AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2741 di data 3 dicembre 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali, il giorno 17 dicembre 2010, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. FP                          firmato

 

per la C.I.S.L. FPS                        firmato

 

per la U.I.L. FPL – Enti locali          firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. – Enti locali        firmato

 

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali.

 

 


 

ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITÀ E PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI.

 

 

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenze

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 CCPL 2002/2005 di data 20.10.2003, come sostituito dall’art. 3 CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008, si applica al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, i direttori, salvo specifiche disposizioni per il personale delle qualifiche forestali e del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione, fatte salve diverse decorrenze previste negli articoli.

 

 

TITOLO II
INDENNITA’

Art. 2
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste da questo accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività che richiedono particolare impegno o che sono obiettivamente disagiate.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste da questo accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno, nell’attività svolta, dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

3. Le indennità di questo accordo sono liquidate per dodici mensilità.

 

Art. 3
Trattamento in caso di assenza

1. Le indennità disciplinate da questo accordo e di seguito elencate:

  1. indennità per area direttiva;

  2. indennità per particolari attività;

  3. indennità di lingue;

  4. trattamento economico del personale provinciale assegnato all’Ufficio di Bruxelles;

  5. indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma;

  6. indennità per lo svolgimento di attività defensionale;

  7. indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio presso il Servizio Bacini montani;
  8. assegno incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro;
  9. assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario;

  10. indennità per il responsabile del Nucleo di prevenzione e protezione,

sono ridotte in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e le assenze legate alla tutela della maternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

 

Art. 4
Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per area direttiva

1. Per la Provincia autonoma di Trento, il fondo per l’indennità per area direttiva, per la parte finanziata da risorse contrattuali, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2009 e a regime, nell’importo di € 842.000,00, esclusi oneri riflessi, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di aumentarne la dotazione mediante l’utilizzo di risorse extracontrattuali. Le risorse complessivamente destinate al finanziamento dell’indennità per area direttiva possono essere integrate dalla Provincia di una quota, comunque non superiore a quella capitaria ordinaria, relativamente al personale transitato nei ruoli provinciali dalla Regione Trentino Alto-Adige. Per gli enti strumentali, il fondo per l’indennità per area direttiva è rideterminato proporzionalmente secondo una quota capitaria standard comunicata dalla Provincia, salva la possibilità per gli enti stessi di integrare la suddetta misura in accordo con il Dipartimento della Provincia competente in materia di personale.

2. L’incremento contrattuale del Fondo disposto ai sensi del comma 1, riferito agli anni 2009 e 2010, è ripartito nella misura di 1/3 su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Il fondo di cui al comma 1, decurtato delle risorse utilizzate per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5, viene suddiviso, per il 70% della quota finanziata con risorse contrattuali, tra i Dipartimenti e strutture equiparate in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D, considerati all’1 gennaio dell’anno di riferimento del fondo. Non sono considerati i dipendenti cui sia stata attribuita l’indennità di cui all’art. 119 (fatto salvo il personale di supporto amministrativo) del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, all’art. 18 dell’Accordo per il biennio economico 2006-2007 di data 20.4.2007, all’art. 43, ai commi 2 e 3 dell’art. 5 e agli artt. 10, 11 e 13 del presente accordo, nonché i dipendenti cui è attribuita l’indennità forestale pensionabile. Il restante 30% della quota contrattuale del fondo viene suddiviso tra le strutture non considerate ai fini della precedente ripartizione e ad incremento della quota di finanziamento di ciascun Dipartimento in relazione ad una valutazione delle necessità effettuata dall’Amministrazione.

4. Con oneri a carico della Provincia o dell’ente, l’indennità può essere aumentata fino al 100% per rispondere a esigenze connesse alla valorizzazione di posizioni di particolare specializzazione o con ruoli di coordinamento per un contingente prefissato di posizioni a livello dipartimentale o dell’ente quantificato in misura inversamente proporzionale al numero di articolazioni organizzative riscontrabili presso gli stessi dipartimenti o presso le strutture che agli stessi fanno capo.

5. L’indennità, fino all’importo massimo corrispondente alla misura più alta dell’indennità per posizioni organizzative nei comuni, può essere attribuita negli enti strumentali della Provincia sprovvisti di uffici nel proprio assetto organizzativo per remunerare posizioni lavorative comportanti il coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti di particolare rilevanza. L’individuazione di cui al comma 4 avviene nel limite massimo dichiarato compatibile dalla Provincia. Le risorse relative all’applicazione di questo comma hanno natura extracontrattuale.

6. La Provincia provvede, con cadenza annuale, a fornire per iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo le seguenti informazioni:

- destinatari delle posizioni di area direttiva e misura della relativa indennità;
- destinatari della quota B) del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi e relativo ammontare della quota;
- destinatari delle indennità tecniche regolate dall’Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 e misura delle relative indennità.

 

Art. 5
Erogazione dell’indennità per area direttiva

1. L’indennità per area direttiva è erogata a valere sul fondo di cui all’art. 4 alle posizioni di lavoro individuate con i criteri e le modalità di cui agli artt. 121 e 122 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003.

2. Alle posizioni di lavoro di seguito descritte l’indennità per area direttiva spetta per l’importo minimo garantito, rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2009, di annui lordi € 3.264,00: responsabili di settore del Servizio Gestione strade; responsabile Laboratorio prove materiali; responsabile del Cantiere provinciale della viabilità; responsabile del Cantiere provinciale del Servizio Bacini montani; responsabile del Cantiere della protezione civile; responsabile di Cantiere del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, responsabile del cantiere del Servizio edilizia pubblica e logistica; responsabile del Cantiere dell’Agenzia per la depurazione (ADEP), responsabili Centri per l’impiego; delegati alla firma dei titoli di spesa.

3. Con riferimento alle strutture che possono dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione interno, fatto salvo quanto previsto per i casi di amministrazione diretta di cantieri ai sensi dell’art. 10, comma 6, dell’allegato E/3 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003, secondo specifiche disposizioni della Giunta provinciale, al personale responsabile designato, anche tra quello appartenente al Nucleo di prevenzione e protezione, con atto formale del rispettivo dirigente spetta, dalla data della nomina e per la durata dell’incarico medesimo, l’indennità per area direttiva per un importo minimo garantito, rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2009, di € 1.824,00 annui lordi. Nell’eventualità in cui sia stato designato un responsabile di prevenzione e protezione per due o più strutture la misura dell’importo minimo garantito viene aumentata del 10%.

4. L’indennità per area direttiva è differenziata fra un importo minimo di € 1.716,00 annui lordi e l’importo massimo di € 4.400,00 annui lordi in relazione al budget assegnato alla struttura.

