BACK09.gif (9867 byte)

 

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2065 di data 10 agosto 2001 e della certificazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti di data 12 settembre 2001, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, il giorno 21 settembre 2001, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

 

C.G.I.L. - F.P. (firmato)

C.I.S.L. F.P.S. (firmato)

U.I.L. - Enti locali (firmato)

per la DIR.P.A.T. (firmato)

per il Di.C.C.A.P. (firmato)

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo di settore su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali.

 


ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITÀ, PRODUTTIVITÀ E METODOLOGIA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenze

1. Il presente accordo si applica al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, i direttori, salvo particolari disposizioni, nonché il personale delle qualifiche forestali e del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Il presente accordo si applica al personale di cui all’Accordo provinciale integrativo per il personale addetto alla manutenzione stradale di data 25 settembre 2000, tenuto conto delle disposizioni dettate dal comma 2 dell’art. 80, dal comma 2 dell’art. 82 e dal comma 3 dell’art. 84 del presente accordo.

3. Le disposizioni del presente accordo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, salvo diverse disposizioni dettate da singoli articoli.

4. Il trattamento di missione e le disposizioni di cui all’art. 36 del presente accordo si applicano secondo le disposizioni che regolano il personale dell’area non dirigenziale della Provincia autonoma anche al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ed al personale delle qualifiche forestali.

 

TITOLO I

 

RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 2
Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle Amministrazioni, si articola nei modelli relazionali della contrattazione collettiva, della concertazione, dell’informazione e delle procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, cosi come previsti dal CCPL 8 marzo 2000.

 

Art. 3
Contrattazione decentrata

1. Ad ulteriore specificazione di quanto previsto nel comma 3 del CCPL 8.3.2000, la contrattazione decentrata ha luogo a livello di Dipartimento Organizzazione e personale sulle seguenti materie:

  1. criteri generali per la determinazione dei progetti di produttività;
  2. linee di indirizzo generale in materia di formazione ed aggiornamento;
  3. attuazione delle normative contrattuali in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro;
  4. modalità di applicazione della normativa sul part-time;
  5. elementi integrativi delle norme previste dal CCPL per la mobilità territoriale.

2. La contrattazione decentrata ha luogo a livello di Dipartimenti o, su delega degli stessi, a livello di Servizi sulle seguenti materie:

  1. modalità di attuazione dei progetti di produttività;
  2. programmazione di calendari di lavoro, su richiesta dell'Amministrazione, con orari plurisettimanali, con tetto minimo di 24 ore e massimo di 45;
  3. uso in concessione, da parte del personale dipendente, degli alloggi di servizio per l'espletamento di servizi di custodia, portineria, vigilanza e altri servizi similari;
  4. riflesso delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
  5. modalità di corresponsione di eventuali trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di compiti che comportino responsabilità, oneri o disagi, con particolare riguardo ad innovazioni organizzative.

3. Per gli Enti funzionali la contrattazione decentrata ha luogo per tutte le materie di cui ai commi 1 e 2 a livello di struttura apicale dell’Ente.

 

Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

1. La contrattazione decentrata deve riferirsi agli istituti contrattuali attribuiti a tale livello.

2. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

3. La contrattazione decentrata per tutte le materie ad essa demandate può essere avviata a partire dall'esecutività del presente contratto. Gli accordi contrattuali decentrati, che possono di comune accordo essere modificati prima della scadenza del contratto provinciale, prorogano la loro efficacia sino alla stipulazione di successivi contratti decentrati, salvo diversa previsione di un successivo accordo di comparto.

4. Gli accordi di cui al precedente comma sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione all'AGENZIA, che per estratto ne dà periodicamente notizia alle OO.SS., che potranno ottenere dalla medesima copia a richiesta.

