ACCORDO DI SETTORE PER IL PERSONALE DELLAREA DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E ENTI FUNZIONALI) DI CUI AL CCPL 8 AGOSTO 2000
Art. 1
Premessa
1. Il presente accordo di settore si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti funzionali, con contratto a tempo indeterminato.
2. Il presente accordo ha validità per il periodo di vigenza del CCPL (1998-2001).
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo al giorno di sottoscrizione, salve diverse prescrizioni del presente contratto.
4. Il presente contratto si applica a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso gli Enti destinatari anche al personale che, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, inizierà il rapporto con gli Enti, o vi transiterà a seguito di processi di reclutamento e di mobilità.
5. Le Amministrazioni destinatarie danno attuazione al contenuto del contratto entro 60 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del medesimo.
6. Qualora non sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
TITOLO I
GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE
Art. 2
Graduazione delle strutture
1. In relazione a quanto previsto dallarticolo 6, comma 2, primo alinea, e dagli articoli 71 e 74 del CCPL, con il presente accordo si conviene sui criteri volti ad indirizzare gli elementi di graduazione della retribuzione di posizione ed alla valutazione del risultato.
2. Al presente accordo sono allegate le indicazioni metodologiche che sono state oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. da parte della Provincia in relazione alla graduazione delle strutture ed alla valutazione della dirigenza.
3. Gli Enti funzionali applicano i criteri di cui al comma 1 e la metodologia allegata con gli opportuni adattamenti da sottoporre alla Giunta provinciale per lapprovazione.
Art. 3
Gruppo di lavoro per la graduazione delle strutture
1. La Giunta provinciale nomina un Gruppo di lavoro composto, oltre che dal Presidente della Giunta provinciale medesima, o da un suo delegato, da un dirigente generale di area amministrativa, da un dirigente generale di area tecnica, dal Presidente del Nucleo di valutazione e, per i servizi e gli incarichi speciali di cui allarticolo 27 della l.p. n. 7/97, dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza o di riferimento.
2. La Giunta provinciale determina le percentuali di peso relativo da attribuire ai fattori e sottofattori di valutazione di cui allallegato 1. Tali percentuali saranno stabilite in forma fissa per dipartimenti, strutture e progetti economicamente equiparati, servizi ed incarichi di tipo dirigenziale.
3. Al Gruppo di lavoro spetta provvedere alla graduazione mediante le schede individuate nella metodologia di pesatura delle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 2, nonché proporre eventuali elementi di correzione alla medesima metodologia che saranno oggetto di informazione sindacale preventiva.
4. La Giunta provinciale, ricevute le schede di valutazione, procede allapprovazione delle stesse e allapplicazione delle percentuali di peso relativo stabilite per i fattori e sottofattori di valutazione.
5. Gli Organi di amministrazione degli Enti funzionali provvedono direttamente a quanto stabilito dal presente accordo con criteri analoghi a quelli previsti per la Provincia e possono avvalersi a tal fine del Nucleo di valutazione. Gli esiti della graduazione sono comunicati alla Giunta provinciale, che si esprime in merito.
TITOLO II
VALUTAZIONE
Art. 4
Principi della metodologia per la valutazione dei dirigenti
1. In conformità con il CCPL le parti convengono che il sistema di valutazione è volto all'individuazione ed alla definizione, sulla base del programma di gestione, degli obiettivi da porre alle singole strutture organizzative, precisando il contributo richiesto a ciascun responsabile per favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e degli assetti organizzativi delle strutture medesime.
Art. 5
Fattori di valutazione
1. La metodologia di valutazione definisce un sistema di valutazione misto, in quanto la valutazione del dirigente è considerata sia attraverso il grado di conseguimento dei risultati (area degli obiettivi), sia attraverso il modo in cui essi risultano raggiunti (area dei comportamenti).
2. Larea degli obiettivi, che si sostanzia in obiettivi negoziati ad inizio periodo, correlati a indicatori in grado di assicurarne la misurabilità, è ripartita tra obiettivi di progetto (iniziative nuove) e di processo (di qualità e quantità dellattività ordinaria).
