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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1601 di data 22 giugno 2001 e della certificazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti di data 24 luglio 2001, ai sensi della quale l’A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, il giorno 27 luglio 2001, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS (firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’Accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali.

 


ACCORDO DI SETTORE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRETTORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI

 

Art. 1

Premessa

 

1. Il presente accordo di settore si applica a tutto il personale con qualifica di direttore dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti funzionali, con contratto a tempo indeterminato.

2. Il presente accordo ha validità per il periodo di vigenza del CCPL (1998-2001).

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione, salve diverse prescrizioni del presente accordo.

4. Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso gli Enti destinatari anche al personale che, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, inizierà il rapporto con gli Enti, o vi transiterà a seguito di processi di reclutamento e di mobilità.

5. Gli enti destinatari danno attuazione al contenuto dell’accordo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo.

6. Qualora non sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

TITOLO I

GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE

 

Art. 2

Graduazione delle strutture

1. In relazione al rinvio disposto dall’articolo 18 del CCPL a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, primo alinea del CCPL del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 agosto 2000, e dagli articoli 5 e 11 del CCPL, con il presente accordo si conviene sui criteri volti ad indirizzare gli elementi di graduazione della retribuzione di posizione ed alla valutazione del risultato.

2. Al presente accordo sono allegate le indicazioni metodologiche che sono state oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. da parte della Provincia in relazione alla graduazione delle strutture ed alla valutazione dei direttori.

3. Gli Enti funzionali applicano i criteri di cui al comma 1 e la metodologia allegata con eventuali opportuni adattamenti da sottoporre alla Giunta Provinciale per l’approvazione.

 

Art. 3

Gruppo di lavoro per la graduazione delle strutture

1. La Giunta provinciale nomina un gruppo di lavoro composto, oltre che dal Presidente della Giunta provinciale medesima, o da un suo delegato, da un dirigente generale di area amministrativa, da un dirigente generale di area tecnica, dal Presidente del Nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, dal dirigente generale della struttura di incardinamento o del settore di riferimento delle strutture soggette a graduazione.

2. La Giunta provinciale determina le percentuali di peso relativo da attribuire ai fattori e sottofattori di valutazione di cui all’allegato 1. Tali percentuali saranno stabilite in forma fissa per uffici e per incarichi speciali di cui all’articolo 32 della l.p. 7/97.

3. Al Gruppo di lavoro spetta provvedere alla graduazione mediante le schede individuate nella metodologia di pesatura delle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 2, nonché proporre eventuali elementi di correzione alla medesima metodologia che saranno oggetto di informazione sindacale preventiva.

4. La Giunta provinciale, ricevute le schede di graduazione, procede all’approvazione delle stesse e all’applicazione delle percentuali di peso relativo stabilite per i fattori e sottofattori di graduazione.

5. Gli Organi di amministrazione degli Enti funzionali provvedono direttamente a quanto stabilito dal presente accordo con criteri analoghi a quelli previsti per la Provincia. Gli esiti della graduazione sono comunicati alla Giunta provinciale che si esprime in merito.

 

TITOLO II

VALUTAZIONE

 

Art. 4

Principi della metodologia per la valutazione dei direttori

1. In conformità con il CCPL le parti convengono che il sistema di valutazione è volto all'individuazione ed alla definizione, anche tenuto conto dei contenuti del programma di gestione, degli obiettivi da porre agli uffici e agli incarichi speciali di cui all’articolo 32, l.p 7/97, precisando il contributo richiesto a ciascun responsabile per favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e degli assetti organizzativi delle strutture medesime.

 

Art. 5

Fattori di valutazione

1. La metodologia di valutazione definisce un sistema di valutazione misto, in quanto la valutazione del direttore è considerata sia attraverso il grado di conseguimento dei risultati (area degli obiettivi) sia attraverso il modo in cui essi risultano raggiunti (area dei comportamenti).

 

2. L’area degli obiettivi, che si sostanzia in obiettivi negoziati ad inizio periodo, correlati a indicatori in grado di assicurarne la misurabilità, è ripartita tra obiettivi di progetto (iniziative nuove) e di processo (di qualità e quantità dell’attività ordinaria).

