attività sanitarie o socio-sanitarie, ovvero maturata presso altri enti pubblici svolgendo mansioni coerenti con le funzioni svolte dal dipendente in Azienda sanitaria, e che abbia conseguito valutazioni positive nel corso dell'intero triennio 2016-18, la fascia immediatamente superiore a quella in godimento e già prevista dall’ordinamento professionale vigente. E’ onere del dipendente produrre idonea documentazione attestante eventuali periodi di servizio non corrispondenti a periodi prestati presso l'Azienda.

 

2. Nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti di cui al comma 1 al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 la progressione orizzontale ha effetto rispettivamente dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

 

3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i dipendenti che nel triennio 2016-2018 abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o verbale.

 

 

Art. 14
Destinazione risorse per valorizzazione
professioni sanitarie

 

1. Le parti firmatarie di questo Accordo concordano sulla destinazione di risorse contrattuali per l’importo complessivo di euro 170.000,00 a valere dal 1° gennaio 2019 da utilizzare in sede di contrattazione aziendale per la valorizzazione delle professioni sanitarie, con particolare riguardo alle attività sul territorio, nei reparti sub intensiva, medicina di alta intensità, malattie infettive, area pediatrica (Cles, Rovereto), pneumologia (Arco, Trento), angiocardio, polo didattico universitario.

2. Avuto riferimento alla disciplina contrattuale a livello nazionale, le parti firmatarie di questo CCPL concordano sulla destinazione di risorse contrattuali per l’importo complessivo di euro 200.000,00, a valere dal 1° gennaio 2020, da utilizzare con le modalità definite in un successivo accordo da sottoscrivere in sede A.P.Ra.N. per il conferimento e la remunerazione degli incarichi di professionista specialista.

 

Art. 15
Adeguamento economico personale tecnico ed amministrativo
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

 

1. Le parti firmatarie di questo Accordo concordano sulla destinazione di risorse contrattuali per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere dal 1° gennaio 2019 al fine di promuovere la valorizzazione del personale tecnico ed amministrativo dell’Azienda (ad esclusione del personale operatore socio sanitario di cui all’art. 7 di questo accordo) attraverso il riconoscimento di una voce del trattamento economico fondamentale denominata "Retribuzione aggiuntiva personale tecnico ed amministrativo", da erogare per tredici mensilità, secondo un riparto da effettuare in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle voci retributive costituenti il trattamento economico fondamentale per ciascuna fascia economica nell’ambito delle categorie/livelli (stipendio tabellare, I.I.S., incrementi tabellari del triennio, valore comune dell’indennità di qualificazione professionale, indennità sanitaria provinciale, indennità di vacanza contrattuale). Con tale riconoscimento le parti danno avvio al processo di armonizzazione del personale tecnico ed amministrativo dell’Azienda.

 

Art. 16
Adeguamento economico personale delle professioni sanitarie
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

 

1. Le parti firmatarie di questo Accordo concordano sulla destinazione di risorse contrattuali per l’importo di euro 500.000,00 a valere dal 1° gennaio 2019 al fine di riconoscere gli elevati standard professionali raggiunti e promuovere la valorizzazione del personale delle professioni sanitarie dell’Azienda attraverso il riconoscimento di una voce del trattamento economico fondamentale denominata "Retribuzione aggiuntiva personale delle professioni sanitarie", da erogare per tredici mensilità, secondo un riparto da effettuare in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle voci retributive costituenti il trattamento economico fondamentale per ciascuna fascia economica nell’ambito delle categorie/livelli (stipendio tabellare, I.I.S., incrementi tabellari del triennio, valore comune dell’indennità di qualificazione professionale, indennità sanitaria provinciale, indennità di vacanza contrattuale). Con tale riconoscimento le parti danno avvio al processo di armonizzazione del personale delle professioni sanitarie dell’Azienda.

