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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 619 di data 23 marzo 2001 ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore stralcio concernente l'elevazione del limite individuale annuo di lavoro supplementare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento, il giorno 26 marzo 2001 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - F.P. (firmato)

C.I.S.L. F.P.S. (firmato)

U.I.L. - Enti locali (firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

Di.C.C.A.P. (firmato)

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo di settore stralcio concernente l'elevazione del limite individuale annuo di lavoro supplementare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.

 


 

ACCORDO DI SETTORE STRALCIO CONCERNENTE L'ELEVAZIONE DEL LIMITE INDIVIDUALE ANNUO DI LAVORO SUPPLEMENTARE PER IL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

Art. 1

1. Il limite individuale di 30 ore annue di lavoro supplementare che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare per eccezionali esigenze di servizio è incrementato di ulteriori 50 ore annue per consentire la partecipazione del personale medesimo alle iniziative di formazione connesse all'avvio del nuovo sistema di contabilità della Provincia autonoma di Trento.

2. Le prestazioni di lavoro supplementare sono subordinate in ogni caso al consenso del dipendente.

3. Per le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario il dipendente può chiedere la corresponsione del relativo compenso secondo le vigenti modalità o, in alternativa, il recupero delle medesime.