AGENZIA PROVINCIALE

PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1696 di data 15 ottobre 2021, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali, il giorno 21 ottobre 2021, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

prof. Giorgio Bolego - Presidente

 

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. F.P.                   firmato

 

per la C.I.S.L. F.P.                   firmato

 

per la U.I.L. FPL - Enti Locali     firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. - Enti Locali   non firmato

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali


 

ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITÀ E PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI

 

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1

Campo di applicazione e decorrenze

 

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, si applica al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e i direttori, salvo specifici richiami contenuti nei rispettivi CCPL.

 

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione, fatte salve diverse decorrenze previste negli articoli.

 

 

 

CAPO II

INDENNITA’

 

Art. 2

Criteri generali in materia indennitaria

 

1. Le indennità previste da questo accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività che richiedono particolare impegno o che sono obiettivamente disagiate.

 

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste da questo accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno, nell’attività svolta, dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, comporta la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

 

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli che seguono, le indennità regolate dal presente accordo sono liquidate per dodici mensilità.

 

 

Art. 3

Trattamento in caso di assenza

 

1. Fatte salve specifiche previsioni contenute negli articoli di questo accordo, le indennità regolate dal presente accordo di settore sono ridotte in caso di assenze (escluse le assenze per ferie, infortunio, congedo di maternità e paternità e le altre assenze previste dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 se integralmente retribuite, donazione di sangue e del midollo osseo, esercizio delle prerogative sindacali) superiori a 30 giorni continuativi, proporzionalmente alle giornate di assenza.

 

Art. 4

Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per area direttiva

 

1. Per la Provincia autonoma di Trento, il fondo per l’indennità per area direttiva è finanziato dalle risorse storiche destinate a tale finalità per l’importo di € 842.000,00, esclusi oneri riflessi, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di aumentarne la dotazione mediante l’utilizzo di risorse extracontrattuali. Le risorse complessivamente destinate al finanziamento dell’indennità per area direttiva possono essere integrate dalla Provincia di una quota, comunque non superiore a quella capitaria ordinaria, relativamente al personale transitato nei ruoli provinciali dalla Regione Trentino Alto-Adige. Per gli enti strumentali, il fondo per l’indennità per area direttiva è rideterminato proporzionalmente secondo una quota capitaria standard comunicata dalla Provincia, salva la possibilità per gli enti stessi di integrare la suddetta misura in accordo con il Dipartimento della Provincia competente in materia di personale.

.

2. Il fondo di cui al comma 1, decurtato delle risorse utilizzate per la copertura della spesa storica delle disposizioni dell’art. 5, viene suddiviso, per il 70% della quota finanziata con le risorse di cui al comma 1, tra i Dipartimenti e strutture equiparate in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D, considerati all’1 gennaio dell’anno di riferimento del fondo. Non sono considerati i dipendenti cui sia stata attribuita l’indennità di cui agli artt. 124 (fatto salvo il personale di supporto amministrativo) e 126 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e agli artt. 5, 6, 7, 12, 13 e 25 del presente accordo, nonché i dipendenti cui è attribuita l’indennità forestale pensionabile. Il restante 30% della quota contrattuale del fondo viene suddiviso tra le strutture non considerate ai fini della precedente ripartizione e ad incremento della quota di finanziamento di ciascun Dipartimento in relazione ad una valutazione delle necessità effettuata dall’Amministrazione.

 

3. Con oneri a carico della Provincia o dell’ente, l’indennità può essere aumentata fino al 100% per rispondere a esigenze connesse alla valorizzazione di posizioni di particolare specializzazione o con ruoli di coordinamento per un contingente prefissato di posizioni a livello dipartimentale o dell’ente quantificato in misura inversamente proporzionale al numero di articolazioni organizzative riscontrabili presso gli stessi dipartimenti o presso le strutture che agli stessi fanno capo.

 

4. L’indennità, fino all’importo massimo corrispondente alla misura più alta dell’indennità per posizioni organizzative nei comuni, può essere attribuita negli enti strumentali della Provincia sprovvisti di uffici nel proprio assetto organizzativo per remunerare posizioni lavorative comportanti il coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti di particolare rilevanza. L’individuazione di cui al comma 3 avviene nel limite massimo dichiarato compatibile dalla Provincia. Le risorse relative all’applicazione di questo comma hanno natura extracontrattuale.

 

 

Art. 5

Erogazione dell’indennità per area direttiva

 

1. L’indennità per area direttiva è erogata a valere sul fondo di cui all’art. 4 alle posizioni di lavoro individuate con i criteri e le modalità di cui agli artt. 127 e 128 del C.C.P.L. 2016/2018 di data 1° ottobre 2018.

 

2. Alle posizioni di lavoro di seguito descritte l’indennità per area direttiva spetta per l’importo minimo garantito, rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2019, di annui lordi euro 3.600,00: responsabile Laboratorio prove sui materiali; responsabile del Cantiere provinciale del Servizio Bacini montani; responsabile del Cantiere del Servizio Prevenzione rischi; responsabile del Cantiere del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, responsabile del cantiere del Servizio gestioni patrimoniali e logistica; responsabile del Cantiere dell’Agenzia per la depurazione.

 

3. A decorrere dall’1 gennaio 2021, le posizioni di lavoro di cui al comma 2 sono integrate con le figure di responsabile del Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune (LATIF) e del Laboratorio del Servizio Geologico.

 

4. Con effetto dall’1 gennaio 2019, l’indennità per area direttiva spettante ai delegati alla firma dei titoli di spesa presso il Dipartimento Affari finanziari è rideterminata nell’importo annuo lordo di euro 3.600,00. A partire dall’anno 2021, l’importo complessivo della spesa derivante dall’applicazione di questo comma non può superare annui euro 47.000,00, escluso oneri riflessi. In caso di superamento del tetto massimo di spesa, l’Amministrazione provvede alla proporzionale riduzione della misura dell’indennità.

 

5. Con riferimento alle strutture che possono dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione interno, fatto salvo quanto previsto per i casi di amministrazione diretta di cantieri ai sensi dell’Allegato E/3 del CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018, secondo specifiche disposizioni della Giunta provinciale, al personale responsabile designato, anche tra quello appartenente al Nucleo di prevenzione e protezione, con atto formale del rispettivo dirigente è attribuita, dalla data della nomina e per la durata dell’incarico medesimo, l’indennità per area direttiva per un importo minimo garantito, rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2019, di annui lordi euro 2.004,00. Nell’eventualità in cui sia stato designato un responsabile di prevenzione e protezione per due o più strutture la misura dell’importo minimo garantito viene aumentata del 10%.

 

6. Al personale assegnato al Servizio competente alla gestione delle scuole dell’infanzia incaricato delle funzioni di responsabile di prevenzione e protezione, oltre che per la sede centrale, per tutte le scuole dell’infanzia provinciali secondo le previsioni contenute nell’accordo decentrato in materia, è attribuita, dalla data della nomina e per la durata dell’incarico medesimo, l’indennità per area direttiva per l’importo minimo garantito di annui lordi euro 3.500,00.

 

7. L’indennità per area direttiva è differenziata fra un importo minimo di € 1.716,00 annui lordi e l’importo massimo di € 6.000,00 annui lordi con effetto dalla data di entrata in vigore del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 in relazione al budget assegnato alla struttura.

 

 

Art. 6

Indennità per area direttiva garantita

responsabili di settore e responsabile Cantiere provinciale

Servizio Gestione strade

 

1. Ai responsabili di settore l’indennità per area direttiva spetta, anche in relazione alla delega prevenzionistica ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, per l’importo rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2018, di annui lordi € 5.000,00.

 

2. Al responsabile del Cantiere provinciale del Servizio Gestione strade è attribuita l’indennità di cui al comma 1 con effetto dall’1 gennaio 2019.

 

3. L’indennità di cui al comma 1 non cumula con il compenso incentivante per l’attività di progettazione e direzione lavori e con il compenso incentivante in materia di sicurezza di cui all’art. 26, c. 1 e 2, Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018.

 

4. Nell’ipotesi di riduzione dell’indennità ai sensi dell’art. 3 di questo accordo, la stessa è attribuita, limitatamente ai periodi di sospensione ivi previsti (assenze superiori a 30 giorni continuativi), al personale eventualmente incaricato della sostituzione.