 

Art. 5
Composizione delle delegazioni e soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata

1. La delegazione trattante per la contrattazione decentrata è composta:

1) per la parte pubblica:

- per i Dipartimenti dal rispettivo dirigente o da un suo delegato, con l'assistenza, se richiesta, delle strutture competenti in materia di organizzazione e personale, al cui esame va comunque sottoposto l'accordo prima della sottoscrizione;

2) per le organizzazioni sindacali:

- dalle R.S.U., ove costituite, o in attesa della costituzione dalle RSA;

2. La delegazione trattante per gli Enti funzionali è composta:

1) per la parte pubblica:

- dal dirigente della struttura apicale o da un suo delegato, con l'assistenza, se richiesta, dell’APRAN, al cui esame va comunque sottoposto l'accordo prima della sottoscrizione;

2) per le organizzazioni sindacali:

- dalle R.S.U., ove costituite, o in attesa della costituzione dalle RSA;

                        - da non più di due componenti per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCPL..

 

TITOLO II

 

INDENNITA’

Art. 6
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste dal presente accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività di particolare impegno nonché di attività obiettivamente disagiate.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste dal contratto collettivo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno nell’attività svolta dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

 

Art. 7
Costituzione del fondo per l'indennità per area direttiva

1. Il fondo é determinato nelle seguenti quantità:

1999 L. 600.000.000;

2000 e anni successivi L.1.220.000.000 esclusi gli oneri riflessi.

2. Le risorse che dovessero residuare sono attribuite alla quota B del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi.

 

Art. 8
Attribuzione del fondo per l'indennità per area direttiva

1. Il fondo può essere attribuito alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

2. Il fondo viene suddiviso tra i Dipartimenti e strutture equiparate per il 60% in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D, con esclusione del numero dei dipendenti cui sia attribuita l’indennità di cui al comma 3 del presente articolo e degli artt. 20 e 21, nonché dei dipendenti cui è attribuita l’indennità forestale pensionabile. Il restante 40% del fondo viene suddiviso tra le strutture non considerate ai fini della precedente ripartizione ed in incremento della quota di finanziamento di ciascun Dipartimento in relazione ad una successiva individuazione effettuata dall’Amministrazione, sentiti i dirigenti generali.

3. Le risorse di cui all’art. 7 sono attribuite per un importo minimo di Lire 5.000.000.= annue lorde, erogate per 13 mensilità ai responsabili di settore del Servizio Gestione strade, del Laboratorio prove materiali, del cantiere provinciale, del cantiere A.S.S.M. (finanziato per complessivi 16 dipendenti) e al responsabile del coordinamento dell’attività del Centro per l’infanzia. Qualora il numero di dipendenti finanziato, di cui al presente comma, sia incrementato saranno conseguentemente integrate le relative risorse.

 

Art. 9
Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva

1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per area direttiva e la relativa misura.

2. L’indennità è corrisposta dal 1° gennaio al personale individuato entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è erogata mensilmente in misura pari ad 1/12 dell’importo annuo.

3. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

4. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

5. L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

6. L’Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte dai dirigenti in relazione all’indennità per area direttiva, ivi compresa l’assegnazione del 40% di cui al comma 2 dell’art. 8. Il Dipartimento Organizzazione e personale, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell’indennità per area direttiva determina nella configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali.

 

Art. 10
Misura dell'indennità per area direttiva

1. L’indennità per area direttiva è differenziata da parte del dirigente in relazione ad una graduazione degli elementi di cui al comma 1 dell’art. 8 fra un importo minimo di Lire 3.000.000.= e l’importo massimo contrattuale di Lire 8.000.000.=, in relazione al budget assegnato alla struttura.

 

Art. 11
Norma transitoria per indennità per area direttiva - anni 1999 e 2000

1. I dirigenti individuano entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, relativamente all’anno 2001, le posizioni di lavoro cui attribuire l’indennità per area direttiva secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

2. Per gli anni 1999 e 2000 l'indennità per area direttiva é attribuita a coloro che sono individuati quali percettori per l'anno 2001, purché vi sia stata una presenza in servizio, per il personale a tempo pieno, di almeno 210 giorni e vi sia stata continuità nello svolgimento delle funzioni. Per l’anno 1999, qualora le risorse disponibili siano carenti rispetto alle quantità attribuite, si provvede ad una riduzione proporzionale delle indennità attribuibili. Non sono computate quali assenze quelle prevista dall’art. 95, comma 2, del CCPL 8 marzo 2000. L’indennità è attribuita anche a diverso personale per il quale, relativamente agli anni 1999 e 2000, si siano verificate le condizioni di cui all’art. 8.

