AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione n. 37 di data 29 maggio 2019 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento, il giorno 5 giugno 2019, le parti composte da:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/1997, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica     firmato

per la C.I.S.L. - Funzione pubblica     firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali             firmato

per la FE.N.A.L.T. – Enti locali           firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento.


 

 

ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITA’ E PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione a decorrenze

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale - di data 1 ottobre 2018, si applica al personale dipendente del Consiglio provinciale di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e direttori.

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2018 per quanto riguarda le disposizione del Fo.R.E.G. di cui al successivo Titolo III e a decorrere da specifiche disposizioni del medesimo accordo per le indennità di cui al successivo Titolo II.

3. Con l'entrata in vigore del presente accordo, cessa di trovare applicazione il precedente accordo su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento di data 16 luglio 2010.

 

TITOLO II

INDENNITA’

Art. 2
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste da questo accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività che richiedano particolare impegno o che siano obiettivamente disagiate.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste da questo accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno, nell’attività svolta, dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

3. Le indennità di questo accordo sono corrisposte per dodici mensilità salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Art. 3
Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per area direttiva

1. A decorrere dal 1.01.2019 e a regime, il fondo per l’indennità per area direttiva è confermato nell’importo storico annuo di € 40.000,00, esclusi oneri riflessi, fatta salva la possibilità per il Consiglio provinciale di aumentarne la dotazione mediante utilizzo di risorse extracontrattuali, in misura proporzionale a quelle rese disponibili dalla Giunta provinciale per il proprio personale.

2. L’incremento del Fondo disposto ai sensi del comma 1, riferito all'anno 2019, è corrisposto d'ufficio, tenendo conto degli importi già attribuiti al personale individuato per il medesimo anno 2019 e delle specificità delle attività svolte.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra le strutture del Consiglio (servizi, supporti funzionali, organismi consiliari) in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D assegnati alle strutture, sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione.

4. Le risorse che dovessero residuare sono attribuite al fondo per l’indennità per area direttiva per l’anno successivo.

Art. 4
Erogazione dell’indennità per area direttiva

1. L’indennità per area direttiva è erogata a valere sul fondo di cui all’art. 3, alle posizioni di lavoro individuate in ciascun anno secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 127 e 128 del C.C.P.L. 2016/2018 di data 1 ottobre 2018.

2. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D, livello base ed evoluto, a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, l’indennità annua lorda da un minimo di € 750,00 ad un massimo di € 6.000,00 differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati, nonché in relazione al budget assegnato alle strutture.
L’indennità è erogata mensilmente in misura pari ad 1/12 dell’importo annuo. L’indennità compete per dodici mensilità.

3. L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

Art. 5
Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva

1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti e/o i responsabili di struttura, in accordo con il dirigente competente in materia di personale, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per area direttiva e la relativa misura.

2. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

4. L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità e paternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Durante il congedo parentale l’indennità viene erogata nella corrispondente misura dello stipendio.

5. Le risorse residue derivanti dall’interruzione della corresponsione dell’indennità per area direttiva a qualsiasi titolo effettuata sono attribuite al fondo per l’anno successivo.

Art. 6
Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per particolari attività

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo e a regime, il fondo per l’indennità per particolari attività è rideterminato nell’importo annuo di € 36.000,00, esclusi oneri riflessi. L'incremento è in linea con l’ammontare delle risorse contrattuali rese disponibili dalla Provincia per il proprio personale per finalità analoghe.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra le strutture del Consiglio (servizi, supporti funzionali, organismi consiliari) in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello base ed evoluto della categoria B e nel livello base ed evoluto della categoria C assegnati alle strutture, sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione. I criteri e la ripartizione del Fondo fra le strutture del Consiglio debbono essere comunicati alle Organizzazioni sindacali firmatarie di questo Accordo.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, è attribuita la nuova indennità prevista da questo articolo, secondo le nuove modalità di cui al presente accordo. Dalla medesima data cessano di essere corrisposte le indennità di cui all'articolo 6 del previgente accordo di settore del Consiglio provinciale di data 16 luglio 2010.

4. Le risorse che dovessero residuare sono attribuite al fondo per indennità per particolari attività per l’anno successivo.