 

 

Art. 7

Indennità responsabili Centri per l’Impiego

 

1. Ai responsabili dei Centri per l’Impiego della Provincia è attribuita, con effetto dall’1 gennaio 2018, una indennità graduata negli importi indicati nella sottostante tabella:

 

Responsabili dei Centri per l’Impiego di Trento e di Rovereto

a.l. € 5.000,00

Responsabili dei Centri per l’impiego di Riva del Garda, di Pergine Valsugana, di Tione e di Cles

a.l. € 4.500,00

Responsabili degli altri Centri per l’Impiego

a.l. € 3.800,00

 

2. In caso di attribuzione, al medesimo dipendente, della responsabilità di due Centri per l’impiego, l’importo spettante è quello relativo al Centro per l’impiego di fascia più elevata (nel caso di collocazione dei due centri in fasce diverse) maggiorato di un importo pari al 40% dell’indennità relativa all’ulteriore Centro diretto.

 

3. Nell’ipotesi di riduzione dell’indennità ai sensi dell’art. 3 di questo accordo, la stessa è attribuita, limitatamente ai periodi di sospensione ivi previsti (assenze superiori a 30 giorni continuativi), al personale eventualmente incaricato della sostituzione.

 

 

 

Art. 8

Indennità per particolari attività

 

1. Al personale inquadrato nelle sotto elencate categorie, livelli e/o figure professionali, cui sia affidata, con formale provvedimento, la responsabilità delle attività di coordinamento specificate nelle lettere dalla A) alla I) è attribuita un’indennità, su individuazione del Dirigente di Servizio, d’intesa con il Dirigente del Servizio per il Personale, rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2019, negli importi che seguono:

 

 

 

IMPORTI

INQUADRAMENTO E ATTIVITA’

A)

a.l. € 648,00

- categoria B, livello evoluto, e categoria C, livello base, assegnato al Servizio Bacini Montani per lo svolgimento di attività di cantiere in amministrazione diretta.

B)

a.l. € 1.752,00

- categoria B, livello evoluto, e categoria C, livello base, assegnato al Servizio Bacini Montani per lo svolgimento di attività di cantiere in amministrazione diretta con compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti).

C)

a.l. € 1.752,00

- categoria B, livello evoluto, mansioni di capo operai,

- categoria C, livello base, coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza e personale che svolge attività di coordinamento di squadre di operai interne ed esterne relative agli aspetti di gestione del patrimonio provinciale,

per i quali lo svolgimento delle descritte mansioni sia accompagnato stabilmente dall’esecuzione di compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti).

D)

a.l. € 2.700,00

- categoria B, livello base ed evoluto, personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai.

E)

 

a.l. € 648,00

+ indennità giornaliera di € 6,00 (non cumulabile con l’indennità di cui al comma 2 di questo articolo) per le giornate in cui vengono effettivamente svolte in via prevalente le funzioni di preposto

- categoria B, livello base ed evoluto, personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai,

- categoria B, livello evoluto, mansioni di capo operai,

- categoria C, livello base, coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza e personale che svolge attività di coordinamento di squadre di operai interne ed esterne relative agli aspetti di gestione del patrimonio provinciale, per i quali i compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti) siano svolti saltuariamente.

F)

a.l. € 984,00

categoria C, livello base, Assistente ad indirizzo socio assistenziale che svolge attività educativa e di coordinamento presso il Centro per l’Infanzia(*).

G)

a.l. € 984,00

categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari con attività di coordinamento di sedi ivi compreso il Centro posta ed il Centralino della sede centrale della Provincia per il personale di categoria B evoluto.

H)

a.l. € 984,00

categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari cui sono affidati compiti di coordinamento della funzione di custodia museale.

I)

a.l. € 600,00

figura professionale di Cuoco specializzato per il possesso dell’abilitazione HACCP.

 

(*) In caso di passaggio del dipendente al livello evoluto della categoria C, con conseguente cessazione dell’indennità, l’eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito per effetto del passaggio costituito da – stipendio, indennità integrativa speciale e assegno annuo lordo – e il trattamento in godimento prima del passaggio al livello evoluto della categoria C, costituito da stipendio, indennità integrativa speciale, assegno annuo lordo e la presente indennità – è conservata fino al momento in cui il dipendente consegua un trattamento economico superiore.

 

2. Ai vice capi squadra del Servizio Bacini montani è attribuita un’indennità di € 6,00 per ogni giornata intera di prestazione effettiva svolta in sostituzione del capo squadra assente dal servizio a qualsiasi titolo, non cumulabile, per il medesimo periodo, con l’eventuale indennità di pari importo attribuita ai sensi del comma 5. Tale indennità è ridotta ad € 3,00 per prestazioni riferite all’intera mattinata o all’intero pomeriggio. Non sono ammessi ulteriori frazionamenti dell’indennità. L’indennità è liquidata con cadenza annuale, al termine dell’anno solare di riferimento.

 

3. Ai vice capi squadra del Servizio Gestione strade compete, per lo svolgimento di attività di supporto ai capi squadra nel coordinamento delle squadre di operai oltre che di sostituzione degli stessi in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, una indennità onnicomprensiva, a decorrere dall’1 gennaio 2019, di a.l. € 1.200,00 da liquidarsi per dodici mensilità.

 

4. Al personale delle Categorie B, liv. evoluto, e C, livello base, già responsabile di squadre di operai nell’ambito della manutenzione stradale e successivamente adibito, presso il Servizio gestione strade, ad attività di raccordo di più settori nell’ambito dell’attività di coordinamento delle squadre di operai, è attribuita un’indennità, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019, di annui lordi € 648,00, su individuazione del Dirigente di Servizio, d’intesa con il Dirigente del Servizio per il Personale.

 

5. Nell’ipotesi di riduzione dell’indennità ai sensi dell’art. 3 di questo accordo, la stessa è attribuita, a seguito di provvedimento formale, al personale eventualmente incaricato della sostituzione.

 

6. All’inizio di ciascun anno, il Dirigente del Servizio per il Personale informa le organizzazioni sindacali circa il numero e le categorie/livelli dei dipendenti interessati all’indennità di questo articolo.

 

7. Al personale ausiliario del Centro per l’Infanzia che garantisca, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di preparazione dei pasti in caso di assenza o impedimento temporaneo del cuoco, viene corrisposta una indennità giornaliera rideterminata nella misura di 16,50 a decorrere dall’1 gennaio 2019.

 

Art. 9

Indennità per attività disagiate

 

1. L’indennità giornaliera per attività disagiate è corrisposta nella misura, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019, di € 6,00 per i soli periodi di servizio effettivamente prestati al personale addetto:

2. Al personale addetto all’attività di bitumatura stradale e agli scavi per la posa di cavidotti (limitatamente alle fibre ottiche), con lavoro organizzato in squadre secondo le disposizioni emanate dall’Amministrazione, la misura dell’indennità di cui al comma 1 è rideterminata in € 45,00 a decorrere dall’1 gennaio 2019 per ogni giorno di effettivo svolgimento di tale attività. Al personale che percepisca la suddetta indennità non spetta il rimborso del pasto e del pernottamento.

3. L’indennità giornaliera di questo articolo non può superare su base annua, ad eccezione del comma 2, l’importo di lordi € 1.600,00 a decorrere dall’1 gennaio 2019.

 

Art. 10
Indennità di lingue

 

1. Ai dipendenti assegnati a strutture, individuate dall’Amministrazione, che richiedono istituzionalmente un uso frequente della lingua straniera spetta, a seguito di accertamento della conoscenza delle lingue con le modalità indicate ai commi successivi, una indennità mensile lorda nella misura compresa, a decorrere dall’1 gennaio 2019, fra € 72,00 ed € 216,00.

 

2. In occasione delle procedure di individuazione di cui al comma 1, è facoltà dell’Amministrazione stabilire livelli minimi di conoscenza della lingua straniera in relazione alla specificità delle strutture.

 

3. Fino al 31 dicembre 2021 l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere continua a svolgersi secondo le modalità previste dall’Allegato A) all’Accordo di settore di data 17 dicembre 2010. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove.

 

4. Le misure dell’indennità previste dall’art. 5 dell’Allegato A) all’accordo di settore di data 17.12.2010 sono di seguito rideterminate con effetto dall’1 gennaio 2019:

 

punteggio complessivo delle prove

importo mensile lordo dell’indennità

punteggio inferiore a 16

Euro 72,00

punteggio da 16 a 22 compreso

Euro 120,00

punteggio superiore a 22 fino a 28 compreso

Euro 170,00

punteggio superiore a 28

Euro 216,00

 

5. A partire dall’anno 2022, la conoscenza delle lingue straniere da parte dei dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo è accertata attraverso la produzione di certificazioni linguistiche ufficialmente riconosciute ed attestanti la conoscenza di almeno due lingue straniere tra le seguenti: francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco. Le certificazioni prodotte dal dipendente dovranno essere riferite alle lingue straniere che il dipendente è chiamato istituzionalmente ad utilizzare nella struttura di appartenenza (se è richiesto l’uso di una sola lingua straniera, la seconda certificazione necessaria al fine della corresponsione dell’indennità dovrà comunque riguardare una lingua straniera ricompresa nel gruppo sopra specificato). Al fine del riconoscimento dell’indennità è richiesto il livello B1 o superiore. I certificati con validità limitata nel tempo dovranno essere rinnovati alla scadenza.

