AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

L'anno 2007, il giorno 17aprile 2007, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica       firmato

C.I.S.L. FPS                             firmato

U.I.L. - Enti locali                      firmato

FE.N.A.L.T.                              firmato

 

Premesso che:

  • in data 2 dicembre 2002 e successivamente in data 24 febbraio 2003 è stato sottoscritto fra l’Assessorato alle politiche per la salute e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle Autonomie locali il "Protocollo quadro d’intesa in materia di riqualificazione del personale OSA e OTA ai fini del conseguimento del titolo professionale di OSS";

  • in data 26 luglio 2006 è stato sottoscritto il "Protocollo d’intesa in materia di riqualificazione del personale OSA in OSS del settore IPAB RSA" fra l’Assessorato alle politiche per la salute e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle Autonomie locali che demanda ad apposito accordo sindacale le disposizioni riguardanti il nuovo inquadramento giuridico-economico di detto personale;

  • in data 18 gennaio 2007 è stato sottoscritto l’accordo riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA) fra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), integrata dai rappresentanti del Consorzio dei Comuni trentini e dell’U.P.I.P.A, e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle Autonomie locali;

  • - in data 2 febbraio 2007 è stata sottoscritta l’integrazione dell’accordo riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA) sottoscritto in data 18 gennaio 2007 fra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), integrata dai rappresentanti del Consorzio dei Comuni trentini e dell’U.P.I.P.A, e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle Autonomie locali;

  • - ai fini di chiarezza applicativa e completezza rispetto alle diverse fattispecie sorge ora la necessità di predisporre un testo coordinato dei precedenti accordi citati che sono di conseguenza abrogati;

  • le parti si danno reciprocamente atto che la figura professionale di Operatore socio-assistenziale ha contenuti prevalenti di carattere assistenziale;
     

  • le parti si danno altresì reciprocamente atto che il presente accordo ha lo scopo di riconoscere al personale che abbia conseguito il titolo di operatore socio-sanitario, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, il corrispondente trattamento economico per il periodo di effettiva prestazione delle mansioni assistenziali con le decorrenze individuate nel testo dell’accordo.

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    CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

     

    l’accordo riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di Ausiliario, di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA).


    ACCORDO RIGUARDANTE L’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AUSILIARIO, DI OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE (OSA) E DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA (OTA), NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).

     

    Art. 1
    Destinatari

    1. Il presente accordo riguarda l’inquadramento giuridico-economico nella figura di Operatore Socio-Sanitario (OSS) del personale dipendente delle IPAB della Provincia autonoma di Trento, dei Comprensori e dei Comuni di Trento e Rovereto collocato nelle figure professionali di Ausiliario, Operatore Socio Assistenziale (OSA) e di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), in servizio con contratto a tempo indeterminato, alla data di sottoscrizione del presente accordo e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni;

     

    Art. 2
    Inquadramento giuridico-economico

    1. Il personale di cui all’articolo 1 è inquadrato nella figura professionale di Operatore socio sanitario (OSS) purché abbia svolto attività di assistenza diretta alla persona, anche a rotazione o in forma non continuativa e risulti in possesso del titolo OSS ottenuto:

    1. ai sensi del protocollo d’intesa di data 2.12.2002;

    2. con percorsi alternativi a quanto stabilito nel protocollo di cui sopra.

    2. L’inquadramento decorre dal 1° ottobre 2005 per tutto il personale che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, svolga l’attività di cui al precedente comma 1 e risulti in possesso del titolo di OSS ottenuto ai sensi della lettera a) del precedente comma 1;

    3. L’inquadramento decorre dalla data del 1° ottobre 2005 per tutto il personale che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, svolga l’attività di cui al precedente comma 1 e risulti in possesso del titolo di OSS ottenuto ai sensi della lettera b) del precedente comma 1, in data antecedente al 1° ottobre 2005;

    4. L’inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del titolo per tutto il personale che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, svolga l’attività di cui al precedente comma 1 e risulti in possesso del titolo di OSS ottenuto ai sensi della lettera b) del precedente comma 1, in data successiva al 1° ottobre 2005;

    5. Con decorrenza dalla data di nuovo inquadramento, al personale di cui all’articolo 1 sono attribuiti lo stipendio tabellare, l’assegno annuo e l’indennità integrativa speciale nonché la voce a) di cui all’art. 98 del CCPL 2002-2005 della categoria B, livello evoluto. Rimane confermato l’eventuale maturato individuale di anzianità in godimento.