Art. 7
Erogazione dell’indennità per particolari attività

1. L’indennità per particolari attività, unica anche in presenza di più elementi di cui al successivo comma 3, è erogata a valere sul fondo di cui all’art. 6, alle posizioni di lavoro individuate in ciascun anno secondo i criteri e le modalità di seguito indicati, tenuto conto dei criteri generali in materia indennitaria previsti dal CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del comparto autonomie locali.

2. Al personale inquadrato nelle categorie B, livello base ed evoluto, e C, livello base ed evoluto, che svolga particolari attività presso i servizi/supporti funzionali e organismi consiliari in via abituale e/o prevalente, che comportano l'espletamento di mansioni rilevanti per il Consiglio in relazione alla specializzazione e all'autonomia, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un’indennità annua lorda da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 4.000,00, nonché in relazione al budget assegnato alle strutture.

L’indennità è erogata mensilmente in misura pari ad 1/12 dell’importo annuo. L’indennità compete per dodici mensilità.

3. L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

  • responsabilità del coordinamento delle professionalità dell’area ausiliaria e del funzionamento della stamperia;

  • rispetto di orari fissi impartiti dal responsabile di struttura che richiedono la presenza in ufficio in fasce flessibili con abitualità;

  • particolari attività peculiari dell'assemblea legislativa, quali attività di assistenza in via abituale alla verbalizzazione dei lavori delle commissioni consiliari;

  • attività di assistenza in via abituale presso l’Assemblea;

  • compiti specialistici in materia amministrativa/contabile caratterizzati da complessità e gravosità, che devono comportare un grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita;

  • utilizzo di procedure informatiche particolarmente complesse;

  • gestione tecnica con funzioni specialistiche del sistema informativo;

  • svolgimento di altre mansioni specifiche esercitate in autonomia, anche in considerazione dell'esperienza acquisita.

Art. 8
Conferimento e revoca dell’indennità per particolari attività

1. Nell’ambito della categoria B, livello base ed evoluto, e della categoria C, livello base ed evoluto, i dirigenti e/o i responsabili di struttura, in accordo con il dirigente competente in materia di personale, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione agli elementi di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per particolari attività e la relativa misura. I dirigenti/responsabili di struttura devono dettagliare le particolari attività che danno titolo all'erogazione dell'indennità e motivare l’ammontare in relazione ai criteri di cui all’articolo 7, comma 2.

2. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

4. L’indennità per particolari attività è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità e paternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Durante il congedo parentale l’indennità viene erogata nella corrispondente misura dello stipendio.

5. Nel caso di personale che beneficia dell’indennità per area direttiva, l’indennità di cui al presente comma viene attribuita tenendo conto dell'indennità già percepita. La somma delle due indennità non può comunque superare l'importo di Euro 6.000,00.

6. Le risorse residue derivanti dall’interruzione della corresponsione dell’indennità per particolari attività a qualsiasi titolo effettuata sono attribuite al fondo per l’anno successivo.

Art. 9
Indennità per attività disagiate

1. L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta al personale addetto alla guida dell’automezzo di rappresentanza, per i soli periodi di servizio effettivamente prestati, e viene confermata nella misura di € 5,00 come da precedente accordo di settore del 16 luglio 2010.

2. Al personale che svolge attività di supporto all’Assemblea e agli altri organi consiliari che effettua servizio presso l’Assemblea e gli altri organi medesimi è attribuita, in considerazione dei disagi connessi al trasporto e alla gravosità dell’orario, un’indennità giornaliera per le sedute che si protraggono oltre le ore 20.00 nei modi e nelle seguenti misure, come da precedente accordo di settore del 16 luglio 2010:

- per ogni seduta che si concluda dopo le ore 20.00 e prima delle ore 24.00 è corrisposta un’indennità giornaliera di € 25,00;
- per le sedute che si concludono dopo le ore 24.00 è corrisposta un’indennità giornaliera di € 35,00.

Art. 10
Flessibilizzazione d’orario

1. Al personale ausiliario in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete e viene confermato come da precedente accordo di settore del 16 luglio 2010 un compenso accessorio orario pari a € 3,50.

Art. 11
Finanziamento indennità art. 9 e 10 dell'accordo

1. Le indennità di cui agli articoli 9 e 10 del presente accordo continuano ad essere finanziate con risorse eccedenti il fondo Foreg del Consiglio provinciale di Trento.

 

TITOLO III

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESIONALE (FO.R.E.G.)