 

6. Il requisito dello svolgimento, da parte del dipendente, di mansioni comportanti l’uso frequente della lingua straniera in strutture che richiedono istituzionalmente l’uso della lingua stessa deve essere attestato dal Responsabile della struttura di appartenenza.

 

7. Qualora sopravvengano nuove esigenze, il Servizio per il Personale può integrare l’elenco delle lingue straniere di cui al comma 5.

 

8. Per i dipendenti individuati ai sensi del comma 5 la misura mensile lorda dell’indennità è la seguente:

 

attestati del quadro europeo di riferimento

importo mensile lordo dell’indennità

livello B1

Euro 72,00

livello B2

Euro 120,00

livello C1

Euro 170,00

livello C2

Euro 216,00

 

9. In presenza di certificazioni di differente livello, al dipendente è attribuito il compenso corrispondente alla certificazione più elevata tra quelle prodotte.

 

10. E’ data facoltà al dipendente, già beneficiario dell’indennità di lingue a seguito delle risultanze dell’accertamento svolto dall’Amministrazione ai sensi dell’Allegato A) all’accordo di settore di data 17 dicembre 2010, di avvalersi della nuova procedura regolata dal presente articolo a decorrere dall’1 gennaio 2022.

 

11. Al personale della Provincia la cui messa a disposizione presso le nuove aziende per il turismo è venuta a cessare per effetto delle disposizioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), l’indennità di lingue in godimento è conservata o riattribuita dall’1 giugno 2021 indipendentemente dalla struttura provinciale di assegnazione, a fronte dell’impegno del personale a supportare gli uffici provinciali nelle necessità legate all’uso delle lingue straniere.

 

Art. 11

Indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio

presso il Servizio Bacini montani

 

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di operaio specializzato (categoria B, livello evoluto), assegnato al Servizio Bacini montani, che durante la stagione lavorativa svolge funzioni di responsabile di cantiere è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, un’indennità annua lorda, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019, nella misura di € 1.464,00.

 

2. E’ fatta salva la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 8. L’individuazione del personale incaricato delle funzioni di responsabile di cantiere è effettuata con determinazione del dirigente competente.

 

3. L’indennità di cui al comma 1 è riassorbita in caso di passaggio alla categoria C, livello base. L’eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito per effetto del passaggio (costituito da stipendio, indennità integrativa speciale e assegno annuo lordo) e il trattamento in godimento prima del passaggio alla categoria C (costituito da stipendio, indennità integrativa speciale, assegno annuo lordo e indennità di cui al comma 1) è conservata fino al momento in cui il dipendente consegua un trattamento economico superiore.

 

Art. 12

Assegno incaricati delle funzioni di ispettori del lavoro

 

1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con disposizione dell’Amministrazione è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2018 di € 4.300,00 annui lordi.

 

 

Art. 13

Assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

 

1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore ambientale individuate con disposizione dell’Amministrazione, muniti di relativo tesserino di riconoscimento, nonché delle funzioni ispettive nell’ambito del Servizio Minerario è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2018 in a.l. € 4.300,00.

 

2. Nel caso in cui i dipendenti di cui al comma 1 svolgano attività affidate dall’autorità giudiziaria, sia in ambito esterno che in ufficio, è riconosciuta, in aggiunta al compenso di cui al comma 1, per le giornate di svolgimento in via prevalente di tali funzioni, una indennità giornaliera di € 7,00.

 

3. L’Amministrazione può individuare una unità di personale cui affidare compiti di coordinamento del personale incaricato delle funzioni di ispettore ambientale. In tal caso l’ammontare dell’assegno è rideterminato con decorrenza 1 gennaio 2018 in a.l. € 4.800,00.

 

Art. 14

Indennità per personale incaricato di funzioni di polizia giudiziaria

 

1. Per le attività di polizia giudiziaria, per ogni giornata di svolgimento delle attività ispettive esterne, è corrisposta un’indennità, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019, nella misura di € 5,50 ove non siano corrisposte le indennità di cui agli artt. 12 e 13 di questo accordo, nonché le indennità per i sorveglianti idraulici, per le guardie ittico-venatorie, per il personale che svolga attività disagiate e per il personale che beneficia dell’indennità forestale o del relativo assegno personale.

 

Art. 15

Indennità personale Motorizzazione civile

 

1. Al personale assegnato alla struttura competente in materia di Motorizzazione civile è corrisposta una indennità per lo svolgimento di operazioni di revisione/collaudo, per gli esami di guida, per gli esami nautici e quelli finalizzati al rilascio dell’ADR, per i sopralluoghi presso officine/autoscuole/agenzie, articolata, a decorrere dall’1 gennaio 2019, in una quota fissa mensile e in una quota variabile.

 

2. La quota fissa mensile, spettante per dodici mensilità, è attribuita nelle misure e per lo svolgimento delle attività sotto specificate:

  1. mensili euro 110,00 per il personale incaricato sia dello svolgimento delle revisioni/collaudo/controllo su strada di mezzi pesanti/autobus che degli esami di guida per il rilascio delle patenti di categoria superiore C e D o delle patenti speciali;

  2. mensili euro 90,00 per il personale incaricato sia dello svolgimento delle revisioni/collaudo/controllo su strada dei veicoli che degli esami di guida per il rilascio delle patenti di categoria A e B;

  3. mensili euro 80,00 per il personale incaricato dello svolgimento degli esami di guida per il rilascio delle patenti di categoria A e B.

L’indennità regolata dal presente comma è soggetta a riduzione, oltre che per le fattispecie previste dall’art. 3 del presente accordo, nell’ipotesi di temporaneo mancato esercizio delle attività descritte alle predette lettere a), b), c), per periodi superiori a 30 giorni continuativi, proporzionalmente alle giornate di assenza.

 

3. La quota variabile è pari ad euro 20,00 per ogni giornata di prestazione effettiva delle attività elencate al comma 2 nonché dei sopralluoghi presso officine/autoscuole/agenzie. La quota variabile in misura pari ad euro 16,00 per ogni giornata di prestazione effettiva è attribuita al personale di categoria A e B che svolge attività di supporto ai revisori/esaminatori.

 

4. La quota variabile di cui al comma 3 si applica al personale adibito alle medesime attività che presta servizio presso il Servizio Antincendi e Protezione civile.

 

5. L’Amministrazione si impegna ad assicurare una tendenziale rotazione degli incarichi nelle operazioni di revisione ed esami, i cui esiti sono sottoposti a verifica annuale e sono oggetto di confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

 

6. Con contrattazione decentrata possono essere definite le modalità di attribuzione di una incentivazione oraria, nella misura massima del 70% di un’ora di lavoro straordinario, per il personale che, al di fuori dell’orario di servizio, presta attività di revisione e di esaminatore ed al personale adibito all’attività di supporto per le medesime attività. Alla relativa spesa si fa fronte con risorse derivanti dall’1% dell’importo riscosso ogni anno ai sensi della legge n. 870/86 e s.m..

 

7. La quota variabile di cui al comma 3 è estesa anche al personale che svolge, in quanto assegnato alla struttura competente, gli esami per il conseguimento dell’abilitazione a conducente di impianti a fune.

 

Art. 16

Indennità per messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretariali

 

1. Con effetto dall’1 gennaio 2020 e con utilizzo di risorse extracontrattuali, al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in possesso dei requisiti professionali, che venga messo a disposizione per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale o di comunità, compete un’indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito e il trattamento economico complessivo in godimento. Durante tale periodo è sospesa l’attribuzione di qualsiasi diverso trattamento accessorio fatta eccezione per le voci in godimento rientranti nella nozione di retribuzione fondamentale.

 

Art. 17

Flessibilizzazione d’orario

 

1. Nell’ambito delle risorse della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G., al personale in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete un compenso accessorio, ragguagliato ad ora, retribuito con una maggiorazione percentuale del 30% di 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive. La medesima indennità viene corrisposta per i turni svolti nella sesta giornata ove l’orario sia normalmente ripartito per chi opera nel Servizio su cinque giorni. L’Amministrazione regola, in quanto necessario, l’applicazione gestionale di questo comma.

