BACK09.gif (9867 byte)

ACCORDO DI SETTORE PER IL PERSONALE DELL’AREA DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E ENTI FUNZIONALI) DI CUI AL CCPL 8 AGOSTO 2000

 

 Art. 1
Premessa

1. Il presente accordo di settore si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti funzionali, con contratto a tempo indeterminato.

2. Il presente accordo ha validità per il periodo di vigenza del CCPL (1998-2001).

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo al giorno di sottoscrizione, salve diverse prescrizioni del presente contratto.

4. Il presente contratto si applica a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso gli Enti destinatari anche al personale che, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, inizierà il rapporto con gli Enti, o vi transiterà a seguito di processi di reclutamento e di mobilità.

5. Le Amministrazioni destinatarie danno attuazione al contenuto del contratto entro 60 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del medesimo.

6. Qualora non sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

TITOLO I

GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 2
Graduazione delle strutture

1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, primo alinea, e dagli articoli 71 e 74 del CCPL, con il presente accordo si conviene sui criteri volti ad indirizzare gli elementi di graduazione della retribuzione di posizione ed alla valutazione del risultato.

2. Al presente accordo sono allegate le indicazioni metodologiche che sono state oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. da parte della Provincia in relazione alla graduazione delle strutture ed alla valutazione della dirigenza.

3. Gli Enti funzionali applicano i criteri di cui al comma 1 e la metodologia allegata con gli opportuni adattamenti da sottoporre alla Giunta provinciale per l’approvazione.

 

Art. 3
Gruppo di lavoro per la graduazione delle strutture

1. La Giunta provinciale nomina un Gruppo di lavoro composto, oltre che dal Presidente della Giunta provinciale medesima, o da un suo delegato, da un dirigente generale di area amministrativa, da un dirigente generale di area tecnica, dal Presidente del Nucleo di valutazione e, per i servizi e gli incarichi speciali di cui all’articolo 27 della l.p. n. 7/97, dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza o di riferimento.

2. La Giunta provinciale determina le percentuali di peso relativo da attribuire ai fattori e sottofattori di valutazione di cui all’allegato 1. Tali percentuali saranno stabilite in forma fissa per dipartimenti, strutture e progetti economicamente equiparati, servizi ed incarichi di tipo dirigenziale.

3. Al Gruppo di lavoro spetta provvedere alla graduazione mediante le schede individuate nella metodologia di pesatura delle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 2, nonché proporre eventuali elementi di correzione alla medesima metodologia che saranno oggetto di informazione sindacale preventiva.

4. La Giunta provinciale, ricevute le schede di valutazione, procede all’approvazione delle stesse e all’applicazione delle percentuali di peso relativo stabilite per i fattori e sottofattori di valutazione.

5. Gli Organi di amministrazione degli Enti funzionali provvedono direttamente a quanto stabilito dal presente accordo con criteri analoghi a quelli previsti per la Provincia e possono avvalersi a tal fine del Nucleo di valutazione. Gli esiti della graduazione sono comunicati alla Giunta provinciale, che si esprime in merito.

 

TITOLO II

VALUTAZIONE

Art. 4
Principi della metodologia per la valutazione dei dirigenti

1. In conformità con il CCPL le parti convengono che il sistema di valutazione è volto all'individuazione ed alla definizione, sulla base del programma di gestione, degli obiettivi da porre alle singole strutture organizzative, precisando il contributo richiesto a ciascun responsabile per favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e degli assetti organizzativi delle strutture medesime.

 

Art. 5
Fattori di valutazione

1. La metodologia di valutazione definisce un sistema di valutazione misto, in quanto la valutazione del dirigente è considerata sia attraverso il grado di conseguimento dei risultati (area degli obiettivi), sia attraverso il modo in cui essi risultano raggiunti (area dei comportamenti).

2. L’area degli obiettivi, che si sostanzia in obiettivi negoziati ad inizio periodo, correlati a indicatori in grado di assicurarne la misurabilità, è ripartita tra obiettivi di progetto (iniziative nuove) e di processo (di qualità e quantità dell’attività ordinaria).