3. Larea dei comportamenti è articolata con riferimento alle diverse tipologie delle strutture e dei soggetti valutati e viene suddivisa nelle subaree:
4. Sia per larea degli obiettivi sia per quella dei comportamenti sarà compito del responsabile del processo di valutazione di cui allarticolo 6, comma 1, anche distintamente per ogni singola posizione di responsabilità soggetta alla valutazione, procedere alla fissazione dei pesi relativi per ogni fattore di declinazione, tenuto conto che nessun fattore potrà avere peso zero e che, comunque, la somma dei pesi attribuiti ai fattori di ogni area dovrà sempre corrispondere al cento per cento.
Art. 6
Responsabilità della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti, in relazione alla necessità di una diretta conoscenza dellattività del valutato da parte del valutatore, avviene in via gerarchica: da parte dellorgano di governo dellEnte per i dirigenti generali, figure equiparate e altre figure individuate dallorgano di governo per la specialità delle funzioni ricoperte e da parte dei dirigenti generali per i dirigenti.
2. La partecipazione al procedimento da parte del valutato è assicurata sia in fase iniziale, attraverso la negoziazione degli obiettivi e del peso relativo da attribuire agli stessi e alle modalità comportamentali, sia nella fase finale, attraverso la proposta di prevalutazione ed il colloquio con il valutatore.
3. Tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. e s.m., è compito del Nucleo di valutazione:
Art. 7
Periodo di valutazione
1. La valutazione viene effettuata per un periodo minimo di preposizione ad una struttura, progetto o incarico superiore a sei mesi in ciascun anno del biennio di valutazione di riferimento. Per il dirigente cessato dal servizio la valutazione viene effettuata per un periodo minimo di attività di almeno 6 mesi; per periodi inferiori è confermata la valutazione riportata nel periodo precedente.
2. In caso di rotazione, mobilità o preposizione a struttura di ordine superiore, la valutazione verrà effettuata in riferimento allattività svolta nella struttura in cui la preposizione è stata superiore al periodo minimo per la valutazione di cui al comma 1. Per i periodi inferiori è considerata la valutazione conseguita nel periodo precedente rapportata a mese.
3. In riferimento alla procedura di valutazione, lorgano di governo dellEnte provvede, nel rispetto dei principi stabiliti, a determinare le necessarie modalità operative.
TITOLO III
PARTE ECONOMICA
Art. 8
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Il presente accordo concerne lutilizzo delle risorse complessivamente disponibili secondo le disposizioni di cui allart. 70 nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a seguito delle disposizioni contrattuali dellaccordo di data 8 agosto 2000 relative alle annualità 2000 e 2001, che sono ripartite in misura uguale fra le due annualità.
2. Il Fondo è ripartito fra le posizioni
di dirigente di servizio ed assimilate e le posizioni di dirigente generale ed assimilate
nel rapporto 1/1,3 in relazione al numero delle figure dirigenziali attivate,
rispettivamente, nella posizione di dirigente di servizio e di dirigente generale.
La quota del Fondo riservata alle posizioni di dirigente generale e assimiliate è
incrementata con le risorse previste dalla Giunta provinciale per l'anno 2001 e
successivi. (*)
Art. 9
Retribuzione di risultato
1. In prima applicazione del CCPL 8.8.2000 le risorse del Fondo di cui all'articolo 8, quali risultano dal prodotto fra gli importi massimi stabiliti dallart. 73, comma 3, ed il numero delle rispettive posizioni dirigenziali, sono destinate alla corresponsione della retribuzione di risultato attribuibile ai dirigenti, o figure equiparate.