    6. I dipendenti acquisiscono nel nuovo livello/categoria di inquadramento la posizione retributiva numericamente corrispondente a quella in godimento nel livello/categoria di provenienza. L’indennità di assistenza viene riassorbita dalla data di inquadramento nel nuovo trattamento economico acquisito e cessa quindi di essere attribuita con la entrata in vigore del presente accordo fatta salva la continuità dell’attribuzione al personale OTA e OSA che pur svolgendo mansioni lettera b), comma 1, articolo 2 non ha beneficiato del nuovo inquadramento. Ai fini delle procedure di progressione orizzontale previste dal NOP di data 8 marzo 2000, i servizi svolti nel livello/categoria di provenienza vengono valutati per intero.

     

    Art. 3
    Trattamento economico per lo svolgimento di mansioni di OSS

    1. Al personale di cui all’articolo 1 inquadrato nella figura professionale di Ausiliario, OSA e OTA che, alla di entrata in vigore del presente accordo, pur in possesso del titolo di OSS, non svolga più – alla data di sottoscrizione del presente accordo - le mansioni di cui al comma 1, articolo 2, é corrisposto il trattamento economico di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, per il periodo di svolgimento effettivo delle predette mansioni, in ogni caso compreso nel periodo 1 ottobre 2005 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    2. Per il personale di cui al precedente comma 1 che abbia conseguito il titolo di OSS ai sensi del protocollo d’intesa del 2.12.2002 il beneficio economico viene attribuito a decorrere da primo ottobre 2005, o dalla data di inizio di svolgimento delle mansioni assistenziali se successiva indipendentemente dalla data di acquisizione del titolo.

    3. Per il personale di cui al precedente comma 1 che abbia conseguito il titolo di OSS fuori dal percorso individuato dal protocollo d’intesa del 2.12.2002 il beneficio economico viene attribuito con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del titolo o dalla data di inizio di svolgimento delle mansioni assistenziali se successiva.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che fra il primo ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente accordo abbia mutato figura professionale, per il periodo antecedente al mutamento stesso.

     

    Art. 4
    Trattamento economico per il personale a tempo determinato

    1. Al personale a tempo determinato assunto quale Ausiliario, OSA e OTA che nel periodo 1 ottobre 2005 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo abbia svolto le mansioni di cui al comma 1, articolo 2, é corrisposto il trattamento economico di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, per il periodo di svolgimento effettivo delle mansioni stesse. Tale trattamento è assicurato fino a scadenza del contratto permanendo lo svolgimento delle mansioni assistenziali.

    2. Per il personale di cui al precedente comma 1, che abbia conseguito il titolo di OSS ai sensi del protocollo d’intesa del 2.12.2002 il beneficio economico viene attribuito a decorrere dall’ 1 ottobre 2005, o dalla data di inizio di svolgimento delle mansioni assistenziali se successiva, indipendentemente dalla data di acquisizione del titolo.

    3. Per il personale di cui al precedente comma 1, che abbia conseguito il titolo di OSS fuori dal percorso individuato dal protocollo d’intesa del 2.12.2002 il beneficio economico viene attribuito con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del titolo o dalla data di inizio di svolgimento delle mansioni assistenziali se successiva.

     

    Art. 5
    Personale cessato e disposizioni finali

    1. Al personale cessato nel periodo dal 1 ottobre 2005 e fino alla data di entrata in vigore del presente accordo si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

    2. Per il personale inquadrato nelle figure professionali di Ausiliario, OSA e OTA, in possesso del titolo di OSS, l’assenza dal servizio per mandato sindacale dal 1 ottobre 2005 alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata equipollente al requisito di cui al comma 1 art. 2 del presente accordo.

    3. Sono fatti salvi eventuali accordi decentrati in materia che prevedano decorrenze di inquadramento diverse da quelle previste dal presente accordo.