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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2420 di data 29 settembre 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore riguardante le modalità applicative del rapporto di lavoro a tempo parziale - anno 2001 - per il personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, il giorno 3 ottobre 2000 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

prof. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - F.P.

C.I.S.L. F.P.S.

la U.I.L. - Enti locali

DIR.P.A.T.

Di.C.C.A.P.

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo di settore riguardante le modalità applicative del rapporto di lavoro a tempo parziale - anno 2001 - per il personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali.

 


ACCORDO DI SETTORE RIGUARDANTE LE MODALITA' APPLICATIVE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - ANNO 2001 – PER IL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le seguenti modalità disciplinano l'applicazione della normativa contrattuale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della Provincia Autonoma di Trento per l'anno 2001 nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto delle autonomie locali 1998 – 2001 (di seguito denominato CCPL).

2. Le presenti modalità disciplinano altresì la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei confronti del personale ex A.T.A. fino a diverse disposizioni adottate nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 111 del CCPL stesso.

3. Rimangono ferme le vigenti modalità applicative del rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale fino all’adozione di diverse disposizioni nell’ambito dell’accordo di cui all'articolo 111 citato.

4. Sono altresì esclusi dal presente accordo il personale dei vigili del fuoco e delle qualifiche forestali, i dirigenti e i direttori della Provincia Autonoma di Trento, nonché il personale per il quale la vigente disciplina ne prevede la possibilità.

5. Le parti si rendono disponibili a valutare con successivo accordo l'integrazione del limite minimo del tempo parziale ad oggi fissato per la Provincia Autonoma di Trento in 613 posti a tempo pieno, equivalenti ad un monte ore annuo di 1.147.536 ore complessive.

 

Art. 2
Destinatari delle trasformazioni del rapporto

1. Fatta salva la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale nei confronti di personale con contratto a tempo indeterminato o determinato, la trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente secondo le modalità disciplinate dal presente accordo è riservata ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.

 

Art. 3
Posti disponibili per trasformazioni temporanee o non temporanee

1. Annualmente, con decorrenza 1° gennaio, possono essere richieste trasformazioni non temporanee o temporanee a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere.

2. Per l’anno 2001 alle trasformazioni non temporanee sono destinati 23 posti d’organico, pari a 43.056 ore annue. Per le trasformazioni temporanee del rapporto, nell’anno 2001, sono destinati 230 posti, pari a 430.560 ore annue; le trasformazioni temporanee avranno durata annuale o biennale, secondo la specifica richiesta formulata dal dipendente. Alla scadenza dell’anno o del biennio di trasformazione si ripristina il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

Art. 4
Termini e modalita' di presentazione delle domande

1. Le domande per la trasformazione, temporanea o non temporanea, del rapporto di lavoro per l'anno 2001 vanno prodotte entro il 31 ottobre 2000 con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Le domande sono presentate alla struttura dell'amministrazione competente in materia di personale, vistate dal dirigente della struttura di assegnazione del richiedente. La data di presentazione è perentoria ai fini dell’ammissione al tempo parziale. Le domande potranno essere spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla menzionata struttura; in tal caso farà fede del rispetto del termine di presentazione il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

2. Le domande vanno corredate dai documenti o dai relativi atti sostitutivi previsti dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, comprovanti le situazioni personali e/o familiari che danno titolo all'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di cui agli articoli 8 e 9.

 

Art. 5
Contenuto delle domande. Percentuali di riduzione della
prestazione lavorativa

1. Nella domanda il dipendente dovrà indicare, congiuntamente alla natura temporanea o non temporanea della trasformazione, la durata della prestazione lavorativa ridotta che intende richiedere. Nelle trasformazioni temporanee e non temporanee sono possibili rapporti a tempo parziale a 18, 21 e 24 ore settimanali. Nelle trasformazioni temporanee di durata annuale sono introdotti, per l’anno 2001, anche rapporti di lavoro a 28 e 30 ore settimanali.

