AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 di data 24 giugno 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 16 agosto 2022, le parti rappresentate:
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:
avv. Alessandro Baracetti - Presidente
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
per la C.G.I.L. F.P. firmato
per la C.I.S.L. F.P. firmato
per la U.I.L. FPL - Sanità firmato
per la Fe.N.A.L.T. firmato
per il NURSING UP firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie.
ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale del comparto di cui all’art. 4, comma 1, punto 2, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.
Art. 2
Decorrenza e durata dell’accordo
1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.
CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI
Art. 3
Incrementi stipendiali
1. Al personale destinatario di questo accordo sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 2022, gli aumenti mensili lordi, per tredici mensilità, negli importi indicati nell’Allegata Tabella 1). Gli incrementi di cui alla Tabella 1), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.
2. Al personale destinatario di questo accordo sono altresì attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 2022, gli incrementi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’Allegata Tabella 2) riferiti alle voci del trattamento economico denominate “Adeguamento economico personale tecnico e amministrativo”, “Adeguamento economico personale professioni sanitarie” e “Retribuzione aggiuntiva personale O.S.S.”.
Art. 4
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo stralcio hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo stralcio hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.
CAPO III
PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE
Art. 5
Norma transitoria per le procedure di progressione orizzontale
per il triennio contrattuale 2019/2021
1. Al personale in servizio presso l’A.P.S.S. alla data del 31 dicembre 2021 ed in possesso, a quella data, di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni valutati positivamente (ove la valutazione è prevista) nella posizione economica di ingresso o nella fascia in godimento viene attribuita, con decorrenza 1 gennaio 2022, la fascia economica immediatamente superiore.
2. Al personale in servizio presso l’A.P.S.S. alla data del 31 dicembre 2022 ed in possesso, a quella data, di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni valutati positivamente (ove la valutazione è prevista) nella posizione economica di ingresso o nella fascia in godimento viene attribuita, con decorrenza 1 gennaio 2023, la fascia economica immediatamente superiore.
3. Alla maturazione dell’anzianità concorrono sia i periodi a tempo determinato che indeterminato. Dall’anzianità complessiva vanno dedotte le assenze a vario titolo non computate utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, a norma di legge o di contratto.
4. L’anzianità di servizio è valutata per intero indipendentemente dalla categoria nella quale è maturata.
5. In caso di valutazione negativa l’anno interessato non viene computato nell’anzianità di servizio di cui ai commi precedenti.
6. La penalizzazione di cui al comma 5 si applica anche ai dipendenti che hanno riportato sanzioni disciplinari, ad esclusione dei soli richiami scritto e verbale.
7. Dell’anzianità computata ai fini del riconoscimento della progressione orizzontale di cui al presente articolo e di quella riconosciuta ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di data 10 marzo 2017 non si tiene conto nelle procedure previste dall’art. 95 del CCPL di data 11 giugno 2007.
8. L’attribuzione delle fasce ai sensi di questo articolo non determina il riassorbimento di eventuali assegni ad personam in godimento.
Art. 6
Finanziamento delle procedure di
Progressione orizzontale
1. Le progressioni di cui all’art. 5 trovano copertura nel "Fondo per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali" istituito ai sensi dell’art. 13, comma 4, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 28 dicembre 2016.
CAPO IV
ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
DI OPERATORE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA
INTEGRATA 116-117
Art. 7
Istituzione della figura professionale
di “Operatore addetto alla Centrale operativa
integrata 116-117”
1. All’Allegato 3) “Declaratorie delle categorie e profili” - sezione categoria B - Profili professionali del livello economico super Bs - del CCPL 11.6.2007 del personale non dirigenziale del Comparto Sanità è aggiunto il seguente nuovo profilo professionale e la relativa declaratoria:
“Operatore addetto alla Centrale operativa integrata 116-117 (COI 116-117) dell’APSS
Presta il proprio servizio su turni, articolati sulle 24 ore per 365 giorni, svolgendo le attività necessarie per offrire ai cittadini servizi di tipo informativo e servizi di tipo operativo.
Servizi con risposta di tipo informativo:
fornisce telefonicamente informazioni di carattere sanitario e socio-sanitario, relative a procedure e modalità di accesso ai servizi sanitari.
Servizi con risposta di tipo operativo:
risponde telefonicamente alle richieste di cure mediche non urgenti attivando, se necessario, una audioconferenza per la gestione della lingua straniera. Raccoglie i dati relativi all’identificativo del chiamante e alla localizzazione della chiamata, trasferisce al medico del servizio di continuità assistenziale territorialmente competente la richiesta. Raccoglie e gestisce le richieste di trasporto sanitario pervenute sia telefonicamente (utenti e servizi) che tramite il programma informatico. Organizza i trasporti sanitari individuando le risorse disponibili e pianificando i percorsi. Attiva e gestisce gli equipaggi preposti al trasporto. Documenta la gestione dei trasporti nel programma informatico. Interagisce con la centrale operativa provinciale del 118 per la gestione dei mezzi.”.
2. Gli operatori assunti dalla Provincia e messi a disposizione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la Centrale Operativa Integrata 116-117 sono inquadrati, con decorrenza 1 gennaio 2023, presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari in cat. Bs, profilo professionale di Operatore addetto alla Centrale operativa integrata 116-117.
