AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2542 di data 29 dicembre 2016, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto Sanità – area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, il giorno 29 dicembre 2016, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente (firmato)

 

e la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

AAROI EMAC                                       (firmato)

ANAAO ASSOMED della dirigenza medica   (firmato)

ANPO – ASCOTI - FIALS MEDICI             (firmato)

CIMO - CIDA                                       (firmato)

FEDERAZIONE CISL MEDICI                    (firmato)

FASSID (AIPAC – SNR – SIMET)              (firmato)

FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI        (firmato)

FASSID (AUPI - SINAFO)                       (firmato)

ANAAO ASSOMED – Settore Dirigenza
Sanitaria SDS Snabi                              (firmato)

CGIL FP                                              (firmato)

CISL FP                                              (firmato)

UIL FPL – Coordinamento dirigenza SPTA   (firmato)

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.


ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018, BIENNIO ECONOMICO 2016-2017, DEL PERSONALE DELL’AREA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutti i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all’art. 4 "Comparto Sanità", comma 1, punto 1., dell’accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003, come modificato dall’accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo accordo stralcio, ai dirigenti sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, continuano a trovare applicazione, nelle more del rinnovo del CCPL 2016/2018 dell’area negoziale destinataria di questo accordo, le disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico previste dal CCPL di provenienza,

Art. 2
Decorrenza e durata dell’accordo

1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017 per la parte economica e disciplina taluni istituti per il triennio giuridico 2016-2018.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL. Si rinvia altresì a quanto previsto dall’art. 10 del presente accordo.

 

CAPO II

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2016/2017

Art. 3
Erogazione di somme una tantum

1. Ai dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, in servizio alla data dell’1 gennaio 2016, è attribuita una somma una tantum, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, nelle misure indicate nella tabella Allegato 1).

Art. 4
Indennità di vacanza contrattuale

1. Nelle more della rideterminazione degli stipendi tabellari, la voce "indennità di vacanza contrattuale" è conservata nelle misure attualmente in godimento.

Art. 5
Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare per i dirigenti medici, veterinari e odontoiatri, a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, come da ultimo rideterminato ai sensi dell’art. 5 dell’accordo per il biennio economico 2008/2009 di data 9 febbraio 2009 ed incrementato dall’art. 11 del medesimo accordo sindacale, è ulteriormente incrementato nelle misure e alle decorrenze indicate nell’Allegata Tabella 1).

2. Lo stipendio tabellare per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, come da ultimo rideterminato ai sensi dell’art. 5 dell’accordo per il biennio economico 2008/2009 di data 5 febbraio 2009 ed incrementato dall’art. 10 del medesimo accordo sindacale, è ulteriormente incrementato nelle misure e alle decorrenze indicate nell’Allegata Tabella 1).

Art. 6
Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 7
Adeguamento al CCNL

1. Nel caso in cui il CCNL del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale determini un aumento dello stipendio tabellare superiore a quello previsto dalla contrattazione provinciale per il medesimo periodo contrattuale, le parti si ritrovano per i necessari adeguamenti.

2. Nel caso in cui il CCNL del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale determini un aumento dello stipendio tabellare inferiore a quello previsto dalla contrattazione provinciale per il medesimo periodo contrattuale, la differenza sarà destinata ad incremento della voce "indennità sanitaria provinciale".

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 8
Norme disciplinari

1. La previsione di norme disciplinari sulla falsa attestazione della presenza in servizio è rinviata alla stipulazione della parte normativa del CCPL 2016/2018.

Art. 9
Trattamento di fine rapporto

1. Con effetto dall’1 gennaio 2017, al personale destinatario di questo accordo si applicano le disposizioni in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all’Allegato A) a questo accordo stralcio.