 

Art. 6
Indennità per particolari attività

1. Al personale inquadrato nelle sotto elencate categorie, livelli e/o figure professionali, cui sia affidata, con formale provvedimento, la responsabilità delle attività di coordinamento specificate nelle lettere dalla A) alla L) è attribuita un’indennità, su individuazione del Dirigente di Servizio, d’intesa con il Dirigente del Servizio per il Personale, rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2009 (fatta eccezione per l’indennità di cui alla lettera I) che decorre dal 31 dicembre 2009), negli importi che seguono:

 

 

IMPORTI

INQUADRAMENTO E ATTIVITA’

A)

a.l. € 588,00

- categoria B, livello evoluto, e categoria C, livello base, assegnato al Servizio Bacini Montani per lo svolgimento di attività di cantiere in amministrazione diretta.

B)

a.l. € 1.596,00

- categoria B, livello evoluto, e categoria C, livello base, assegnato al Servizio Bacini Montani per lo svolgimento di attività di cantiere in amministrazione diretta con compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti).

C)

a.l. € 1.596,00

 

- categoria B, livello base ed evoluto, personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai,
- categoria B, livello evoluto, capo operai,
- categoria C, livello base, coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza e personale che svolge attività di coordinamento di squadre di operai interne ed esterne relative agli aspetti di gestione del patrimonio provinciale,
per i quali lo svolgimento delle descritte mansioni sia accompagnato stabilmente dall’esecuzione di compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti).

D)

 

a.l. € 588,00
+ indennità giornaliera di € 6,00 (non cumulabile con l’indennità di cui al comma 2 di questo articolo) per le giornate in cui vengono effettivamente svolte in via prevalente le funzioni di preposto

- categoria B, livello base ed evoluto, personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai,
- categoria B, livello evoluto, capo operai,
- categoria C, livello base, coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza e personale che svolge attività di coordinamento di squadre di operai interne ed esterne relative agli aspetti di gestione del patrimonio provinciale, per i quali i compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti) siano svolti saltuariamente.

E)

a.l. 588,00

categoria B, livello evoluto, e categoria C, livello base, per lo svolgimento di attività di vicario del responsabile delle sedi periferiche dei Centri per l’impiego, in mancanza di figure di categoria/livello superiore.

F)

a.l. € 888,00

categoria C, livello base, Assistente ad indirizzo socio assistenziale che svolge attività educativa e di coordinamento presso il Centro per l’Infanzia(*).

G)

a.l. € 312,00

categoria A, personale che presta servizio presso il Centro per l’Infanzia o presso scuole dell’infanzia.

H)

a.l. € 696,00

categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari con attività di coordinamento di sedi ivi compreso il Centro posta ed il Centralino della sede centrale della Provincia per il personale di categoria B evoluto.

I)

a.l. € 888,00
(dec. 31.12.2009)

categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari cui sono affidati compiti di coordinamento della funzione di custodia museale.

L)

a.l. € 336,00

Figura professionale di Cuoco specializzato per il possesso dell’abilitazione HACCP.

(*) In caso di passaggio del dipendente al livello evoluto della categoria C, con conseguente cessazione dell’indennità, l’eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito per effetto del passaggio costituito da - stipendio, indennità integrativa speciale e assegno annuo lordo - e il trattamento in godimento prima del passaggio al livello evoluto della categoria C, costituito da stipendio, indennità integrativa speciale, assegno annuo lordo e la presente indennità - è conservata fino al momento in cui il dipendente consegua un trattamento economico superiore.

2. Ai vice capi squadra del Servizio Gestione strade e del Servizio Bacini montani è attribuita, a decorrere dall’1 gennaio 2009, un’indennità di € 6,00 per ogni giornata intera di prestazione effettiva svolta in sostituzione del capo squadra assente dal servizio a qualsiasi titolo, non cumulabile, per il medesimo periodo, con l’eventuale indennità di pari importo attribuita ai sensi del comma 5. Tale indennità è ridotta ad € 3,00 per prestazioni riferite all’intera mattinata o all’intero pomeriggio. Non sono ammessi ulteriori frazionamenti dell’indennità. L’indennità è liquidata con cadenza annuale, al termine dell’anno solare di riferimento.

3. Al personale delle Categorie B, liv. evoluto, e C, livello base, già responsabile di squadre di operai nell’ambito della manutenzione stradale e successivamente adibito, presso il Servizio gestione strade, ad attività di raccordo di più settori nell’ambito dell’attività di coordinamento delle squadre di operai, è attribuita un’indennità di annui lordi € 588,00 a decorrere dall’1 gennaio 2009, su individuazione del Dirigente di Servizio, d’intesa con il Dirigente del Servizio per il Personale.

4. La spesa di questo articolo, esclusi gli oneri riflessi, non può superare € 280.000,00.

5. Nell’ipotesi di riduzione dell’indennità ai sensi dell’art. 3 di questo accordo, la stessa è attribuita, a seguito di provvedimento formale, al personale eventualmente incaricato della sostituzione.

6. All’inizio di ciascun anno, il Dirigente del Servizio per il Personale informa le organizzazioni sindacali circa il numero e le categorie/livelli dei dipendenti interessati all’indennità di questo articolo.

7. Al personale ausiliario delle scuole dell’infanzia e del Centro per l’Infanzia che garantisca, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di preparazione dei pasti in caso di assenza o impedimento temporaneo del cuoco, viene corrisposta una indennità giornaliera, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, nella misura di € 15,00.

 

Art. 7
Indennità per attività disagiate

1. L’indennità giornaliera per attività disagiate è corrisposta nella misura, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, di € 5,00 per i soli periodi di servizio effettivamente prestati al personale addetto:

  • al trasporto di persone con il bus navetta, qualora il servizio rivesta carattere di continuità e prevalenza nel corso della giornata;

  • presso il Centro Duplicazioni della Provincia ad attività di duplicazione in via continuativa ed esclusiva;

  • al personale addetto ai laboratori chimici se esposto o a contatto diretto e continuo con sostanze potenzialmente pregiudizievoli alla salute;

  • ad operazioni che richiedono sospensione nel vuoto (operazioni su piloni, scale, ponteggi o tetti);

  • ad attività su terreni impervi – ivi comprese quelle comportanti movimentazione materiali nell’esecuzione di scavi e di barriere di controllo di declivi e frane - limitatamente ai dipendenti inquadrati in categoria B e agli operai coordinatori di squadra inseriti in categoria C, livello base;

  • alla manutenzione delle centraline metereologiche ed ai rilievi nivoglaciologici in alta montagna caratterizzata da nevai e ghiacci perenni;

  • alla guida di automezzi speciali che necessitano per il loro utilizzo di patente non inferiore alla C e degli automezzi di rappresentanza dell’autorimessa provinciale;

  • all’ispezione o pulizia interna di caldaie;

  • alla manutenzione dei depuratori e impianti fognari;

  • ad attività concernenti la manipolazione ed il contatto di prodotti e materiali nocivi ed inquinanti (es. polveri, fumi, veleni, antiparassitari, pesticidi, solventi, acidi);

