AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione n. 69 di data 19 ottobre 2023 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo dell’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 23 novembre 2023, le parti rappresentate:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

 

avv. Alessandro Baracetti - Presidente         firmato

 

 

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

 

 

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica             firmato

 

per la C.I.S.L. - Funzione pubblica             firmato

 

per la U.I.L. FPL - Enti locali                     firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. – Enti locali                   firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali del Consiglio provinciale di Trento.

 

 


 

ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITÀ E PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Campo di applicazione e decorrenze

 

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale - di data 1 ottobre 2018, si applica al personale dipendente del Consiglio provinciale di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e direttori.

 

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dall’1 dicembre 2023, fatte salve specifiche disposizioni contenute nel medesimo accordo.

 

 

 

TITOLO II

INDENNITÀ

 

Art. 2

Fondo per l’indennità per area direttiva

 

1. Il fondo di cui all’articolo 3, comma 1, dell’accordo di settore del Consiglio provinciale del 5 giugno 2019 è ulteriormente incrementato di un importo in linea con le risorse rese disponibili dalla Provincia per il proprio personale, con le medesime decorrenze e per il medesimo istituto, nell’importo annuo di € 3.000,00 esclusi oneri riflessi a decorrere dall’anno 2019 e nell’importo annuo di € 5.000,00 esclusi oneri riflessi a decorrere dall’anno 2023.

 

2. L’incremento di cui al comma 1 relativo agli anni 2019-2023 è distribuito in eguale misura nel triennio 2024-2026.

 

 

Art. 3

Fondo per l’indennità per particolari attività

 

1. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, dell’accordo di settore del Consiglio provinciale del 5 giugno 2019 è ulteriormente incrementato di un importo in linea con le risorse rese disponibili dalla Provincia per il proprio personale, con le medesime decorrenze e per il medesimo istituto, nell’importo annuo di € 10.000,00 esclusi oneri riflessi a decorrere dall’anno 2022.

 

2. L’ulteriore incremento di cui al comma 1 relativo agli anni 2022-2023 è distribuito in eguale misura nel biennio 2024-2025.

 

 

Art. 4

Indennità per attività disagiate – sedute cd. "fiume", straordinarie o non previste in calendario

 

1. All’articolo 9 dell’accordo di settore del Consiglio provinciale del 5 giugno 2019 sono aggiunti, nella sua parte finale, i seguenti commi 3 e 4:

"3. Nel caso di convocazione di sedute dell’Assemblea cd. "fiume" o straordinarie o non previste in calendario, tali da richiedere una disponibilità indeterminata del personale di supporto, è garantito, nelle giornate in cui non è previsto un orario di chiusura dei lavori e in ogni caso nei giorni di sabato e domenica, un compenso giornaliero lordo per la disponibilità programmata, in aggiunta alle ordinarie spettanze. Tale disposizione si applica anche nel caso di convocazione di seduta in una frazione di giornata.

Il compenso che compete per la disponibilità programmata è pari a € 100,00 lordi giornalieri per le sedute di cui al primo periodo che si tengono nelle giornate dal lunedì al venerdì, nel caso in cui la disponibilità sia prevista per almeno sei ore, con copertura della frazione serale della seduta. Il compenso spettante è pari a € 100,00 per le sedute di cui al primo periodo che si tengono nelle giornate di sabato e domenica, nel caso in cui la disponibilità programmata risulti di almeno sei ore. Nel caso in cui la programmazione giornaliera risulti inferiore alle sei ore, il compenso è ridotto della metà.

In caso di annullamento di una seduta cd. "fiume" o straordinaria o non prevista in calendario entro il giorno antecedente la stessa, compresa nelle giornate dal lunedì al venerdì, non compete alcun compenso; viceversa spetta un compenso di € 50,00 lordi giornalieri nel caso di annullamento nella stessa giornata della seduta inizialmente programmata. Nel caso in cui l’annullamento riguardi le giornate di sabato e domenica, al dipendente non spetta alcun compenso qualora il preavviso sia dato entro la giornata di giovedì; viceversa spetta un compenso di € 50,00 lordi giornalieri nel caso di annullamento a partire dalla giornata di venerdì.