3. L’area dei comportamenti è articolata con riferimento alle diverse tipologie delle strutture e dei soggetti valutati e viene suddivisa nelle subaree:

  1. coordinamento risorse umane;
  2. organizzazione e controllo dell’attività;
  3. relazioni e rapporti;
  4. competenze tecnico-specialistiche;
  5. qualità dell’azione amministrativa, assistenza e supporto alle strutture.

4. Sia per l’area degli obiettivi sia per quella dei comportamenti sarà compito del responsabile del processo di valutazione di cui all’articolo 6, comma 1, anche distintamente per ogni singola posizione di responsabilità soggetta alla valutazione, procedere alla fissazione dei pesi relativi per ogni fattore di declinazione tenuto conto che nessun fattore potrà avere peso zero e che comunque la somma dei pesi attribuiti ai fattori di ogni area dovrà sempre corrispondere al cento per cento.

 

Art. 6

Responsabilità della valutazione

1. La valutazione dei direttori, in relazione alla necessità di una diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore, avviene in via gerarchica da parte del responsabile della struttura di incardinamento.

2. La partecipazione al procedimento da parte del valutato è assicurata sia in fase iniziale, attraverso la negoziazione degli obiettivi e del peso relativo da attribuire agli stessi e alle modalità comportamentali, sia nella fase finale, attraverso la proposta di prevalutazione ed il colloquio con il valutatore.

3. Tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/leg. e s.m., è compito del Nucleo di valutazione:

  1. garantire la correttezza del procedimento;
  2. verificare l’uniformità tra i valutatori nella interpretazione dei criteri fissati;
  3. rilevare eventuali situazioni di criticità tra il valutato ed il valutatore in caso di evidenti dissonanze e se del caso espletare un approfondimento delle diverse posizioni;
  4. certificare (validare) le procedure di valutazione;
  5. trasmettere alla Giunta provinciale le valutazioni finali per l’adozione del provvedimento.

 

Art. 7

Periodo di valutazione

1. La valutazione viene effettuata per un periodo minimo di preposizione ad una struttura, progetto o incarico superiore a sei mesi in ciascun anno del biennio di valutazione di riferimento. Per il direttore cessato dal servizio la valutazione viene effettuata per un periodo minimo di attività di almeno 6 mesi; per periodi inferiori è confermata la valutazione riportata nel periodo precedente.

2. In caso di rotazione, mobilità o preposizione a struttura di ordine superiore, la valutazione verrà effettuata in riferimento all’attività svolta nella struttura in cui la preposizione è stata superiore al periodo minimo per la valutazione di cui al comma 1. Per i periodi inferiori è considerata la valutazione conseguita nel periodo precedente rapportata a mese ovvero, qualora assente, varrà la valutazione relativa al periodo successivo.

 

3. In riferimento alla procedura di valutazione, l’organo di amministrazione dell’Ente provvede, nel rispetto dei principi stabiliti, a determinare le necessarie modalità operative.

 

TITOLO III

PARTE ECONOMICA

 

Art. 8

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il presente accordo concerne l’utilizzo delle risorse complessivamente disponibili secondo le disposizioni di cui all’art. 10 al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a seguito delle disposizioni contrattuali dell’accordo di data 8 agosto 2000 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 la quota del Fondo destinata al risultato è fissata nel 15%. Salvo modifica tale quota è confermata per gli anni successivi.

3. Previa informazione alle Organizzazioni sindacali, l'organo di amministrazione dell'ente può prevedere modalità di assegnazione budgetizzata alle strutture organizzative di livello dipartimentale o assimilato delle risorse della quota del fondo relativa al risultato. Il fondo disponibile in ciascun anno è, di norma, interamente speso salvo per le quote relative all'applicazione dell'articolo 9, comma 1.

4. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del CCPL 8 agosto 2000 sono ulteriormente incrementate con le somme messe a disposizione dalla Giunta provinciale relativamente al secondo biennio contrattuale 2000-2001.

5. Gli enti funzionali determinano il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sulla base dell'importo medio pro capite dello stesso rilevato in ciascun anno presso la Provincia.