  • alle attività di tutela e controllo ambientale, alla salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza in ambienti di lavoro comportanti comunque rischi potenzialmente pregiudizievoli alla salute e/o al prelievo di prodotti e materiali inquinanti;

  • alle lavorazioni di carrozzeria e verniciatura;

  • ad analisi e misurazioni della radioattività in situazioni di potenziale esposizione;

  • alla tutela e controllo delle acque, qualora comportino attività assimilabili a quelle sopra elencate o per il contatto con corpi idrici inquinati;

  • ispezioni a depuratori e impianti fognari in occasione di attività di demolizione, recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli stessi qualora l’attività richieda una presenza consistente presso gli impianti destinati al trattamento diretto delle acque reflue;

  • attività a contatto diretto con impianti elettrici in tensione posti in cantieri o al servizio di infrastrutture;

  • attività svolte dal personale abilitato ad operare nei laboratori di ricerca in cui si utilizzano agenti pericolosi chimici o biologici in ambiente confinato tramite apposite cappe aspirate di sicurezza e attrezzature simili;

  • attività svolte dal personale abilitato ad operare in ambienti esclusivi dotati di macchine radiogene e dal personale abilitato ad operare sugli impianti dei gas tossici, se in possesso dello specifico patentino.

  • 2. Al personale addetto all’attività di bitumatura stradale e agli scavi per la posa di cavidotti (limitatamente alle fibre ottiche), con lavoro organizzato in squadre secondo le disposizioni emanate dall’Amministrazione, la misura dell’indennità di cui al comma 1 è rideterminata in € 41,00 a decorrere dall’1 gennaio 2009 per ogni giorno di effettivo svolgimento di tale attività. Al personale che percepisca la suddetta indennità non spetta il rimborso del pasto e del pernottamento.

    3. L’indennità giornaliera di questo articolo non può superare su base annua, ad eccezione del comma 2, l’importo di lordi € 1.440,00.

    Art. 8
    Indennità di lingue

    1. Ai dipendenti assegnati a strutture, individuate dall’Amministrazione, che richiedono istituzionalmente un uso frequente della lingua straniera, spetta, a seguito di accertamento della conoscenza delle lingue, sulla base di apposita disciplina di cui all’Allegato A), una indennità mensile lorda nella misura compresa, a decorrere dall’1 gennaio 2009, fra € 60,00 ed € 180,00.

    2. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove.

    3. Al personale provinciale che occupi posizioni lavorative che necessitano di uso frequente e sistematico della lingua ladina, la cui conoscenza sia stata accertata con le modalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m., verrà estesa un’indennità mensile con le modalità e nelle misure che saranno eventualmente individuate nell’accordo di settore riguardante i dipendenti comunali.

    Art. 9
    Indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio presso il Servizio Bacini montani

    1. Al personale inquadrato nella figura professionale di operaio specializzato (categoria B, livello evoluto) assegnato al Servizio Bacini montani, che durante la stagione lavorativa svolge funzioni di responsabile di cantiere è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, un’indennità annua lorda, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, nella misura di € 1.332,00.

    2. E’ fatta salva la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 6. L’individuazione del personale incaricato delle funzioni di responsabile di cantiere è effettuata con determinazione del dirigente competente.

    3. L’indennità di cui al comma 1 è riassorbita in caso di passaggio alla categoria C, livello base. L’eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito per effetto del passaggio (costituito da stipendio, indennità integrativa speciale e assegno annuo lordo) e il trattamento in godimento prima del passaggio alla categoria C (costituito da stipendio, indennità integrativa speciale, assegno annuo lordo e indennità di cui al comma 1) è conservata fino al momento in cui il dipendente consegua un trattamento economico superiore.

    Art. 10
    Assegno incaricati delle funzioni di ispettori del lavoro

    1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con disposizione dell’Amministrazione è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009 di € 3.456,00 annui lordi.

     

    Art. 11
    Assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

    1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore ambientale individuate con disposizione dell’Amministrazione, muniti di relativo tesserino di riconoscimento, nonché delle funzioni ispettive nell’ambito del Servizio Minerario è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno rideterminato a decorrere dall’1 gennaio 2009 in a.l. € 2.928,00.

    2. Nel caso in cui i dipendenti di cui al comma 1 svolgano attività di consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, l’assegno di cui al comma 1 può essere incrementato individualmente di una percentuale pari al 25% delle spese liquidate a favore dell’Amministrazione per un tetto massimo di € 1.500,00 annui lordi.

     

    Art. 12
    Indennità per personale incaricato di funzioni di polizia giudiziaria

    1. Per le attività di polizia giudiziaria, per ogni giornata di svolgimento delle attività ispettive esterne, è corrisposta un’indennità, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, nella misura di € 5,00 ove non siano corrisposte le indennità di cui agli artt. 10 e 11 di questo accordo, nonché le indennità per i sorveglianti idraulici, per le guardie ittico-venatorie, per il personale che svolga attività disagiate e per il personale che beneficia dell’indennità forestale o del relativo assegno personale.

    Art. 13
    Indennità per il Responsabile del Nucleo di prevenzione e protezione

    1. Al funzionario cui è attribuito dalla Giunta provinciale l’incarico di responsabile del nucleo di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, è attribuita, per la durata dell’incarico medesimo, un’indennità annua nella misura rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2009, in lordi € 13.776,00.

     

    Art. 14
    Indennità personale Motorizzazione civile

    1. Al personale assegnato alla struttura competente in materia di Motorizzazione civile è corrisposta una indennità, rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, nella misura di € 7,00 per ogni giornata di prestazione effettiva per lo svolgimento di operazioni di revisione/collaudo, per gli esami di guida, per gli esami nautici e quelli finalizzati al rilascio dell’ADR. Con accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale sono definite le modalità per l’erogazione dell’indennità per il personale addetto ai controlli tecnici su strada con il centro mobile per le revisioni.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale adibito alle medesime attività che presta servizio presso il Servizio Antincendi e Protezione civile.

    3. Qualora le operazioni di cui al comma 1 siano svolte fuori dalla sede di servizio, comprendendo a tal fine anche le operazioni svolte attraverso il centro mobile per le revisioni, al personale viene corrisposta una ulteriore indennità giornaliera, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, di € 5,50.

    4. L’Amministrazione si impegna ad assicurare una tendenziale rotazione degli incarichi nelle operazioni di revisione ed esami.

    5. Con contrattazione decentrata possono essere definite le modalità di attribuzione di una incentivazione oraria, nella misura massima del 70% di un’ora di lavoro straordinario, per il personale che, al di fuori dell’orario di servizio, presta attività di revisione e di esaminatore ed al personale adibito all’attività di supporto per le medesime attività. Alla relativa spesa si fa fronte con risorse derivanti dall’1% dell’importo riscosso ogni anno ai sensi della legge n. 870/86 e s.m..

