AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 3488 di data 30 dicembre 2003, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo stralcio per l’applicazione della disciplina della progressione orizzontale al personale delle Aziende di promozione turistica del Trentino ai sensi dell’art. 26, co. 6, dell’Allegato O/1 al C.C.P.L. 2002-2005 del Comparto Autonomie Locali, il giorno 31 dicembre 2003, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica         (firmato)

C.I.S.L. – FPS                           (firmato)

U.I.L. - Enti locali                       (firmato)

FE.N.A.L.T.                               (firmato)

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo stralcio per l’applicazione della disciplina della progressione orizzontale al personale delle Aziende di promozione turistica del Trentino ai sensi dell’art. 2, co. 6, dell’Allegato O/1 al C.C.P.L. 2002-2005 del Comparto Autonomie Locali.


ACCORDO STRALCIO PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE AL PERSONALE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENTINO AI SENSI DELL’ART. 2, co. 6, DELL’ALLEGATO O/1 AL C.C.P.L. 2002-2005 DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI.

 

Art. 1
Campo di applicazione

1.    Il presente accordo si applica al personale dipendente delle Aziende di promozione turistica del Trentino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’1 gennaio 2003, escluso il personale con qualifica di direttore.

 

Art. 2
Fondo per la progressione orizzontale

1.    Per gli anni 2002 e 2003, il Fondo per la progressione orizzontale è costituito dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 7,5% agli importi per categorie/livelli di seguito indicati, moltiplicati per il personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2002, utilizzabili con decorrenza 1° gennaio 2003.

 

CATEGORIE/
LIVELLI

TOTALE
(importi annui lordi per 13 mensilità inclusi oneri riflessi 38% a carico dell'Ente)

A

4.768,00

Bbase

5.176,00

Bevoluto

5.768,00

Cbase

6.315,00

Cevoluto

7.258,00

Dbase

7.977,00

Devoluto

8.496,00

2.    Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono rideterminate al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente (pari al 38%).

3.    Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da considerare ai fini della determinazione del Fondo è quello in servizio al 31 dicembre 2002, ivi compresi i dipendenti comandati presso altri enti. Non concorrono alla determinazione del Fondo i dirigenti e i direttori nonché i dipendenti di altri enti in comando presso l’Amministrazione. I posti a tempo parziale vengono riparametrati a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro settimanali.

4.    Il Fondo come determinato ai sensi dei commi precedenti è incrementato delle risorse rese disponibili per l’applicazione degli artt. 7 e 8 del Nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto in data 8 marzo 2000, pari complessivamente, per gli enti funzionali della P.A.T., all’1,2% del monte salari anno 2001 fissato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2470 di data 11 ottobre 2002, utilizzabili cumulativamente con decorrenza 1° gennaio 2003 purché non già impegnate per altre finalità. La base di calcolo per la determinazione del monte salari anno 2001 si riferisce al solo personale a tempo indeterminato.

 

Art. 3
Modalità di utilizzo del Fondo

1.    Il Fondo per la progressione orizzontale viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento delle progressioni dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contrattuali in materia.

2.    La restante parte del Fondo è utilizzata nella misura del 30% per la progressione dalla 2^ alla 4^ posizione retributiva della categoria/livello di appartenenza e per il 70% per il passaggio dalla 2^ alla 3^ posizione retributiva.

 

Art. 4
Ripartizione delle risorse per categorie/livelli

1.    Le risorse disponibili per la progressione alla 4^ posizione retributiva sono ripartite tra le categorie/livelli in base all’incidenza del costo teorico massimo per ciascuna categoria/livello determinato nell’ipotesi di passaggio alla 4^ posizione di tutti i dipendenti in possesso dei prescritti requisiti. Il calcolo viene effettuato con riferimento agli stipendi tabellari in vigore all’1 gennaio 2003.

2.    Il numero delle posizioni che beneficiano, nell’ambito di ciascuna categoria/livello, del passaggio alla 4^ posizione retributiva è dato dal rapporto fra le risorse disponibili per la categoria/livello ed il costo unitario del passaggio stesso, qualora si determinino quozienti interi.