 

2. Negli accordi decentrati che prevedano lo svolgimento di attività con orari plurisettimanali e annuali possono essere retribuite in relazione ad un preminente interesse dell’Amministrazione, le ore eccedenti l’orario medio settimanale con l’indennità di cui al comma 1.

 

3. Al personale inquadrato in qualifica fino al C base, il cui servizio sia organizzato su turni, mattutini e/o pomeridiani, e qualora l’inizio del turno avvenga prima delle ore 7 o la conclusione dopo le ore 19, viene corrisposta un’indennità oraria pari a quella di cui al comma 1, per ogni ora o frazione di ora superiore a 35 minuti, limitatamente alle ore antecedenti o successive le fasce obbligatorie di orario previsto per la generalità dei dipendenti del Servizio in cui l’interessato presta la propria attività.

 

4. L’indennità di cui al comma 3 può essere corrisposta anche al personale preposto all’attività di vigilanza e controllo assegnato all’A.P.P.A. – Ispettori ambientali muniti di apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione – e agli Ispettori del lavoro, nonché al personale del Servizio Polizia amministrativa che svolga attività ispettiva nelle ore sopra specificate con calcolo dell’indennità riferito ai medesimi orari.

 

5. L’indennità oraria di cui al comma 1 è aumentata fino al triplo per il personale utilizzato in via ordinaria nella giornata di sabato e qualora l’orario della generalità del personale che opera nello stesso servizio sia articolato su cinque giornate.

 

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposte in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 121 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018.

 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, nei confronti del personale della figura professionale di addetto ai servizi ausiliari operante presso gli enti museali.

 

8. La presente indennità è cumulabile con l’erogazione dei compensi inerenti la quota obiettivi specifici del FO.R.E.G..

 

Art. 18

Indennità di sede disagiata

 

1. Al personale dell’Ente Parco Paneveggio – Pale di S.Martino, al quale non sia assicurata la possibilità di trasporto pubblico per recarsi alla sede di servizio, è corrisposta una indennità giornaliera, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019, di € 4,00.

 

2. Al personale assegnato al Museo delle Scienze (MUSE), al quale non sia assicurata la possibilità di trasporto pubblico per recarsi alla sede di servizio presso il Giardino Botanico Alpino alle Viote di Monte Bondone, è corrisposta una indennità giornaliera, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019, di € 4,00.

 

Art. 19

Indennità di sportello

 

1. Al personale appartenente alla categoria B evoluto, C base e/o categoria/livello superiore, addetto all’attività di sportello al pubblico in strutture individuate dall’Amministrazione, è attribuita un’indennità giornaliera, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019 di € 5,00 per ogni giornata di prestazione effettiva. Spetta all’organo di governo dell’ente, previa informazione sindacale, l’individuazione delle strutture con sportelli al pubblico caratterizzate da un alto livello di polivalenza e/o complessità delle operazioni per le quali spetta una maggiorazione dell’indennità del 100%. Il compenso compete per ogni giornata di servizio al pubblico prestata nel corso della giornata lavorativa in via esclusiva per una durata non inferiore alle tre ore. La medesima non spetta a chi svolge l’attività con carattere di saltuarietà nell’ambito della giornata. All’individuazione del personale avente diritto provvede il dirigente del Servizio competente, d’intesa con il dirigente del Servizio per il Personale.

 

2. Nei confronti del personale dell’Agenzia del lavoro avente titolo all’attribuzione dell’indennità ai sensi del comma 1, che svolge attività di sportello per un numero di giornate all’anno superiore alla media della Struttura di appartenenza, saranno individuate, con accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale, ulteriori forme di remunerazione in sede di erogazione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G.. Le disposizioni del presente comma, per la parte relativa all’individuazione di ulteriori forme di remunerazione in sede di erogazione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G., si applicano altresì nei confronti del personale che svolge attività di sportello presso il Servizio competente in materia di motorizzazione civile.

 

 

Art. 20

Trattamento economico del personale provinciale assegnato all’Ufficio di Bruxelles

 

1. Al personale provinciale che presta servizio presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea sono attribuite, oltre al trattamento economico spettante, le seguenti indennità:

A) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via saltuaria e comunque per brevi periodi: è confermata l’attribuzione dello specifico trattamento economico di missione;

B) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via continuativa e che non risiede in Belgio:

a) attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di € 3.409,00 mensili lordi;

b) rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, da Bruxelles a Trento, una volta ogni trimestre;

c) rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

C) personale che presta servizio in via continuativa presso l’Ufficio e che risiede in Belgio:

a) attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di € 2.272,00 mensili lordi;

b) rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

2. Tale trattamento è attribuito per tutto il periodo di assegnazione all’Ufficio, ivi inclusi periodi festivi e prefestivi ed i periodi di ferie. Per i periodi di malattia e infortunio l’indennità spetta solo se il periodo è trascorso a Bruxelles. In caso di aspettativa per maternità i trattamenti di cui alle lettere A), B) e C) sono sospesi. L’indennità mensile per servizio all’estero può essere ridotta in accordo con la persona interessata, contemperate le reciproche esigenze.

 

3. Al personale di cui alle lettere A) e B) nel caso debba compiere viaggi di missione di servizio, ivi inclusi quelli a Trento, è attribuito il trattamento di missione limitatamente al rimborso delle spese di viaggio.

 

4. Al personale di questo articolo si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per il restante personale provinciale, anche per quanto riguarda il numero di giornate festive complessive annue. Annualmente verranno stabilite dall’Amministrazione le giornate da considerare festive. Eventuali ulteriori necessità di chiusura dell’ufficio di Bruxelles dipendenti da festività riconosciute per la sede di servizio, fino ad un massimo di due giorni, saranno giustificate dal personale con ferie obbligatorie.

 

5. In caso di temporaneo rientro dall’estero del personale, l’indennità mensile regolata da questo articolo è sospesa per periodi di permanenza in Italia superiori a 30 giorni continuativi (escluse le ferie). E’ fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di eventuali spese fisse che continuano ad essere sostenute dal dipendente, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

 

6. L’indennità di cui al presente articolo è incompatibile con l’erogazione del FO.R.E.G. (quota obiettivi generali e quota obiettivi specifici) e con l’indennità di lingue.

 

 

Art. 21

Trattamento accessorio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento

art. 16 l.p. n. 2/2015

 

1. Al personale provinciale incaricato delle funzioni di coordinamento per le azioni interregionali di cooperazione territoriale di cui all’articolo 16 della legge provinciale n. 2/2015 spetta un trattamento accessorio onnicomprensivo, salvo quanto previsto al comma 2, pari ad a.l. € 16.000,00, da liquidare per 12 mensilità.

 

2. Al personale di cui al comma 1 spetta altresì l’indennità di cui all’art. 120 del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – di data 1 ottobre 2018 nelle misure e alle condizioni ivi previste nonché la quota "obiettivi generali" del FO.R.E.G..

 

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall’1 ottobre 2018.

 

Art. 22

Indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma

 

1. Al personale assegnato agli uffici provinciali con sede in Roma o che, pur essendo assegnato ad altre strutture, presta il proprio servizio presso i medesimi uffici provinciali, è corrisposta una specifica indennità, di mensili lordi € 500,00. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, al personale medesimo è attribuita, in sostituzione del buono pasto elettronico, una somma di lordi euro 10,00 (non utile ai fini del trattamento di fine rapporto) per ogni giornata di effettivo servizio prestato, da erogare con cadenza trimestrale.

 

Art. 23

Indennità per rappresentanza dell’Amministrazione in sede contenziosa

 

1. Al personale che non sia inquadrato nella figura professionale di avvocato cui sia attribuita con formale incarico la rappresentanza in udienza dell’Amministrazione presso le Commissioni Tributarie nonché avanti la Magistratura Ordinaria e Onoraria spetta una indennità per ogni causa conclusa in via definitiva nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019 di € 121,00 ad incarico, raddoppiata nel caso di esito favorevole per l’Amministrazione.

 

Art. 24

Indennità di collaudo di concessioni idriche

 

1. Al personale provinciale incaricato dello svolgimento dell’attività di collaudo delle concessioni di derivazione d’acqua secondo quanto disposto dall’art. 1 bis 2 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e ss.mm. è attribuita una indennità, nel limite massimo di annui lordi € 8.500,00.

