AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

Il giorno 25 maggio 2009, le parti composte da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca, in qualità di Presidente

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Funzione pubblica     firmato

C.I.S.L. – FPS                         firmato

U.I.L. FPL – Enti locali              firmato

FE.N.A.L.T.                             firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

 

l’Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell’Accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali di data 29.9.2006.

 


 

ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELL’ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITÀ E PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI DI DATA 29.9.2006.

 

 

Art. 1
Indennità di volo

1. L’art. 36 (Indennità di volo) del Titolo IV "Norme per particolari categorie di personale" dell’Accordo di settore del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 29.9.2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 36
Indennità di volo

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero l’indennità di volo è corrisposta nella misura di € 2.500,00 mensili lordi.

2. L’indennità di volo è ridotta per le situazioni di status che prevedano la riduzione dello stipendio; la stessa è corrisposta per i primi 12 mesi di assenza dovuti a malattia, inidoneità temporanea ed infortunio dipendenti da cause di servizio. Qualora la malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio non siano dipendenti da causa di servizio, l’indennità è corrisposta per intero per i primi otto mesi ed al 50% per i successivi quattro mesi. Ai fini della maturazione dei predetti periodi si sommano le assenze verificatesi per malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio nel triennio precedente l’episodio morboso in corso.

3. Fino ad eventuale iscrizione al fondo volo, nel caso di inidoneità alle mansioni di pilota di elicottero, accertata dai competenti organi, ma di idoneità allo svolgimento di altre mansioni, il dipendente può, a domanda, essere inquadrato nella figura professionale di pilota non operativo, con l’affidamento di compiti e mansioni correlate alla propria esperienza professionale. Il dipendente mantiene quanto ha in godimento a titolo di maturato economico. In aggiunta al trattamento economico correlato alla categoria e livello di inquadramento, al dipendente sono corrisposti, a partire dalla data di perdita brevetto e a condizione che sia stata liquidata la somma assicurata per perdita brevetto di cui all’articolo 39:

  1. a titolo di assegno personale di salvaguardia pensionabile, il 50% dell’indennità di volo in godimento;

  2. a titolo di assegno personale pensionabile di carattere accessorio, il 20% dell’indennità di volo in godimento.

Gli assegni personali di cui ai precedenti punti a) e b) sono corrisposti per tredici mensilità e sono riassorbibili con ogni miglioramento economico della retribuzione fondamentale nella misura del 40%. In ogni caso il riassorbimento viene effettuato a partire dall’assegno personale pensionabile non in quota A).

4. L’indennità di volo è corrisposta nella misura del 50 per cento nei confronti del personale neo assunto fino alla certificazione, da parte dell’organo competente, dell’avvenuta acquisizione dell’operatività su almeno uno degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento."

 

Art. 2
Assicurazioni

1. L’art. 39 (Assicurazioni) del Titolo IV "Norme per particolari categorie di personale" dell’Accordo di settore del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 29.9.2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 39
Assicurazioni

1. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i piloti contro i rischi di volo ed infortunio in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della Provincia, a norma dell’art. 935 del Cod. Nav., per i seguenti capitali:

  1. morte € 413.165,52;

  2. invalidità permanente (generica) assoluta € 516.456,90;

  3. per invalidità permanente (generica) parziale.

I capitali corrispondenti alle percentuali di liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL, a norma di legge; dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta.

2. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di modifica, l’Amministrazione provvederà ad assicurare i piloti per "perdita brevetto", intendendosi per tale la perdita del brevetto derivante da invalidità permanente al volo professionale stabilita da un istituto medico legale dell’Areonautica militare mediante visita di I classe, secondo le età ed i massimali previsti dalla seguente tabella:

ETA’

MASSIMALI

fino a 44 anni

€ 298.099,00

fino a 45 anni

€ 261.410,00

fino a 46 anni

€ 252.238,00

fino a 47 anni

€ 247.651,00

fino a 48 anni

€ 240.772,00

fino a 49 anni

€ 236.186,00

fino a 50 anni

€ 229.307,00

fino a 51 anni

€ 217.842,00

fino a 52 anni

€ 206.376,00

fino a 53 anni

€ 192.618,00

fino a 54 anni

€ 183.445,00

fino a 55 anni

€ 169.687,00

fino a 56 anni

€ 137.584,00

fino a 57 anni

€ 103.188,00

fino a 58 anni

€ 71.085,00

fino a 59 anni

€ 38.982,00

fino a 60 anni

€ 5.733,00

3. L’assicurazione per perdita brevetto dovrà prevedere:

  1. la possibilità di ridefinire annualmente il premio e la somma assicurata a seconda dell’età dei dipendenti e la possibilità di comunicare, per gli adempimenti di conseguenza, cessazioni dal servizio o nuove assunzioni di piloti in corso d’anno;

  2. il diretto versamento all’Amministrazione provinciale del 50% dell’indennizzo di cui al precedente comma 2 nel caso in cui il pilota che ha perso il brevetto si avvalga della facoltà di essere adibito ad altre mansioni prevista dall’articolo 36, comma 3.

4. Con le frasi:

"fino a 44 anni" si intende: fino alla data di compimento del 44° anno di età;
"fino a 45 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 44° anno di età fino alla data del compimento del 45° anno di età;
e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
"fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data del compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.

4. La polizza assicurativa stipulata per "perdita brevetto", di cui ai commi precedenti, verrà estesa ai rischi professionali ed extraprofessionali in attesa e fino a quando i piloti non siano iscritti al fondo volo."