2. La retribuzione di risultato, attribuibile nella misura massima di Lire 14.800.000.= annue lorde per i dirigenti generali o figure equiparate e di Lire 11.500.000.= per i dirigenti di servizio e figure equiparate, è eventualmente corrisposta in misura ridotta in relazione alla valutazione conseguita applicata sui valori massimi della retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di risultato è comunque corrisposta, in caso di valutazione positiva, limitatamente alla differenza fra i valori massimi e la quota individuale in godimento di cui alla lettera b), comma 1, dellart. 28 del CCPL 19.05.98, non riassorbita a seguito dellapplicazione del comma 6 dellart. 71 del CCPL 8 agosto 2000. Tale differenza continuerà a corrispondersi successivamente allapplicazione del presente accordo, tenuto conto del disposto del comma 7 dellart. 71 del CCPL. La quota non riassorbita della lettera b) del comma 1 dellart. 28 del CCPL 19.05.1998, a seguito dellapplicazione dei commi 6 e 7 dellart. 71 del CCPL 8 agosto 2000, continua ad essere corrisposta mensilmente e mantiene lutilità ai fini pensionistici precedentemente applicata. La retribuzione di risultato massima attribuibile non può comunque essere ridotta al di sotto di tale quota.
4. La retribuzione di risultato è corrisposta, alla fine del primo anno del biennio di valutazione, in acconto e salvo conguaglio, limitatamente al 70% della misura attribuibile di cui al comma 3, corrispondente allimporto annuo relativo al limite massimo individuale di cui allart. 73, comma 3, e dedotta la quota non riassorbita della lettera b) del comma 1 dellarticolo 28 del CCPL 19.05.1998, ai sensi dei commi 6 e 7 dellarticolo 71 dellaccordo 8 agosto 2000. La presente disposizione applica compiutamente quanto previsto dal comma 5 dellarticolo 73 del CCPL 8 agosto 2000.
5. Le risorse non assegnate a seguito del processo di valutazione transitano in economia.
Art. 10
Retribuzione di posizione
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 8, quali residuano dallapplicazione dellart. 9 del presente contratto, sono destinate alla retribuzione di posizione.
2. Ai sensi di quanto stabilito dallart. 74, comma 4, del CCPL 8.8.2000 la retribuzione media è definita in Lire 21.400.000.= per i dirigenti di servizio ed in Lire 13.375.000.= per i dirigenti con incarico ex art. 27 della l.p. n. 7/97.
3. Le modalità di attribuzione della retribuzione di posizione derivano dallapplicazione delle percentuali di peso dei singoli fattori stabilite dallorgano di governo e il risultato della valutazione effettuata dal Gruppo di lavoro di cui allarticolo 3.
4. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
Art. 11
Particolari disposizioni
1. La prima operazione di graduazione ha carattere sperimentale e potrà essere ridefinita su richiesta di una delle parti entro un anno dalla scadenza del contratto (31.12.2001).
2. Le parti si impegnano, prima dellapertura del nuovo contratto, a verificare lopportunità di riunificazione in fasce retributive delle posizioni dirigenziali, avvalendosi, ove necessario, con priorità su altri impieghi, delle risorse comunque derivanti dallanzianità del personale con qualifica dirigenziale che cessi dal servizio, secondo le disposizioni di cui al presente contratto.
3. In relazione alla modifica degli assetti organizzativi, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui allart. 72 del CCPL, le Amministrazioni procedono alla revisione della graduazione delle strutture interessate con effetto dallanno solare successivo a quello in cui si verificano gli effetti delle modifiche organizzative. I progetti speciali di cui allarticolo 5, comma 4, della l.p. n. 12/83 e gli incarichi speciali di cui allarticolo 27 della l.p. n. 7/97 di nuova costituzione vengono graduati con le procedure di cui allarticolo 3 entro 3 mesi dalla loro istituzione.
4. Gli eventuali maggiori costi sono finanziati con le risorse che si rendono disponibili in relazione alla cessazione dal servizio di dirigenti e al compimento del periodo di garanzia previsto dalla clausola di salvaguardia di cui allart. 72 del CCPL 8.8.2000 o da risorse extracontrattuali rese transitoriamente disponibili dalla Giunta provinciale.
