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ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, DELLE ASPETTATIVE,
DEI PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DI DATA 5 MAGGIO 2003
COME MODIFICATO DALL'ACCORDO DI DATA 16 OTTOBRE 2019

 

PARTE I

RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I

Campo di applicazione e durata

Art. 1
Campo di applicazione e durata del contratto

1. Il presente accordo si applica ai dipendenti e ai dirigenti in servizio nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza delle Amministrazioni pubbliche del Trentino di cui all'Accordo provinciale quadro sui comparti di contrattazione di data 4 ottobre 1999 e s.m..

2. Il presente contratto è valido per il quadriennio 2002-2005 ed entra in vigore il 1° gennaio 2003 e, limitatamente ai distacchi sindacali, a far data dal 30 giugno 2003 per il personale del comparto Scuola, salvo diverse previsioni inserite nelle singole norme. Le ripartizioni dei distacchi e dei permessi avranno valore dal 1° gennaio 2003 a seguito dell’accertamento della rappresentatività, effettuata al 31 dicembre 2002.

3. La disdetta può essere data dall'A.P.RA.N., da due confederazioni sindacali o dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di biennio in biennio.

4. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali si intendono richiamate, qualora risultino applicabili, le norme di minima previste dalla legge n. 300/1970.

5. Le parti, in attesa della definizione di un accordo provinciale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (indicate con la sigla RSU nel testo del presente contratto), di cui si impegnano a disciplinare l’elezione ed il funzionamento, confermano per il comparto Sanità, fino alla definizione dell’accordo quadro provinciale, la validità della normativa derivante dal CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa provinciale nel testo del presente contratto sono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

7. Con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate.

 

TITOLO II

Attività sindacali

Art. 2
Diritto di assemblea

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro:

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all'ufficio cui compete la gestione del personale dell’Amministrazione interessata, con preavviso scritto ed almeno tre giorni lavorativi prima dell’assemblea. Tale preavviso è elevato a cinque giorni per le assemblee del personale regolato dai contratti del comparto Scuola, o per il personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere motivate e comunicate dall’Amministrazione per iscritto entro le 48 ore precedenti l’assemblea alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio che gestisce il personale.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi aperti al pubblico.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita nelle unità operative interessate la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto negli accordi contrattuali.

Art. 3
Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 11 hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro. L’Amministrazione rende disponibili, ove possibile, le proprie reti informatiche. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate e non possono comportare disagio organizzativo né aggravio di spesa, per la quale è fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso di eventuali oneri.

Art. 4
Locali

1. L’Amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 11 l'uso di un idoneo locale comune - organizzato secondo modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a duecento, gli organismi sindacali rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’Amministrazione nell'ambito della struttura.

 

PARTE II

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 5
Distacchi sindacali

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni interessate dal presente contratto, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto a svolgere attività sindacale con il distacco dall’attività lavorativa e con il mantenimento della retribuzione, ai sensi dell’art. 18, per tutto il periodo di durata del mandato sindacale, nei limiti numerici previsti dall'art. 6.

2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilità, con esclusione della maturazione del diritto alle ferie e del compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto, ovvero risulti confermato, il distacco o l'aspettativa, sono esperite le procedure di urgenza previste dall'art. 15, comma 3, per l'attivazione o la prosecuzione del distacco sindacale; conseguentemente il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata dell’aspettativa.

Art. 6
Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente complessivo dei distacchi spettanti nei comparti ed aree di contrattazione, per la durata del presente contratto, riferito ad un numero complessivo di 30.795 dipendenti, è pari a 29. Esso costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili nei comparti della contrattazione provinciale. Il numero dei distacchi è ripartito fra i comparti in misura proporzionale al numero dei dipendenti ed è successivamente ripartito fra le organizzazioni sindacali in proporzione al numero delle deleghe rilasciate nel comparto ad ognuna di esse. Il contingente dei distacchi ripartito per comparti e la ripartizione fra organizzazioni sindacali nei singoli comparti è comunicata alle organizzazioni sindacali entro il 31 marzo successivo l’accertamento di rappresentatività di cui all’art. 7. Il quoziente iscritti complessivi/iscritti del comparto, determinato ai fini della ripartizione dei distacchi fra le singole organizzazioni sindacali, è utilizzato fino al sesto decimale. L’attribuzione dei distacchi sindacali per frazione oltre l’intero avviene utilizzando il secondo decimale.

2. All'interno di ciascun comparto il contingente spettante ai sensi del comma 1 è assegnato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il dieci per cento alle confederazioni sindacali rappresentative, cui le stesse siano aderenti.

3. Le frazioni di distacco spettanti alle categorie affiliate a confederazioni sindacali, che eccedano il distacco intero o il semidistacco, tenuto conto dell’orario di lavoro del personale interessato, possono essere trasformate in ore, secondo le disposizioni dell’art. 12, comma 3. In alternativa, per le organizzazioni sindacali affiliate a confederazioni sindacali, le medesime possono essere cumulate nella formazione del contingente complessivo dei distacchi spettanti alla confederazione e trasformate in ore, in aggiunta a quelle previste all’art. 12, limitatamente alle frazioni eccedenti il distacco o semidistacco.

Art. 7
Rappresentatività sindacale

1. L’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria è determinato in applicazione dell’art. 55 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dall’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

2. L’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’ammissione alle trattative è effettuato alla data della sottoscrizione del presente contratto, mentre ai fini del riparto dei distacchi sindacali è effettuato sulla base delle deleghe rilasciate al 31 dicembre 2002. L’accertamento è rinnovato ad entrambi i fini mediante verifica biennale il 31 dicembre di ogni anno che precede il biennio contrattuale di riferimento. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali di categoria cui risulti iscritto, mediante delega che preveda la trattenuta sindacale da parte dell’Amministrazione, il 5% del totale complessivo degli aderenti alle organizzazioni sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate dai dipendenti, con riferimento ai contratti collettivi provinciali previsti dall’Accordo sui comparti e sulle aree contrattuali; sono considerate rappresentative le confederazioni sindacali cui aderiscano organizzazioni di categoria che siano rappresentative in almeno due comparti. Ai fini della misurazione del dato associativo sono considerate le iscrizioni sindacali del personale che mantenga il rapporto di lavoro con l’Amministrazione pur non percependo il trattamento economico (aspettative, ecc.). Non sono considerate le iscrizioni del lavoratore a favore di più organizzazioni sindacali. Il dipendente che abbia rilasciato una pluralità di deleghe, fatte salve le ritenute sindacali a favore di tutte le OO.SS., deve optare per l’organizzazione dalla quale intende farsi rappresentare. Ove tale opzione non sia stata esplicitata, non si tiene conto della delega a favore di nessuna organizzazione sindacale.

3. Le schede per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e contenenti la consistenza associativa sono trasmesse dalle singole Amministrazioni (Enti funzionali, Comuni, Comprensori e IPAB), cui compete la certificazione, rispettivamente alla Provincia autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni trentini e all’UPIPA, che forniscono all’A.P.RA.N. informazione obbligatoria sugli iscritti. L’informazione sugli iscritti è fornita dalle Amministrazioni anche alle organizzazioni sindacali, limitatamente alla comunicazione del numero dei propri associati. I dati riportati nelle schede, che devono contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale, acquisiscono validità qualora non giunga all’Amministrazione interessata e all’A.P.RA.N. una contestazione entro 30 giorni dalla data in cui sono pervenuti alle organizzazioni sindacali. L’A.P.RA.N. e le Amministrazioni, per quanto di competenza, procedono, anche in caso di contestazione, all’attribuzione provvisoria dei distacchi e dei permessi sindacali, fatto salvo il conguaglio che possa derivare a seguito della determinazione definitiva degli iscritti.

4. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi previsti dal presente contratto, secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’art. 6. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali fra comparti, in relazione al numero dei dipendenti, e fra confederazioni e organizzazioni sindacali, in rapporto al grado di rappresentatività accertata, si procede da parte dell'A.P.RA.N. secondo le informazioni sul numero dei dipendenti e sulle iscrizioni alle organizzazioni sindacali fornite obbligatoriamente dalla Provincia autonoma di Trento, per sé e gli Enti funzionali, dall’A.S.L. e dalle Associazioni rappresentative dei Comuni e delle I.P.A.B. per gli Enti dai medesimi rappresentati.

5. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2, cambino i soggetti sindacali rappresentativi, in sede di contrattazione integrativa o decentrata il subentro dei nuovi soggetti avviene in ciascun comparto e area alla data di stipulazione del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo a ogni biennio economico. Sino a tale data non muta la delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa o decentrata, composta, oltre che dalle RSU, dai sindacati firmatari del CCPL.

Art. 8
Flessibilità in tema di distacchi sindacali

1. I distacchi sindacali possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionati per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, nel rispetto del numero complessivo. Per il personale docente della scuola a carattere statale è fatto salvo quanto previsto dall’art. 17.

2. I distacchi sindacali possono essere utilizzati con articolazione dell’orario ridotta fra 12 e 24 ore settimanali, per il personale a tempo pieno, e a partire da 9 ore per il personale docente della scuola a carattere statale, scegliendo, previo accordo dell’organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, tra le seguenti tipologie:

  1. in tutti i giorni lavorativi;

  2. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione;

  3. l’Amministrazione, su richiesta dell’organizzazione sindacale, può concordare ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze, nell’ambito delle fasce orarie individuate, in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili presso ciascuna Amministrazione, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse categorie e livelli.

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo il monte ore complessivo dei distacchi.

4. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati dal presente contratto, ogni singola organizzazione può modificare in forma compensativa tra comparti e tra aree di contrattazione della dirigenza le quote di distacchi rispettivamente spettanti. Tale possibilità riguarda le OO.SS. di categoria appartenenti alla stessa associazione sindacale. Dell'utilizzo dei distacchi è data notizia all’A.P.RA.N., che comunica alle Amministrazioni interessate, prima della loro concessione, la capienza rispetto ai distacchi complessivamente spettanti.

5. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l'art. 18, comma 3, e per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nel contratto collettivo provinciale di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2. Quest’ultimo va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali, che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, previo accordo delle organizzazioni sindacali con l'Amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari - ivi compresa la dirigenza dell'area medico-veterinaria - l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale previsto per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell'anno) considerato.

7. In tutti i casi previsti dal comma 6 si applica il disposto del comma 5, prendendo a riferimento il CCPL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.

8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 6, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 9 e 10. In caso di urgenza è ammessa, su richiesta dell’organizzazione sindacale, la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato, senza riduzione del debito orario, con il limite annuo e le modalità di recupero del permesso breve.

Art. 9
Contingente dei permessi sindacali

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, i permessi sindacali fruibili sono pari a 71 minuti annui per dipendente in servizio al 31 dicembre in ogni Amministrazione dei comparti delle Autonomie locali e della Sanità e a 63 minuti annui per il personale del comparto Scuola in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico che duri almeno fino al termine delle attività didattiche. Tra i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o messi a disposizione.

2. I permessi spettano sia alle organizzazioni sindacali rappresentative che alle RSU, secondo le modalità indicate nell'art. 10. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU, qualora costituite, è pari a 30 minuti ed è gestito autonomamente dalle medesime, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Con l’entrata in funzione delle RSU i permessi di cui al comma 1 spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di 41 minuti per dipendente per i comparti delle Autonomie locali e della Sanità e di 33 minuti per il comparto Scuola.

4. Le organizzazioni sindacali possono fruire complessivamente di 36 ore nelle Amministrazioni fino a 12 dipendenti, di 72 ore in quelle fino a 30 dipendenti, di 90 ore oltre i 30 e fino a 96 dipendenti, oltre i quali usufruiranno dei permessi per dipendente previsti dal comma 1.

Art. 10
Modalità di ripartizione dei permessi

1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna Amministrazione ai sensi dell'art. 9, i permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante dall’accertamento di cui all’art. 7.

2. I contratti collettivi di comparto e area possono integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando ad esse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. A seguito delle elezioni delle RSU e a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo, l’accertamento di rappresentatività, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, avverrà in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

4. La ripartizione del contingente dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative è effettuata, a far data dall’anno 2004, dalle singole Amministrazioni entro il 31 gennaio successivo all’accertamento della rappresentatività.

Art. 11
Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
(come modificato dall'art. 1 dell'accordo di modifica dd. 16.10.2019)

1. I dirigenti sindacali, che per l'espletamento del loro mandato hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 10, sono:

2. I dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1 sono quelli eletti nelle RSU., o i cui nominativi siano stati comunicati per iscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative alle Amministrazioni di appartenenza. Tali comunicazioni devono essere rinnovate per iscritto entro 30 giorni dall’elezione delle RSU e sono fatte salve modifiche che devono essere comunicate sempre per iscritto.
I dirigenti del secondo, terzo e quarto alinea del comma 1, che hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle organizzazioni sindacali rappresentative, sono non più di:

  1. un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 50 dipendenti della categoria e area per cui la stessa è organizzata;

  2. un dirigente ogni 75 o frazione di 75 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 1.500 dipendenti della categoria ed area per cui la stessa è organizzata;

  3. un dirigente ogni 250 o frazione di 250 dipendenti della categoria ed area per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

3. Fatta salva, per le OO.SS. che risultano rappresentative, l’attribuzione ad almeno un dirigente delle garanzie sindacali, i dirigenti sindacali non possono in alcun caso eccedere il 5% degli iscritti all’organizzazione nell’Ente salvo gli effetti derivanti, nella procedura di calcolo del numero di dirigenti sindacali ai sensi del comma 2, dall'arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore.

4. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

5. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

6. I permessi sindacali, giornalieri od orari previsti per i dirigenti sindacali di cui al comma 1, dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

7. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va avvertito il dirigente responsabile della struttura almeno tre giorni lavorativi prima. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

8. Le riunioni con le quali le pubbliche Amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCPL vigenti si svolgono, normalmente, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non avvenga, sia per le trattative in sede di contrattazione provinciale che decentrata di Amministrazione, è garantito ai dirigenti sindacali di cui al presente articolo, nei limiti di cui al comma 2, l'espletamento del mandato sindacale mediante il riconoscimento di apposito permesso retribuito.

9. I dirigenti sindacali, i cui nominativi siano stati comunicati per iscritto dalle OO.SS. rappresentative alle Amministrazioni di appartenenza, ancorché il loro numero ecceda i limiti previsti nei commi 2 e 3, godono delle prerogative e libertà sindacali nei limiti dei distacchi e dei permessi previsti dal presente accordo fino alla loro sostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Art. 12
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 11, comma 1, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da 3500 ore complessive riservate alle associazioni sindacali rappresentative, di cui 3000 riservate alle organizzazioni di categoria e 500 alle confederazioni, ripartite e comunicate secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 1, per i distacchi sindacali.

3. I permessi attribuiti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati e compensati, su richiesta dell’organizzazione sindacale interessata, per la formazione di distacchi o semidistacchi.
La trasformazione delle ore in distacchi avviene mediante la divisione di un monte ore per 36 (orario settimanale per il personale amministrativo) o per 25 (orario convenzionale per il personale del comparto Scuola), dividendo ulteriormente il quoziente per 52. In senso inverso si procederà per la trasformazione delle frazioni di distacco in ore.

Art. 13
Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. Per tali periodi di aspettativa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300/70.

2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 11, comma 1, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Per i permessi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’art. 31, comma 3, della legge n. 300/70.

3. I dirigenti di cui al comma 2, che intendano esercitare il diritto ivi previsto, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni lavorativi prima, per il tramite della propria organizzazione sindacale.