3. L’area dei comportamenti è articolata con riferimento alle diverse tipologie delle strutture e dei soggetti valutati e viene suddivisa nelle subaree:

  1. gestione risorse umane;
  2. organizzazione e programmazione del lavoro;
  3. relazioni e rapporti interni;
  4. relazioni e rapporti esterni;
  5. qualità dell’azione amministrativa.

4. Sia per l’area degli obiettivi sia per quella dei comportamenti sarà compito del responsabile del processo di valutazione di cui all’articolo 6, comma 1, anche distintamente per ogni singola posizione di responsabilità soggetta alla valutazione, procedere alla fissazione dei pesi relativi per ogni fattore di declinazione, tenuto conto che nessun fattore potrà avere peso zero e che, comunque, la somma dei pesi attribuiti ai fattori di ogni area dovrà sempre corrispondere al cento per cento.

 

Art. 6
Responsabilità della valutazione

1. La valutazione dei dirigenti, in relazione alla necessità di una diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore, avviene in via gerarchica: da parte dell’organo di governo dell’Ente per i dirigenti generali, figure equiparate e altre figure individuate dall’organo di governo per la specialità delle funzioni ricoperte e da parte dei dirigenti generali per i dirigenti.

2. La partecipazione al procedimento da parte del valutato è assicurata sia in fase iniziale, attraverso la negoziazione degli obiettivi e del peso relativo da attribuire agli stessi e alle modalità comportamentali, sia nella fase finale, attraverso la proposta di prevalutazione ed il colloquio con il valutatore.

3. Tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. e s.m., è compito del Nucleo di valutazione:

  1. garantire la correttezza del procedimento;
  2. verificare l’uniformità tra i valutatori nella interpretazione dei criteri fissati;
  3. rilevare eventuali azioni di confronto tra il valutato ed il valutatore in caso di evidenti scostamenti;
  4. certificare (validare) le procedure di valutazione;
  5. trasmettere alla Giunta provinciale le valutazioni finali per l’adozione del provvedimento.

 

Art. 7
Periodo di valutazione

1. La valutazione viene effettuata per un periodo minimo di preposizione ad una struttura, progetto o incarico superiore a sei mesi in ciascun anno del biennio di valutazione di riferimento. Per il dirigente cessato dal servizio la valutazione viene effettuata per un periodo minimo di attività di almeno 6 mesi; per periodi inferiori è confermata la valutazione riportata nel periodo precedente.

2. In caso di rotazione, mobilità o preposizione a struttura di ordine superiore, la valutazione verrà effettuata in riferimento all’attività svolta nella struttura in cui la preposizione è stata superiore al periodo minimo per la valutazione di cui al comma 1. Per i periodi inferiori è considerata la valutazione conseguita nel periodo precedente rapportata a mese.

3. In riferimento alla procedura di valutazione, l’organo di governo dell’Ente provvede, nel rispetto dei principi stabiliti, a determinare le necessarie modalità operative.

 

TITOLO III

PARTE ECONOMICA

 

Art. 8
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il presente accordo concerne l’utilizzo delle risorse complessivamente disponibili secondo le disposizioni di cui all’art. 70 nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a seguito delle disposizioni contrattuali dell’accordo di data 8 agosto 2000 relative alle annualità 2000 e 2001, che sono ripartite in misura uguale fra le due annualità.

2. Il Fondo è ripartito fra le posizioni di dirigente di servizio ed assimilate e le posizioni di dirigente generale ed assimilate nel rapporto 1/1,3 in relazione al numero delle figure dirigenziali attivate, rispettivamente, nella posizione di dirigente di servizio e di dirigente generale.
La quota del Fondo riservata alle posizioni di dirigente generale e assimiliate è incrementata con le risorse previste dalla Giunta provinciale per l'anno 2001 e successivi. (*)

(*) periodo aggiunto con accordo integrativo sottoscritto in data 26 marzo 2002 dell'accordo di settore per il personale dell'area dirigenziale del comparto Autonomie locali (P.A.T. ed Enti funzionali) dd. 18.01.2002

 

Art. 9
Retribuzione di risultato

1. In prima applicazione del CCPL 8.8.2000 le risorse del Fondo di cui all'articolo 8, quali risultano dal prodotto fra gli importi massimi stabiliti dall’art. 73, comma 3, ed il numero delle rispettive posizioni dirigenziali, sono destinate alla corresponsione della retribuzione di risultato attribuibile ai dirigenti, o figure equiparate.