Art. 12
Attività di protezione civile
1. In occasione di operazioni di pubblica calamità o di prevenzione della stessa, ai dirigenti per i quali sia disposta e comunicata dal dirigente del Dipartimento per la protezione civile la presenza in servizio, e qualora la permanenza in servizio effettiva ecceda le 10 ore e fino alle 14 ore, verrà corrisposta unindennità forfetaria giornaliera di Lire 100.000.=; per prestazioni eccedenti le 14 ore lindennità verrà corrisposta nella misura di Lire 200.000.=, per i giorni lavorativi. Per le festività verrà corrisposta una indennità pari a Lire 250.000.= per la fascia da 4 a 14 ore e di Lire 500.000.= oltre le 14 ore. Gli importi corrisposti in deroga al disposto contrattuale, che prevede lonnicomprensività della retribuzione, sono finanziati con risorse extra contratto.
Art. 13
Applicazione dell'art. 74 del CCPL 1997
1. Con lentrata in vigore del presente accordo si applica al personale dirigenziale larticolo 125 del CCPL 8.3.2000, nella medesima percentuale quale risulterà dallapplicazione del suddetto articolo al restante personale.
Art. 14
Norma transitoria
1. Per lanno 1999 le risorse rimaste comunque disponibili in relazione agli anni 1998 e 1999 sono distribuite in relazione alla retribuzione di posizione di cui alla lettera a) dellart. 28 del CCPL 19.05.1998 percepita per tale anno.
2. Nel caso di passaggio fra incarichi il cui trattamento economico previsto è quello di dirigente con incarico di dirigente generale è comunque conservato, se più favorevole e per la durata dellincarico, il trattamento economico precedentemente in godimento; resta fermo il riassorbimento fino a concorrenza degli adeguamenti della retribuzione di posizione e dellattribuzione di quella di risultato, esclusi quelli di carattere generale, successivamente intervenuti.
Art. 15
Rimborso pasti
1. Qualora ricorrano esigenze di servizio, il rimborso dei pasti ai dirigenti in missione spetta indipendentemente dalla durata della stessa.
Art. 16
Norma programmatica
1. Con successivo accordo le parti si impegnano a definire la copertura assicurativa delle spese legali.
2. Previa ridefinizione dellaccordo generale sullindennità per figure professionali operanti in amministrazione, le parti si impegnano, con decorrenza 1° gennaio 2001, alla definizione dellapplicazione di tale istituto mediante un incremento della retribuzione di risultato, non oltre il cento per cento della medesima.
MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI
CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI
Prendendo spunto da quanto già stabilito dal contratto di comparto per la dirigenza sottoscritto in data 8 agosto 2000, di seguito si riportano le FASI rilevanti per la pesatura delle strutture, nonché i CRITERI (fattori) sulla base dei quali saranno graduate le strutture.
L procedura di graduazione si articola in quattro distinte fasi:
1^ FASE: la Giunta provinciale determina le percentuali di "peso relativo" da attribuire ai fattori ed ai sottofattori
2^ FASE: il Gruppo di lavoro compila la scheda di valutazione delle posizioni per ogni struttura
3^ FASE: le competenti strutture provvedono allelaborazione dei dati raccolti/inseriti
4^ FASE: la Giunta provinciale, con proprio atto, approva la classificazione della strutture ed il relativo "peso in termini di retribuzione".
Nello specifico:
E' compito esclusivo della Giunta provinciale individuare a priori il dato percentuale di pesatura dei singoli fattori e sottofattori. E' una percentuale fissa per anno di riferimento o per periodo più lungo, che tiene conto dell'importanza che l'Esecutivo intende dare ai fattori di valutazione.
I 5 fattori, così come individuati nel contratto collettivo, trovano una loro declinazione in termini di gradualità dimportanza, che orienta le scelte che potrà adottare la Giunta provinciale.
PER LE POSIZIONI DI DIPARTIMENTO ASSEGNATE ALLA DIRIGENZA GENERALE
TABELLA 1.
