AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione n. 54 di data 14 luglio 2010 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento, il giorno 16 luglio 2010, le parti composte da:

 

per la parte pubblica dall’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

 

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentati delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica     non firmato

C.I.S.L. FPS                             firmato

U.I.L. FPL - Enti locali               firmato

FE.N.A.L.T.                              firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento.

 

 


 

ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITA’ E PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1
Campo di applicazione a decorrenze

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - di data 20 ottobre 2003 (di seguito C.C.P.L. 2002-2005), come sostituito dall’art. 3 dell’Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. per il quadriennio giuridico 2006/2009 di data 22 settembre 2008, si applica al personale dipendente del Consiglio provinciale di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e direttori.

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni del medesimo accordo.

 

 

TITOLO II

INDENNITA’

 

Art. 2
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste da questo accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività che richiedano particolare impegno o che siano obiettivamente disagiate.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste da questo accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno, nell’attività svolta, dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

3. Le indennità di questo accordo sono corrisposte per dodici mensilità salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

 

Art. 3
Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per area direttiva

1. A decorrere dal 1.01.2009 e a regime, il fondo per l’indennità per area direttiva è rideterminato nell’importo annuo di € 40.000,00 esclusi oneri riflessi.

2. L’incremento del Fondo disposto ai sensi del comma 1, riferito agli anni 2009 e 2010, è attribuito come incremento del Fondo dell’anno 2010 e corrisposto proporzionalmente agli importi già attribuiti al personale individuato per il medesimo anno 2010.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra le strutture del Consiglio (servizi, supporti funzionali, organismi consiliari) in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D assegnati alle strutture, sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione.

4. Le risorse che dovessero residuare sono attribuite al fondo per l’indennità per area direttiva per l’anno successivo.

 

Art. 4
Erogazione dell’indennità per area direttiva

1. L’indennità per area direttiva è erogata a valere sul fondo di cui all’art. 3, alle posizioni di lavoro individuate in ciascun anno secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 121 e 122 del C.C.P.L. 2002-2005.

2. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, l’indennità annua lorda da un minimo di € 1.100,00 ad un massimo di € 4.400,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati, nonché in relazione al budget assegnato alle strutture.

3. L’indennità è erogata mensilmente in misura pari ad 1/12 dell’importo annuo. L’indennità compete per dodici mensilità.

4. L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

  • specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l’attività di consulenza;

  • particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;

  • complessività del processo decisionale: deriva dall’applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;

  • coordinamento di gruppo di lavoro, settori o progetti.

  •  

    Art. 5
    Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva

    1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti e/o i responsabili di struttura, in accordo con il dirigente competente in materia di personale, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per area direttiva e la relativa misura.

    2. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

  • inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;

  • intervenuti mutamenti organizzativi;

  • accertamento di risultati negativi;

  • per impossibilità dell’adempimento previsto dall’incarico.

  • 3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

    4. L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità e paternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Durante il congedo parentale l’indennità viene erogata nella corrispondente misura dello stipendio.

    5. Le risorse residue derivanti dall’interruzione della corresponsione dell’indennità per area direttiva a qualsiasi titolo effettuata sono attribuite al fondo per l’anno successivo.

     

    Art. 6
    Indennità per particolari attività

    1. A decorrere dal 1.01.2009, al personale inquadrato nelle sotto elencate categorie/livelli e/o figure professionali, a cui siano affidate in via abituale e/o prevalente le particolari attività di seguito specificate, è attribuita un’indennità negli importi che seguono.
    L’individuazione del personale beneficiario dell’indennità è effettuata dal dirigente e/o responsabile di struttura, in accordo con il dirigente competente in materia di personale, sulla base dei compiti svolti, della caratteristica dell’abitualità e/o prevalenza e dell’esperienza acquisita nello svolgimento degli stessi.

    2. Al personale cui sia affidata la responsabilità del coordinamento delle professionalità dell’area ausiliaria e del funzionamento della stamperia viene attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 1.000,00.

    3. Al personale della categoria B, livello evoluto e categoria C, livello base, addetto abitualmente all’utilizzo di IDAP è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di 520,00.

    4. Al personale della categoria B, livello evoluto e categoria C, livello base, per l’attività di assistenza alla verbalizzazione dei lavori delle commissioni consiliari è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 1.000,00.