2. La retribuzione di risultato, attribuibile nella misura massima di Lire 14.800.000.= annue lorde per i dirigenti generali o figure equiparate e di Lire 11.500.000.= per i dirigenti di servizio e figure equiparate, è eventualmente corrisposta in misura ridotta in relazione alla valutazione conseguita applicata sui valori massimi della retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di risultato è comunque corrisposta, in caso di valutazione positiva, limitatamente alla differenza fra i valori massimi e la quota individuale in godimento di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 28 del CCPL 19.05.98, non riassorbita a seguito dell’applicazione del comma 6 dell’art. 71 del CCPL 8 agosto 2000. Tale differenza continuerà a corrispondersi successivamente all’applicazione del presente accordo, tenuto conto del disposto del comma 7 dell’art. 71 del CCPL. La quota non riassorbita della lettera b) del comma 1 dell‘art. 28 del CCPL 19.05.1998, a seguito dell’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 71 del CCPL 8 agosto 2000, continua ad essere corrisposta mensilmente e mantiene l’utilità ai fini pensionistici precedentemente applicata. La retribuzione di risultato massima attribuibile non può comunque essere ridotta al di sotto di tale quota.

4. La retribuzione di risultato è corrisposta, alla fine del primo anno del biennio di valutazione, in acconto e salvo conguaglio, limitatamente al 70% della misura attribuibile di cui al comma 3, corrispondente all’importo annuo relativo al limite massimo individuale di cui all’art. 73, comma 3, e dedotta la quota non riassorbita della lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 del CCPL 19.05.1998, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 71 dell’accordo 8 agosto 2000. La presente disposizione applica compiutamente quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 73 del CCPL 8 agosto 2000.

5. Le risorse non assegnate a seguito del processo di valutazione transitano in economia.

 

 Art. 10
Retribuzione di posizione

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 8, quali residuano dall’applicazione dell’art. 9 del presente contratto, sono destinate alla retribuzione di posizione.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74, comma 4, del CCPL 8.8.2000 la retribuzione media è definita in Lire 21.400.000.= per i dirigenti di servizio ed in Lire 13.375.000.= per i dirigenti con incarico ex art. 27 della l.p. n. 7/97.

3. Le modalità di attribuzione della retribuzione di posizione derivano dall’applicazione delle percentuali di peso dei singoli fattori stabilite dall’organo di governo e il risultato della valutazione effettuata dal Gruppo di lavoro di cui all’articolo 3.

4. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

 

Art. 11
Particolari disposizioni

1. La prima operazione di graduazione ha carattere sperimentale e potrà essere ridefinita su richiesta di una delle parti entro un anno dalla scadenza del contratto (31.12.2001).

2. Le parti si impegnano, prima dell’apertura del nuovo contratto, a verificare l’opportunità di riunificazione in fasce retributive delle posizioni dirigenziali, avvalendosi, ove necessario, con priorità su altri impieghi, delle risorse comunque derivanti dall’anzianità del personale con qualifica dirigenziale che cessi dal servizio, secondo le disposizioni di cui al presente contratto.

3. In relazione alla modifica degli assetti organizzativi, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all’art. 72 del CCPL, le Amministrazioni procedono alla revisione della graduazione delle strutture interessate con effetto dall’anno solare successivo a quello in cui si verificano gli effetti delle modifiche organizzative. I progetti speciali di cui all’articolo 5, comma 4, della l.p. n. 12/83 e gli incarichi speciali di cui all’articolo 27 della l.p. n. 7/97 di nuova costituzione vengono graduati con le procedure di cui all’articolo 3 entro 3 mesi dalla loro istituzione.

4. Gli eventuali maggiori costi sono finanziati con le risorse che si rendono disponibili in relazione alla cessazione dal servizio di dirigenti e al compimento del periodo di garanzia previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 72 del CCPL 8.8.2000 o da risorse extracontrattuali rese transitoriamente disponibili dalla Giunta provinciale.