3. Per attività a termine determinabile l’indennità può essere attribuita anche per periodi infrannuali.

 

Art. 12
Indennità per particolari attività

1. Al personale inquadrato nella categoria B, livello evoluto e nella categoria C, livello base, cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai, viene attribuita per il periodo annuale di riferimento un'indennità annua lorda di Lire 960.000.=.

L’indennità è corrisposta anche al personale assegnato all’Azienda speciale di sistemazione montana, che, durante la stagione lavorativa, svolga funzioni di responsabile di cantiere, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni e, dall’entrata in vigore del presente contratto, al personale inquadrato nelle categorie B evoluto e C base delle sezioni periferiche dell’Agenzia del Lavoro, in assenza di figure di categoria/livello superiore, vicario del responsabile.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo al personale Operatore dei servizi ausiliari con attività di coordinamento, inquadrato nella categoria B, livello base ed evoluto, l’indennità di cui al presente articolo è corrisposta nella misura annua lorda di Lire 600.000.=. Detta indennità ricomprende l’attribuzione con specifica disposizione di compiti ai sensi del d.lgs. n. 626/94.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale appartenente alla figura professionale di Assistente ad indirizzo socio-assistenziale del Centro per l’infanzia compete un’indennità di Lire 900.000.= annue lorde, erogata per tredici mensilità. Detta indennità compete al personale che svolga esclusivamente l’attività educativa e/o di coordinamento.

Al personale della categoria A che presti servizio presso il Centro per l’infanzia, presso la Scuola del Tonale e la Scuola di Candriai è corrisposta un’indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di Lire 450.000.= annue lorde, erogata per 13 mensilità.

2. L’indennità stabilita al comma 1 e di cui alla Tabella seguente viene erogata agli aventi diritto individuati dal dirigente di Servizio, d’intesa con il dirigente del Servizio per il Personale.

 

SERVIZI

CATEGORIA

FIGURA PROFESSIONALE

O FUNZIONI SVOLTE

Foreste

B ev.

Capo operai

ASSM

B ev./C base

Responsabile di cantiere

Agenzia del Lavoro

B ev./C base

Vicario del responsabile dei centri per l’impiego nelle sezioni in cui siano assenti figure di categoria/livello superiore

Viabilità

B base ed ev.

Personale addetto alla manutenzione

stradale responsabile di squadre di operai

Acque pubbliche ed

Opere idrauliche

B ev.

Sorvegliante idraulico -

responsabile di coordinamento

Opere Igienico-sanitarie

B ev.

Idraulico provetto -

responsabile di coordinamento

Geologico

B ev.

Responsabile di coordinamento di gruppi

o di squadre di operai

Patrimonio

B ev.

Responsabile di coordinamento di gruppi

o di squadre di operai

SEDI

Torri

Via Romagnosi

Piazza Fiera

Palazzo Giulia

Palazzo Istruzione

Piazza Dante

Centro Posta

B base ed ev.

Operatore dei servizi ausiliari con attività di

coordinamento

 

3. All'inizio di ciascun anno il dirigente del Servizio per il Personale informa le organizzazioni sindacali del personale circa il numero e le categorie/livelli del personale interessato all'indennità di cui al presente articolo.

4. La spesa di cui al presente articolo, esclusi gli oneri riflessi, non può superare Lire 120.000.000.=.

5. L’indennità per particolari attività è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Per tali periodi l’indennità è attribuita, a seguito di provvedimento formale d’incarico, al personale incaricato della sostituzione.

6. Per gli anni 1999 e 2000 al personale inquadrato nella categoria B, livello evoluto e nella categoria C, livello base l’indennità è attribuita qualora detto personale abbia prestato servizio per almeno 210 giorni e vi sia stata continuità nello svolgimento delle funzioni.