    6. L’indennità di cui al comma 1 è estesa anche al personale che svolge, in quanto assegnato alla struttura competente, gli esami per il conseguimento dell’abilitazione a conducente di impianti a fune.

     

    Art. 15
    Indennità per messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili

    1. Al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in possesso dei requisiti professionali, che venga messo a disposizione per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale o comprensoriale, compete, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa pari ad € 775,00 mensili lordi. Durante tale periodo è sospesa l’attribuzione di qualsiasi diverso trattamento accessorio o comunque collegato alla funzione esercitata presso la Provincia autonoma di Trento.

     

    Art. 16
    Flessibilizzazione d’orario

    1. Nell’ambito della quota del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi relativa alla flessibilizzazione d’orario di cui alla lett. c) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003, al personale in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete un compenso accessorio, ragguagliato ad ora, retribuito con una maggiorazione percentuale del 30% di 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive. La medesima indennità viene corrisposta per i turni svolti nella sesta giornata ove l’orario sia normalmente ripartito per chi opera nel Servizio su cinque giorni. L’Amministrazione regola, in quanto necessario, l’applicazione gestionale di questo comma.

    2. Negli accordi decentrati che prevedano lo svolgimento di attività con orari plurisettimanali e annuali possono essere retribuite in relazione ad un preminente interesse dell’Amministrazione, le ore eccedenti l’orario medio settimanale con l’indennità di cui al comma 1.

    3. Al personale inquadrato in qualifica fino al C base, il cui servizio sia organizzato su turni, mattutini e/o pomeridiani, e qualora l’inizio del turno avvenga prima delle ore 7 o la conclusione dopo le ore 19, viene corrisposta un’indennità oraria pari a quella di cui al comma 1, per ogni ora o frazione di ora superiore a 35 minuti, limitatamente alle ore antecedenti o successive le fasce obbligatorie di orario previsto per la generalità dei dipendenti del Servizio in cui l’interessato presta la propria attività.

    4. L’indennità di cui al comma 3 può essere corrisposta anche al personale preposto all’attività di vigilanza e controllo assegnato all’A.P.P.A. – Ispettori ambientali muniti di apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione – e agli Ispettori del lavoro, nonché al personale dell’Ufficio polizia amministrativa che svolga attività ispettiva nelle ore sopra specificate con calcolo dell’indennità riferito ai medesimi orari.

    5. L’indennità oraria di cui al comma 1 è aumentata fino al triplo per il personale utilizzato in via ordinaria nella giornata di sabato e qualora l’orario della generalità del personale che opera nello stesso servizio sia articolato su cinque giornate.

    6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposte in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 112 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003.

    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, nei confronti del personale della figura professionale di addetto ai servizi ausiliari operante presso gli enti museali.

    8. La presente indennità è cumulabile con l’erogazione dei compensi inerenti la produttività collettiva e/o la remunerazione di attività e progetti nell’ambito della quota B) del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi.

     

    Art. 17
    Indennità di sede disagiata

    1. Al personale dell’Ente Parco Paneveggio – Pale di S.Martino, al quale non sia assicurata la possibilità di trasporto pubblico per recarsi alla sede di servizio, è corrisposta una indennità giornaliera, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, di € 3,50.

    2. A decorrere dall’1 gennaio 2009, al personale del Museo Tridentino di Scienze Naturali, al quale non sia assicurata la possibilità di trasporto pubblico per recarsi alla sede di servizio presso il Giardino Botanico Alpino alle Viotte di Monte Bondone, è corrisposta una indennità giornaliera di € 3,50.

     

    Art. 18
    Indennità di sportello

    1. Al personale appartenente alla categoria B evoluto, C base e/o categoria/livello superiore, addetto all’attività di sportello al pubblico in strutture individuate dall’Amministrazione, è attribuita un’indennità giornaliera, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, di € 4,00 per ogni giornata di prestazione effettiva. Spetta all’organo di governo dell’ente, previa informazione sindacale, l’individuazione delle strutture con sportelli al pubblico caratterizzate da un alto livello di polivalenza e/o complessità delle operazioni per le quali spetta una maggiorazione dell’indennità del 100%. Il compenso compete per ogni giornata di servizio al pubblico prestata nel corso della giornata lavorativa in via esclusiva per una durata non inferiore alle tre ore. La medesima non spetta a chi svolge l’attività con carattere di saltuarietà nell’ambito della giornata. All’individuazione del personale avente diritto provvede il dirigente del Servizio competente, d’intesa con il dirigente del Servizio per il Personale.

    2. L’importo complessivo della spesa per indennità di sportello assorbe risorse contrattuali per un importo di € 110.000,00 annui, esclusi oneri riflessi, fatta eccezione per l’incremento potenziale di cui al comma 1.

    3. Nei confronti del personale dell’Agenzia del lavoro avente titolo all’attribuzione dell’indennità ai sensi del comma 1, che svolge attività di sportello per un numero di giornate all’anno superiore alla media della Struttura di appartenenza, saranno individuate ulteriori forme di remunerazione in sede di erogazione della quota B) del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi a partire dall’anno 2010. Le disposizioni del presente comma, per la parte relativa all’individuazione di ulteriori forme di remunerazione in sede di erogazione della quota B) del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi a partire dall’anno 2010, si applicano altresì nei confronti del personale che svolge attività di sportello presso il Servizio competente in materia di motorizzazione civile.

     

    Art. 19
    Trattamento economico del personale provinciale assegnato all’Ufficio di Bruxelles

    1. Al personale provinciale che presta servizio presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea sono attribuite, oltre al trattamento economico spettante, le seguenti indennità:

    A) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via saltuaria e comunque per brevi periodi: è confermata l’attribuzione dello specifico trattamento economico di missione;

    B) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via continuativa e che non risiede in Belgio:

    a) attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di € 3.409,00 mensili lordi;
    b) rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, da Bruxelles a Trento, una volta ogni trimestre;
    c) rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

    C) personale che presta servizio in via continuativa presso l’Ufficio e che risiede in Belgio:

    a) attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di € 2.272,00 mensili lordi;
    b) rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

    2. Tale trattamento è attribuito per tutto il periodo di assegnazione all’Ufficio, ivi inclusi periodi festivi e prefestivi ed i periodi di ferie. Per i periodi di malattia e infortunio l’indennità spetta solo se il periodo è trascorso a Bruxelles. In caso di aspettativa per maternità i trattamenti di cui alle lettere A), B) e C) sono sospesi. L’indennità mensile per servizio all’estero può essere ridotta in accordo con la persona interessata, contemperate le reciproche esigenze.

    3. Al personale di cui alle lettere A) e B) nel caso debba compiere viaggi di missione di servizio, ivi inclusi quelli a Trento, è attribuito il trattamento di missione limitatamente al rimborso delle spese di viaggio.