Art. 10
Norma finale

1. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva di questo accordo stralcio prenderanno avvio le trattative per la definizione della parte giuridica 2016/2018 del C.C.P.L. dell’area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie. In particolare:

  1. sarà oggetto di discussione una normativa che introduce limitate deroghe alle 11 ore di riposo giornaliero obbligatorio, nel rispetto dell’ordinamento in materia e delle più emergenti esigenze organizzative aziendali;

  2. sarà oggetto di discussione una disciplina completa, chiara ed esaustiva, riconosciuta economicamente in misura adeguata, della mobilità professionale della equipe;

  3. sarà oggetto di discussione l’attuale assetto dell’orario di lavoro, ivi inclusa la componente incentivata dello stesso, discutendo gli aspetti critici della vigente regolazione sia a livello di C.C.P.L. che di accordo aziendale e fermo restando il livello complessivo di servizio oggi garantito dalla dotazione professionale aziendale.

2. Le parti firmatarie di questo accordo confermano la stretta correlazione tra CCPL e CCNL anche per la parte normativo-giuridica come peraltro chiaramente previsto dal comma 4 della premessa del vigente CCPL.

3. Per la dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e delle professioni ostetriche, le parti si impegnano a costituire fondi dedicati alla retribuzione di posizione e di risultato alimentati con risorse aziendali secondo modalità analoghe a quelle applicate al restante personale della dirigenza sanitaria. Nelle more di detta regolazione, l’A.P.S.S. provvede alla costituzione dei fondi e alla conseguente erogazione in relazione all’attività dirigenziale ad essi affidata così come indicato nelle direttive della Giunta provinciale formulate con deliberazione n. 960/2016.


ALLEGATO A)

DISCIPLINA DI CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

 

Art. 1
Beneficiari

1. Possono chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio utile ai fini del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Ai fini del conteggio degli 8 anni:

  1. asono esclusi i periodi di servizio per i quali è già stato erogato l’intero T.F.R. comunque denominato;

  2. sono considerati utili anche i periodi di servizio prestati e riconosciuti presso altri Enti, purché per tali periodi non sia già stato erogato l’intero T.F.R., comunque denominato. Qualora siano state concesse anticipazioni sul T.F.R., comunque denominato, si applicano le medesime disposizioni previste dal presente accordo.

2. Non possono essere accolte le domande dei dipendenti dimissionari o collocati a riposo d'ufficio anche con decorrenza successiva alla data di presentazione delle domande.

3. I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente accordo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2
Misura e concessione dell'anticipazione

1. Il dipendente può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. maturato alla data della domanda. Per i dipendenti provenienti da altri Enti viene computata nel T.F.R. anche l’indennità premio di servizio ex INADEL, l’indennità di buonuscita ex Enpas o altra similare indennità, comunque denominata, maturata presso l’Ente di provenienza, purché non sia stata erogata. Il dipendente rilascia all’Amministrazione una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell’anticipazione del TFR dall’Ente previdenziale a cui è iscritto. Qualora siano state concesse dall’Ente di provenienza anticipazioni sul T.F.R., si applicano le disposizioni previste dal presente accordo.

2. L'ammontare dell'anticipazione non può comunque essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda e ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 6 e comunque non può essere superiore all’importo lordo di euro 60.000,00.

3. Nel determinare l'ammontare dell'anticipazione dovranno essere detratte le eventuali quote del T.F.R. impegnate a garanzia di esposizioni debitorie del dipendente. In sostituzione della detrazione, il dipendente può presentare una fideiussione bancaria a garanzia dell’esposizione debitoria.

4. Alla concessione dell’anticipazione si provvede seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione delle domande.

5. In deroga al comma precedente, le domande per motivi di particolare gravità, e solo per giustificati motivi, possono essere erogate in via prioritaria.

6. L'anticipazione può essere concessa due volte nel corso del rapporto di lavoro prestato presso l’Ente di appartenenza o presso l'Ente di provenienza.

Può essere concessa la seconda volta:

  1. non prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione;

  2. anche prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, solo per motivi di particolare gravità di cui all’articolo 4.

7. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal T.F.R. con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del C.C.