 

Art. 12
Attività di protezione civile

1. In occasione di operazioni di pubblica calamità o di prevenzione della stessa, ai dirigenti per i quali sia disposta e comunicata dal dirigente del Dipartimento per la protezione civile la presenza in servizio, e qualora la permanenza in servizio effettiva ecceda le 10 ore e fino alle 14 ore, verrà corrisposta un’indennità forfetaria giornaliera di Lire 100.000.=; per prestazioni eccedenti le 14 ore l’indennità verrà corrisposta nella misura di Lire 200.000.=, per i giorni lavorativi. Per le festività verrà corrisposta una indennità pari a Lire 250.000.= per la fascia da 4 a 14 ore e di Lire 500.000.= oltre le 14 ore. Gli importi corrisposti in deroga al disposto contrattuale, che prevede l’onnicomprensività della retribuzione, sono finanziati con risorse extra contratto.

 

Art. 13
Applicazione dell'art. 74 del CCPL 1997

1. Con l’entrata in vigore del presente accordo si applica al personale dirigenziale l’articolo 125 del CCPL 8.3.2000, nella medesima percentuale quale risulterà dall’applicazione del suddetto articolo al restante personale.

 

Art. 14
Norma transitoria

1. Per l’anno 1999 le risorse rimaste comunque disponibili in relazione agli anni 1998 e 1999 sono distribuite in relazione alla retribuzione di posizione di cui alla lettera a) dell’art. 28 del CCPL 19.05.1998 percepita per tale anno.

2. Nel caso di passaggio fra incarichi il cui trattamento economico previsto è quello di dirigente con incarico di dirigente generale è comunque conservato, se più favorevole e per la durata dell’incarico, il trattamento economico precedentemente in godimento; resta fermo il riassorbimento fino a concorrenza degli adeguamenti della retribuzione di posizione e dell’attribuzione di quella di risultato, esclusi quelli di carattere generale, successivamente intervenuti.

 

Art. 15
Rimborso pasti

1. Qualora ricorrano esigenze di servizio, il rimborso dei pasti ai dirigenti in missione spetta indipendentemente dalla durata della stessa.

 

Art. 16
Norma programmatica

1. Con successivo accordo le parti si impegnano a definire la copertura assicurativa delle spese legali.

2. Previa ridefinizione dell’accordo generale sull’indennità per figure professionali operanti in amministrazione, le parti si impegnano, con decorrenza 1° gennaio 2001, alla definizione dell’applicazione di tale istituto mediante un incremento della retribuzione di risultato, non oltre il cento per cento della medesima.


Allegato 1.

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI
IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

Prendendo spunto da quanto già stabilito dal contratto di comparto per la dirigenza sottoscritto in data 8 agosto 2000, di seguito si riportano le FASI rilevanti per la pesatura delle strutture, nonché i CRITERI (fattori) sulla base dei quali saranno graduate le strutture.

L procedura di graduazione si articola in quattro distinte fasi:

1^ FASE: la Giunta provinciale determina le percentuali di "peso relativo" da attribuire ai fattori ed ai sottofattori

2^ FASE: il Gruppo di lavoro compila la scheda di valutazione delle posizioni per ogni struttura

3^ FASE: le competenti strutture provvedono all’elaborazione dei dati raccolti/inseriti

4^ FASE: la Giunta provinciale, con proprio atto, approva la classificazione della strutture ed il relativo "peso in termini di retribuzione".

Nello specifico:

1^ FASE

E' compito esclusivo della Giunta provinciale individuare a priori il dato percentuale di pesatura dei singoli fattori e sottofattori. E' una percentuale fissa per anno di riferimento o per periodo più lungo, che tiene conto dell'importanza che l'Esecutivo intende dare ai fattori di valutazione.

I 5 fattori, così come individuati nel contratto collettivo, trovano una loro declinazione in termini di gradualità d’importanza, che orienta le scelte che potrà adottare la Giunta provinciale.

 

PER LE POSIZIONI DI DIPARTIMENTO ASSEGNATE ALLA DIRIGENZA GENERALE

 TABELLA 1.