7. Le indennità di cui al presente articolo possono, in sede di contrattazione decentrata, a livello di Dipartimento Organizzazione e personale, essere estese ad ulteriori attività, nei limiti delle risorse stanziate, ove le responsabilità siano considerate pari alle attività individuate al comma 2.

8. Le risorse che dovessero residuare sono attribuite alla quota B del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi.

 

Art. 13
Indennità per attività disagiate

1. L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta dall’1 gennaio 2001 nella misura di Lire 5.300.= per i soli periodi di servizio effettivamente prestati al personale addetto:

2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta nella misura di Lire 8.000.= al personale addetto:

3. Al personale addetto all’attività di bitumatura stradale la misura dell’indennità di cui al comma 1, cumulabile anche con altre indennità in deroga all’art. 80, comma 2, è raddoppiata ed è corrisposta anche al personale di cui all’accordo del 25.9.2000.

4. L’indennità giornaliera di cui al presente articolo non può superare su base annua l’importo di Lire 2.500.000.=.

5. Le attività di cui al presente articolo sono indicative. In sede di contrattazione decentrata, a livello di Dipartimento Organizzazione e personale, possono essere individuate ulteriori attività cui corrispondere l’indennità per attività disagiate, ove il disagio sia rapportabile alle attività sopra identificate.

 

Art. 14
Riposo compensativo

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo viene attribuito a tutto il personale un compenso pari all’indennità di cui all’art. 106 del CCPL 8 marzo 2000, in alternativa, ove di maggior favore, ai compensi previsti dall’articolo 42, comma 2, del medesimo CCPL, fermo restando il riposo compensativo ivi previsto.

 

Art. 15
Indennità maneggio denaro

1. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio individuale di denaro per importi annui non inferiori a Lire 50.000.000.= è attribuita una indennità giornaliera pari a Lire 4.500.=, raddoppiata per il maneggio di importi annui superiori a Lire 300.000.000.=.

 

Art. 16
Indennità per centralinisti ciechi

1. Ai centralinisti telefonici ciechi è attribuita l’indennità di mansione spettante al corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. L’indennità viene corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

 

Art. 17
Indennità di lingue

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto la conoscenza delle lingue, a seguito di accertamento delle medesime sulla base di apposita disciplina di cui all’allegato b), costituisce titolo per il riconoscimento, limitatamente ai periodi di assegnazione, di una indennità mensile, per dodici mensilità, nella misura compresa fra Lire 100.000.= e Lire 300.000.=.

2. Qualora la misura vigente (5-15% dello stipendio mensile lordo iniziale) determini un’indennità di miglior favore per il personale in servizio, la medesima viene conservata nelle misure minime-massime fisse attualmente vigenti ed è attribuita parametrata secondo quanto disposto dall’allegato b).

3. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove. L’assenza dal servizio, diversa dal congedo ordinario, continuativa e di durata non inferiore al mese determina la sospensione della corresponsione dell’indennità.

4. Al personale provinciale che occupi posizioni lavorative che necessitano di uso frequente e sistematico della lingua ladina, la cui conoscenza sia stata accertata con le modalità di cui all’art. 3 del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m., verrà estesa un’indennità mensile con le modalità e nelle misure che saranno eventualmente individuate nell’accordo di settore riguardante i dipendenti comunali.

 

Art. 18
Indennità di vigilanza

1. Al personale inquadrato nelle figure professionali di sorvegliante idraulico e di guardia ittico-venatoria della categoria B evoluto, in sostituzione delle indennità disciplinate dall’articolo 38, comma 4, dell’accordo 23 gennaio – 26 febbraio 1996 e s.m., è corrisposta, per tredici mensilità, un’indennità costituita dalle seguenti quote:

  1. da una quota di annue lorde Lire 1.368.000.= connessa alla categoria/livello di appartenenza;
  2. da una quota di annue lorde Lire 1.200.000.= a titolo di indennità di vigilanza.