2. Nelle domande di trasformazione dovrà altresì essere indicata la tipologia di tempo parziale scelta tra quelle indicate nelle tabelle A) e B) allegate e riferite alla durata della prestazione richiesta. In presenza di particolari e motivate esigenze si applica il comma 7 dell'articolo 27 del CCPL.

 

Art. 6
Tipologie dei rapporti a tempo parziale

1. Possono essere richieste le seguenti tipologie di tempo parziale, correlate alle esigenze dell'amministrazione:

tipologia orizzontale: con prestazione lavorativa ridotta in tutti o solo in alcuni giorni della settimana; le prestazioni sono rese per l’intera settimana lavorativa nella fascia antimeridiana o pomeridiana o sono rese nelle predette fasce per alcuni giorni della settimana con prestazioni a tempo pieno nei restanti giorni;

tipologia verticale settimanale: la prestazione lavorativa è articolata su almeno tre giorni della settimana ed è resa a tempo pieno secondo gli orari in essere presso le strutture di assegnazione del personale;

tipologia verticale annua: la prestazione lavorativa, resa a tempo pieno, è concentrata in alcuni mesi dell'anno.

 

Art. 7
Compatibilità

1. Spetta al dirigente della struttura di assegnazione del richiedente pronunciarsi sulla compatibilità della durata e della tipologia della prestazione a tempo parziale richieste dal dipendente con le esigenze organizzative della struttura stessa.

2. Nel caso di incompatibilità della richiesta formulata dal dipendente il dirigente indica durata e tipologia del rapporto a tempo parziale che possono coniugarsi con le esigenze di servizio. Può altresì applicarsi, nel caso di motivata incompatibilità, l’art. 27, comma 5, del CCPL.

 

Art. 8
Graduatoria della trasformazione temporanea

1. La graduatoria per la trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è formata in base ai titoli e punteggi sotto riportati; godono comunque di precedenza nella formazione finale della graduatoria i dipendenti in possesso di uno o più titoli di cui alle lettere da a) a d) nell'ordine decrescente del punteggio complessivo dagli stessi riportato:

a)
  • dipendenti invalidi o soggetti a grave debilitazione psico-fisica o affetti da gravi patologie

  • punti 12

    b)

  • per ogni familiare disabile o per ogni persona convivente che necessiti di assistenza a seguito di grave debilitazione psico-fisica o in quanto soggetta a fenomeni di tossicodipendenza o alcoolismo o affetta da gravi patologie o anziana non autosufficiente

  •  

    punti 10

    c)

  • per ogni figlio convivente di età inferiore a 6 anni

  • punti 4

    d)

  • per ogni figlio convivente in età compresa tra 6 e 14 anni

  • punti 3

    e)

  • per ogni figlio in età compresa tra 14 e 18 anni

  • punti 1

    f)

  • dipendenti frequentanti l'università o una scuola secondaria superiore
  • punti 2

    g)

  • anzianità di servizio fino a 15 anni: per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi

  • punti 0,1

    h)

  • anzianità di servizio superiore a 15 anni: per ogni anno, o frazione d'anno superiore a sei mesi
  • punti 0,15

    2. Le eventuali situazioni di parità di punteggio sono risolte secondo la maggior anzianità anagrafica.

     

    Art. 9
    Graduatoria della trasformazione non temporanea

    1. La graduatoria per la trasformazione non temporanea del rapporto è formata sulla base dei titoli e punteggi sotto riportati; godono comunque di precedenza nella formazione finale della graduatoria i dipendenti in possesso di uno o più titoli di cui alle lettere da a) a f) nell'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato dagli stessi:

    a)
  • dipendenti invalidi o portatori di handicap

  • punti 12

    b)

  • dipendenti soggetti a patologie croniche comportanti assenze non episodiche per infermità

  • punti 10

    c)

  • per ogni familiare convivente al quale sia corrisposta l'indennità di accompagnamento o che necessiti di assistenza a seguito di grave handicap o in quanto soggetto a patologia cronica comportante disabilità


  • punti 8

    d)

  • dipendenti che abbiano superato i cinquantacinque anni di età

  • punti 4

    e)

  • per ogni figlio minorenne convivente

  • punti 1,5

    f)