3.    I dipendenti beneficiano delle progressioni di cui ai commi 1 e 2 secondo l’ordine della graduatoria formata ai sensi del successivo art. 6.

4.    Con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede, nell’ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero dei posti per categoria/livello da destinare al passaggio dalla 2^ alla 3^ posizione retributiva.

5.    Ultimate le operazioni di cui ai precedenti commi, le eventuali risorse residue di cui al comma 1 vengono destinate al finanziamento di ulteriori passaggi alla 4^ posizione retributiva secondo l’ordine della graduatoria unica formata ai sensi del successivo art. 7 e le eventuali risorse residue di cui al comma 4 per il passaggio alla 3^ posizione retributiva.

 

Art. 5
Requisiti di ammissione

1.    Sono ammessi alle procedure di progressione orizzontale i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato O/1 al C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali di data 20 ottobre 2003.

2.    Ai fini del computo dell’anzianità richiesta per l’ammissione alle procedure di progressione si considera utile anche il servizio prestato presso altri enti pubblici in analoghi livelli/categorie o in profili riqualificati per passaggi automatici previsti da norme legislative o contrattuali. L’anzianità deve essere maturata nella stessa area professionale. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

 

Art. 6
Formazione delle graduatorie per categorie/livelli

1.    Ai fini della procedura comparativa di cui all’art. 4 vengono formate graduatorie distinte per categoria/livello sulla base dei punteggi ottenuti dai dipendenti secondo i criteri fissati nei vigenti accordi di settore. I dipendenti sono collocati nella 4^ posizione retributiva, secondo l’ordine della graduatoria, fino a capienza delle risorse destinate a ciascuna categoria/livello, nell’ambito del 30% del Fondo, secondo le modalità descritte al precedente art. 4.

2.    I dipendenti che seguono nelle graduatorie di categoria/livello sono invece collocati nella 3^ posizione retributiva fino a capienza delle risorse destinate, nell’ambito del 70% del Fondo, a ciascuna categoria/livello ai sensi del precedente art. 4.

3.    Eventuali risorse che dovessero residuare nell’ambito delle distinte categorie/livelli a seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 del precedente art. 4, in quanto insufficienti a coprire per intero il costo unitario di una progressione alla 4^ posizione retributiva, sono utilizzate cumulativamente per finanziare ulteriori passaggi alla 4^ posizione, secondo l’ordine della graduatoria unica formata ai sensi del successivo art. 7.

4.    Con le stesse modalità si procede, nell’ambito delle risorse residue determinatesi al termine delle operazioni di cui al precedente art. 4, comma 4, per il finanziamento di ulteriori progressioni alla 3^ posizione retributiva.

5.    I passaggi avvengono nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto il punteggio in assoluto più elevato tra tutti i dipendenti delle categorie e solo se la disponibilità complessiva del fondo residuo è sufficiente a finanziare il costo del passaggio.

 

Art. 7
Formazione della graduatoria unica

1.    Esperite le procedure di progressione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, si provvede alla formazione di una graduatoria unica comprendente il personale di tutte le categorie/livelli in possesso dei prescritti requisiti, con esclusione del personale già ammesso alla 4^ posizione retributiva.

2.    La graduatoria unica è formata a seguito della omogeneizzazione fra categorie/livelli dei punteggi ottenuti dal dipendente per anzianità e valutazione nella graduatoria di categoria/livello.

3.    L’omogeneizzazione dei punteggi riferiti alla valutazione avviene dividendo il punteggio ottenuto dal dipendente per il punteggio massimo conseguibile nella categoria/livello di appartenenza e moltiplicando il quoziente ottenuto per 55 (corrispondente al punteggio massimo della categoria C).

4.    L’omogeneizzazione dei punteggi riferiti all’anzianità avviene dividendo il punteggio conseguito nella categoria/livello per il punteggio massimo conseguibile e moltiplicando il quoziente per 55.