    4. Al personale di questo articolo si applica, in quanto compatibile, a far data dal 1° gennaio 2012, la normativa prevista per il restante personale provinciale, anche per quanto riguarda il numero di giornate festive complessive annue. Annualmente verranno stabilite dall’Amministrazione le giornate da considerare festive. Eventuali ulteriori necessità di chiusura dell’ufficio di Bruxelles dipendenti da festività riconosciute per la sede di servizio, fino ad un massimo di due giorni, saranno giustificate dal personale con ferie obbligatorie. (10)

    (10) Comma 4 sostituito dall'art. 22, comma 1, Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 20
    Indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma

    1. Al personale assegnato agli uffici provinciali con sede in Roma o che, pur essendo assegnato ad altre strutture, presta il proprio servizio presso i medesimi uffici provinciali, è corrisposta una specifica indennità, nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, di mensili lordi € 220,00.

    Art. 21
    Indennità per rappresentanza dell’Amministrazione in sede contenziosa

    1. Al personale che non sia inquadrato nella figura professionale di avvocato cui sia attribuita con formale incarico la rappresentanza in udienza dell’Amministrazione presso le Commissioni Tributarie nonché avanti la Magistratura Ordinaria e Onoraria spetta una indennità per ogni causa nella misura rideterminata a decorrere dall’1 gennaio 2009, di € 110,00 ad incarico, raddoppiata nel caso di esito favorevole per l’Amministrazione.

    Art. 22
    Indennità di collaudo di concessioni idriche

    1. Al personale provinciale incaricato dello svolgimento dell’attività di collaudo delle concessioni di derivazione d’acqua secondo quanto disposto dall’art. 1 bis 2 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e ss.mm. è attribuita una indennità, nel limite massimo di annui lordi € 8.500,00.

    2. La disciplina dell’indennità di collaudo di concessioni idriche é determinata con accordo decentrato stipulato a livello di dipartimento competente in materia di personale.

    3. Al finanziamento dell’indennità di cui al comma 1 si provvede con le somme versate alla Provincia dai concessionari delle derivazioni d’acqua.

    4. L’indennità di cui al comma 1 è cumulabile con altre indennità fisse (es. indennità area direttiva e altre indennità corrisposte per almeno 12 mensilità) fino a concorrenza di annui lordi € 8.500,00.

    5. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nella parte che recita "le somme versate alla Provincia dai concessionari delle derivazioni d’acqua" si interpretano autenticamente nel senso che si intendono riferite all’importo globale delle entrate provinciali per canoni di concessione.

    Art. 23
    Cumulabilità

    1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, il dipendente non può cumulare indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell’indennità forestale nella misura del 50%) e compensi di cui alla quota B) del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi per un importo complessivo superiore ad € 7.000,00 annui lordi.

    2. Nel caso in cui la verifica del rispetto del limite di cumulabilità non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso l’eventuale recupero è effettuato, di norma, a carico della quota presenze del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi.

     

    TITOLO III
    PRODUTTIVITA’

     

    Art. 24 (1)
    Individuazione delle quote del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

    1. Il fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, costituito ai sensi dell’art. 97, comma 2, del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003, come sostituito dall’art. 13 dell’Accordo stralcio di data 20.4.2007, è suddiviso in due quote denominate quota A) e quota B).

    2. La quota A) finanzia la continuità e la regolarità della prestazione collegata alla presenza in servizio negli importi da ultimo incrementati dall’Allegato 3) all’Accordo di data 9.8.2005.

    3. La quota B), quantificata come differenza tra il fondo totale e la quota A), è destinata al finanziamento delle voci a) b), c), d), e), del comma 1 dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, come sostituito dall’articolo 14 dell’Accordo stralcio di data 20 aprile 2007. In ogni caso, nell’ambito della quota B), una quota non inferiore al 10% del fondo costituito ai sensi del comma 1 deve essere destinata alla causale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005.

    4. I compensi corrisposti ai dipendenti sulla quota B) non sono utili ai fini del TFR.

    (1) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

     

    Art. 25 (2)
    Budget di struttura per l’erogazione della quota B)

    1. Ai fini dell’erogazione della quota B) del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi, il Dipartimento competente in materia di personale attribuisce un budget di struttura a ciascun Dipartimento e Agenzie equiparate, sulla base del personale assegnato nelle strutture ricomprese in ciascuno di essi. L’Amministrazione determina idonee modalità di distribuzione delle risorse alle strutture organizzative estranee ai Dipartimenti e Agenzie equiparate.

    2. In occasione del riparto di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di personale predetermina la quota di risorse da destinare all’implementazione di progetti sperimentali e/o straordinari o per particolari finalità tenuto conto di quanto previsto all’art. 24, co. 3.

    3. Ciascun Dipartimento e Agenzie equiparate provvedono alla ripartizione delle risorse di cui alla quota B) fra le rispettive strutture.

    (2) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 26 (3)
    Erogazione della quota B)

    1. Il dirigente può utilizzare le risorse disponibili a livello di struttura nell’ambito della quota B) per remunerare le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, come sostituito dall’articolo 14 dell’Accordo stralcio di data 20 aprile 2007.

    2. La liquidazione della quota B) avviene attraverso apposita modulistica predisposta dal Servizio per il Personale da inviare all’Ufficio previdenza e stipendi.

    (3) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 27  (4)
    Progetti di produttività

    1. I progetti di produttività di cui alla lettera b) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, come sostituito dall’art. 14 dell’Accordo stralcio di data 20 aprile 2007, incentivabili tramite le risorse della quota B) appositamente riservate ai sensi dell’art. 25, co. 3, remunerano le iniziative finalizzate in generale a migliorare l'efficenza, l'efficacia e l'economicità delle attività attraverso l'instaurazione, anche combinata, di azioni di:

    1. riduzione dei tempi di risposta dell'amministrazione alle istanze dei cittadini;

    2. reingegnerizzazione delle procedure al fine di conseguire economie nell'utilizzo di risorse professionali e materiali;

    3. miglioramento dei livelli di informazione sia interna che esterna dell'amministrazione;

    4. incremento della produttività del lavoro;

    5. informatizzazione di processi, dati, informazioni;

    6. formazione del personale sul posto di lavoro al di fuori delle iniziative promosse dall'Ente;

    7. implementazione di un sistema di controllo di gestione nell'ambito delle linee guida fissate dall'ente;

    8. realizzazione di dispense, dossier, studi e ricerche, manuali operativi utili per il settore di impiego.