Cod. fatt. |
FATTORI |
Cod. sotto fatt. |
SOTTOFATTORI |
|
1.A |
Dimensione istituzionale |
Tra il 15% e il 25% | ||
1.A.1 |
Complessità e articolazione strutturale |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.A.2 |
Ruolo di rappresentanza istituzionale |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.B |
Responsabilità Supervisione |
Tra il 15% e il 25% | ||
1.B.1 |
Responsabilità-Supervisione economica, finanziaria |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.B.2 |
Responsabilità giuridica |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.C |
Decisioni |
Tra il 15% e il 25% | ||
1.D |
Coordinamento interdipartimentale risorse umane |
Tra il 15% e il 25% | ||
1.D.1 |
Numero dei dipendenti |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.D.2 |
Livello professionale |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.E |
Conoscenze / capacità |
Tra il 15% e il 25% | ||
1.E.1. |
Capacità organizzative di sviluppo |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
1.E.2 |
Capacità tecniche specialistiche metodologiche | a discrezione della Giunta provinciale |
La quantificazione della retribuzione di posizione, rispetto alla graduazione derivante dallapplicazione dei fattori e sottofattori sopra riportati, è relativa al 50% del Fondo di cui allart. 8, quota posizione. Il restante 50% sarà stabilito autonomamente dalla Giunta provinciale.
Resta fermo che il Fondo, quota parte della posizione, dovrà comunque essere integralmente distribuito ed erogato.
PER LE POSIZIONI ASSEGNATE AI DIRIGENTI PREPOSTI AI SERVIZI O A STRUTTURE EQUIPARATE
TABELLA 2
Cod. fatt. |
FATTORI |
Cod. sotto fatt. |
SOTTOFATTORI |
|
2.A. |
Relazioni |
Tra il 15% e il 25% | ||
2.A.1 |
Relazioni interne |
Almeno il 30% della % assegnata al fattore |
||
2.A.2 |
Relazioni con lutenza |
Almeno il 30% della % assegnata al fattore |
||
2.A.3 |
Relazioni istituzionali |
Almeno il 30% della % assegnata al fattore |
||
2.B. |
Responsabilità |
Tra il 15% e il 25% |
||
2.B.1 |
Responsabilità economica |
Almeno il 30% della % assegnata al fattore |
||
2.B.2 |
Responsabilità organizzativa |
Almeno il 30% della % assegnata al fattore |
||
2.B.3 |
Responsabilità giuridica |
Almeno il 30% della % assegnata al fattore |
||
2.C. |
Decisioni |
Tra il 15% e il 25% |
||
2.D. |
Gestione risorse umane | Tra il 15% e il 25% |
||
2.D.1 |
Numero dei dipendenti |
Massimo il 40% della % assegnata al fattore |
||
2.D.2 |
Livello professionale |
Almeno il 60% della % assegnata al fattore |
||
2.E. |
Conoscenze / capacità |
Tra il 15% e il 25% |
||
2.E.1 |
Conoscenze/capacità organizzative di sviluppo |
Non superiore al 60% in relazione alla % assegnata al fattore |
||
2.E.2 |
Conoscenze/capacità tecniche specialistiche metodologiche |
Non superiore al 60% in relazione alla % assegnata al fattore |
FATTORI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI SPECIALI (D.G.) E INCARICHI SPECIALI (D.S.)
TABELLA 3
Cod. fatt. |
FATTORI |
Cod. sotto fatt. |
SOTTOFATTORI |
|
3.A. |
Relazioni |
tra il 20% e il 40% | ||
3.A.1 |
Relazioni interne |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
3.A.2 |
Relazioni /rappresentanza istituzionale |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
3.B. |
Finalità |
tra il 20% e il 40% | ||
3.B.1 |
Discrezionalità |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
3.B.2 |
Rilevanza dellattività |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
3.C. |
Competenze |
tra il 20% e il 40% | ||
3.C.1 |
Conoscenze |
a discrezione della Giunta provinciale |
||
3.C.2 |
Capacità |
a discrezione della Giunta provinciale |
La quantificazione della retribuzione di posizione relativa ai dirigenti con progetto speciale di cui allart. 5 della l.p. n. 12/83, rispetto alla graduazione derivante dallapplicazione dei fattori e sottofattori sopra riportati, è relativa al 50% del Fondo di cui allart. 8, quota posizione. Il restante 50% sarà stabilito autonomamente dalla Giunta provinciale.