4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 11, comma 6, del presente accordo.

Art. 14
Rapporti tra organizzazioni sindacali e RSU

1. Per effetto degli articoli precedenti, le organizzazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:

  1. diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

  2. diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall'art. 10;

  3. diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 12;

  4. diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 13.

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi nella misura prevista dall'art. 10.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU in tema di diritti e libertà sindacali, con particolare riferimento ai poteri e alle competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, saranno regolati in sede di accordo per la costituzione delle RSU. Per il comparto Sanità detti rapporti sono regolati dagli articoli 5 e 6 del CCNQ stipulato il 7 agosto 1998.

Art. 15
Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali

1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 13 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1, e 12, comma 1, - provvedono a concederle entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone preventiva comunicazione all’A.P.RA.N. per la verifica del rispetto dei contingenti spettanti.

2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi in ogni momento, mediante comunicazione scritta alle Amministrazioni interessate per i consequenziali provvedimenti, tenuto conto per il personale docente della scuola a carattere statale di quanto previsto dall’art. 17.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1, per la concessione dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - l'Amministrazione può consentire l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Qualora la richiesta di distacco non possa avere seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 13.

5. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'Amministrazione di appartenenza non potrà avanzare, nei confronti di quest'ultima, pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

Art. 16
Compensazione

1. Le spese derivanti dall’utilizzo in forma compensativa dei distacchi all’interno delle articolazioni di comparto e tra comparti sono compensate in sede di bilancio, nell’ambito di intese fra le Amministrazioni interessate.

Art. 17
Norme speciali per il comparto Scuola

1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al personale docente della scuola a carattere statale gli artt. 8, 11 e 15 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:

A) Art. 8, commi 1 e 2:

B) Art. 11:

C) Art. 15, commi 1, 3 e 4:

2. La ripartizione del contingente dei permessi tra organizzazioni sindacali e RSU per il comparto Scuola è effettuata - con le modalità e le procedure previste dall'art. 10 - dalla Sovrintendenza scolastica provinciale.

3. Le ore spettanti alle OO.SS. del comparto Scuola di cui all’articolo 12, comma 2, sono aumentate in misura corrispondente ad 8 minuti per dipendente, derivanti dalla differenza tra i 71 ed i 63 minuti di cui all’articolo 9, comma 1, del presente accordo.

Art. 18
Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i contratti collettivi non avranno stabilito la specifica disciplina, rimane ferma la disciplina attualmente vigente.

3. In caso di distacco, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 6, al dirigente sindacale:

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività, comunque denominati nei vari comparti, o la retribuzione di risultato per i dirigenti ed i direttori spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi sono accreditati in base all'art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del citato d.lgs. n. 564/96.

Art. 19
Tutela del dirigente sindacale

1. Il dipendente o dirigente sindacale non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

2. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 11 può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU, ove il dirigente ne sia componente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

 

PARTE III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20
Disposizioni particolari

1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, i permessi e le aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo all’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni. Qualora, invece, sia stato costituito un nuovo soggetto, il medesimo subentra alle prerogative delle singole organizzazioni.

2. La rappresentatività in capo alle organizzazioni sindacali che diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa è riconosciuta al nuovo soggetto sindacale a cui imputino le deleghe delle quali sono titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe stesse. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCPL.

3. Nel caso di cui al comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso, se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti, in quanto firmatari dei CCPL di comparto o di area, sono altresì esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto, nei contratti collettivi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.

4. In sede di prima applicazione del presente accordo, i cambiamenti interni delle organizzazioni di categorie rappresentative di cui al presente contratto sono presi in considerazione solo se comunicati prima della sottoscrizione definitiva.

5. Nel rispetto del comma 2, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita, ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto con riferimento al successivo periodico accertamento della rappresentatività.

6. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative provinciali con riserva per motivi giurisdizionali o di verifica dei dati relativi alla rappresentatività, in caso di esito sfavorevole del giudizio o del mancato raggiungimento dei requisiti prescritti, dovranno restituire alle Amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo - nonché dei permessi loro spettanti.

Art. 21
Rappresentanza del personale per la sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dal capo V del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m., i rappresentanti per la sicurezza sono individuati in

  1. un rappresentante negli Enti che occupano fino a 100 dipendenti;

  2. un rappresentante ogni 150 o frazione di 150 dipendenti fino a 1.500 dipendenti;

  3. un rappresentante ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

2. I rappresentanti sono scelti, con elezione diretta da parte del personale, fra una rosa di candidati indicati dalle organizzazioni sindacali nell’ambito che le medesime rappresentano.

3. Con successivo accordo da stipularsi a livello comparto le parti si impegnano ad integrare, ove necessario, le disposizioni previste dal presente articolo. La definizione dei Collegi elettorali avviene a livello di singola Amministrazione.

4. Per svolgere i compiti assegnati dalla normativa richiamata al comma 1, i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a n. 84 ore retribuite annue pro capite.

5. Le Amministrazioni, anche su indicazione dei rappresentanti per la sicurezza, metteranno a disposizione testi e altro materiale informativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 19, lettera g), del decreto legislativo n. 626/1994.

6. I rappresentanti del personale per la sicurezza durano in carica quattro anni.

7. Ai rappresentanti del personale per la sicurezza spetta, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 626/94 e s.m., il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

Art. 22
Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente contratto restano fermi il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti esistente al 31 dicembre 2002 in base alle normative ed accordi vigenti, le situazioni di fatto ed i coefficienti di ripartizione in ciascuna Amministrazione o Ente a favore delle singole organizzazioni sindacali.

2. Limitatamente all’anno 2003 le organizzazioni sindacali possono optare, in alternativa ai distacchi e permessi previsti dal presente accordo, per il mantenimento dei medesimi derivanti dalla regolamentazione vigente in materia. Il numero complessivo dei distacchi e dei permessi è attribuito alle organizzazioni sindacali, previa riduzione della quota di competenza di quelle che esercitino tale opzione.

3. Per il quadriennio 2002-2005 sono considerate rappresentative nel comparto Autonomie locali anche le OO.SS. cui risulti iscritto, mediante delega che preveda la trattenuta sindacale da parte dell’Amministrazione, il 5% del totale delle deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali dai dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle IPAB rispetto al totale delle deleghe rilasciate per gli stessi ambiti.

4. Ai fini della ripartizione dei permessi e dei distacchi il personale ricercatore è attribuito alle organizzazioni sindacali del comparto Autonomie locali.

5. Per il comparto Scuola il termine di entrata in vigore del contratto può essere anticipato, per la fruizione dei distacchi, qualora le richieste possano essere accolte senza recare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

6. La fruizione dei permessi di cui all’art. 9 per l’anno 2003 verrà effettuata provvisoriamente sulla base degli accordi vigenti e successivamente conguagliata a seguito delle comunicazioni delle Amministrazioni. Le ripartizioni definitive saranno portate a conoscenza delle organizzazione sindacali non oltre il mese di aprile.

7. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'A.P.RA.N. convoca le OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

Art. 23
Disposizione finale

1. La ripartizione dei distacchi è effettuata mediante una comunicazione alle organizzazioni sindacali concernente il riparto tra comparti e un’ulteriore comunicazione avuto riguardo alla ripartizione fra organizzazioni sindacali. La comunicazione fornita in sede di sottoscrizione dell’accordo contrattuale è effettuata secondo i dati provvisori in possesso dell’Agenzia e salvo conguaglio a seguito delle verifiche di rappresentatività previste dal presente accordo.

Art. 24
Disapplicazioni

1. Il presente accordo sostituisce qualsiasi disposizione legislativa e contrattuale precedentemente vigente per la materia trattata. Le parti tuttavia potranno integrare il presente contratto con ulteriori disposizioni relativamente ad istituti che non siano stati disciplinati.