2. L’indennità per la quota a) viene riassorbita in caso di passaggio di categoria.

 

Art. 19
Indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio presso l’Azienda speciale di sistemazione montana

1. Esclusivamente al personale inquadrato nella figura professionale di operaio specializzato (categoria B, livello evoluto) assegnato all’Azienda speciale di sistemazione montana, che, durante la stagione lavorativa, svolge funzioni di responsabile di cantiere è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, un’indennità annua lorda di Lire 2.042.000.= per tredici mensilità. La predetta indennità è riassorbita in caso di passaggio alla categoria C livello base.

2. E’ fatta la salva la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12. L’individuazione del personale incaricato delle funzioni di responsabile di cantiere è effettuata con determinazione del dirigente competente.

 

Art. 20
Assegno incaricati delle funzioni di ispettori del lavoro

1. Ai dipendenti provinciali in servizio incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con disposizione dell’Amministrazione è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno per 12 mensilità pari a Lire 4.200.000.= annue lorde.

 

Art. 21
Assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

1. Ai dipendenti provinciali in servizio incaricati con disposizione dell’Amministrazione delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno per 12 mensilità pari a Lire 3.600.000.= annue lorde.

 

Art. 22

Indennità per personale incaricato di funzioni di polizia giudiziaria

1. Per le attività di polizia giudiziaria, per ogni giornata di svolgimento delle attività ispettive esterne è corrisposta, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, un’indennità di Lire 8.000.=, ove non siano corrisposte le indennità di cui agli artt. 20, 21 e di cui al comma 3 dell’art. 8 del presente accordo, nonché le indennità per i sorveglianti idraulici, per le guardie ittico-venatorie, per il personale che svolga attività disagiate e per il personale che beneficia dell’indennità forestale o del relativo assegno personale.

 

Art. 23
Indennità responsabili prevenzione e protezione

1. Al funzionario cui è attribuito dalla Giunta provinciale l’incarico di responsabile del nucleo di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è attribuita, per la durata dell’incarico medesimo, un’indennità annua lorda di Lire 18.090.000.=.

2. Ai funzionari cui è attribuito, ai sensi dell’art. 75 della L.P. n. 7/97, dal rispettivo dirigente l’incarico di responsabile di prevenzione e protezione del Servizio, di cui all’art. 8 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è corrisposta, per la durata dell’incarico medesimo, un’indennità annua lorda non inferiore a Lire 3.000.000.= e non superiore a Lire 12.500.000.= a decorrere dall’1 gennaio 2001, tenuto conto delle dimensioni e della complessità del Servizio secondo criteri determinati in sede di contrattazione decentrata a livello di Dipartimento Organizzazione e personale.

3. L’indennità di cui al presente articolo non spetta al personale con qualifica di direttore e di dirigente.

 

Art. 24
Indennità personale Motorizzazione civile

1. Al personale assegnato alla struttura competente in materia di Motorizzazione civile è corrisposta una indennità di Lire 8.000.= lorde per ogni giornata di prestazione effettiva per lo svolgimento di operazioni di revisione/collaudi e per gli esami di guida.

2. Qualora le operazioni di cui al precedente comma siano svolte fuori dalla sede di servizio al personale viene corrisposta un’ulteriore indennità di Lire 11.000.= lorde giornaliere, qualora non spetti il trattamento di missione.

3. L’Amministrazione si impegna ad assicurare una tendenziale rotazione degli incarichi nelle operazioni di revisioni ed esami.

4. Con contrattazione decentrata possono essere definite le modalità di attribuzione di una incentivazione oraria, nella misura massima del 50% di un’ora di lavoro straordinario, per il personale che, al di fuori dell’orario di servizio, presta attività di revisione e di esaminatore ed al personale adibito all’attività di supporto per le medesime attività. Alla relativa spesa si fa fronte con risorse derivanti dall’1% dell’importo riscosso ogni anno ai sensi della legge n. 870/86 e s.m..