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

 

1.A

Dimensione istituzionale

    Tra il 15% e il 25%
   

1.A.1

Complessità e articolazione strutturale

a discrezione della Giunta provinciale

   

1.A.2

Ruolo di rappresentanza istituzionale

a discrezione della Giunta provinciale

         

1.B

Responsabilità – Supervisione

    Tra il 15% e il 25%
   

1.B.1

Responsabilità-Supervisione economica, finanziaria

a discrezione della Giunta provinciale

   

1.B.2

Responsabilità giuridica

a discrezione della Giunta provinciale

         

1.C

Decisioni

    Tra il 15% e il 25%
         

1.D

Coordinamento interdipartimentale risorse umane

    Tra il 15% e il 25%
   

1.D.1

Numero dei dipendenti

a discrezione della Giunta provinciale

   

1.D.2

Livello professionale

a discrezione della Giunta provinciale

         

1.E

Conoscenze / capacità

    Tra il 15% e il 25%
   

1.E.1.

Capacità organizzative di sviluppo

a discrezione della Giunta provinciale

   

1.E.2

Capacità tecniche specialistiche metodologiche

a discrezione della Giunta provinciale

La quantificazione della retribuzione di posizione, rispetto alla graduazione derivante dall’applicazione dei fattori e sottofattori sopra riportati, è relativa al 50% del Fondo di cui all’art. 8, quota posizione. Il restante 50% sarà stabilito autonomamente dalla Giunta provinciale.

Resta fermo che il Fondo, quota parte della posizione, dovrà comunque essere integralmente distribuito ed erogato.

 

PER LE POSIZIONI ASSEGNATE AI DIRIGENTI PREPOSTI AI SERVIZI O A STRUTTURE EQUIPARATE

TABELLA 2

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

 

2.A.

Relazioni

    Tra il 15% e il 25%
   

2.A.1

Relazioni interne

Almeno il 30% della % assegnata al fattore

   

2.A.2

Relazioni con l’utenza

Almeno il 30% della % assegnata al fattore

   

2.A.3

Relazioni istituzionali

Almeno il 30% della % assegnata al fattore

         

2.B.

Responsabilità

   

Tra il 15% e il 25%

   

2.B.1

Responsabilità economica

Almeno il 30% della % assegnata al fattore

   

2.B.2

Responsabilità organizzativa

Almeno il 30% della % assegnata al fattore

   

2.B.3

Responsabilità giuridica

Almeno il 30% della % assegnata al fattore

         

2.C.

Decisioni

   

Tra il 15% e il 25%

         

2.D.

Gestione risorse umane    

Tra il 15% e il 25%

   

2.D.1

Numero dei dipendenti

Massimo il 40% della % assegnata al fattore

   

2.D.2

Livello professionale

Almeno il 60% della % assegnata al fattore

         

2.E.

Conoscenze / capacità

   

Tra il 15% e il 25%

   

2.E.1

Conoscenze/capacità organizzative di sviluppo

Non superiore al 60% in relazione alla % assegnata al fattore

   

2.E.2

Conoscenze/capacità tecniche specialistiche metodologiche

Non superiore al 60% in relazione alla % assegnata al fattore

 

FATTORI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI SPECIALI (D.G.) E INCARICHI SPECIALI (D.S.)

TABELLA 3

Cod. fatt.

FATTORI

Cod. sotto fatt.

SOTTOFATTORI

 

3.A.

Relazioni

    tra il 20% e il 40%
   

3.A.1

Relazioni interne

a discrezione della Giunta provinciale

   

3.A.2

Relazioni /rappresentanza istituzionale

a discrezione della Giunta provinciale

         

3.B.

Finalità

    tra il 20% e il 40%
   

3.B.1

Discrezionalità

a discrezione della Giunta provinciale

   

3.B.2

Rilevanza dell’attività

a discrezione della Giunta provinciale

         

3.C.

Competenze

    tra il 20% e il 40%
   

3.C.1

Conoscenze

a discrezione della Giunta provinciale

   

3.C.2

Capacità

a discrezione della Giunta provinciale

La quantificazione della retribuzione di posizione relativa ai dirigenti con progetto speciale di cui all’art. 5 della l.p. n. 12/83, rispetto alla graduazione derivante dall’applicazione dei fattori e sottofattori sopra riportati, è relativa al 50% del Fondo di cui all’art. 8, quota posizione. Il restante 50% sarà stabilito autonomamente dalla Giunta provinciale.

Resta fermo che il Fondo, quota parte della posizione, dovrà comunque essere integralmente distribuito ed erogato.

Si precisa che la somma dei valori (percentuali) assegnati ai fattori (quelli evidenziati in grassetto nelle rispettive tabelle) deve dare sempre 100. Analogamente la somma dei valori (percentuali) assegnati ai sottofattori deve dare sempre 100 in relazione ad ogni fattore.

Definita la valorizzazione dei fattori e dei sottofattori, si passerà alla seconda fase riguardante la compilazione, struttura per struttura, della tabella di valutazione. Si precisa che nella prima fase la parte di compilazione della Giunta provinciale va a valere per tutte le strutture provinciali rientranti in quel gruppo di riferimento e sarà oggetto di comunicazione solo al termine della compilazione della seconda parte della scheda da parte del Gruppo di lavoro.

Per gli elementi di valutazione oggettivi legati alle risorse finanziarie assegnate al dirigente (anche se di spettanza della Giunta provinciale) e delle risorse umane il valore di valutazione del relativo fattore sarà proposto al Gruppo di lavoro direttamente dalle strutture di staff dell’Amministrazione attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati di bilancio, di budgets, di dotazione organica della struttura di riferimento e della sua articolazione.

 

2^ FASE

Nella seconda fase, sulla base dei fattori di valutazione sopra esposti per singolo raggruppamento di strutture e/o incarichi, il Gruppo di lavoro provvederà a compilare le schede di valutazione, così come risultanti dai fattori sopra riportati relativi ad ogni specifica posizione dirigenziale.

Spetta altresì al Gruppo di lavoro verificare la congruità ed applicabilità delle griglie di supporto alla compilazione delle schede di valutazione, che dovranno essere predisposte con riferimento alle seguenti aree:

- Guida per la compilazione della tabella 1 relativa agli incarichi di dirigente generale preposto a dipartimento

- Guida per la compilazione della tabella 2 relativa agli incarichi di dirigente preposto a servizio o struttura equiparata

- Guida per la compilazione della tabella 3 relativa agli incarichi di dirigente generale con progetto speciale o di dirigente con incarico speciale.

Sarà eventualmente compito del Gruppo di lavoro formulare proposte di modifica e/o integrazione delle griglie di declinazione dei fattori, di cui dovrà essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

3^ FASE

Nella terza fase sarà compito del Gruppo di lavoro, supportato dalle competenti strutture provinciali, provvedere a sintetizzare in una graduatoria i risultati derivanti dalla compilazione delle schede durante la seconda fase, nonché rapportare gli stessi ai coefficienti di peso attribuiti dalla Giunta provinciale ai vari fattori e sottofattori sopra riportati.

Tenuto conto delle specificazioni riportate in calce alle tabelle 1 e 3 e distintamente per le quote fondo di posizione determinate in applicazione dell’art. 8, comma 2, le operazioni si svolgeranno nel seguente modo:

  1. verrà fatta la somma di tutti i punteggi totali rilevati per ogni struttura ((n1+n2+…..nx)=Y);
  2. l’importo del fondo destinato alla retribuzione di posizione (Z) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le strutture: (Z/Y=P). Questo determina il valore punto (P);
  3. il valore punto (P) sarà moltiplicato per ogni punteggio totale conseguito da ogni struttura: (Pxn(da1a x)= Rn(da 1 a x)) da questa moltiplicazione risulta la retribuzione di risultato annua lorda da assegnare ad ogni singola struttura. La somma di tutte queste retribuzioni deve dare l’importo complessivo del fondo (Z);
  4. dalle operazioni di cui al precedente punto 3 deriva la graduatoria di valutazione, che dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale.

 

4^ FASE

La quarta fase della metodologia sopra esposta di "pesatura" delle strutture provinciali prevede che la Giunta provinciale, acquisiti i risultati di graduazione delle strutture di riferimento, con apposito atto, approvi gli stessi e ne disponga l’applicazione secondo il disposto contrattuale e nel limite delle risorse di bilancio a ciò destinate.

Con il medesimo atto la Giunta provinciale determina la quota parte dell’indennità di posizione spettante ai dirigenti con incarico di dirigente di dipartimento e ai dirigenti con progetto speciale di cui all’art. 5, della l.p. n. 12/83, fino alla concorrenza del fondo accantonato ai sensi di quanto stabilito in calce alle surriportate tabelle 1 e 3.