Art. 3
Finanziamento delle domande

1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro il limite dell’apposito stanziamento disponibile in bilancio.

2. Le domande escluse per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio sono riconsiderate d'ufficio nell'anno successivo e sono finanziate in via prioritaria.

Art. 4
Motivi per i quali viene concessa l'anticipazione

1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto viene concessa per i motivi di seguito elencati:

a) spese sanitarie per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Nelle spese sanitarie rientrano quelle relative all’acquisto di autovettura adattata per portatori di handicap;
b) acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’alloggio, destinato a residenza per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare.
E’ ammessa anche la spesa riferita all’unico garage o posto auto purché sia l'unico di proprietà del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare di pertinenza o al servizio dell’abitazione destinata a residenza del dipendente e dei componenti il suo nucleo familiare.
Non sono invece ammesse le spese per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione delle sole pertinenze dell'alloggio quali cantine, terrazze, giardini, piazzali;
c) acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell' alloggio destinato a residenza per il figlio maggiorenne;
d) estinzione o riduzione parziale di mutui/prestiti (esclusi i prestiti INPS- Gestione Dipendenti Pubblici) contratti per un periodo di ammortamento non inferiore a 5 anni, sempreché, alla data della domanda, il mutuo/prestito sia stato stipulato da almeno 2 anni. Il mutuo/prestito deve essere intestato al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone, la spesa ammessa è quella relativa al solo dipendente e/o al coniuge;
e) oneri di studio per i figli che, per compiere gli studi, risiedono o sono domiciliati in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente.
Gli oneri di studio possono riguardare un periodo non superiore alla durata legale di un solo corso di studi per ogni figlio. Ai soli fini del presente accordo è equiparato ad un unico corso di studi il percorso costituito da un corso di laurea triennale e da un corso di laurea magistrale, svolto senza soluzione di continuità.
Dagli importi sotto indicati vanno detratti eventuali contributi/rimborsi a fondo perduto.
L'anticipazione spettante è pari a:

- euro 4.000,00 annui per gli studenti di scuole secondarie superiori per la durata legale del corso di studi,
- euro 8.000,00 per studenti delle scuole secondarie superiori con un periodo di permanenza all’estero pari ad almeno un anno scolastico (Intercultura, etc.),
- euro 6.000,00 annui per gli studenti universitari;
- euro 6.000,00 per corsi di studio universitario all’estero con un periodo di durata pari ad almeno sei mesi (Erasmus, etc.),
- euro 8.000,00 complessivi per corsi di studio post universitari, Master, etc., con un periodo di durata pari ad almeno sei mesi;

f) fruizione dei periodi di congedo da parte del dipendente, di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (congedo parentale) e degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000 e successive modifiche (congedi per la formazione). L'anticipazione è concessa solo per periodi di congedo non inferiori a tre mesi per ogni figlio. L’ammontare dell’anticipazione è pari alla perdita di retribuzione fissa lorda calcolata all’inizio del periodo di aspettativa. La domanda non può essere presentata prima dell’inizio del periodo di congedo;
g) motivi di particolare gravità connessi ai fabbisogni fondamentali della vita familiare e tali da pregiudicare la situazione economica del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e del suo nucleo familiare.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo (acquisto/costruzione/ristrutturazione casa per il dipendente) sono ammissibili qualora:

a) l'alloggio sia destinato a residenza per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare (nel caso di acquisto/costruzione/ristrutturazione del solo garage: il garage costituisca l’unica proprietà di pertinenza o al servizio dell’alloggio di residenza del nucleo familiare del dipendente),

b) l'alloggio e/o il garage sia intestato o cointestato al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone oltre che al dipendente e/o al coniuge, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge.

3. La spesa di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo (acquisto/costruzione/ristrutturazione alloggio per il figlio maggiorenne) è ammissibile qualora:

a) l'alloggio sia destinato a residenza per il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio;

b) l'alloggio sia intestato o cointestato al figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio. Se cointestato anche ad altre persone, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del figlio e del coniuge del figlio.

