AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione n. 24 di data 2 aprile 2007 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento, il giorno 19 aprile 2007, le parti composte da:

per la parte pubblica dall’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentati delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica   firmato

C.I.S.L. FPS                        firmato

U.I.L. FPL - Enti locali           firmato

FE.N.A.L.T.                         firmato

DIR.P.A.T.                          firmato

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento.


ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITA’ E PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione a decorrenze

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 (di seguito C.C.P.L. 2002-2005), si applica al personale dipendente del Consiglio provinciale di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e direttori.

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni del medesimo accordo.

 

TITOLO II

INDENNITA’

 

Art. 2
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste da questo accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività che richiedano particolare impegno o che siano obiettivamente disagiate.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste da questo accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno, nell’attività svolta, dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

3. Le indennità di questo accordo sono corrisposte per dodici mensilità salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

 

Art. 3
Costituzione del fondo per l’indennità per area direttiva

1. A decorrere dal 1.01.2007 e a regime, il fondo per l’indennità per area direttiva è rideterminato nell’importo annuo di € 32.000,00 esclusi oneri riflessi.

2. Le risorse che dovessero residuare sono attribuite al fondo per l’indennità per area direttiva per l’anno successivo.

 

Art. 4
Attribuzione ed erogazione dell’indennità per area direttiva

1. L’indennità per area direttiva è erogata, per dodici mensilità, a valere sul fondo di cui all’art. 3, alle posizioni di lavoro individuate in ciascun anno secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 121 e 122 del C.C.P.L. 2002-2005.

2. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, l’indennità annua lorda da un minimo di € 1.100,00 ad un massimo di € 4.400,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessività delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

3. L’indennità è erogata mensilmente in misura pari ad 1/12 dell’importo annuo. L’indennità compete per dodici mensilità.

4. L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

 

Art. 5
Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva

1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti e/o i responsabili di struttura, in accordo con il dirigente generale, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per area direttiva e la relativa misura.

2. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

  • inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;

  • intervenuti mutamenti organizzativi;

  • accertamento di risultati negativi;

  • per impossibilità dell’adempimento previsto dall’incarico.

  • 3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

    4. L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

     

    Art. 6
    Indennità per particolari attività

    1. A decorrere dal 1.01.2007, al personale inquadrato nelle sottoelencate categorie/livelli e/o figure professionali, a cui siano affidate in via abituale le particolari attività di seguito specificate, è attribuita un’indennità negli importi che seguono.

    2. Al personale cui sia affidata la responsabilità del coordinamento delle professionalità dell’area ausiliaria e del funzionamento della stamperia viene attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 850,00.

    3. Al personale della categoria B, livello evoluto e categoria C, livello base, addetto abitualmente all’utilizzo di IDAP è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 450,00.

    4. Al personale della categoria B, livello evoluto e categoria C, livello base, per l’attività di assistenza alla verbalizzazione dei lavori delle commissioni consiliari è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 700,00.

    5. Al personale dell’area ausiliaria che effettua servizio in via abituale presso l’Assemblea e le commissioni consiliari durante le sedute è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 600,00. Al medesimo personale che svolge in aggiunta funzioni di regia presso l’aula consiliare, l’indennità suddetta è incrementata di € 100,00 annui lordi.

    6. Al personale della categoria B, livello evoluto e categoria C, livello base, per lo svolgimento in via abituale di compiti specialistici in materia amministrativa/contabile è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’indennità annua lorda di € 450,00.
    I compiti specialistici devono comportare un grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita.

    7. Al personale della categoria C, livello base ed evoluto, con incarico di amministratore del sistema informativo è attribuita per il periodo annuale di riferimento un’’indennità annua lorda di € 700,00. Nel caso di personale che beneficia dell’indennità per area direttiva, l’indennità di cui al presente comma viene ridotta del 50%.

    8. Le indennità stabilite ai precedenti commi vengono erogate mensilmente in misura pari a 1/12 dell’importo annuo agli aventi diritto individuati dal dirigente di Servizio competente/responsabile di struttura, in accordo con il dirigente generale. Tali indennità competono per dodici mensilità.

    9. Le indennità per particolari attività sono ridotte, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

    10. Le indennità stabilite ai precedenti commi possono essere attribuite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che presti servizio da almeno un anno con svolgimento in via abituale delle particolari attività.

    11. La spesa di questo articolo, esclusi gli oneri riflessi, non può superare € 23.000,00 a.l..

     

    Art. 7
    Indennità per attività disagiate

    1. L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta al personale addetto alla guida degli automezzi di rappresentanza a decorrere dall’1.01.2007, per i soli periodi di servizio effettivamente prestati, nella misura di € 4,50.

    2. Al personale che svolge attività di supporto all’Assemblea e agli altri organi consiliari che effettua servizio presso l’Assemblea e gli altri organi medesimi è attribuita, in considerazione dei disagi connessi al trasporto e alla gravosità dell’orario, a decorrere dal 1.01.2007, un’indennità giornaliera per le sedute che si protraggono oltre le ore 20.00 nei modi e nelle misure seguenti:

    3. L’indennità di cui al comma 2. non spetta al personale con qualifica di direttore e di dirigente.

     

    Art. 8
    Flessibilizzazione d’orario

    1. A decorrere dal 1.01.2007, al personale ausiliario in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete un compenso accessorio orario pari a € 3,00.