  • per ogni familiare ultra settantacinquenne convivente (se non valutato alla lett. c))

  • punti 1

    g)

  • anzianità di servizio fino a 15 anni: per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi

  • punti 0,1

    h)

  • anzianità di servizio superiore a 15 anni: per ogni anno, o frazione d'anno superiore a sei mesi

  • punti 0,15

    2. Per risolvere le situazioni di parità di punteggio si ricorre alla maggior anzianità anagrafica.

     

    Art. 10
    Valutazione anzianita' di servizio

    1. L'anzianità di servizio da valutare per le graduatorie riferite agli articoli 8 e 9 è quella relativa al servizio a tempo indeterminato prestato presso l'amministrazione di appartenenza o presso altre amministrazioni pubbliche dalle quali il dipendente sia transitato in forza di norme di legge. Non sono valutabili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio le assenze non retribuite, con esclusione dell’esercizio del diritto di sciopero.

     

    Art. 11
    Pubblicazione delle graduatorie

    1. Le graduatorie dei dipendenti che hanno richiesto la trasformazione temporanea o non temporanea del rapporto di lavoro sono pubblicate agli albi dell’amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.

     

    Art. 12
    Attribuzione posti

    1. La trasformazione temporanea o non temporanea del rapporto di lavoro è effettuata in ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti a tempo parziale messi a disposizione per i due tipi di trasformazione.

    2. Qualora, soddisfatte le relative richieste, residuino posti riservati a trasformazioni temporanee, gli stessi potranno essere assegnati a richiedenti la trasformazione non temporanea le cui domande siano risultate eccedenti rispetto ai posti disponibili per la predetta trasformazione, secondo l'ordine di graduatoria e per una durata annuale del relativo contratto individuale.

     

    Art. 13
    Sottoscrizione del contratto individuale di trasformazione
    del rapporto

    1. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale anteriormente alla decorrenza della trasformazione stessa.

    2. Nel contratto individuale di lavoro sono indicate durata, tipologia e articolazione dell'orario di lavoro della prestazione a tempo parziale.

    3. Il contratto individuale relativo a trasformazioni non temporanee del rapporto di lavoro può prevedere che tipologia e articolazione oraria contemplate dal contratto stesso possano essere sottoposte a revisione con cadenza annuale o biennale.

     

    Art. 14
    Trasformazione per gravi motivi

    1. Attuate le procedure di trasformazione del rapporto di cui ai precedenti articoli, è possibile trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in presenza di gravi e documentate situazioni personali e familiari. La trasformazione è concessa non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

    2. Le richieste sono prodotte con cadenza trimestrale non oltre venti giorni antecedenti alla chiusura del trimestre per esplicare gli effetti della trasformazione, subordinatamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, dal primo giorno del trimestre successivo. I quattro trimestri corrispondono a quelli solari.

    3. Si applica quanto previsto dal precedente articolo 7.

     

    Art. 15
    Cumulo con trattamento pensionistico

    1. I dipendenti interessati all’applicazione del decreto del Ministro della Funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331 possono presentare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dal decreto stesso, anche fuori dei termini di cui ai precedenti articoli 4 e 14.

     

    Art. 16
    Rientro nel rapporto a tempo pieno

    1. I dipendenti possono presentare richiesta di trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale non temporaneo in essere a fronte dell'esistenza di posti vacanti in pianta organica del profilo professionale rivestito. Le domande sono prodotte nei termini di cui all'articolo 4.

     

    Art. 17
    Rinvio finale

    1. Per quanto non contenuto nelle presenti modalità applicative, si rinvia alla disciplina contrattuale in vigore.


    TAB. A)

    TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE A TEMPO PARZIALE

    - SETTIMANA LAVORATIVA SU 5 GIORNI -

    DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TEMPO PARZIALE:

    a) max 5.30 ore fascia antimeridiana

    b) max. 5 ore fascia pomeridiana

    c) max. 8 ore complessive al giorno

     

    DURATA SETT.LE

    DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE

    DISTRIBUZIONE VERTICALE SETTIMANALE

    DISTRIBUZIONE VERTICALE ANNUALE

    18 ORE

    3.36 ore medie giornaliere per 5 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    7 ore medie giornaliere per 2 gg.

    orario spezzato – rispetto fascia di presenza obbligatoria

    +

    4 ore medie giornaliere per 1 g.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    6 mesi a tempo pieno

    21 ORE

    4.12 ore medie giornaliere per 5 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    7 ore medie giornaliere per 3 gg.

    orario spezzato - rispetto fasce di presenza obbligatoria

    NO distribuzione su 4 gg.