 

Art. 25
Indennità per servizio ordinario festivo e notturno

1, Al personale che presti servizio ordinario festivo e notturno è corrisposta una indennità oraria, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, pari, rispettivamente, a Lire 4.000.= per servizio ordinario festivo e notturno e a Lire 5.300.= per servizio ordinario festivo – notturno per il personale fino alla categoria B, livello evoluto, e di Lire 4.800.= e Lire 6.200.= per il personale delle categorie/livelli superiori.

2. E’ considerato orario notturno quello che va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

 

Art. 26

Indennità per messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente percepito in base al disposto del comma 2 dell’art. 25 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13, al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento inquadrato nella categoria D o in possesso della qualifica di direttore, che venga messo a disposizione per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale o comprensoriale, compete, oltre al trattamento di missione, un’indennità fissa pari a Lire 1.500.000.= mensili lorde. Durante tale periodo è sospesa l’attribuzione di qualsiasi diverso trattamento accessorio corrisposto dalla Provincia autonoma di Trento.

 

Art. 27
Trattamento economico di missione

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il trattamento economico di missione è disciplinato ai sensi dell’allegato c) del presente accordo ("Regolamentazione dei viaggi di missione del personale provinciale").

 

Art. 28
Flessibilizzazione d’orario

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 94 del CCPL 8 marzo 2000, al personale in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete un compenso accessorio ragguagliato ad ora, retribuito con una maggiorazione percentuale del 30% di 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive. La medesima indennità viene corrisposta per i turni svolti nella sesta giornata ove l’orario sia normalmente ripartito per chi opera nel Servizio su cinque giorni. L’Amministrazione regola, in quanto necessario, l’applicazione gestionale del presente comma.

2. Negli accordi decentrati che prevedano lo svolgimento di attività con orari plurisettimanali e annuali possono essere retribuite in relazione ad un preminente interesse dell’Amministrazione le ore eccedenti l’orario medio settimanale con l’indennità di cui al comma 1.

 

Art. 29
Indennità di sede disagiata

1. Al personale assegnato al Centro di ecologia alpina è corrisposta una specifica indennità di Lire 25.370.= per i giorni di effettiva presenza presso la sede del Centro – Viote del Monte Bondone.

 

Art. 30
Indennità di sportello

1. Al personale provinciale addetto all’attività di sportello al pubblico è attribuita un’indennità di Lire 5000.= giornaliere per ogni giornata di prestazione effettiva. Il compenso spetta per ogni giornata di servizio al pubblico prestata in via continuativa per una durata non inferiore alle tre ore. L’indennità spetta anche a coloro che svolgono servizi di informazione ed assistenza al pubblico tramite il mezzo telefonico (call-center) per lo stesso tempo. La medesima non spetta a chi svolge l’attività con carattere di saltuarietà nell’ambito della giornata. All’individuazione del personale avente diritto provvede il dirigente del Servizio competente, d’intesa con il dirigente del Servizio per il Personale.

2. L’importo complessivo dell’indennità di sportello non può eccedere Lire 115.000.000.= annue lorde.

 

Art. 31
Trattamento economico del personale provinciale assegnato all’Ufficio di Bruxelles

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, al personale provinciale che presta servizio presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea sono attribuite, oltre al trattamento economico spettante, le seguenti indennità:

A) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via saltuaria e comunque per brevi periodi: è confermata l’attribuzione del trattamento economico di missione;

B) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via continuativa, ma che non risiede in Belgio:

  1. attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di Lire 6.000.000.= mensili, per dodici mensilità;
  2. rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, da Bruxelles a Trento, una volta ogni trimestre;
  3. rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

I trattamenti sono attribuiti per tutto il periodo di assegnazione all’Ufficio, ivi inclusi periodi festivi e prefestivi e i periodi di ferie. Per i periodi di malattia e infortunio l’indennità spetta solo se il periodo è trascorso a Bruxelles. L’indennità di cui alla lettera a) subisce tutte le riduzioni cui è eventualmente assoggettata la retribuzione fondamentale. In caso di aspettativa per maternità i trattamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono sospesi;

C) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via continuativa da tre anni o che risiede in Belgio:

  1. attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di Lire 4.000.000.= mensili, per dodici mensilità;
  2. rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

Il computo dei tre anni di cui alla presente lett. C) decorre dall’entrata in vigore del presente accordo.