 

2. La disciplina dell’indennità di collaudo di concessioni idriche è determinata con accordo decentrato stipulato di concerto tra il dipartimento competente in materia di personale e la struttura provinciale che gestisce i collaudi.

 

3. Al finanziamento dell’indennità di cui al comma 1 si provvede con le somme versate alla Provincia dai concessionari delle derivazioni d’acqua.

 

4. L’indennità di cui al comma 1 è cumulabile con altre indennità fisse (es. indennità area direttiva e altre indennità corrisposte per almeno 12 mensilità) fino a concorrenza di annui lordi € 8.500,00.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nella parte che recita "le somme versate alla Provincia dai concessionari delle derivazioni d’acqua" si interpretano autenticamente nel senso che si intendono riferite all’importo globale delle entrate provinciali per canoni di concessione.

 

Art. 25

Indennità per lo svolgimento di attività defensionale

 

1. Per la Provincia autonoma di Trento, in applicazione dell’art. 30, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, al personale inquadrato nelle figure professionali di avvocato e di avvocato cassazionista e al personale inquadrato nella figura professionale di Funzionario Esperto indirizzo amministrativo/organizzativo assegnato all’Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, è attribuita, in sostituzione del compenso previsto dall’art. 126 del C.C.P.L. 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e del compenso per area direttiva, una indennità onnicomprensiva per lo svolgimento dell’attività di assistenza legale rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019 in annui lordi € 17.625,00 su tredici mensilità.

 

2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura rapportata all’orario di lavoro.

 

3. Nei confronti del personale interessato da questo articolo è confermata l’impossibilità di attribuzione di indennità per area direttiva e della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G..

 

4. Al finanziamento dell’indennità si provvede mediante le risorse ordinariamente stanziate sul bilancio provinciale per le spese di attività defensionale.

 

5. Il personale inquadrato nella categoria D, livello base, figura professionale di Avvocato o categoria D, livello evoluto, figura professionale di Funzionario Esperto indirizzo amministrativo/organizzativo, all’atto dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578, è inquadrato nella categoria D, livello evoluto, Avvocato Cassazionista. Tale inquadramento ha come decorrenza la data di iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578.

 

Art. 26

Operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza

 

1. Agli operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza compete, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione di questo accordo, una indennità mensile di lordi euro 220,00 ed un’indennità giornaliera di euro 10,00 per le giornate in cui è svolta l’attività di referente di turno. L’indennità giornaliera non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

 

2. Agli operatori addetti alla centrale unica di risposta assunti dalla Provincia e messi a disposizione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la Centrale Operativa Integrata 116-117

compete, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione di questo accordo, una indennità mensile di lordi euro 200,00 ed un’indennità giornaliera di euro 10,00 per le giornate in cui è svolta l’attività di referente di turno. L’indennità giornaliera non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

 

Art. 27

Indennità operatori del Centro per l’Infanzia

 

1. Al personale del Centro per l’Infanzia che opera in turni e/o che svolge attività socio/assistenziali ed educative compete, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione di questo accordo, una indennità mensile di lordi euro 180,00.

 

Art. 28

Indennità di funzione

 

1. Al personale di categoria D che svolge funzioni di Conservatore presso il Servizio Libro Fondiario e al personale di categoria D che svolge mansioni tecniche specializzate in materia catastale presso il Servizio Catasto è attribuita una indennità di funzione, con decorrenza 1 gennaio 2018, pari ad a.l. € 1.800,00.

 

2. Al personale di categoria C che svolge presso il Servizio Libro Fondiario e presso il Servizio Catasto funzioni omologhe a quelle individuate al comma 1 è attribuita, con effetto dall’1 gennaio 2019, una indennità di funzione pari ad a.l. € 840,00.

 

3. Nei confronti del personale ex regionale che svolge in categoria D i compiti descritti al comma 1 e in categoria C i compiti di cui al comma 2, l’ammontare dell’indennità regolata da questo articolo è pari alla differenza tra l’importo previsto rispettivamente ai commi 1 e 2 e l’indennità tavolare/catastale in godimento se di importo inferiore.

 

Art. 29

Indennità per mansioni rilevanti

 

1. Al personale inquadrato nella categoria C, livello base, e nella categoria B, livello evoluto, che svolga mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente in relazione alla specializzazione e all’autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate, compete una indennità compresa fra l’importo minimo di a.l. € 500,00 e l’importo massimo di a.l. € 1.000,00.

 

2. La spesa di questo articolo non può superare, per l’anno 2021, l’importo annuo di € 308.800,00 (lordo oneri) e a partire dall’anno 2022 l’importo annuo di € 284.590,00 (lordo oneri).

 

3. A partire dall’anno 2020, una quota delle risorse di cui al comma 2, per l’importo massimo di annui euro 13.000,00 (netto oneri), è destinata alla remunerazione del personale del Servizio Libro Fondiario e del Servizio Catasto appartenente alle figure professionali di Coadiutore tavolare o di Coadiutore catastale, Cat. B, liv. evoluto, in caso di svolgimento di mansioni rilevanti riconducibili alle tipologie di attività esplicitate al precedente art. 28 e dichiarate dal dirigente del Servizio.

 

4. Le posizioni beneficiarie dell’indennità sono individuate annualmente in relazione a criteri da definirsi di concerto con le Organizzazioni sindacali.

 

5. Eventuali risorse non utilizzate, rispetto al budget assegnato, per l’individuazione di posizioni aventi titolo all’indennità regolata da questo articolo saranno destinate ad incremento della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. del dipartimento interessato.

 

Art. 30

Indennità messi notificatori

 

1. Al personale provinciale con compiti di messo notificatore compete, a decorrere dall’1 gennaio 2018, una indennità annua lorda di € 500,00. Al personale coordinatore, nel numero massimo di una unità, l’indennità spetta nella misura, determinata a decorrere dall’1 gennaio 2018, di € 700,00 annui lordi.

 

Art. 31

Incentivazione del personale amministrativo assegnato

al T.R.G.A. di Trento

 

1. Al personale assegnato al T.R.G.A. di Trento in attuazione della delega di funzioni prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 19-ter del d.P.R. n. 426 del 1984 si applica quanto previsto dall’art. 37 del decreto legge n. 98 del 2011, che dispone che una quota parte delle risorse provenienti dal maggior gettito derivante dall’applicazione del contributo unificato sia destinata all’incentivazione della produttività del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per il miglioramento dell’efficienza del sistema della Giustizia amministrativa.

 

2. L’incentivazione di cui al comma 1 è erogata per le annualità e secondo i criteri contenuti nella convenzione stipulata tra il Segretariato generale della Giustizia amministrativa e la Provincia autonoma di Trento. L’incentivazione spetta al personale assegnato al T.R.G.A. di Trento ancorché cessato dal servizio.

3. La spesa derivante dal presente articolo trova copertura con le risorse trasferite dal Consiglio di Stato alla Provincia autonoma di Trento, con le modalità individuate nella convenzione di cui al comma 2.

Art. 32

Funzioni di supporto e di facilitazione

ai sensi dell’art. 12 quater, comma 3 bis, legge provinciale n. 4/1996

 

1. Nei confronti del personale di cui all’art. 12 quater, comma 3 bis, legge provinciale n. 4 di data 8 luglio 1996, per il periodo di svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione ivi previsti trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 82 bis del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 per il personale con qualifica di direttore della Provincia.

 

Art. 33

Specifica indennità per il personale di cui all’art. 38 bis L.P. n. 7/1997

 

1. Il comma 4 dell’art. 15 dell’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 23 dicembre 2016 va interpretato nel senso che il riferimento al raddoppio della misura massima dell’indennità per area direttiva ivi previsto è ora da intendersi con riferimento al raddoppio della nuova misura massima dell’indennità per area direttiva prevista dall’art. 127, comma 1, del CCPL 2016/2018 ed è esclusa la maggiorazione del 15% ivi prevista.

 

Art. 34
Indennità per particolari attività

 

1. Al personale degli enti di gestione dei parchi naturali provinciali inquadrato nella figura professionale di "Assistente ambientale per le aree protette", cat. C base, che svolga in via abituale compiti specialistici nell’ambito delle attività di collaborazione ai progetti di ricerca applicata attivati dall’ente di appartenenza, è attribuita dalla data di inquadramento nella nuova figura professionale un’indennità annua lorda di € 1.000,00 (per dodici mensilità).

 

2. I compiti specialistici devono comportare un grado di conoscenza talvolta esclusivo delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita.

 

3. L’individuazione del personale avente titolo alla corresponsione dell’indennità è effettuata dal direttore dell’ente parco al quale compete altresì la verifica annuale circa il permanere, in capo al personale beneficiario dell’indennità, dei requisiti di cui al comma 1.