Il compenso di cui al presente comma è incompatibile con l’indennità prevista dall’articolo 7 dell’accordo concernente le distinte disposizioni del CCPL Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – per i giornalisti della Provincia e del Consiglio provinciale di data 26 novembre 2020, in coerenza con quanto disposto per analoghi compensi dal medesimo articolo 7.

4. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro incompatibili.".

2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziati con risorse a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

 

3. Il presente articolo si applica a decorrere dall’1 dicembre 2023.

 

 

 

 

TITOLO III

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)

 

 

Art. 5

Finanziamento del Fo.R.E.G., ammontare "quota obiettivi specifici"

 

1. Il Fo.R.E.G. - "quota obiettivi specifici" - viene incrementato di un importo annuo pari ad € 3.000,00, esclusi oneri riflessi, a decorrere dall’anno 2021, in linea con le maggiori risorse rese disponibili dalla Provincia per il proprio personale.

 

2. L’incremento di cui al comma 1 riferito agli anni 2021-2023 è distribuito in eguale misura nel biennio 2024-2025.

 

 

 

 

TITOLO IV

INCARICHI PARTICOLARI DEL PERSONALE DELLA PRESIDENZA

 

 

Art. 6

Indennità per i giornalisti con funzioni di responsabilità

 

1. Al giornalista incaricato della responsabilità dell’Attività di stampa, informazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, è attribuita, per la durata dell’incarico, un’indennità annua lorda stabilita dall’Ufficio di presidenza in misura compresa tra il coefficiente 0,2 e il coefficiente 0,4 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di dirigente del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. Resta ferma la disciplina sul trattamento accessorio prevista dall’accordo concernente le distinte disposizioni del CCPL Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – per i giornalisti della Provincia e del Consiglio provinciale.

 

2. Al giornalista a cui è affidata la direzione di periodici consiliari, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, è attribuita un’indennità annua lorda stabilita dall’Ufficio di presidenza in misura compresa tra il coefficiente 0,2 e il coefficiente 0,4 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di direttore del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. Resta ferma la disciplina sul trattamento accessorio prevista dall’accordo concernente le distinte disposizioni del CCPL Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – per i giornalisti della Provincia e del Consiglio provinciale.

 

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con riferimento agli incarichi conferiti a decorrere dal 1 dicembre 2023.

 

5. Al finanziamento delle indennità si provvede mediante le risorse ordinariamente stanziate sul bilancio del Consiglio provinciale.

 

 

 

TITOLO V

ALTRI INCARICHI PARTICOLARI

 

 

Art. 7

Indennità di responsabile del sistema informativo del Consiglio provinciale

 

1. Al responsabile del sistema informativo elettronico del Consiglio provinciale, nominato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, è attribuita un’indennità stabilita dall’Ufficio di presidenza in misura compresa tra il coefficiente 0,4 e il coefficiente 0,8 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di direttore del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. L’indennità è sostitutiva del trattamento accessorio, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario.

 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con riferimento agli incarichi conferiti a decorrere dal 1 dicembre 2023.

 

3. Al finanziamento dell’indennità si provvede mediante le risorse ordinariamente stanziate sul bilancio del Consiglio provinciale.

 

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 8

Norma finale

 

1. A decorrere dalla XVII Legislatura, per il Consiglio provinciale è disapplicato l’articolo 91 del Testo coordinato modificativo del CCPL direttori 2002-2005 di data 25 gennaio 2007, come modificato dall’articolo 9 dell’accordo stralcio 2016/2018 di data 23 dicembre 2016 ("Incarichi particolari").

 

2. L’informazione successiva in relazione alla distribuzione delle indennità previste da questo accordo è disciplinata dall’art. 9, comma 3, del CCPL 2016/2018 del Comparto AA.LL., area delle categorie, di data 1 ottobre 2018.