    5. Al personale che svolge mansioni proprie dell’area ausiliaria ed effettua servizio in via abituale presso l’Assemblea e le commissioni consiliari durante le sedute è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 700,00. Al medesimo personale che svolge in aggiunta funzioni di regia presso l’aula consiliare, l’indennità suddetta è incrementata di € 100,00 annui lordi. Il servizio svolto presso l’Assemblea e le commissioni consiliari è accertato sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione.

    6. Al personale della categoria B, livello evoluto, e categoria C, livello base, per lo svolgimento in via abituale di compiti specialistici in materia amministrativa/contabile caratterizzati da complessità e gravosità, è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 900,00, nell’importo individuato dal dirigente e/o responsabile di struttura, tenuto conto dei compiti in cui l’attività si sostanzia. I compiti specialistici devono comportare un grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita.

    7. Al personale della categoria C, livello base ed evoluto, con incarico di gestione tecnica con funzioni specialistiche del sistema informativo è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’’indennità annua lorda di € 800,00. Nel caso di personale che beneficia dell’indennità per area direttiva, l’indennità di cui al presente comma viene ridotta del 50%.

    8. Le indennità stabilite ai precedenti commi vengono erogate mensilmente in misura pari a 1/12 dell’importo annuo agli aventi diritto. Tali indennità competono per dodici mensilità.

    9. Le indennità per particolari attività sono ridotte, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità e paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Durante il congedo parentale tali indennità vengono erogate nella corrispondente misura di stipendio.

    10. Le indennità stabilite ai precedenti commi possono essere attribuite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che presti servizio da almeno un anno con svolgimento in via abituale delle particolari attività.

    11. La spesa di questo articolo, esclusi gli oneri riflessi, non può superare € 27.000,00 a.l..

     

    Art. 7
    Indennità per attività disagiate

    1. L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta al personale addetto alla guida dell’automezzo di rappresentanza a decorrere dall’1.01.2010, per i soli periodi di servizio effettivamente prestati, nella misura di € 5,00.

    2. Al personale che svolge attività di supporto all’Assemblea e agli altri organi consiliari che effettua servizio presso l’Assemblea e gli altri organi medesimi è attribuita, in considerazione dei disagi connessi al trasporto e alla gravosità dell’orario, a decorrere dal 1.01.2010, un’indennità giornaliera per le sedute che si protraggono oltre le ore 20.00 nei modi e nelle misure seguenti:

    3. L’indennità di cui al comma 2. non spetta al personale con qualifica di direttore e di dirigente.

     

    Art. 8
    Flessibilizzazione d’orario

    1. A decorrere dal 1.01.2010, al personale ausiliario in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete un compenso accessorio orario pari a € 3,50.

     

    Art. 9
    Incarichi particolari

    1. L’indennità spettante al capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio provinciale, di cui all’art. 8 dell’Accordo di settore per il personale direttore del Consiglio provinciale dd. 9 novembre 2001, è rideterminata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo in un importo non superiore ad € 20.920,00 annui lordi. Tale indennità compete per tredici mensilità.

    2. Al personale di cui al comma 1 non compete la corresponsione di straordinari e compensi di produttività.

    3. L’indennità spettante al giornalista incaricato della responsabilità dell’Attività di informazione, stampa e relazioni pubbliche, di cui all’art. 9, comma 3, dell’Accordo di settore del personale dell’area non dirigenziale del Consiglio provinciale dd. 19 aprile 2007, è rideterminata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, nell’importo pari ad € 14.240,00 per tredici mensilità.

    4. L’indennità spettante al giornalista a cui è affidata la direzione del periodico consiliare, di cui all’art. 9, comma 4, dell’Accordo di settore del personale dell’area non dirigenziale del Consiglio provinciale dd. 19 aprile 2007, è rideterminata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, nell’importo pari ad € 11.870,00 per tredici mensilità.