4. La spesa per la quale si richiede l’anticipazione del trattamento di fine rapporto deve essere di importo non inferiore ad una mensilità, costituita dall’importo lordo degli emolumenti fissi e continuativi percepiti dal dipendente.

Art. 5
Definizione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 20.5.2016, n. 76, le disposizioni del presente allegato che contengono la parola "coniuge" o termini equivalenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

3. Nel caso di coloro che, inseriti in un nucleo familiare composto da più persone, intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, la valutazione dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto della domanda.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere.

2. Sono detratti dalla spesa i contributi a fondo perduto, i rimborsi e le agevolazioni concessi al dipendente o ai familiari da Enti Pubblici o da soggetti privati per il sostenimento della spesa oggetto della domanda (compresi i contributi in conto capitale, le anticipazioni del T.F.R., i rimborsi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, le borse o gli assegni di studio). Non sono detratte le agevolazioni fiscali connesse al sostenimento della spesa oggetto della domanda.

3. E' altresì detratto dalla spesa per gli interventi di cui all'articolo 4:

- nel caso di cui alla lettera b) (acquisto/costruzione/ristrutturazione alloggio) il valore di eventuali alloggi di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare. Si detrae il valore complessivo degli alloggi in proprietà esclusiva solo per il valore eccedente l’importo di euro 20.000,00.
- nel caso di cui alla lettera c) (acquisto/costruzione/ristrutturazione alloggio per figlio maggiorenne), si detrae dalla spesa il valore di eventuali alloggi di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare, escluso l’alloggio di abitazione del dipendente e il proprio nucleo familiare; si detrae inoltre il valore di eventuali altri alloggi di proprietà esclusiva del figlio e/o del coniuge del figlio maggiorenne beneficiario dell’alloggio. Si detrae il valore complessivo degli alloggi in proprietà esclusiva solo per il valore eccedente l’importo di euro 20.000,00.
Il valore degli alloggi è calcolato sulla base di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell’imposta municipale sugli immobili.

4. Dalle spese per gli interventi di cui all’art. 4, lettere b) e c), non si detrae:

  • il valore dell'alloggio in nuda proprietà;

  • il valore degli alloggi non in proprietà esclusiva;

  • il valore dell’alloggio assegnato al coniuge in caso di separazione legale o divorzio purché questi vi abiti stabilmente.

Art. 7
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dell'anticipazione del T.F.R., da redigersi su apposito modello, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno e solo a intervento già iniziato. Le domande devono essere presentate alla competente struttura dell’Ente ovvero possono essere spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure possono essere consegnate alle strutture provinciali periferiche dell’ente.

2. La domanda deve contenere:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l’importo dell’eventuale contributo/rimborso.

Inoltre, in riferimento alle singole motivazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) per spese sanitarie:

- per le spese sostenute parzialmente: preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti, con l’indicazione delle cure da effettuare o delle spese da sostenere e fatture/ricevute di acconto, in copia, per un importo non inferiore al 20% del preventivo.

In sostituzione delle fatture/ricevute: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto delle fatture/ricevute (n° e data fatture/ricevute, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo),

- per le spese già sostenute: fatture/ricevute, in copia, purchè la singola fattura/ricevuta sia di importo pari o superiore ad euro 50,00. In sostituzione delle fatture/ricevute: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il contenuto delle fatture/ricevute (n° e data fattura/ricevuta, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

b) per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’alloggio o acquisto, costruzione o ristrutturazione del solo garage o posto auto:

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, nonché gli eventuali altri alloggi in proprietà o in comproprietà del dipendente e del proprio nucleo familiare, con le relative rendite catastali.

b.1) nel caso di acquisto:

- contratto preliminare di compravendita o atto notarile di compravendita, in copia, dai quali risulti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’immobile.