    2. L'Ente può individuare specifici settori di attività o particolari progetti dichiarati prioritari.

    (4) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 28 (5)
    Caratteristiche

    1. I progetti di produttività, per essere ammessi a finanziamento, devono prevedere:

    1. un'analisi dettagliata della situazione esistente sulla quale si intende intervenire;

    2. una analitica presentazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;

    3. una adeguata rappresentazione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi;

    4. i metodi di misurazione per la verifica dei risultati del progetto;

    5. i tempi di realizzazione del progetto e gli eventuali momenti di verifica dello stato di avanzamento dello stesso;

    6. l'analisi comparativa costi/benefici del progetto anche nel caso in cui i risultati del progetto abbiano caratteristiche qualitative;

    7. l'individuazione del personale coinvolto e dei compiti individuati per ciascuno;

    8. l'entità delle risorse incentivanti richieste per il progetto con le relative misure individuali.

    2. La valutazione sull’ammissibilità spetta al Dirigente responsabile della struttura che provvede ad approvarli.

    3. I progetti disciplinati da questo articolo sono oggetto di informazione.

    (5) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 29 (6)
    Vincoli realizzativi

    1. Il personale coinvolto nei progetti di produttività non è di norma distolto dalle ordinarie attività e quindi, salvo motivate eccezioni, partecipa al progetto in eccedenza al proprio ordinario impegno lavorativo inteso in termini non di orario, ma di rendimento.

    2. Il progetto può anche riguardare la realizzazione di attività ordinarie, qualora vi siano incrementi di produttività; nel caso in cui il progetto consista in attività informatiche, lo stesso deve risultare compatibile con le scelte in materia dell’ente.

    3. L’entità delle risorse assegnate al progetto è proporzionato all’impegno richiesto, ma soprattutto al "valore" dei risultati conseguibili dal progetto stesso.

    4. Al termine dell’attività di progetto, il Dirigente certifica se il progetto ha raggiunto gli obiettivi previsti.

    5. La liquidazione degli incentivi avviene alla conclusione dei progetti, documentata attraverso apposita relazione conclusiva, o annualmente sulla base di stati di avanzamento delle iniziative per i progetti pluriennali, mediante apposito modello di liquidazione predisposto dal Servizio per il Personale. La liquidazione è trasmessa all’Ufficio previdenza e stipendi per il pagamento dei compensi. In ogni caso, ogni responsabilità in ordine alla liquidazione dei compensi previsti dal presente comma è posta in capo ai dirigenti delle strutture organizzative coinvolte.

    6. Gli incentivi individuali dovranno essere compresi tra un minimo di 250,00 euro a progetto ed un massimo di 2.500,00 euro annuali.

    (6) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 30 (7)
    Incentivi di cui alle lettere a), c), d), e) dell’art. 98 C.C.P.L. 2002-2005

    1. Nell’ambito della quota B) è possibile remunerare le attività richiamate dall’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003, come sostituito dall’accordo stralcio di data 20.4.2007, alle lettere a), c), d), e).

    2. Gli incentivi erogati secondo questo articolo sono compresi tra un minimo di 250,00 euro e un massimo di 2.500,00 euro annuali e sono cumulabili con quelli di cui all’art. 29, comma 6, nel limite massimo di € 2.500,00 annui lordi.

    3. Si prescinde dal limite minimo di cui al precedente comma per gli incentivi erogati a titolo di produttività collettiva (lett. a) dell’art. 98).

    (7) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 31 (8)
    Contrattazione decentrata

    1. Prima di utilizzare le risorse della quota B) del fondo produttività, i Dipartimenti stipulano un accordo decentrato sulle modalità di utilizzo delle risorse e le linee generali dei progetti tenuto conto di quanto previsto dal presente Titolo. Tali accordi devono essere inviati all’APRaN.

    (8) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 32
    Comunicazioni al Nucleo di Valutazione

    1. Nell’ambito della procedura di valutazione della dirigenza, il Nucleo di cui all’art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 tiene conto delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 25.

    2. Il Dipartimento competente in materia di personale comunica i budget attribuiti alle diverse strutture e annualmente invia un report in forma statistica con le attribuzioni per struttura degli incentivi di questo accordo.

    Art. 33 (9)
    Economie di gestione

    1. Per la Provincia autonoma di Trento, entro il mese di gennaio di ciascun anno l’Amministrazione determina le risorse generate da economie di gestione da finalizzare alla quota B) del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi. Le suddette risorse sono quantificate sulla base del 60% delle minori spese verificate per l’anno precedente sulle tipologie di spesa che saranno individuate dall’ente.

    2. Le risorse di cui al comma 1 sono valutate comunque obbligatoriamente al netto delle economie ascrivibili ai vincoli posti dal patto di stabilità interno o da altre disposizioni della legislazione nazionale o provinciale vincolanti per l’Amministrazione.

    3. Le risorse di cui al comma 1 sono ridistribuite di norma mediante budgetizzazione a favore dei dipartimenti con riferimento principale alle strutture che le hanno determinate.

    4. Questo articolo acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle economie conseguite nell’anno 2011.

    (9) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 Accordo in ordine alle modalità di utilizzo FO.R.E.G. del 25 gennaio 2012

    Art. 34
    Disposizioni finali in materia di produttività

    1. Al Dipartimento Affari finanziari possono essere assegnate risorse in aggiunta rispetto alla quota B) fino ad un massimo dell’1% delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell’attività di accertamento tributario. Le modalità di utilizzo e di liquidazione di tali ulteriori risorse sono individuate con apposito provvedimento della Giunta provinciale previa concertazione sindacale.

     

    TITOLO IV
    NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

    Art. 35
    Indennità di volo

    1. Al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero l’indennità di volo è corrisposta nella misura di € 2.500,00 mensili lordi.

    2. L’indennità di volo è ridotta per le situazioni di status che prevedano la riduzione dello stipendio; la stessa è corrisposta per i primi 12 mesi di assenza dovuti a malattia, inidoneità temporanea ed infortunio dipendenti da cause di servizio. Qualora la malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio non siano dipendenti da causa di servizio, l’indennità è corrisposta per intero per i primi otto mesi ed al 50% per i successivi quattro mesi. Ai fini della maturazione dei predetti periodi si sommano le assenze verificatesi per malattia, inidoneità temporanea o infortunio nel triennio precedente l’episodio morboso in corso.

    3. Fino ad eventuale iscrizione al fondo volo, nel caso di inidoneità alle mansioni di pilota di elicottero, accertata dai competenti organi, ma di idoneità allo svolgimento di altre mansioni, il dipendente può, a domanda, essere inquadrato nella figura professionale di pilota non operativo, con l’affidamento di compiti e mansioni correlate alla propria esperienza professionale. Il dipendente mantiene quanto ha in godimento a titolo di maturato economico. In aggiunta al trattamento economico correlato alla categoria e livello di inquadramento, al dipendente sono corrisposti, a partire dalla data di perdita brevetto e a condizione che sia stata liquidata la somma assicurata per perdita brevetto di cui all’articolo 39:

    1. a titolo di assegno personale di salvaguardia pensionabile, il 50% dell’indennità di volo in godimento;

    2. a titolo di assegno personale pensionabile di carattere accessorio, il 20% dell’indennità di volo in godimento.