 

Art. 17
Utilizzo risorse aziendali una tantum

 

1. I residui dei fondi aziendali per l’importo complessivo di euro 5 milioni (netto oneri riflessi) sono ripartiti una tantum al personale in servizio, anche a tempo determinato, nel periodo 1 ottobre 2015-31 dicembre 2018, suddividendo la suddetta somma in proporzione al servizio prestato (con assenze calcolate a giorni) ed in relazione ai coefficienti indicati nell’allegata Tabella 1) che considerano il trattamento economico attualmente vigente della posizione iniziale di ciascuna categoria (trattamento tabellare + valore comune della indennità di qualificazione professionale + indennità sanitaria provinciale). Non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i dipendenti che nel triennio 2016-2018 abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o verbale. Per il personale che abbia conseguito una valutazione negativa in uno o più degli anni di riferimento non saranno presi in considerazione, ai fini del calcolo di cui al comma 1, i relativi periodi annuali.

 

Art. 18
Indennità per mansioni rilevanti

 

1. Al personale tecnico ed amministrativo inquadrato in categoria Bs e in categoria C che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’Azienda in relazione alla specializzazione, autonomia nello svolgimento funzioni assegnate, coordinamento di gruppi di lavoro, compete una indennità compresa fra l’importo minimo di annui lordi euro 400,00 e l’importo massimo di annui lordi euro 1.000,00.

 

2. La spesa di questo articolo non può superare l’importo annuo di euro 100.000,00 (lordo oneri riflessi).

 

3. Le posizioni beneficiarie dell’indennità sono individuate annualmente dall’Azienda in relazione a criteri da definirsi di concerto con le Organizzazioni sindacali.

 

Art. 19
Indennità di qualificazione professionale
Coadiutore amministrativo esperto, Bs

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’ammontare dell’indennità di qualificazione professionale di cui alla Tabella A), colonna B, dell’Accordo per la chiusura del biennio economico 2006/2007 e accordo stralcio 2008/2009 di data 25.8.2008 è rideterminato, limitatamente al personale inquadrato nel profilo professionale di coadiutore amministrativo esperto, categoria Bs, nell’importo previsto per la categoria B di a.l. euro 486,50.

 

Art. 20
Indennità di vigilanza

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’indennità di cui all’art. 76, comma 2, del CCPL 11.6.2007, spettante al personale incaricato delle funzioni di ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro, d’igiene e ambiente con disposizione dell’Azienda, è rideterminata in € 3.500,00 annui lordi per dodici mensilità.

 

 

 

CAPO III

SVILUPPO PROFESSIONALE

 

 

Art. 21
Norma transitoria per la progressione
alla categoria B, liv. ec. Bs

 

1. Il personale inquadrato in categoria A, in possesso del titolo abilitante alle funzioni di operatore socio-sanitario, che risulti assegnato ai servizi di assistenza diretta al malato, è inquadrato in categoria B, livello economico Bs, previo accertamento dell’idoneità mediante procedura selettiva interna indetta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con criteri e modalità oggetto di concertazione con le Organizzazioni sindacali.

 

Art. 22
Riqualificazione del personale idoneo procedure selettive interne
ex art. 111 del CCPL 11.6.2007

 

1. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in presenza di esigenze organizzative, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie di cui all’art. 111 del CCPL 11.6.2007 al fine della riqualificazione del personale che risulti ancora in servizio alla data del 1° giugno 2020.

 

 

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

Art. 23
Finanziamento retribuzione
di posizione e di risultato

 

1. In relazione all’accordo stralcio per la disciplina dell’incarico di "responsabile d’Ufficio" o di "responsabile di incarico speciale" presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari sottoscritto in data 2 agosto 2017 le parti si danno atto che eventuali adeguamenti delle specifiche retribuzioni attribuite al suddetto personale a titolo di retribuzione di posizione e di risultato dovranno essere oggetto di apposito finanziamento, aggiuntivo rispetto alle risorse destinate alla retribuzione accessoria del restante personale del Comparto – area non dirigenziale.


TABELLA 1)

COEFFICIENTI CATEGORIE AI FINI DELL'EROGAZIONE IMPORTO UNA TANTUM DI CUI ALL'ART. 14 DELL'IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO SIGLATA IN DATA

CATEGORIE

COEFFICIENTI

A

1,00

B

1,08

BS

1,12

C

1,23

D

1,34

DS

1,46