AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

L'anno 2016, il giorno 6 dicembre 2016, le parti sotto indicate:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego, in qualità di Presidente (firmato)

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Luca Nogler         (firmato)

 

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani (firmato)

 

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

C.G.I.L.                     (firmato)

C.I.S.L.                     (firmato)

U.I.L.                        (firmato)

C.I.D.A.                     (firmato)

U.S.A.E.                    (firmato)

la modifica dell’accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003.


 

MODIFICA ALL’ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SUI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI DATA 25 SETTEMBRE 2003

 

Art. 1
Modificazioni dell’art. 2 dell’A.C.P.Q. sui comparti di
contrattazione collettiva dd. 25.9.2003

1. Dopo la lettera e. del punto 1), comma 1, art. 2 "Comparto Autonomie locali" dell’Accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003 è inserita la seguente:

"f. dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali).".

 

Art. 2
Sostituzione dell’art. 4 dell’A.C.P.Q. sui comparti di
contrattazione collettiva dd. 25.9.2003

1. L’art. 4 "Comparto Sanità" dell'Accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
Comparto Sanità

1. Il Comparto di cui alla lettera C) dell’art. 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

1. Area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.

2. Area composta dal restante personale dipendente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.".

 

Art. 3
Sostituzione degli artt. 6 e 7 dell’A.C.P.Q. sui comparti di
contrattazione collettiva dd. 25.9.2003

1. Gli artt. 6 e 7 dell’Accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 6
Norme transitorie

1. In via eccezionale e transitoria, limitatamente al triennio 2016-2018, sono ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCPL degli ambiti "Comparto Autonomie locali - Area della dirigenza e dei segretari comunali" e "Comparto Sanità - Area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie" le organizzazioni sindacali che, sulla base dei dati associativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% nella preesistente "Area del personale della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari" confluita nelle due nuove aree. Limitatamente al triennio 2016-2018 e al solo fine del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1 quinquies dell’art. 55 della legge provinciale n. 7 del 1997, le deleghe rilevate con riguardo alla preesistente "Area del personale della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari" sono ripartite tra i neo costituiti ambiti nel seguente modo:

- le deleghe riferite al personale della dirigenza sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono computate nell’"Area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie" – Comparto Sanità;

- le deleghe riferite al personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono computate nell’"Area della dirigenza e dei segretari comunali" – Comparto Autonomie locali.

2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali di cui all’Accordo collettivo provinciale quadro di data 5 maggio 2003.

Art. 7
Norme finali

1. Il presente accordo quadro è valido per il triennio 2016-2018 e la disdetta può essere data dall’A.P.Ra.N., da due confederazioni sindacali o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del triennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di triennio in triennio.

2. Le parti opereranno con criteri uniformi per i comparti e per le aree per quanto attiene gli istituti economici e giuridici, nel rispetto delle peculiarità e valorizzando le specificità delle diverse categorie di personale.

3. L’A.P.Ra.N. sottopone per il recepimento la seguente ipotesi di accordo sui comparti di contrattazione collettiva alla Giunta della Provincia autonoma di Trento, al Comitato di settore del Consorzio dei Comuni trentini e al Consiglio di Amministrazione dell’U.P.I.P.A.."