    Gli assegni personali di cui ai precedenti punti a) e b) sono corrisposti per tredici mensilità e sono riassorbibili con ogni miglioramento economico della retribuzione fondamentale nella misura del 40%. In ogni caso il riassorbimento viene effettuato a partire dall’assegno personale pensionabile non in quota A).

    4. L’indennità di volo è corrisposta nella misura del 50 per cento nei confronti del personale neo assunto fino alla certificazione, da parte dell’organo competente, dell’avvenuta acquisizione dell’operatività su almeno uno degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento.

    Art. 36
    Prolungamento dell’orario di lavoro

    1. L’indennità di volo compensa, in aggiunta al corrispettivo spettante per lavoro straordinario, il prolungamento dell’orario di lavoro che viene effettuato per esigenze di servizio al fine di garantire l’espletamento del servizio di elisoccorso per tutta la durata delle "effemeridi".

    2. Al personale che per esigenze di servizio prolunga il normale orario di lavoro per i fini di cui al precedente comma, spetta il rimborso chilometrico unicamente nel caso in cui abbia avuto doppio accesso al lavoro durante il normale turno di lavoro o in quanto abbia prestato servizio in giorni in cui non era tenuto a prestare lavoro.

    Art. 37
    Indennità per gli incarichi di post holder

    1. Al personale cui siano affidati, ai sensi della normativa aeronautica vigente, gli incarichi di "post holder" sono corrisposte, a decorrere dalla data di attribuzione degli incarichi medesimi, le seguenti indennità mensili lorde:

    INCARICO

    INDENNITA’ MENSILE LORDA

    FLIGHT OPERATIONS POST HOLDER

    € 865,00

    MAINTENANCE POST HOLDER

    € 765,00

    CREW TRAINING POST HOLDER

    € 432,00

    GROUND OPERATIONS POST HOLDER

    € 432,00

    FLIGHT SAFETY POST HOLDER

    € 432,00

    2. L’accettazione degli incarichi di post holder da parte del personale individuato dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Protezione civile è obbligatoria.

    3. La corresponsione delle indennità di questo articolo è sospesa in caso di intervenute significative variazioni, a livello nazionale, in ordine alle caratteristiche tecniche e alle funzioni svolte nell’ambito dei suddetti incarichi. In conseguenza di ciò, si provvederà alla tempestiva convocazione delle parti negoziali per la revisione di dette indennità nell’ambito di apposito accordo stralcio.

    Art. 38
    Indennità per rilascio e/o estensione del certificato di revisione dell’aeronavigabilità

    1. Al personale provinciale autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) al rilascio e/o estensione del certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento, è attribuita un’indennità annua pari al 50% del costo che l’Amministrazione avrebbe sostenuto per il rilascio e l’estensione dell’ARC da parte di ENAC in relazione a ciascuno degli elicotteri.

    2. L’indennità prevista dal precedente comma, liquidata al termine di ciascun anno sulla base dei dati comunicati dall’Accountable manager del nucleo elicotteri, non potrà comunque superare € 8.500,00 annui lordi.

     

    Art. 39
    Assicurazioni

    1. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i piloti contro i rischi di volo ed infortunio in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della Provincia, a norma dell’art. 935 del Cod. Nav., per i seguenti capitali:

    1. morte € 413.165,52;
    2. invalidità permanente (generica) assoluta € 516.456,90;
    3. per invalidità permanente (generica) parziale. I capitali corrispondenti alle percentuali di liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL, a norma di legge; dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta.

    2. L’Amministrazione provvederà ad assicurare i piloti per "perdita brevetto", intendendosi per tale la perdita del brevetto derivante da invalidità permanente al volo professionale stabilita da un istituto medico legale dell’Areonautica militare mediante visita di I classe, secondo le età ed i massimali previsti dalla seguente tabella:

    ETA’

    MASSIMALI

    fino a 44 anni

    € 298.099,00

    fino a 45 anni

    € 261.410,00

    fino a 46 anni

    € 252.238,00

    fino a 47 anni

    € 247.651,00

    fino a 48 anni

    € 240.772,00

    fino a 49 anni

    € 236.186,00

    fino a 50 anni

    € 229.307,00

    fino a 51 anni

    € 217.842,00

    fino a 52 anni

    € 206.376,00

    fino a 53 anni

    € 192.618,00

    fino a 54 anni

    € 183.445,00

    fino a 55 anni

    € 169.687,00

    fino a 56 anni

    € 137.584,00

    fino a 57 anni

    € 103.188,00

    fino a 58 anni

    € 71.085,00

    fino a 59 anni

    € 38.982,00

    fino a 60 anni

    € 5.733,00

    3. L’assicurazione per perdita brevetto dovrà prevedere:

    1. la possibilità di ridefinire annualmente il premio e la somma assicurata a seconda dell’età dei dipendenti e la possibilità di comunicare, per gli adempimenti di conseguenza, cessazioni dal servizio o nuove assunzioni di piloti in corso d’anno;

    2. il diretto versamento all’Amministrazione provinciale del 50% dell’indennizzo di cui al precedente comma 2 nel caso in cui il pilota che ha perso il brevetto si avvalga della facoltà di essere adibito ad altre mansioni prevista dall’articolo 56, comma 3, del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003.(11)

    4. Con le frasi:

    "fino a 44 anni" si intende: fino alla data di compimento del 44° anno di età;
    "fino a 45 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 44° anno di età fino alla data del compimento del 45° anno di età;
    e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
    "fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data del compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.

    5. La polizza assicurativa stipulata per "perdita brevetto", di cui ai commi precedenti, verrà estesa ai rischi professionali ed extraprofessionali in attesa e fino a quando i piloti non siano iscritti al fondo volo.

    (11) interpretazione autentica  di data 19 dicembre 2013

    Art. 20

     

    Art. 40
    Mantenimento brevetto

    1. L’Amministrazione, nei limiti delle proprie capacità operative, garantisce ai piloti il mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni richieste per l’attività svolta per l’Amministrazione provinciale per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali ed operative.

    Art. 41
    Visita medica

    1. Le giornate impiegate dai piloti per sottoporsi a visite mediche ordinarie e straordinarie di idoneità presso le autorità competenti o per il mantenimento o il rinnovo dei brevetti sono considerate lavorate. Per i relativi viaggi spetta il trattamento di missione ove previsto.

    Art. 42
    Indennità di volo per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri

    1. Al personale assegnato al nucleo elicotteri e addetto alla manutenzione degli elicotteri in dotazione alla Provincia è attribuita un’indennità di volo di € 280,00 mensili lordi.

    2. L’indennità di volo compete esclusivamente al personale che opera a bordo degli elicotteri durante l’attività di volo.