 

Art. 9

Retribuzione di risultato

 

1. La retribuzione di risultato annua, sulla base dei risultati conseguiti a seguito del processo di valutazione e nel rispetto della ripartizione del Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, non potrà essere superiore, per singolo valutato, alla differenza fra il limite massimo di retribuzione individuale di posizione e risultato di cui all’articolo 11, comma 2 del CCPL dei direttori di data 8.8.2000 e la retribuzione di posizione spettante a seguito dei risultati della graduazione di cui all’articolo 3.

  1. Per gli anni 1999 e 2000 il Fondo di posizione e risultato di cui all’articolo 10 del CCPL dei direttori di data 8.8.2000 è integralmente distribuito sulla base dei risultati della graduazione delle strutture di cui all’articolo 11, comma 4, del citato CCPL e degli esiti della valutazione dei risultati con criteri semplificati di cui al comma 5 del medesimo articolo 11.
  2. 3. La retribuzione di risultato è corrisposta nella medesima misura per tutti i direttori, alla fine del primo anno del biennio di valutazione, in acconto e salvo conguaglio, limitatamente al 70 per cento della apposita quota del fondo.

    4. Nel caso di periodi di servizio inferiori all'anno o per assenze di durata significativa, il dirigente - valutatore, indica la eventuale percentuale di riduzione della retribuzione di posizione riconducibile al minor periodo di servizio prestato.

     

    Art. 10

    Retribuzione di posizione

    1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, del CCPL dei direttori di data 8.8.2000 la retribuzione di posizione minima è confermata in lire 7.000.000.=. Per i direttori per i quali ha trovato applicazione il comma 9 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 3/1998 ("coordinatori dell'Agenzia del Lavoro"), si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del CCPL 8 agosto 2000, con riferimento al trattamento economico complessivo in godimento alla data di inquadramento nella qualifica di direttore.

    2. L'attribuzione della retribuzione di posizione deriva dall’applicazione delle percentuali di peso dei singoli fattori stabilite dall’organo di amministrazione e l'esito della valutazione effettuata, per la Provincia, dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 3.

  3. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità. La retribuzione di posizione è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio dell’INPDAP.

 

 Art. 11

Disposizioni applicative

1. La prima operazione di graduazione ha carattere sperimentale e potrà essere ridefinita su richiesta di una delle parti entro un anno dalla scadenza del contratto (31.12.2001).

2. In relazione alla modifica degli assetti organizzativi, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all’art. 17 del CCPL dei direttori di data 8.8.2000, gli enti procedono alla revisione della graduazione delle strutture interessate con effetto dall’anno solare successivo a quello in cui si verificano gli effetti delle modifiche organizzative. Gli uffici e gli incarichi speciali di cui all’articolo 32 della l.p. n. 7/97 di nuova costituzione vengono graduati con le procedure di cui all’articolo 3 entro 3 mesi dalla loro istituzione.

3. Gli eventuali maggiori costi sono finanziati con le risorse che si rendono disponibili in relazione al venire meno della retribuzione di anzianità dovuta alla cessazione dal servizio di direttori e al compimento del periodo di garanzia previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 17 del CCPL dei direttori di data 8.8.2000 o da risorse extracontrattuali rese transitoriamente disponibili dalla Giunta provinciale.

 

 Art. 12

Attività di protezione civile

1. In occasione di operazioni di pubblica calamità o di prevenzione della stessa, ai direttori per i quali sia disposta e comunicata dal dirigente del Dipartimento per la protezione civile la presenza in servizio, e qualora la permanenza in servizio effettiva ecceda le 10 ore e fino alle 14 ore, verrà corrisposta un’indennità forfetaria giornaliera di Lire 60.000.=; per prestazioni eccedenti le 14 ore l’indennità verrà corrisposta nella misura di Lire 100.000.=, per i giorni lavorativi. Per le festività verrà corrisposta una indennità pari a Lire 150.000.= per la fascia da 4 a 14 ore e di Lire 300.000.= oltre le 14 ore. Gli importi corrisposti in deroga al disposto contrattuale, che prevede l’onnicomprensività della retribuzione, sono finanziati con risorse extra contratto. Questo articolo si applica con riferimento alle prestazioni successive alla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

 

Art. 13

Disposizioni in materia di pari opportunità

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 del CCPL 8 agosto 2000, relativamente alle pari opportunità, l'Ente può stipulare con il personale, per importanti esigenze di cura familiare, accordi temporanei concernenti l'articolazione dell'attività lavorativa. Qualora ciò comporti la riduzione dell'orario contrattuale di lavoro, consegue la riduzione proporzionale del trattamento economico in godimento compresa la retribuzione di posizione; quest'ultima è in ogni caso di riduzione dell'orario previamente ridotta dell'importo di lire 3.000.000 lordi annui. Resta fermo quanto previsto in materia di retribuzione di risultato.

 

Art. 14

Tutela della maternità

1. Al personale si applica quanto previsto dall'articolo 45 del CCPL 8 marzo 2000, come sostituito dall'articolo 3 dell'accordo 14 luglio 2000, ad eccezione di quanto previsto dal comma 13.

 

Art. 15

Norma programmatica

1. Con successivo accordo le parti si impegnano a definire la copertura assicurativa delle spese legali.

2. Previa ridefinizione dell'accordo generale sull'indennità per figure professionali operanti in amministrazione, le parti si impegnano, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, alla definizione di tale istituto mediante un incremento della retribuzione di risultato non oltre il cento per cento della medesima.

 

Allegato 1.

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

Prendendo spunto da quanto già stabilito dal contratto di comparto per i direttori sottoscritto in data 8 agosto 2000, di seguito si riportano le FASI rilevanti per la pesatura delle strutture nonché i CRITERI (fattori) sulla base dei quali saranno graduate le strutture.

La procedura di graduazione si articola in quattro distinte fasi:

1^ FASE: la Giunta provinciale determina le percentuali di "peso relativo" da attribuire ai fattori ed ai sottofattori

2^ FASE: il gruppo di lavoro compila la scheda di graduazione delle posizioni per ogni struttura

                              3^ FASE: le competenti strutture provvedono all’elaborazione dei dati raccolti/inseriti

4^ FASE: la Giunta provinciale, con proprio atto, approva la classificazione della strutture ed il relativo "peso in termini di retribuzione".

Nello specifico:

 

1^ FASE

 

E' compito esclusivo della Giunta provinciale individuare a priori il dato percentuale di pesatura dei singoli fattori e sottofattori. E' una percentuale fissa per anno di riferimento o per periodo più lungo che tiene conto dell'importanza che l'Esecutivo intende dare ai fattori di valutazione.

I fattori trovano una loro declinazione in termini di gradualità d’importanza che orienta le scelte che potrà adottare la Giunta provinciale.

 

PER LE POSIZIONI ASSEGNATE AI DIRETTORI PREPOSTI AD UFFICI

TABELLA

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

INTERVALLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

A.

Relazioni

    Non superiore al 20%
   

A.1

Relazioni interne

 
   

A.2

Relazioni con l’utenza

 
         

B.

Responsabilità organizzative e gestionali    

Non inferiore al 55%

   

B.1

Responsabilità di organizzazione di risorse umane

 
   

B.1.1

Numero collaboratori

 
   

B.1.2

Livello professionale

 
   

B.2

Responsabilità connessa alla complessità procedurale e/o procedimentale

 
   

B.3

Responsabiltà connessa alla collaborazione nella gestione di risorse finanziarie

 
   

B.4

Responsabilità propositiva

 
         

C.

Conoscenze/capacità

   

Non superiore al 25%

   

C.1

Conoscenze/capacità organizzative e di sviluppo

 
   

C.2

Conoscenze/capacità tecniche specialistiche/metodologiche

 

 Si precisa che la somma dei valori (percentuali) assegnati ai fattori (quelli evidenziati in grassetto nelle rispettive tabelle) deve dare sempre 100. Analogamente la somma dei valori (percentuali) assegnati ai sottofattori deve dare sempre 100 in relazione ad ogni fattore, così come quella assegnata alla ulteriore declinazione dei sottofattori. Ogni sottofattore pesa almeno il 10 per cento del valore assegnato al fattore.

Definita la valorizzazione dei fattori, dei sottofattori e della ulteriore declinazione di questi ultimi, si passerà alla seconda fase riguardante la compilazione, struttura per struttura, della tabella di valutazione. Si precisa che nella prima fase, la parte di compilazione della Giunta provinciale va a valere per tutte le strutture provinciali rientranti in quel gruppo di riferimento e sarà oggetto di comunicazione solo al termine della compilazione della seconda parte della scheda da parte del gruppo di lavoro.