In sostituzione del contratto preliminare o dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il contenuto del contratto preliminare o dell’atto notarile di compravendita (parti contraenti, notaio e n° di repertorio nel caso dell’atto notarile, data e località di stipulazione del contratto, dati identificativi dell’immobile, costo, pagamenti effettuati;

b.2) nel caso di assegnazione in cooperativa:

- nel caso di assegnazione non ancora avvenuta:

estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l’identità del socio prenotatario, l’individuazione dell’immobile, la spesa complessiva a carico del socio, l’entità di eventuali finanziamenti agevolati e l’acconto versato non inferiore al 20% del costo dell’immobile,

oppure,

- nel caso di assegnazione già avvenuta:

· atto notarile di assegnazione, in copia, dal quale risulti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’immobile. In sostituzione dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto dell’atto notarile di assegnazione (parti contraenti, notaio e n° di repertorio, data e località di stipulazione dell’atto, dati identificativi dell’immobile, costo e pagamenti effettuati), oppure
· estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l'identità del socio assegnatario, la data dell’assegnazione, l’individuazione dell’immobile, il costo, i pagamenti effettuati pari almeno al 20% del costo dell’immobile e l’entità di eventuali finanziamenti agevolati;

b.3) nel caso di costruzione o di ristrutturazione:

- concessione ad edificare o diversa documentazione prevista dalla vigente legislazione (DIA, SCIA, autorizzazione comunale, ecc.), in copia. In sostituzione della concessione o della diversa documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto della concessione o della diversa documentazione (Comune, intestatario, n° e data, oggetto, validità, ecc.),

- a seconda se trattasi di ristrutturazione o costruzione: documentazione comprovante la proprietà dell’alloggio o del terreno. In sostituzione di tale documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante, a seconda se trattasi di ristrutturazione o costruzione, la proprietà dell'alloggio da ristrutturare o la proprietà del terreno con i relativi dati identificativi (ubicazione, p.ed. o p.f. , superficie, rendita, possesso);

- nel caso di costruzione o ristrutturazione già iniziata ma non ancora conclusa:

· computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o dettagliato preventivo di spesa emesso da imprese o ditte,
· fatture in copia per un importo non inferiore al 20% del computo metrico estimativo o del preventivo. In sostituzione delle fatture: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto delle fatture (n° e data fatture, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

- nel caso di costruzione o ristrutturazione conclusa:

fatture in copia. In sostituzione delle fatture: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il contenuto delle fatture (n° e data fattura, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

c) per acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’alloggio destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne:

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, nonché gli eventuali altri alloggi in proprietà o in comproprietà del dipendente e del proprio nucleo familiare e/o del figlio e/o del coniuge del figlio, con le relative rendite catastali,

- per la documentazione necessaria si fa riferimento a quella indicata al precedente punto b);

d) per estinzione o riduzione di mutui/prestiti:

- nel caso di mutuo/prestito non ancora estinto piano di ammortamento da cui siano desumibili l’ammontare delle singole rate pagate e l’ammontare del debito residuo o dichiarazione dell’Istituto di credito o Ente che ha concesso il mutuo/prestito attestante gli estremi del contratto di mutuo/prestito (data, durata, importo concesso, scadenza prima rata, l’ammontare delle singole rate pagate e l’ammontare del debito residuo);
- nel caso di mutuo/prestito già estinto piano di ammortamento da cui siano desumibili l’ammontare delle singole rate pagate e l’importo versato per l’estinzione o dichiarazione dell’Istituto di credito o Ente che ha concesso il mutuo/prestito attestante gli estremi del contratto di mutuo/prestito (data, durata, importo concesso, scadenza prima rata, l’ammontare delle singole rate pagate, la data di estinzione e l’importo versato per l’estinzione del mutuo/prestito);

e) per oneri di studio dei figli:

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la data di iscrizione al corso di studi del figlio, la tipologia del corso, la durata legale e la località di frequenza,
- contratto di affitto registrato dall’Agenzia delle Entrate o ricevuta del convitto intestati o cointestati al dipendente o al coniuge o al figlio, in copia, comprovanti la permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente. Per i corsi all’estero idonea documentazione comprovante la permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente.
In sostituzione di detta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante: il contenuto della documentazione comprovante la permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del dipendente (durata del contratto di affitto e data della sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, data e luogo della stipula, nomi dei contraenti, dati identificativi dell’alloggio, importo dell’affitto, oppure nome e indirizzo del convitto, n° e data delle ricevute, importo);

f) fruizione dei periodi di congedo:

- dichiarazione del dipendente con indicazione del periodo di congedo richiesto e dei periodi di cui intende usufruire;

g) motivi di particolare gravità:

- documentazione, comprovante la grave situazione economica. In sostituzione della documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le motivazioni che hanno causato la grave situazione economica e la relativa documentazione di spesa;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e dei componenti la sua famiglia.

3. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui all'articolo 3, comma 2. Per la Provincia autonoma di Trento, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto è concessa con nota del Dirigente del Servizio competente in materia di personale.

Art. 8
Erogazione dell'anticipazione e controlli campione

1. Il pagamento dell'anticipazione avviene di norma con un unico versamento a saldo. Per gli oneri di studio o per giustificati motivi il pagamento può avvenire anche a rate.

2. L’Amministrazione effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà rilasciati nonché sull’effettivo sostenimento della spesa almeno fino a concorrenza dell’importo netto erogato. Per gli oneri di studio, il sostenimento della spesa è documentato esclusivamente dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione al corso di studi e dalla documentazione comprovante l’effettiva permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, il dipendente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. Qualora, a seguito del controllo, la spesa non risulti documentata, sarà disposta la revoca dell'anticipazione e il recupero della somma lorda corrisposta, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente. Qualora la spesa risulti solo parzialmente documentata, sarà disposta la rideterminazione dell’anticipazione e il recupero della somma lorda non documentata, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 9
Norme transitorie

1. Il presente accordo si applica alle domande presentate a decorrere dall’1 gennaio 2017. Per le domande presentate sino 31 dicembre 2016 si applicano le previgenti disposizioni.


TABELLA 1)

PERSONALE DELL’AREA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE - BIENNIO ECONOMICO 2016/2017

Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

UNA TANTUM 2015

Incremento mensile lordo
dec. 01.01.2016

Incremento mensile lordo
dec. 01.01.2017
(riassorbe prec. incremento)

Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica

152,28

71,91

127,83

Dirigente incarico struttura complessa: area medicina

152,28

71,91

127,83

Dirigente incarico struttura complessa: area territorio

152,28

71,91

127,83

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

147,59

69,70

123,90

Dirigente con incarico lett. c) art. 82

147,59

69,70

123,90

Dirigente equiparato

147,59

69,70

123,90

Dirigente < 5 anni

147,59

69,70

123,90

 

Dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

UNA TANTUM 2015

Incremento mensile unitario
dec. 01.01.2016

Incremento mensile lordo
dec. 01.01.2017
(riassorbe prec. incremento)

Dirigente con incarico di struttura complessa istituti zooprofilattici

152,28

71,91

127,83

Dirigente con incarico di struttura complessa territorio

152,28

71,91

127,83

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

147,59

69,70

123,90

Dirigente con incarichi art. 82 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni

147,59

69,70

123,90

Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni

147,59

69,70

123,90

Dirigente < 5 anni

147,59

69,70

123,90

Dirigenti sanitari compresi dirigenti professioni sanitarie

UNA TANTUM 2015

Incremento mensile unitario
dec. 01.01.2016

Incremento mensile lordo
dec. 01.01.2017
(riassorbe prec. incremento)

Dirigente incarico struttura complessa

152,28

71,91

127,83

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

147,59

69,70

123,90

Dirigente con incarico lett. c) art. 81 CCPL 25.9.2006

147,59

69,70

123,90

Dirigente equiparato

147,59

69,70

123,90

Dirigente < 5 anni

147,59

69,70

123,90