 

Art. 35
Indennità di coordinamento

 

1. L’ente parco può individuare una unità di personale tra quelle inquadrate nella nuova figura professionale di "Assistente ambientale per le aree protette" cui affidare compiti di coordinamento del personale appartenente alla medesima qualifica relativamente allo svolgimento di attività rientranti nell’ambito della conservazione e della valorizzazione ambientale, nonché di rilevazione, censimento e salvaguardia dei patrimoni naturali.

 

2. L’affidamento e la revoca dell’incarico di coordinamento sono adottati dal direttore dell’ente parco.

 

3. Al personale incaricato delle funzioni di coordinamento ai sensi di questo articolo è attribuita una indennità il cui ammontare, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 2.000,00 annui lordi (per dodici mensilità), è determinato dal direttore dell’ente parco in relazione alla natura e all’impegno richiesto.

 

Art. 36
Indennità di vigilanza guardia ittico-venatoria

 

1. Nei confronti del personale inquadrato nella figura professionale di guardia ittico-venatoria è conservata l’attribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore del CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018, dell’indennità di vigilanza nelle misure e alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 109 del CCPL 20 ottobre 2003. A decorrere dall’1 gennaio 2019 la misura dell’indennità è rideterminata in a.l. € 500,00.

 

Art. 37

Indennità per i funzionari abilitati chimico, fisico e biologo in servizio presso il Laboratorio

dell’A.P.P.A. e presso il Servizio Gestione degli impianti

 

1. Ai funzionari abilitati chimico, fisico e biologo che svolgono attività di laboratorio presso l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e presso il Servizio Gestione degli impianti comportante la redazione e sottoscrizione dei "Rapporti di prova" è corrisposta, a decorrere dall’1 gennaio 2019, una indennità annua lorda di euro 4.300,00.

 

Art. 38

Indennità per area direttiva garantita

Energy Manager della Provincia

 

1. Al personale in possesso dei prescritti requisiti che riveste, a seguito di formale incarico attribuito dall’Amministrazione, il ruolo di Energy Manager per la Provincia compete, dalla data di attribuzione dell’incarico e comunque non anteriormente all’1 gennaio 2019, l’indennità per area direttiva garantita per l’importo annuo di euro 11.000,00. Detta indennità è incompatibile con l’erogazione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G..

Art. 39
Indennità di preposizione

ai presidi territoriali dei Servizi Fondiario e Catasto

 

1. Ai responsabili dei presidi territoriali del Servizio Fondiario e del Servizio Catasto è attribuita, dalla data di attribuzione dell’incarico e comunque non anteriormente all’1 gennaio 2021, una indennità di a.l. euro 3.000,00.

 

2. Il personale di cui al comma 1 può beneficiare, in ragione della complessità dell’attività esercitata, di una quota aggiuntiva dell’indennità di cui al comma 1 fino ad un massimo di a.l. euro 3.000,00.

 

3. L’indennità regolata da questo articolo non è cumulabile con l’indennità per area direttiva.

 

Art. 40
Indennità addetto magazzino nucleo elicotteri

 

1. Lo svolgimento da parte di personale provinciale non appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle mansioni di addetto al magazzino del nucleo elicotteri è remunerato con un’indennità mensile lorda nella misura di euro 60,00 per dodici mensilità.

 

2. Lo svolgimento da parte di personale provinciale non appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco dell’incarico di responsabile del magazzino del nucleo elicotteri è remunerato con un’indennità mensile lorda nella misura di euro 110,00 per dodici mensilità.

 

3. Le disposizioni di questo articolo hanno effetto dall’1 gennaio 2019.

 

Art. 41

Compenso per flessibilizzazione orario

autisti di rappresentanza

 

1. Al personale appartenente alla figura professionale di autista di rappresentanza e di autista di rappresentanza ad esaurimento assegnato all’autorimessa provinciale che presti servizio nelle ore antecedenti alle ore 7.15 e successive alle 16.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì è corrisposto un compenso rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2019 di euro 5,00 per ogni ora o frazione di ora superiore a 35 minuti intera prestata, cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

 

2. Nel caso di chiamata in servizio nelle giornate di sabato e domenica il compenso di cui al comma 1 è pari ad euro 10,00 a decorrere dall’1 gennaio 2019.

 

3. Detto compenso non è cumulabile con l’indennità per servizio ordinario festivo-notturno di cui all’art. 121 del CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018, con l’indennità di flessibilizzazione d’orario di cui all’art. 17 di questo accordo, nonché con la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario prestato in orario notturno festivo ai sensi dell’art. 112, co. 2, terzo alinea del CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018.

 

4. Il compenso regolato da questo articolo è finanziato con le risorse del FO.R.E.G. – quota obiettivi specifici.

 

Art. 42

Incentivazione del personale coinvolto

nel progetto Conti Pubblici Territoriali

 

1. Al personale appartenente al Nucleo provinciale Conti Pubblici Territoriali (CPT), come individuato con deliberazione della Giunta provinciale, è attribuita la quota parte di risorse rientrante nelle spese rendicontabili dalla Provincia per lo svolgimento dei suddetti compiti specialistici e destinate alla retribuzione integrativa del personale coinvolto (max risorse destinabili all’incentivazione del personale euro 20.000,00 annui, oneri riflessi esclusi).

 

2. L’incentivazione è erogata al personale con le modalità previste per la corresponsione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G.

 

3. La spesa derivante dal presente articolo trova copertura con le risorse trasferite dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento nell’ambito delle spese rendicontabili per lo svolgimento del Progetto CPT.

 

4. Il FO.R.E.G. è alimentato annualmente dalla suddetta quota di risorse.

 

5. Gli effetti decorrono dall’1 gennaio 2020.

 

Art. 43

Indennità personale operaio impegnato in situazioni di emergenza

correlate alla protezione civile

 

1. Al personale operaio e tecnico, di categoria B, del Servizio Prevenzione rischi ordinariamente impegnato in situazioni di emergenza correlate alla protezione civile compete, con effetto dall’1 gennaio 2019, una indennità mensile lorda di importo pari al premio di produzione della viabilità spettante al personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento.

 

2. L’indennità di cui al comma 1 è erogata con le medesime modalità previste per il premio di produzione della viabilità.

 

3. Detta indennità è incompatibile con il solo FO.R.E.G. (quota obiettivi generali e quota obiettivi specifici).

 

4. Nei confronti del responsabile di squadra operaia presso il Servizio Prevenzione rischi l’indennità di coordinamento spetta, a decorrere dall’1 gennaio 2019, nella misura prevista per il personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai.

 

Art. 44

Incentivazione del personale che svolge

le attività di "audit" dei fondi strutturali europei

 

1. Al personale che svolge le attività di "audit" dei fondi strutturali europei è attribuita una quota parte di risorse rientrante nelle spese rendicontabili dalla Provincia per lo svolgimento dei suddetti compiti specialistici.

 

2. L’incentivazione è erogata al personale coinvolto con le modalità previste per la corresponsione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. Per tale finalità sono destinate annualmente risorse nell’importo massimo di euro 25.200,00, escluso oneri riflessi.

 

3. La spesa derivante dal presente articolo trova copertura con le risorse trasferite dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento nell’ambito delle spese rendicontabili per lo svolgimento delle predette attività.

 

4. Il FO.R.E.G. è alimentato annualmente dalla suddetta quota di risorse.

 

5. Gli effetti decorrono dall’1 gennaio 2020.

 

Art. 45

Indennità personale ricercatore del Muse

 

1. Al personale delle figure professionali di Funzionario – indirizzo conservatore scientifico, Cat. D liv. base e di Funzionario esperto – indirizzo conservatore scientifico, Cat. D liv. evoluto, che svolge con carattere di prevalenza e continuità attività di ricerca presso le Sezioni di ricerca del Museo delle Scienze (Muse) è corrisposta, a decorrere dall’1 gennaio 2021, una indennità annua lorda di euro 2.400,00.

 

Art. 46

Compenso per lo svolgimento dell’incarico

di commissario straordinario per opere provinciali

 

1. Al personale provinciale incaricato delle funzioni di commissario straordinario per la realizzazione o l’ultimazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico ai sensi dell’art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come introdotto dalla legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13, compete uno specifico compenso, da stabilirsi da parte della Giunta provinciale nell’atto di nomina, entro i limiti massimi fissati per i soggetti esterni alla Provincia dalle linee guida di cui alla deliberazione G.P. n. 226 di data 17 febbraio 2021.