 

PER LE POSIZIONI ASSEGNATE AI DIRETTORI PREPOSTI AD INCARICHI SPECIALI

TABELLA

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

INTERVALLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

A.

Relazioni

    Non superiore al 20%
   

A.1

Relazioni interne

 
   

A.2

Relazioni con l’utenza

 
         

B.

Responsabilità organizzative e gestionali    

Non superiore al 25%

   

B.1

Responsabilità coordinamento e gestionali

 

B.2

Responsabilità connessa alla complessità procedurale e/o procedimentale

         

C.

Conoscenze/competenze

   

Non inferiore al 55%

   

C.1

Conoscenze/capacità organizzative e di sviluppo

 
   

C.2

Conoscenze/capacità tecniche specialistiche/metodologiche

 

 Si precisa che la somma dei valori (percentuali) assegnati ai fattori (quelli evidenziati in grassetto nelle rispettive tabelle) deve dare sempre 100. Analogamente la somma dei valori (percentuali) assegnati ai sottofattori deve dare sempre 100 in relazione ad ogni fattore. Ogni sottofattore pesa almeno il 10 per cento del valore assegnato al fattore.

Definita la valorizzazione dei fattori e dei sottofattori, si passerà alla seconda fase riguardante la compilazione, struttura per struttura, della tabella di valutazione. Si precisa che nella prima fase, la parte di compilazione della Giunta provinciale va a valere per tutte le strutture provinciali rientranti in quel gruppo di riferimento e sarà oggetto di comunicazione solo al termine della compilazione della seconda parte della scheda da parte del gruppo di lavoro.

 

2^ FASE

Nella seconda fase, sulla base dei fattori di valutazione sopra esposti, il Gruppo di lavoro provvederà a compilare le schede di valutazione così come risultanti dai fattori sopra riportati relativi ad ogni specifico incarico di direttore.

Spetta altresì al gruppo di lavoro verificare la congruità ed applicabilità delle griglie di supporto alla compilazione delle schede di valutazione che dovranno essere predisposte con riferimento ai fattori riportati nelle precedenti tabelle ed eventualmente determinati in forma distinta:

Sarà eventualmente compito del Gruppo di lavoro formulare proposte di modifica e/o integrazione delle griglie di declinazione dei fattori di cui dovrà essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3^ FASE

Nella terza fase sarà compito del Gruppo di lavoro, supportato dalle competenti strutture provinciali, provvedere a sintetizzare in una graduatoria i risultati derivanti dalla compilazione delle schede durante la seconda fase, nonché rapportare gli stessi ai coefficienti di peso attribuiti dalla Giunta provinciale ai vari fattori e sottofattori sopra riportati.

A valere per la quota del Fondo destinata alla retribuzione di posizione, le operazioni si svolgeranno nel seguente modo:

  1. verrà fatta la somma di tutti i punteggi totali rilevati per ogni struttura ((n1+n2+…..nx)=Y);
  2. l’importo del fondo destinato alla retribuzione di posizione (Z) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le strutture: (Z/Y=P). Questo determina il valore punto (P);
  3. il valore punto (P) sarà moltiplicato per ogni punteggio totale conseguito da ogni struttura: (Pxn(da1a x)= Rn(da 1 a x)) da questa moltiplicazione risulta la retribuzione di posizione annua lorda da assegnare ad ogni singola struttura. La somma di tutte queste retribuzioni deve dare l’importo complessivo del fondo (Z);
  4. dalle operazioni di cui al precedente punto 3 deriva la graduatoria di valutazione che dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale;
  5. Previa concertazione con le Organizzazioni sindacali l'attribuzione della retribuzione di posizione potrà avvenire in alternativa a quanto previsto dal punto 3. per raggruppamenti dei punteggi di cui al punto 1.

4^ FASE

La quarta fase della metodologia sopra esposta di "pesatura" delle strutture provinciali prevede che la Giunta provinciale, acquisiti i risultati di graduazione delle strutture di riferimento, con apposito atto, approvi gli stessi e ne disponga l’applicazione secondo il disposto contrattuale e nel limite delle risorse di bilancio a ciò destinate.