    Art. 43
    Indennità per lo svolgimento di attività defensionale

    1. Per la Provincia autonoma di Trento, in applicazione dell’art. 30, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, al personale inquadrato nelle figure professionali di avvocato e di avvocato cassazionista e al personale inquadrato nella figura professionale di Funzionario Esperto indirizzo amministrativo/organizzativo assegnato all’Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, è attribuita, a decorrere dall’1 agosto 2006 in sostituzione del compenso previsto dall’art. 120 del C.C.P.L. 2002-2005 e del compenso per area direttiva, una indennità onnicomprensiva per lo svolgimento dell’attività di assistenza legale pari ad annui lordi € 14.625,00.

    2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura rapportata all’orario di lavoro.

    3. Nei confronti del personale interessato da questo articolo è confermata l’impossibilità di attribuzione di indennità per area direttiva, mentre cessa a decorrere dall’1 agosto 2006 la corresponsione di qualunque compenso di produttività, ad eccezione della quota di cui alla lettera a) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005.

    4. Al finanziamento dell’indennità si provvede mediante le risorse ordinariamente stanziate sul bilancio provinciale per le spese di attività defensionale.

    5. Il personale inquadrato nella categoria D, livello base, figura professionale di Avvocato o categoria D, livello evoluto, figura professionale di Funzionario Esperto indirizzo amministrativo/organizzativo, all’atto dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578, è inquadrato nella categoria D, livello evoluto, Avvocato Cassazionista. Tale inquadramento ha come decorrenza la data di iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578.

     

    TITOLO V
    DISPOSIZIONI VARIE

    Art. 44
    Inquadramento per il personale proveniente da altri enti del comparto

    1. Il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento proveniente per mobilità da enti del comparto Automomie locali a partire dal 30 settembre 2006 ed inquadrato presso l’ente di provenienza nella categoria C, liv. evoluto, che abbia avuto accesso mediante concorso pubblico per il quale sia stato richiesto il diploma di laurea, è inquadrato dalla data di sottoscrizione di questo accordo nella categoria D, livello base, con il trattamento economico del personale in possesso di laurea.

     

    Art. 45
    Fruizione ferie residue in caso di trasformazione di posti
    da tempo pieno a tempo parziale o viceversa

    1. In deroga a quanto previsto dal comma 12 dell’art. 42 (Ferie) del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come sostituito dall’art. 18 del CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008, in caso di trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, i dipendenti in servizio presso la Provincia e gli enti strumentali dovranno fruire delle ferie maturate prima della trasformazione stessa. Qualora eccezionali esigenze di servizio o di carattere personale non ne consentano la fruizione entro il suddetto termine, l’Amministrazione consentirà la fruizione delle ferie residue nel medesimo numero di giornate maturato nel precedente regime orario e non provvederà ad operare alcun conguaglio economico.

    2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2010.

     

     

    TITOLO VI
    NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 46
    Norma finale

    1. Cessano di essere applicati l’Accordo di settore di data 29 settembre 2006, fatto salvo quanto previsto al comma 2, e gli accordi decentrati recanti discipline incompatibili con questo accordo.

    2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 43 (Inquadramento idonei alle procedure di progressione verticale) e al comma 8 dell’art. 44 (Inquadramento nelle qualifiche forestali del personale inquadrato nelle figure professionali di guardia ittico-venatoria, sorvegliante idraulico e coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza) dell’Accordo di settore di data 29.9.2006.

     


    ALLEGATO A)

    MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI LINGUE

     

    Art. 1

    1. Il personale in servizio presso le strutture individuate dalla Giunta provinciale, ivi compreso il personale in posizione di comando, messo a disposizione o assunto a tempo determinato, è ammesso per le posizioni lavorative che necessitano di uso frequente della lingua straniera, a domanda, a sostenere l’esame per l’accertamento della conoscenza scritta e parlata di almeno due lingue straniere.

    Art. 2

    1. Nella domanda d’esame il dipendente deve indicare almeno due lingue straniere, diverse dall’italiano ed escluso il ladino, per le quali chiede l’accertamento. Nel caso di esito negativo dell’esame il dipendente potrà ripresentare domanda. Il dipendente può inoltre richiedere un nuovo accertamento della conoscenza delle lingue; in tal caso la nuova valutazione sostituisce la precedente anche nel caso in cui fosse peggiorativa. L’accertamento di ulteriori lingue può essere proposto anche successivamente alla domanda originale. L’accertamento ha luogo a cadenza annuale; le domande devono essere presentate al Servizio per il Personale entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

    Art. 3

    1. La Commissione d’accertamento, nominata all’inizio dell’anno dalla Giunta provinciale, è composta:

    1. da un dirigente, che la presiede;
    2. da un esperto per ciascuna lingua che forma oggetto delle singole domande.

    2. Funge da segretario un dipendente provinciale.

    Art. 4

    1. Gli accertamenti si articolano in prove scritte e orali, il cui grado di difficoltà si differenzia secondo le seguenti classi di categorie/livelli:

    classe 1: fino alla categoria B, livello evoluto;
    classe 2: categoria C, livello base ed evoluto; classe 3: categoria D, livello base ed evoluto.

    2. La prova scritta per ciascuna lingua consiste in due traduzioni, una dalla lingua straniera all’italiano, l’altra dall’italiano alla lingua straniera. Per ciascuna lingua straniera e per ogni classe di categorie/livelli sarà assegnata un’unica traccia.

    3. Sono ammessi alle prove orali i dipendenti che hanno superato almeno due prove scritte concernenti altrettante lingue, con una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna di esse e votazione positiva in entrambe le traduzioni; le prove orali possono consistere in traduzioni o conversazioni nelle lingue straniere per le quali il dipendente abbia conseguito il suindicato punteggio e si svolgono senza ricorso a procedure di sorteggio.

    4. Le prove orali si intendono superate qualora il dipendente abbia conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna di esse.

    5. L’accertamento ha esito positivo qualora il dipendente abbia ottenuto almeno 6/10 in entrambe le prove scritte e nelle relative prove orali.

    6. Il punteggio per lingua è determinato dalla media tra il voto della prova scritta e di quella orale.

    7. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma del punteggio per lingua.

    Art. 5

    1. Espletate le prove e attribuito al dipendente il punteggio complessivo di cui al precedente articolo 4, la Commissione d’accertamento trasmette gli atti alla Giunta provinciale, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, attribuisce l’indennità mensile lorda in proporzione al punteggio riportato secondo la seguente tabella:

    punteggio inferiore a 16
    € 60,00

    punteggio da 16 a 22 compreso
    € 100,00

    punteggio superiore a 22 fino a 28 compreso
    € 142,00

    punteggio superiore a 28
    € 180,00

    2. Qualora sia richiesto l’accertamento di ulteriori lingue straniere ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 di questo allegato e l’accertamento abbia esito positivo, il punteggio riportato viene sommato a quello precedentemente raggiunto.

     

    Art. 6

    1. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove.