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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2986 di data 29 novembre 2002, ai sensi della quale l’A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo concernente "Modificazioni all'accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali del 27 luglio 2001", il giorno 6 dicembre 2002, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS (firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

 

Al termine dell’incontro le parti, preso atto delle difficoltà incontrate dall’Amministrazione nell’effettuazione delle operazioni di graduazione sulla base del testo vigente, confermato il carattere di sperimentalità della graduazione così come specificato nell’articolo 11 dell’accordo di settore, al fine di rendere possibile una rapida conclusione della procedura, hanno sottoscritto l’Accordo concernente "Modificazioni all'accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali del 27 luglio 2001".

 


ACCORDO CONCERNENTE "MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO DI SETTORE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRETTORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI DEL 27 LUGLIO 2001"

 

Art. 1

1. L'articolo 3 dell'Accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali del 27 luglio 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Disposizioni riguardanti la graduazione degli uffici e degli incarichi

1. La Giunta provinciale nomina un Gruppo di lavoro composto, oltre che dal Presidente della Giunta provinciale medesima, o da un suo delegato, da un dirigente generale di area amministrativa, da un dirigente generale di area tecnica, dal Presidente del Nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, dal dirigente generale della struttura di incardinamento o del settore di riferimento delle strutture soggette a graduazione. A questi fini l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente è equiparata a dipartimento. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e personale e le strutture ad esso appartenenti coadiuvano il Gruppo di lavoro per quanto riguarda la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari.

2. La Giunta provinciale determina le percentuali di peso relativo da attribuire ai fattori e sotto fattori di valutazione di cui all’allegato 1. Tali percentuali saranno stabilite in forma fissa per uffici e per incarichi speciali di cui all’articolo 32 della l.p. 7/97.

3. Ai fini dell'effettuazione delle operazioni necessarie alla graduazione, il Gruppo di lavoro provvede preliminarmente a definire l'utilizzo delle risorse a livello dipartimentale e successivamente alla definizione della graduazione e all'inserimento nelle fasce sulla base dei seguenti criteri:

a) attribuzione di un coefficiente alle strutture (intendendosi tali gli uffici, gli incarichi, le unità organizzative dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le aree dell'Agenzia del Lavoro) appartenenti ad un dipartimento, differenziato sulla base del rapporto fra il numero dei dipendenti (valorizzati mediante parametri crescenti al crescere della categoria di inquadramento e considerando il personale comunque rientrante nella responsabilità gestionale delle strutture) e il numero di strutture istituite presso ciascun dipartimento e relativi servizi; detto coefficiente è calcolato mediante il rapporto fra il dato di dipartimento e quello medio riferito alla totalità delle strutture;

b) fissazione di un intervallo di variabilità del coefficiente di cui alla lettera a) fra un minimo di 0,7 ed un massimo di 1,2: eventuali risultati inferiori o superiori sono comunque ricondotti, rispettivamente, al valore minimo e massimo;

c) compilazione delle schede da parte del Gruppo di lavoro sulla base degli elementi previsti dalla metodologia, con il vincolo comunque del rispetto della quota virtuale attribuita a ciascun dipartimento;

d) individuazione di fasce di retribuzione di posizione differenziate di 500,00.= Euro, da un minimo di Euro 4.500,00.= lordi annui per 13 mensilità ad un massimo di Euro 10.500,00.=; le fasce economiche sono correlate a intervalli di punteggio di 50 punti, da un minimo di 400 punti ad un massimo di 1.000; per gli anni 1999, 2000 e 2001 il differenziale economico tra una fascia e l’altra potrà essere riproporzionato in relazione alle risorse effettivamente disponibili in ciascun periodo;

e) attribuzione a ciascun dipartimento di una quota virtuale del fondo (quella effettiva può essere di ammontare inferiore in quanto correlata alla effettiva copertura delle strutture), calcolata attribuendo preliminarmente a ciascun incarico l'attuale misura minima della retribuzione di posizione e distribuendo la quota rimanente mediante il coefficiente di cui alla lettera a);

f) attribuzione a ciascuna struttura della fascia correlata al punteggio della scheda.

4. Per le strutture istituite presso incarichi dirigenziali non dipartimentali sono riservate risorse del fondo in misura corrispondente all'importo minimo previsto alla lettera d) del comma 1; qualora la graduazione richieda ulteriori risorse, la Giunta provvede alle integrazioni necessarie. Nelle operazioni di graduazione delle suddette strutture il Gruppo di lavoro ha quale riferimento il punteggio corrispondente alla media dei punteggi attribuiti agli incarichi presso i dipartimenti.

5. La Giunta provinciale, ricevute le schede di graduazione e la collocazione degli incarichi nelle fasce, procede all’approvazione dei relativi risultati.

6. Gli Organi di amministrazione degli Enti funzionali provvedono direttamente a quanto stabilito dal presente accordo con criteri analoghi a quelli previsti per la Provincia, adattati alla minore complessità esistente presso l'Ente e avendo a riferimento l'importo medio della retribuzione di posizione rilevato per ciascun anno presso la Provincia, tenuto comunque conto della numerosità delle strutture dell'Ente medesimo. Gli esiti della graduazione sono comunicati alla Giunta provinciale, che si esprime in merito.