Art. 12
Finanziamento del Fo.R.E.G., ammontare "quota obiettivi generali" e "quota obiettivi specifici"

1. Ai sensi del capo IV – articoli 136-149 – del CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali 2016-2018 di data 1 ottobre 2018 che ha ridefinito la disciplina del Fo.R.E.G. a decorrere dal 1 gennaio 2018 (costituito dalla "quota obiettivi generali" graduata sulla base della categoria/livello di appartenenza del dipendente e destinata a remunerare la partecipazione di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi generali dell'ente e dalla "quota obiettivi specifici" volta a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di obiettivi specifici dell'ente/struttura), il fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale del Consiglio provinciale di Trento è finanziato a far data dal 1 gennaio 2018 e a regime dalle risorse risultanti dall'applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno come riportati nella seguente tabella, colonna (A):

CATEGORIE/LIVELLI

IMPORTI ANNUI LORDI PER DIPENDENTE EQUIVALENTE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO
(A)

B base

€ 1.002,00

B evoluto

€ 1.067,00

C base

€ 1.174,00

C evoluto

€ 1.318,00

D base

€ 1.522,00

D evoluto

€ 1.762,00

2. Ai sensi dell'articolo 140, comma 4, del CCPL del comparto autonomie locali del 1 ottobre 2018 - che stabilisce che gli importi annui spettanti a titolo di "quota obiettivi generali" a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono stabiliti a livello di ente entro limiti minimi e massimi stabiliti in sede di accordo di settore - gli importi annui lordi spettanti a titolo di "quota obiettivi generali" del Fo.R.E.G. per il personale del Consiglio provinciale di Trento a far data dal 1 gennaio 2018 e a regime sono riportati nella seguente tabella, colonna (B):

CATEGORIE/LIVELLI

IMPORTI ANNUI LORDI ANNO 2018 E A REGIME QUOTA OBIETTIVI GENERALI
(B)

B base

€ 784,00

B evoluto

€ 806,00

C base

€ 891,00

C evoluto

€ 1.020,00

D base

€ 1.208,00

D evoluto

€ 1.432,00

3. Gli importi di cui alle colonne (A) e (B) corrispondono agli importi definiti in sede di CCPL del comparto autonomie locali del 1 ottobre 2018 – art. 137 - incrementati di una percentuale del 7,41% corrispondente alla quota di T.F.R.

4. I compensi del Fo.R.E.G. di cui al presente accordo (quota obiettivi generali e quota obiettivi specifici) non sono utili ai fini del T.F.R.

5. Il Fondo Fo.R.E.G. del personale del Consiglio provinciale di Trento – "quota obiettivi specifici" – continua ad essere incrementato del finanziamento di cui all'articolo 19, comma 5, dell'accordo di comparto Foreg di data 25 gennaio 2012 che confermava l'integrazione del fondo di produttività di cui all'articolo 11, comma 3, dell'accordo di settore del Consiglio provinciale di data 16 luglio 2010, pari a € 12.000,00.

6. Il Fondo Fo.R.E.G. del personale del Consiglio provinciale di Trento – "quota obiettivi specifici"- è integrato di una quota proporzionale alle risorse extracontrattuali stabilite annualmente a decorrere dall'anno 2009 dalla Giunta provinciale per il proprio personale.

7. Le risorse disponibili della "quota obiettivi specifici" del Fondo sono ripartite fra le strutture del Consiglio (servizi, supporti funzionali, organismi consiliari) in modo proporzionale al numero dei dipendenti assegnati alle stesse nell’anno di riferimento del fondo, sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione. Da detto personale sono esclusi i dipendenti ai quali per disposizioni normative non compete il Fo.R.E.G.

8. I criteri di erogazione della quota obiettivi generali del Fo.R.E.G. sono quelli previsti dal capo IV del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018.

9. Il Fo.R.E.G. – "quota obiettivi generali" – riferito all'anno 2018 viene incrementato di risorse una tantum pari ad € 17.000,00, netto oneri. Detto incremento risulta dall’applicazione delle risorse contrattuali residuate dalla Provincia, quantificate in misura proporzionale al personale del Consiglio, in applicazione del CCPL 2016/2018 del comparto autonomie locali del 1 ottobre 2018.

10. Gli incentivi di cui all'articolo 12, comma 1 colonna (A) e comma 2 colonna (B), sono oggetto di aggiornamento automatico sulla base di quelli eventualmente previsti dalla Provincia autonoma di Trento, con le medesime decorrenze, senza necessità di stipulazione di apposito accordo da parte del Consiglio provinciale.