     

    Art. 9
    Incarichi particolari

    1. L’indennità spettante al capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio provinciale, di cui all’art. 8 dell’Accordo di settore per il personale direttore del Consiglio provinciale dd. 9 novembre 2001, è rideterminata a decorrere dell’1.01.2007 in un importo non superiore ad € 19.920,00 annui lordi. Tale indennità compete per tredici mensilità.

    2. Al personale di cui al comma 1 non compete la corresponsione di straordinari e compensi di produttività.

    3. Al giornalista incaricato della responsabilità dell’Attività di informazione e stampa è attribuita a decorrere dall’1.01.2007, in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 11 bis, 1° comma, del Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, un’indennità annua lorda pari ad € 13.560,00, per tredici mensilità.

    4. Al giornalista a cui è affidata la direzione del periodico consiliare è attribuita a decorrere dall’1.01.2007, in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 11 bis, 2° comma, del Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, un’indennità annua lorda pari ad € 11.304,00, per tredici mensilità.

     

    Art. 10
    Trattamento di missione

    1. A decorrere dal 1.01.2007, per la disciplina del trattamento economico di missione si rinvia all’art. 113 del C.C.P.L. 2002-2005 per il personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali e al relativo Allegato E/8.

     

    Art. 11
    Cumulabilità delle indennità

    1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore a € 4.400,00 annui lordi. Nel caso in cui la verifica del rispetto del limite di cumulabilità non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso l’eventuale recupero è effettuato in un’unica soluzione con la prima mensilità utile successiva alla verifica.

     

    Art. 12
    Mensa

    1. Al servizio alternativo di mensa previsto dall’art. 58 del C.C.P.L. 2002-2005 possono accedere, esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro, solo i dipendenti effettivamente in servizio:

  • con orario medio giornaliero di almeno sei ore;

  • o, in caso di prestazione part-time, che effettuano un rientro pomeridiano.

  • 2. Le specifiche modalità per l’utilizzo del servizio alternativo di mensa sono fornite dall’Amministrazione.

     

    TITOLO III

    PRODUTTIVITA’

    Art. 13
    Individuazione delle quote del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

    1. Il fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, costituito ai sensi dell’art. 97, comma 2, del C.C.P.L. 2002-2005, è suddiviso, a decorrere dall’anno 2007, in due quote denominate quota A) e quota B).

    2. La quota A) finanzia la continuità e la regolarità della prestazione collegata alla presenza in servizio negli importi di cui al successivo art. 14.

    3. La quota B), quantificata come differenza tra il fondo totale e la quota A), è destinata al finanziamento della voce b) del comma 1 dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 ed è volta a remunerare gli esiti positivi della valutazione del personale. A decorrere dall’anno 2007 la quota B) del fondo come sopra determinata è incrementata di € 4.000,00.

     

    Art. 14
    Importi e disposizioni per l’erogazione del fondo

    1. Ai fini dell’erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per la quota A), gli incentivi collegati alla presenza sono stabiliti nelle seguenti misure annue lorde complessive:

    categoria A

    €    561,00

    categoria B livello base

    €    646,00

    categoria B livello evoluto

    €    706,00

    categoria C livello base

    €    806,00

    categoria C livello evoluto

    €    937,00

    categoria D livello base

    € 1.125,00

    categoria D livello evoluto

    € 1.334,00

    2. I criteri di erogazione della quota A) del fondo sono quelli previsti dall’art. 99 del C.C.P.L. 2002-2005.

    3. L’erogazione della quota B) del fondo, prevista per la valutazione dell’impegno partecipativo e l’apporto individuale del dipendente, è attribuita ai singoli dipendenti in relazione agli esiti della valutazione effettuata secondo le disposizioni del Titolo V dell’Accordo di settore del personale dell’area non dirigenziale del Consiglio provinciale dd. 2 aprile 2002 e con le modalità di cui all’art. 24, commi 2 e 3, del medesimo Accordo.

    4. Eventuali risorse che dovessero residuare sul fondo alla fine dell’anno di riferimento vengono utilizzate nel successivo esercizio finanziario per il finanziamento della quota B).

     

    Art. 15
    Economie di gestione

    1. Le economie di gestione sono disciplinate dall’art. 101 del C.C.P.L. 2002-2005 e consistono nei minori oneri relativi al personale conseguenti alla tipologia di cui alla lett. c), comma 1, di tale articolo, secondo le modalità previste nell’accordo decentrato del Consiglio provinciale dd. 25 settembre 2004.

     

    TITOLO IV

    NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 16
    Norma transitoria per l’indennità per area direttiva

    1. Il fondo per l’indennità per area direttiva è incrementato per ciascuno degli anni 2005 e 2006 di € 3.500,00 esclusi oneri riflessi. Le risorse incrementali riferite agli anni 2005 e 2006 sono corrisposte proporzionalmente agli importi già percepiti dal personale individuato per il medesimo periodo.

     

    Art. 17
    Norma transitoria per indennità per particolari attività

    1. Le indennità di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell’art. 6 del presente accordo, già disciplinate con l’Accordo di settore dd. 2 aprile 2002, sono corrisposte a decorrere dal 1°gennaio 2004 nelle nuove misure previste dall’art. 6 citato.

     

    Art. 18
    Norma finale

    1. Cessano di essere applicate le norme dell’Accordo di settore dd. 2 aprile 2002 incompatibili con il presente accordo.