Art. 8
Indennità per l’Operatore
addetto alla Centrale operativa
integrata 116-117
1. Agli operatori dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari addetti alla Centrale operativa integrata 116-117 compete, a decorrere dall’1 gennaio 2022, una indennità mensile di lordi euro 200,00 ed un’indennità giornaliera di euro 10,00 per le giornate in cui è svolta l’attività di referente di turno. L’indennità giornaliera non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
2. L’indennità giornaliera di euro 10,00 di cui al comma precedente spetta al referente di turno presso la Centrale operativa integrata 116-117 anche nell’ipotesi di inquadramento in figura professionale diversa da quella di Operatore addetto alla Centrale operativa integrata 116-117.
CAPO V
INDENNITA’ PER MALATTIE INFETTIVE
Art. 9
Riconoscimento dell’indennità
per malattie infettive
1. Al personale con qualifica di operatore tecnico autista dell’Unità Operativa di Trentino Emergenza, direttamente coinvolto nella gestione dell’epidemia COVID – 19 nel periodo indicato dalla deliberazione della giunta provinciale n. 560/2021, è riconosciuta l’indennità specifica di cui all’art. 79, comma 3, del vigente CCPL.
TABELLA 1)
COMPARTO SANITA' -
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI A REGIME DECORRENZA 01.01.2022
Categorie/ |
Incremento mensile lordo |
A |
77,37 |
A1 |
79,36 |
A2 |
81,30 |
A3 |
82,46 |
A4 |
83,78 |
A5 |
85,12 |
B |
83,41 |
B1 |
85,64 |
B2 |
87,96 |
B3 |
89,43 |
B4 |
91,16 |
B5 |
92,94 |
BS |
86,50 |
BS1 |
89,01 |
BS2 |
91,46 |
BS3 |
93,21 |
BS4 |
96,09 |
BS5 |
99,08 |
C |
95,29 |
C1 |
98,05 |
C2 |
101,25 |
C3 |
104,47 |
C4 |
109,21 |
C5 |
114,18 |
D |
103,48 |
D1 |
107,01 |
D2 |
110,24 |
D3 |
113,43 |
D4 |
116,66 |
D5 |
119,95 |
D6 |
124,04 |
DS |
112,72 |
DS1 |
116,80 |
DS2 |
120,99 |
DS3 |
125,31 |
DS4 |
128,88 |
DS5 |
132,61 |
DS6 |
137,72 |
TABELLA 2)
COMPARTO SANITA' - PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI DELLE VOCI "ADEGUAMENTO ECONOMICO" E "RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERSONALE O.S.S."
DECORRENZA 01.01.2022
Categorie/ |
A |
B |
C |
Incremento mensile lordo voce |
Incremento mensile lordo voce |
Incremento mensile lordo voce |
|
A |
3,06 |
|
0,24 |
A1 |
3,09 |
|
0,25 |
A2 |
3,12 |
|
0,25 |
A3 |
3,14 |
|
0,26 |
A4 |
3,17 |
|
0,26 |
A5 |
3,19 |
|
0,27 |
B |
2,21 |
|
0,26 |
B1 |
2,25 |
|
0,27 |
B2 |
2,29 |
|
0,27 |
B3 |
2,32 |
|
0,28 |
B4 |
2,34 |
|
0,28 |
B5 |
2,38 |
|
0,29 |
BS |
2,27 |
|
0,27 |
BS1 |
2,31 |
|
0,28 |
BS2 |
2,35 |
|
0,29 |
BS3 |
2,38 |
|
0,29 |
BS4 |
2,43 |
|
0,30 |
BS5 |
2,48 |
|
0,31 |
BS - COAD.AMM.VO ESP. |
3,81 |
|
|
BS1 - COAD.AMM.VO ESP. |
3,85 |
|
|
BS2 - COAD.AMM.VO ESP. |
3,89 |
|
|
BS3 - COAD.AMM.VO ESP. |
3,92 |
|
|
BS4 - COAD.AMM.VO ESP. |
3,97 |
|
|
BS5 - COAD.AMM.VO ESP. |
4,02 |
|
|
BS OSS |
|
2,79 |
|
BS1 OSS |
|
2,79 |
|
BS2 OSS |
|
2,79 |
|
BS3 OSS |
|
2,79 |
|
BS4 OSS |
|
2,79 |
|
BS5 OSS |
|
2,79 |
|
C |
2,41 |
|
0,30 |
C1 |
2,46 |
|
0,31 |
C2 |
2,52 |
|
0,32 |
C3 |
2,57 |
|
0,33 |
C4 |
2,65 |
|
0,34 |
C5 |
2,74 |
|
0,36 |
D |
1,76 |
|
0,32 |
D1 |
1,82 |
|
0,33 |
D2 |
1,87 |
|
0,34 |
D3 |
1,93 |
|
0,35 |
D4 |
1,98 |
|
0,36 |
D5 |
2,04 |
|
0,37 |
D6 |
2,11 |
|
0,39 |
DS |
1,91 |
|
0,35 |
DS1 |
1,98 |
|
0,36 |
DS2 |
2,05 |
|
0,38 |
DS3 |
2,13 |
|
0,39 |
DS4 |
2,19 |
|
0,40 |
DS5 |
2,25 |
|
0,41 |
DS6 |
2,34 |
|
0,43 |