7. Il Gruppo di lavoro, previa informazione alle organizzazioni sindacali, può apportare modifiche in riduzione al numero delle fasce e in ampliamento degli intervalli di punteggio qualora ciò si riveli indispensabile per una equilibrata conclusione delle operazioni di graduazione, fermo restando l’importo minimo previsto al comma 3, lett. d)."

2. Sono comunque fatti salvi gli esiti delle operazioni di graduazione già effettuate dagli Enti in applicazione del previgente articolo 3.

3. Relativamente agli anni dal 1999 al 2002, si provvede, mediante compensazioni, a garantire importi medi pro capite del fondo per la retribuzione di posizione non decrescenti.

4. Le risorse del fondo non utilizzate annualmente in applicazione del meccanismo di riassorbimento di cui all'articolo 14, comma 3, del CCPL 8 agosto 2000, sono corrisposte in forma di una tantum in proporzione alla fascia di appartenenza e al periodo di preposizione di ciascun anno a tutto il personale con qualifica di direttore.

5. Al pagamento della retribuzione di posizione si provvede con la mensilità di marzo 2003, fatte salve cause di forza maggiore. Nel caso di ritardo si applicano gli interessi legali per ogni annualità decorrenti dal 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di competenza fino al giorno 30 del mese precedente a quello di effettiva erogazione.

 

Art. 2

1. Dopo l'articolo 3 dell'Accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali del 27 luglio 2001 è inserito il seguente:

Art. 3 bis
Disposizioni concernenti l'istituzione di uffici e incarichi

1. Nel caso di istituzione di nuovi uffici o incarichi successivamente alla prima graduazione, il Gruppo di lavoro provvede alla relativa graduazione e attribuzione della correlativa fascia tenendo conto dei medesimi criteri previsti al comma 1 dell'articolo 3, ma senza conseguenze sulla attribuzione delle fasce già disposta.

2. La Giunta provinciale, in occasione dell'approvazione della proposta di graduazione e della correlativa fascia, dispone l'integrazione delle risorse necessarie.

 


ALLEGATO SOSTITUTIVO DELL'ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI SETTORE DEL 27 LUGLIO 2001

 

MODALITÀ DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

Prendendo spunto da quanto già stabilito dal contratto di comparto per i direttori sottoscritto in data 8 agosto 2000, di seguito si riportano i CRITERI (fattori) sulla base dei quali saranno graduate le strutture.

I fattori trovano una loro declinazione in termini di gradualità d’importanza che orienta le scelte, che potrà adottare la Giunta provinciale.

PER LE POSIZIONI ASSEGNATE AI DIRETTORI PREPOSTI AD UFFICI

TABELLA

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

INTERVALLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

A.

Relazioni

    Non superiore al 20%
   

A.1

Relazioni interne

 
   

A.2

Relazioni con l’utenza

 
         

B.

Responsabilità organizzative e gestionali    

Non inferiore al 55%

   

B.1

Responsabilità di organizzazione di risorse umane

 
   

B.1.1

Numero collaboratori

 
   

B.1.2

Livello professionale

 
   

B.2

Responsabilità connessa alla complessità procedurale e/o procedimentale

 
   

B.3

Responsabilità connessa alla collaborazione nella gestione di risorse finanziarie

 
   

B.4

Responsabilità propositiva

 
         

C.

Conoscenze/capacità

   

Non superiore al 25%

   

C.1

Conoscenze/capacità organizzative e di sviluppo

 
   

C.2

Conoscenze/capacità tecniche specialistiche/metodologiche

 

Si precisa che la somma dei valori (percentuali) assegnati ai fattori (quelli evidenziati in grassetto nelle rispettive tabelle) deve dare sempre 100. Analogamente la somma dei valori (percentuali) assegnati ai sottofattori deve dare sempre 100 in relazione ad ogni fattore, così come quella assegnata alla ulteriore declinazione dei sottofattori. Ogni sottofattore pesa almeno il 10 per cento del valore assegnato al fattore.


PER LE POSIZIONI ASSEGNATE AI DIRETTORI PREPOSTI AD INCARICHI SPECIALI

TABELLA

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

INTERVALLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

A.

Relazioni

    Non superiore al 20%
   

A.1

Relazioni interne

 
   

A.2

Relazioni con l’utenza

 
         

B.

Responsabilità organizzative e gestionali    

Non superiore al 25%

   

B.1

Responsabilità coordinamento e gestionali

 
   

B.2

Responsabilità connessa alla complessità procedurale e/o procedimentale

 
         

C.

Conoscenze/competenze

   

Non inferiore al 55%

   

C.1

Conoscenze/capacità organizzative e di sviluppo

 
   

C.2

Conoscenze/capacità tecniche specialistiche/metodologiche

 

Si precisa che la somma dei valori (percentuali) assegnati ai fattori (quelli evidenziati in grassetto nelle rispettive tabelle) deve dare sempre 100. Analogamente la somma dei valori (percentuali) assegnati ai sottofattori deve dare sempre 100 in relazione ad ogni fattore. Ogni sottofattore pesa almeno il 10 per cento del valore assegnato al fattore.