Resta fermo che il Fondo, quota parte della posizione, dovrà comunque essere integralmente distribuito ed erogato.
Si precisa che la somma dei valori (percentuali) assegnati ai fattori (quelli evidenziati in grassetto nelle rispettive tabelle) deve dare sempre 100. Analogamente la somma dei valori (percentuali) assegnati ai sottofattori deve dare sempre 100 in relazione ad ogni fattore.
Definita la valorizzazione dei fattori e dei sottofattori, si passerà alla seconda fase riguardante la compilazione, struttura per struttura, della tabella di valutazione. Si precisa che nella prima fase la parte di compilazione della Giunta provinciale va a valere per tutte le strutture provinciali rientranti in quel gruppo di riferimento e sarà oggetto di comunicazione solo al termine della compilazione della seconda parte della scheda da parte del Gruppo di lavoro.
Per gli elementi di valutazione oggettivi legati alle risorse finanziarie assegnate al dirigente (anche se di spettanza della Giunta provinciale) e delle risorse umane il valore di valutazione del relativo fattore sarà proposto al Gruppo di lavoro direttamente dalle strutture di staff dellAmministrazione attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati di bilancio, di budgets, di dotazione organica della struttura di riferimento e della sua articolazione.
Nella seconda fase, sulla base dei fattori di valutazione sopra esposti per singolo raggruppamento di strutture e/o incarichi, il Gruppo di lavoro provvederà a compilare le schede di valutazione, così come risultanti dai fattori sopra riportati relativi ad ogni specifica posizione dirigenziale.
Spetta altresì al Gruppo di lavoro verificare la congruità ed applicabilità delle griglie di supporto alla compilazione delle schede di valutazione, che dovranno essere predisposte con riferimento alle seguenti aree:
- Guida per la compilazione della tabella 1 relativa agli incarichi di dirigente generale preposto a dipartimento
- Guida per la compilazione della tabella 2 relativa agli incarichi di dirigente preposto a servizio o struttura equiparata
- Guida per la compilazione della tabella 3 relativa agli incarichi di dirigente generale con progetto speciale o di dirigente con incarico speciale.
Sarà eventualmente compito del Gruppo di lavoro formulare proposte di modifica e/o integrazione delle griglie di declinazione dei fattori, di cui dovrà essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nella terza fase sarà compito del Gruppo di lavoro, supportato dalle competenti strutture provinciali, provvedere a sintetizzare in una graduatoria i risultati derivanti dalla compilazione delle schede durante la seconda fase, nonché rapportare gli stessi ai coefficienti di peso attribuiti dalla Giunta provinciale ai vari fattori e sottofattori sopra riportati.
Tenuto conto delle specificazioni riportate in calce alle tabelle 1 e 3 e distintamente per le quote fondo di posizione determinate in applicazione dellart. 8, comma 2, le operazioni si svolgeranno nel seguente modo:
La quarta fase della metodologia sopra esposta di "pesatura" delle strutture provinciali prevede che la Giunta provinciale, acquisiti i risultati di graduazione delle strutture di riferimento, con apposito atto, approvi gli stessi e ne disponga lapplicazione secondo il disposto contrattuale e nel limite delle risorse di bilancio a ciò destinate.
Con il medesimo atto la Giunta provinciale determina la quota parte dellindennità di posizione spettante ai dirigenti con incarico di dirigente di dipartimento e ai dirigenti con progetto speciale di cui allart. 5, della l.p. n. 12/83, fino alla concorrenza del fondo accantonato ai sensi di quanto stabilito in calce alle surriportate tabelle 1 e 3.