 

2. Il compenso di cui al comma 1 viene posto a carico del quadro economico dell’opera.

 

Art. 47

Cumulabilità

 

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, il dipendente non può cumulare per anno di competenza indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell’indennità forestale nella misura del 50%) e compensi di cui alla quota "obiettivi specifici" del FO.R.E.G." per un importo complessivo, rideterminato a partire dall’anno 2021, superiore ad € 8.500,00 annui lordi.

 

2. Nel caso in cui la verifica del rispetto del limite di cumulabilità non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso l’eventuale recupero è effettuato, di norma, a carico della quota "obiettivi generali" del FO.R.E.G.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA GESTIONALE

(FO.R.E.G.)

 

 

 

 

Art. 48

Finanziamento del FO.R.E.G.

e ammontare "quota obiettivi generali"

 

1. A decorrere dall’1 gennaio 2018 il FO.R.E.G. della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali è finanziato a regime dalle risorse risultanti dall’applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno come riportati nella seguente tabella, colonna (A):

 

CATEGORIE/LIVELLI

IMPORTI ANNUI LORDI

PER DIPENDENTE EQUIVALENTE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO

(A)

IMPORTI ANNUI LORDI

ANNO 2018 E A REGIME

QUOTA OBIETTIVI GENERALI

(B)

A

911,00

698,00

B base

1.002,00

784,00

B evoluto

1.067,00

806,00

C base

1.174,00

891,00

C evoluto

1.318,00

1.020,00

D base

1.522,00

1.208,00

D evoluto

1.762,00

1.432,00

 

2. Gli importi annui lordi spettanti a titolo di "quota obiettivi generali" del FO.R.E.G. per il personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali a decorrere dall’anno 2018 e a regime sono riportati nella tabella di cui al comma 1, colonna (B).

 

3. I compensi del FO.R.E.G. non sono utili ai fini del T.F.R..

 

4. In relazione alle finalità del successivo art. 51, il FO.R.E.G. della Provincia è ulteriormente finanziato per l’importo di euro 50.000,00 (al netto degli oneri riflessi) a decorrere dall’anno 2021.

 

 

Art. 49

Remunerazione prestazioni fuori orario

 

1. Con accordo decentrato, nell’ambito della distribuzione delle risorse della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G., saranno individuate modalità di remunerazione per il personale assegnato al Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali che si rende disponibile all’effettuazione di interventi fuori orario indispensabili per il funzionamento della struttura museale.

 

 

Art. 50

Ulteriore finanziamento del FO.R.E.G.

"quota obiettivi specifici"

 

1. Le risorse contrattuali che residuano una tantum per gli anni 2019, 2020 e 2021 dall’applicazione di questo accordo di settore, pari a complessivi euro 1.068.000,00 lordo oneri sono destinate ad incremento del FO.R.E.G. – quota obiettivi specifici – per il personale della Provincia nella misura di un terzo per ciascuno degli anni 2021-2022-2023.

 

 

Art. 51

Attività di segreteria

commissioni di concorso

 

1. A decorrere dall’1 gennaio 2021, nei confronti dei dipendenti nominati dall’Amministrazione quali segretari in commissioni di concorso saranno individuate forme di remunerazione in sede di erogazione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G.. Qualora l’attività prestata ecceda il normale orario di servizio compete altresì il compenso per lavoro straordinario.

 

2. Nel provvedimento annuale di determinazione del Fondo, l’ente provvede alla quantificazione delle risorse necessarie sulla base della stima dei concorsi che saranno espletati in corso d’anno e del numero di dipendenti coinvolti.

 

3. Il limite massimo del compenso attribuibile al dipendente in relazione allo svolgimento dell’attività di segreteria di commissioni di concorso è pari ad euro 3.500,00 annui lordi. Nella determinazione dell’ammontare spettante al dipendente il parametro di riferimento sarà costituito dal compenso spettante ai membri esterni delle commissioni di concorso (non più del 15% del compenso medesimo). Se l’ammontare del compenso regolato dal presente articolo non supera euro 2.000,00 annui lordi, il dipendente può beneficiare di ulteriori compensi a titolo di quota obiettivi specifici del FOREG nel rispetto del tetto massimo di annui lordi euro 3.500,00.

 

4. Qualora le risorse accantonate risultino eccedenti rispetto agli importi attribuibili ai sensi del presente articolo, le risorse residuate andranno a finanziare il FO.R.E.G. per l’anno successivo.

 

 

Art. 52

Comunicazioni al Nucleo di Valutazione

 

1. Nell’ambito della procedura di valutazione della dirigenza, il Nucleo di cui all’art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 tiene conto delle modalità di utilizzo delle risorse della quota "obiettivi specifici" del FO.R.E.G..

 

2. Il Dipartimento competente in materia di personale comunica i budget attribuiti alle diverse strutture e annualmente invia un report in forma statistica con le attribuzioni per struttura degli incentivi di questo accordo.

 

Art. 53

Disposizioni finali in materia di produttività

 

1. Al Dipartimento Affari finanziari possono essere assegnate risorse in aggiunta rispetto alla quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. fino ad un massimo dell’1% delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell’attività di accertamento tributario. Le modalità di utilizzo e di liquidazione di tali ulteriori risorse sono individuate con apposito provvedimento della Giunta provinciale previa concertazione sindacale.

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

 

 

Art. 54

Indennità di volo

 

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero l’indennità di volo è corrisposta nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019 di € 2.750,00 mensili lordi.

 

2. L’indennità di volo è ridotta per le situazioni di status che prevedano la riduzione dello stipendio; la stessa è corrisposta per i primi 12 mesi di assenza dovuti a malattia, inidoneità temporanea ed infortunio dipendenti da cause di servizio. Qualora la malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio non siano dipendenti da causa di servizio, l’indennità è corrisposta per intero per i primi otto mesi ed al 50% per i successivi quattro mesi. Ai fini della maturazione dei predetti periodi si sommano le assenze verificatesi per malattia, inidoneità temporanea o infortunio nel triennio precedente l’episodio morboso in corso.

 

3. Fino ad eventuale iscrizione al fondo volo, nel caso di inidoneità alle mansioni di pilota di elicottero, accertata dai competenti organi, ma di idoneità allo svolgimento di altre mansioni, il dipendente può, a domanda, essere inquadrato nella figura professionale di pilota non operativo, con l’affidamento di compiti e mansioni correlate alla propria esperienza professionale. Il dipendente mantiene quanto ha in godimento a titolo di maturato economico. In aggiunta al trattamento economico correlato alla categoria e livello di inquadramento, al dipendente sono corrisposti, a partire dalla data di perdita brevetto e a condizione che sia stata liquidata la somma assicurata per perdita brevetto di cui all’articolo 59:

a. a titolo di assegno personale di salvaguardia pensionabile, il 50% dell’indennità di volo in godimento;

b. a titolo di assegno personale pensionabile di carattere accessorio, il 20% dell’indennità di volo in godimento.

Gli assegni personali di cui ai precedenti punti a) e b) sono corrisposti per tredici mensilità e sono riassorbibili con ogni miglioramento economico della retribuzione fondamentale nella misura del 40%. In ogni caso il riassorbimento viene effettuato a partire dall’assegno personale pensionabile non in quota A).

 

4. L’indennità di volo è corrisposta nella misura del 50 per cento nei confronti del personale neo assunto fino alla certificazione, da parte dell’organo competente, dell’avvenuta acquisizione dell’operatività su almeno uno degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento.

 

 

Art. 55
Prolungamento dell’orario di lavoro

 

1. L’indennità di volo compensa, in aggiunta al corrispettivo spettante per lavoro straordinario, il prolungamento dell’orario di lavoro che viene effettuato per esigenze di servizio al fine di garantire l’espletamento del servizio di elisoccorso per tutta la durata delle "effemeridi".

 

2. Al personale che per esigenze di servizio prolunga il normale orario di lavoro per i fini di cui al precedente comma, spetta il rimborso chilometrico unicamente nel caso in cui abbia avuto doppio accesso al lavoro durante il normale turno di lavoro o in quanto abbia prestato servizio in giorni in cui non era tenuto a prestare lavoro.

 

Art. 56

Indennità di rischio

 

1.         A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la misura dell’indennità di rischio spettante al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero è quella prevista per la qualifica di pilota aeromobile/vice direttore speciale dal Contratto Nazionale dei Vigili del Fuoco. Eventuali aggiornamenti della stessa per effetto di rinnovi contrattuali nazionali sono corrisposti previo recepimento delle nuove misure da parte della contrattazione provinciale.