    5. Le indennità di cui ai commi 3. e 4. non sono cumulabili tra loro.

    6. Le indennità del presente articolo non costituiscono oneri contrattuali.

     

    Art. 10
    Mensa

    1. Al servizio alternativo di mensa previsto dall’art. 58 del C.C.P.L. 2002-2005 e s.m. possono accedere, esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro, solo i dipendenti effettivamente in servizio:

    2. Le specifiche modalità per l’utilizzo del servizio alternativo di mensa sono fornite dall’Amministrazione.

     

     

    TITOLO III

    PRODUTTIVITA’

     

    Art. 11
    Individuazione delle quote del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

    1. Il fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, costituito ai sensi dell’art. 97, comma 2, del C.C.P.L. 2002-2005 e successive modificazioni, è suddiviso in due quote denominate quota A) e quota B).

    2. La quota A) finanzia la continuità e la regolarità della prestazione collegata alla presenza in servizio negli importi di cui al successivo art. 12.

    3. La quota B), quantificata come differenza tra il fondo totale e la quota A), è destinata al finanziamento della voce a) del comma 1 dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, come sostituito dall’art. 14 dell’Accordo stralcio dd. 20 aprile 2007, con riferimento all’apporto individuale del dipendente ed è volta a remunerare gli esiti positivi della valutazione del personale. In tale quota confluiscono eventuali risorse che dovessero residuare sulla quota A) del fondo. A decorrere dall’anno 2010 la quota B) del fondo come sopra determinata è incrementata di € 12.000,00. Il presente incremento riassorbe il precedente previsto nell’Accordo di settore dd. 19 aprile 2007.

    4. Le risorse disponibili della quota B) del Fondo sono ripartite fra le strutture del Consiglio (servizi, supporti funzionali, organismi consiliari) in modo proporzionale al numero dei dipendenti assegnati alle stesse nell’anno di riferimento del fondo, sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione. Da detto personale sono esclusi i dipendenti ai quali per disposizioni normative non compete la produttività.

     

    Art. 12
    Importi e disposizioni per l’erogazione del fondo

    1. Ai fini dell’erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per la quota A), gli incentivi collegati alla presenza sono stabiliti nelle seguenti misure annue lorde complessive:

    categoria A

    €    561,00

    categoria B livello base

    €    646,00

    categoria B livello evoluto

    €    706,00

    categoria C livello base

    €    806,00

    categoria C livello evoluto

    €    937,00

    categoria D livello base

    € 1.125,00

    categoria D livello evoluto

    € 1.334,00

    2. I criteri di erogazione della quota A) del fondo sono quelli previsti dall’art. 99 del C.C.P.L. 2002-2005.

    3. L’erogazione della quota B) del fondo, prevista per la valutazione dell’apporto individuale del dipendente, è attribuita ai singoli dipendenti in relazione agli esiti della valutazione effettuata dal Consiglio. La misura della maggiorazione di cui alla quota B) è determinata in proporzione al punteggio ottenuto dal dipendente, qualora superiore al punteggio medio della categoria di appartenenza, e all’importo corrisposto a titolo di quota A).

    4. Detta maggiorazione viene corrisposta non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

    5. Eventuali risorse che dovessero residuare sul fondo alla fine dell’anno di riferimento vengono utilizzate nel successivo esercizio finanziario per il finanziamento della quota B).

    6. Gli incentivi di cui al comma 1 vengono aggiornati automaticamente sulla base di quelli previsti dalla Provincia autonoma di Trento, con le medesime decorrenze.

     

    Art. 13
    Economie di gestione

    1. Le economie di gestione sono disciplinate dall’art. 101 del C.C.P.L. 2002-2005 e consistono nei minori oneri relativi al personale conseguenti alla tipologia di cui alla lett. c), comma 1, di tale articolo, secondo le modalità previste nell’accordo decentrato del Consiglio provinciale dd. 25 settembre 2004.

     

    TITOLO IV

    NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 14
    Norma transitoria relativa alla destinazione di risorse residue

    1. Le risorse contrattuali che residuano dal fondo per particolari attività e relative agli anni 2007 e 2008, vanno ad integrare una tantum il finanziamento della quota B) del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi ed erogate proporzionalmente agli importi percepiti dal personale beneficiario della quota B) con riferimento all’anno 2009. Tali risorse sono quantificate in € 8.750,00, esclusi oneri riflessi.

     

    Art. 15
    Norma finale

    1. Cessano di essere applicate le norme dell’Accordo di settore dd. 19 aprile 2007 incompatibili con il presente accordo.