    7 mesi a tempo pieno

    24 ORE

    4.48 ore medie giornaliere per 5 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    8 ore medie giornaliere per 3 gg.

    orario spezzato - rispetto fasce di presenza obbligatoria

    NO distribuzione su 4 gg.

    8 mesi a tempo pieno

    28 ORE

    7 ore medie giornaliere per 2 gg.

    Orario spezzato - rispetto fasce di presenza obbligatoria

    +

    4.40 ore medie giornaliere per 3 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    7 ore medie giornaliere per 4 gg.

    orario spezzato – rispetto fasce di presenza obbligatoria

    NO

    30 ORE

    a) 7 ore medie giornaliere per 3 gg.

    Orario spezzato - rispetto fasce pre-senza obbligatoria

    +

    4.30 ore medie giornaliere per 2 gg.

    fascia antimeridia-na o pomeridiana

    b) 7.30 ore medie giornaliere per 2 gg.

    Orario spezzato – rispetto fasce di presenza obblig.

    +

    5 ore medie giornaliere per 3 gg.

    fascia antimeridia-na o pomeridiana

    7.30 ore medie giornaliere per 4 gg.

    orario spezzato - rispetto fasce di presenza obbligatoria

    NO

     


    TAB. B

    TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE A TEMPO PARZIALE

    - SETTIMANA LAVORATIVA SU 6 GIORNI -

     

    DISTRIBUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA:

    max. 6 ore al gg. articolate secondo l'orario di servizio della struttura (Sovrintendenza scolastica provinciale o Istituto scolastico)

     

    DURATA SETT.LE

    DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE

    DISTRIBUZIONE VERTICALE SETTIMANALE

    DISTRIBUZIONE VERTICALE ANNUALE

    18 ORE

    3 ore medie per 6 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    6 ore medie giornaliere per 3 gg.

    rispetto della/e fascia/e di presenza obbligatoria

    6 mesi a tempo pieno

    21 ORE

    3.30 ore medie per 6 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    NO

    7 mesi a tempo pieno

    24 ORE

    4 ore medie giornaliere per 6 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    6 ore medie giornaliere per 4 gg.

    rispetto della/e fascia/e di presenza obbligatoria

    8 mesi a tempo pieno

    30 ORE

    5 ore medie giornaliere per 6 gg.

    fascia antimeridiana o pomeridiana

    6 ore medie giornaliere per 5 gg.

    rispetto della/e fascia/e di presenza obbligatoria

    NO

     


    NOTA A VERBALE

    La scrivente Organizzazione Sindacale CGIL-FP intende, con la presente, puntualizzare che l'accordo di settore qui sottoscritto costituisce solo una parziale regolamentazione dell'istituto del part-time, che dovrà venire integrato nell'accordo di settore per quanto riguarda: l'integrazione del limite minimo dell'attuale 10% previsto nell'art. 27, comma 1, CCPL 8 marzo 2000; la fissazione delle percentuali di posti da destinare a trasformazioni temporanee e quelle da destinare a tempo indeterminato; i trattamenti accessori e tutto quanto previsto negli artt. 27 e 28 del CCPL in vigore.

    Si vuole precisare, inoltre, che l'articolazione degli orari di lavoro, connessi alla durata e alle tipologie delle prestazioni lavorative a tempo parziale qui concordate, possa e debba valere solo per l'Ente Provincia e non possa essere ritenuta vincolante per gli Enti funzionali, attenendo al modello organizzativo e facendo riferimento all'orario di servizio solo dell'Ente Provincia.

    CGIL-FP