 

 

 

Art. 57

Indennità per gli incarichi di post holder

 

1. Al personale cui siano affidati, ai sensi della normativa aeronautica vigente, gli incarichi di "post holder" sono corrisposte, a decorrere dalla data di attribuzione degli incarichi medesimi, le seguenti indennità mensili lorde, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2019:

 

 

INCARICO

INDENNITA’ MENSILE LORDA

FLIGHT OPERATIONS POST HOLDER

1.250,00

CREW TRAINING POST HOLDER

475,00

GROUND OPERATIONS POST HOLDER

475,00

FLIGHT SAFETY POST HOLDER

475,00

 

2. L’accettazione degli incarichi di post holder da parte del personale individuato dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Protezione civile è obbligatoria.

 

3. La corresponsione delle indennità di questo articolo è sospesa in caso di intervenute significative variazioni, a livello nazionale, in ordine alle caratteristiche tecniche e alle funzioni svolte nell’ambito dei suddetti incarichi. In conseguenza di ciò, si provvederà alla tempestiva convocazione delle parti negoziali per la revisione di dette indennità nell’ambito di apposito accordo stralcio.

 

 

 

Art. 58
Indennità per rilascio e/o estensione del certificato di revisione dell’aeronavigabilità

 

1. Al personale provinciale autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) al rilascio e/o estensione del certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento, è attribuita un’indennità annua pari al 50% del costo che l’Amministrazione avrebbe sostenuto per il rilascio e l’estensione dell’ARC da parte di ENAC in relazione a ciascuno degli elicotteri.

 

2. L’indennità prevista dal precedente comma, liquidata al termine di ciascun anno sulla base dei dati comunicati dall’Accountable manager del nucleo elicotteri, non potrà comunque superare € 8.500,00 annui lordi.

 

 

 

Art. 59
Assicurazioni

 

1. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i piloti contro i rischi di volo ed infortunio in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della Provincia, a norma dell’art. 935 del Cod. Nav., per i seguenti capitali:

  1. morte € 413.165,52;

  2. invalidità permanente (generica) assoluta € 516.456,90;

  3. per invalidità permanente (generica) parziale. I capitali corrispondenti alle percentuali di liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL, a norma di legge; dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta.

2. L’Amministrazione provvederà ad assicurare i piloti per "perdita brevetto", intendendosi per tale la perdita del brevetto derivante da invalidità permanente al volo professionale stabilita da un istituto medico legale dell’Areonautica militare mediante visita di I classe, secondo le età ed i massimali previsti dalla seguente tabella:

 

 

 

ETA’

MASSIMALI

fino a 44 anni

298.099,00

fino a 45 anni

261.410,00

fino a 46 anni

252.238,00

fino a 47 anni

247.651,00

fino a 48 anni

240.772,00

fino a 49 anni

236.186,00

fino a 50 anni

229.307,00

fino a 51 anni

217.842,00

fino a 52 anni

206.376,00

fino a 53 anni

192.618,00

fino a 54 anni

183.445,00

fino a 55 anni

169.687,00

fino a 56 anni

137.584,00

fino a 57 anni

103.188,00

fino a 58 anni

71.085,00

fino a 59 anni

38.982,00

fino a 60 anni

5.733,00

 

3. L’assicurazione per perdita brevetto dovrà prevedere:

  1. la possibilità di ridefinire annualmente il premio e la somma assicurata a seconda dell’età dei dipendenti e la possibilità di comunicare, per gli adempimenti di conseguenza, cessazioni dal servizio o nuove assunzioni di piloti in corso d’anno;

  2. il diretto versamento all’Amministrazione provinciale del 50% dell’indennizzo di cui al precedente comma 2 nel caso in cui il pilota che ha perso il brevetto si avvalga della facoltà di essere adibito ad altre mansioni prevista dall’articolo 63, comma 3, del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018.

4. Con le frasi:

"fino a 44 anni" si intende: fino alla data di compimento del 44° anno di età;
"fino a 45 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 44° anno di età fino alla data del compimento del 45° anno di età;

e così via per le frasi successive fino a 59 anni;

"fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data del compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.

 

5. La polizza assicurativa stipulata per "perdita brevetto", di cui ai commi precedenti, verrà estesa ai rischi professionali ed extraprofessionali in attesa e fino a quando i piloti non siano iscritti al fondo volo.

 

Art. 60
Mantenimento brevetto

 

1. L’Amministrazione, nei limiti delle proprie capacità operative, garantisce ai piloti il mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni richieste per l’attività svolta per l’Amministrazione provinciale per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali ed operative.

 

Art. 61
Visita medica

 

1. Le giornate impiegate dai piloti per sottoporsi a visite mediche ordinarie e straordinarie di idoneità presso le autorità competenti o per il mantenimento o il rinnovo dei brevetti sono considerate lavorate. Per i relativi viaggi spetta il trattamento di missione ove previsto.

 

 

 

 

 

 

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

Art. 62

Informazione alle Organizzazioni sindacali

 

1. La Provincia provvede, con cadenza annuale, a fornire per iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo le seguenti informazioni:

2. L’informazione di cui al comma 1 verrà fornita secondo il fac-simile allegato al presente accordo.

 

 

 

Art. 63

Mutamento figura professionale

 

1. Nei confronti del personale provinciale, originariamente assunto con contratto a termine con finalità formative per lo svolgimento di mansioni di Funzionario - indirizzo tecnico in esito al concorso pubblico indetto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2436 di data 29 dicembre 2016 e successivamente inquadrato a tempo indeterminato nella figura professionale di Funzionario – indirizzo tecnico, Cat. D, liv. base, l’Amministrazione può disporre il passaggio alla figura professionale di Funzionario abilitato, Cat. D, liv. base, secondo le disposizioni di cui all’art. 4 del vigente Ordinamento professionale.

 

2. Il passaggio di cui al comma 1 avviene con il consenso dell’interessato e previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso del titolo di studio richiesto (laurea magistrale/laurea specialistica) e connessa abilitazione professionale.

 

3. Il passaggio di cui al comma 1 decorre dal 1° giorno del mese successivo all’effettivo esercizio delle mansioni di Funzionario abilitato, come risultante da dichiarazione del Dirigente della Struttura di assegnazione, e comunque non anteriormente alla data di trasformazione del contratto a termine con finalità formative in contratto a tempo indeterminato.

 

 

Art. 64

Norma finale

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessano di essere applicati l’Accordo di settore di data 17 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto al comma 2, e gli accordi decentrati recanti discipline incompatibili con questo accordo.

 

2. Sono fatte salve le disposizioni del Titolo IV "Norme per particolari categorie di personale" (artt. 35-42), del Titolo V "Disposizioni varie" (artt. 44-45) e del Titolo VI "Norme transitorie e finali" dell’Accordo di settore di data 17 dicembre 2010.

 

3. Nelle more della definizione dell’indennità per l’incarico di Maintenance post holder nell’ambito degli accordi per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 67 bis della legge provinciale n. 7/1997, è confermata la misura attuale dell’indennità di € 765,00 mensili lordi.

 

 

 

 

 


 

Allegato – fac-simile prospetto informativo alle OOSS

 

Struttura di primo livello Struttura di secondo livello figura professionale AREA DIRETTIVA  FIGURE PROFESSIONALI PROGETTAZIONI  FOREG OB.SPECIFICI (compreso Allegato E3)  Totale 
a.l. euro a.l. euro a.l. euro a.l. euro
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO ORG.PERS.E AFF.GEN. COLLABORATORE        
    ASSISTENTE        
    COADIUTORE        
    COLLABORATORE        
  SERVIZIO PER IL PERSONALE          
    COLLABORATORE        
    FUNZIONARIO        
    COADIUTORE        
    ASSISTENTE        
    FUNZIONARIO        
    ASSISTENTE        
    FUNZIONARIO        
    COADIUTORE        
    FUNZIONARIO        
    ASSISTENTE        
    ASSISTENTE        
    FUNZIONARIO        
    ALTRO PERSONALE        
    COADIUTORE        
    FUNZIONARIO        
    FUNZIONARIO ESPERTO        
  SERVIZIO SICUREZZA E GESTIONI COMUNI COLLABORATORE        
    COLLABORATORE        
    COLLABORATORE        
    COADIUTORE        
    COLLABORATORE        
    ASSISTENTE        
    FUNZIONARIO        
  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI COADIUTORE        
    COADIUTORE        
    FUNZIONARIO ESPERTO        
    COLLABORATORE        
    ASSISTENTE        
    FUNZIONARIO