AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

L'anno 2003, il 25 settembre, alle ore 11.00, nella sala a vetri in Piazza Fiera n. 3, a Trento, le parti:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

sig. FERRUCCIO DEMADONNA - Presidente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI - Componente

dott. FRANCO ZENI - Componente

dott. FLAVIO DEBERTOL - Componente aggiunto

prof. MARIO PEDERZOLLI - Componente aggiunto

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. ALDO DUCA

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

CONF.S.A.L.

CONFE.DIR.

C.I.D.A.

U.S.A.E.

premesso che

- il comma 2 dell’art. 54 prevede altresì che "la Giunta con apposito regolamento può individuare comparti di contrattazione nelle materie di competenza provinciale, tenuto conto dei comparti individuati a livello nazionale e sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 58 e le confederazioni maggiormente rappresentative del personale";

- il protocollo politico sottoscritto il 9 gennaio 1995, relativamente alla definizione di un contratto unico a livello provinciale degli enti locali, prevede un unico tavolo di contrattazione e una congiunta negoziazione degli accordi applicabili al personale interessato;

- il presente accordo è sostitutivo di quello riguardante la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 4 ottobre 1999;

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva.


ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SUI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

 

Art. 1
Determinazione dei comparti di contrattazione

1.    Il personale di cui all’art. 1 della L.P. n. 7/97, all’art. 1 della L.R. n. 10/98 e all’art. 10 della L.R. n. 20/88, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19, comma 26, della L.R. n. 10/98, è raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) comparto Autonomie locali;

B) comparto Scuola;

C) comparto Sanità;

D) comparto Ricerca.

Art. 2
Comparto Autonomie locali
(come modificato dall'art. 1 dell'accordo del 06.12.2016)

1.    Il comparto di cui alla lettera A) dell’articolo 1 comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

1) Area della dirigenza e dei segretari comunali, composta dal personale:

  1. della Provincia e degli Enti funzionali;
  2. del Consiglio provinciale;
  3. dei Comuni, loro Consorzi e associazioni;
  4. dei Comprensori;
  5. delle I.P.A.B. a carattere assistenziale;
  6. dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali).

2) Area del personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.

3) Area del restante personale dipendente, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

Art. 3
Comparto Scuola

1.    Il comparto di cui alla lettera B) dell’articolo 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

1)    Area dei dirigenti scolastici.

2)    Area composta da:

  1. personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, di cui al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433;
  2. personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell’infanzia;
  3. personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori;
  4. personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento e personale delle IPAB che svolge servizi di formazione professionale.
 

Art. 4
Comparto Sanità
(come sostituito dall'art. 2 dell'accordo del 06.12.2016)

1.    Il Comparto di cui alla lettera C) dell’art. 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

  1. Area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.

  2. Area composta dal restante personale dipendente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

Art. 5
Comparto Ricerca

1.    l comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 1, lettera D), comprende il personale assunto con qualifica di ricercatore e tecnologo degli Enti funzionali della Provincia autonoma di Trento che svolgono attività di ricerca.

Art. 6
Norme transitorie
(come sostituito dall'art. 3 dell'accordo del 06.12.2016)

1.       In via eccezionale e transitoria, limitatamente al triennio 2016-2018, sono ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCPL degli ambiti “Comparto Autonomie locali - Area della dirigenza e dei segretari comunali” e “Comparto Sanità - Area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie” le organizzazioni sindacali che, sulla base dei dati associativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% nella preesistente “Area del personale della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari” confluita nelle due nuove aree. Limitatamente al triennio 2016-2018 e al solo fine del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1 quinquies dell’art. 55 della legge provinciale n. 7 del 1997, le deleghe rilevate con riguardo alla preesistente “Area del personale della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari” sono ripartite tra i neo costituiti ambiti nel seguente modo:

-    le deleghe riferite al personale della dirigenza sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono computate nell’“Area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie” – Comparto Sanità;

-    le deleghe riferite al personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono computate nell’“Area della dirigenza e dei segretari comunali” – Comparto Autonomie locali.

 2.       Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali di cui all’Accordo collettivo provinciale quadro di data 5 maggio 2003.

Art. 7
Norma finale
(come sostituito dall'art. 3 dell'accordo del 06.12.2016)

 1.       Il presente accordo quadro è valido per il triennio 2016-2018 e la disdetta può essere data dall’A.P.Ra.N., da due confederazioni sindacali o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del triennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di triennio in triennio.

 

2.       Le parti opereranno con criteri uniformi per i comparti e per le aree per quanto attiene gli istituti economici e giuridici, nel rispetto delle peculiarità e valorizzando le specificità delle diverse categorie di personale.

 

3.       L’A.P.Ra.N. sottopone per il recepimento la seguente ipotesi di accordo sui comparti di contrattazione collettiva alla Giunta della Provincia autonoma di Trento, al Comitato di settore del Consorzio dei Comuni trentini e al Consiglio di Amministrazione dell’U.P.I.P.A..