2. Al personale di cui alle lettere A) e B) nel caso debba compiere viaggi di missione di servizio, ivi inclusi quelli a Trento, è attribuito il trattamento di missione limitatamente al rimborso delle spese di viaggio.

3. L’Amministrazione, in presenza di particolari circostanze, può maggiorare l’indennità comunque nei limiti previsti per il personale del Ministero degli Affari esteri di corrispondente inquadramento e ne dà informazione alle OO.SS.. Al personale con qualifica di dirigente o direttore l’indennità spetta nelle misure previste per il restante personale, salvo diverse misure previste dai rispettivi contratti collettivi.

4. Al personale di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per il restante personale provinciale. Per quanto riguarda il calendario di lavoro, in assenza di regolamentazione specifica, si fa riferimento alle giornate festive previste dalla legislazione e dagli accordi sindacali per il personale dipendente dell’Unione Europea.

 

Art. 32
Indennità per commissioni di concorso e di esame

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto ai dipendenti nominati dall’Amministrazione commissari in commissioni di concorso e di esame per il rilascio di abilitazioni ed attestati è attribuito un compenso pari al 20% di quello previsto per i membri esterni. Spetta inoltre ai dipendenti, qualora l’attività prestata ecceda il normale orario di servizio, il compenso per lavoro straordinario.

 

Art. 33
Indennità di mobilità personale dell’ex E.S.A.T.

1. Ai dipendenti dell'ex E.S.A.T. per i quali il trasferimento della sede di lavoro da Trento a S. Michele all'Adige provoca un peggioramento delle condizioni di mobilità dal luogo di residenza al luogo di lavoro, viene corrisposta l'indennità di mobilità di cui all'art. 69, comma 4, del CCPL sottoscritto in data 8 marzo 2000 secondo modalità e criteri da definirsi in apposito accordo decentrato fra Istituto Agrario di S. Michele all'Adige e le organizzazioni sindacali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora si presentino analoghe situazioni riguardanti altri Enti.

 

Art. 34
Elemento distinto della retribuzione e indennità per responsabili di procedimento

1. Al personale inquadrato nella categoria A e B, livello base, è corrisposto complessivamente un elemento distinto della retribuzione di Lire 270.000.= annue lorde. L’elemento distinto della retribuzione per il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi dell’art. 17 della L.P. 23.2.98, n. 3 riassorbe in pari misura l’assegno ad personam eventualmente in godimento.

2. Al personale cui sia stata affidata responsabilità di procedimento ai sensi della L.P. n. 23/92 negli anni 1998 e 1999 viene attribuita una tantum un’indennità annua lorda di Lire 200.000.=.

 

Art. 35
Cumulabilità delle indennità

1. Il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore a Lire 8.000.000.= annue lorde. Sono cumulabili per lo stesso periodo temporale le indennità per i lavori disagiati. Nel caso in cui la verifica del rispetto del limite di cumulabilità non possa essere effettuata tempestivamente la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso l’eventuale recupero è effettuato in un’unica soluzione con la prima mensilità utile successiva alla verifica.

 

Art. 36
Particolari disposizioni in materia di anticipazione sul T.F.R..

1. Qualora ricorrano i motivi di particolare gravità di cui all'art. 2, comma 7, lett. c), dell'Accordo per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per il personale della Provincia e degli Enti collegati, l'anticipazione può essere concessa una seconda volta anche prima che siano trascorsi otto anni dalla data della precedente concessione.

 

Art. 37
Personale a tempo determinato
e part-time

1. Il limite del 2%, previsto dal comma 2 dell’art. 36 del CCPL 8 marzo 2000, è elevato al 2,2%.

2. In attesa della revisione della normativa sul part-time agli Enti funzionali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

3. Il limite individuale annuo di lavoro supplementare di cui all’accordo di settore stralcio sottoscritto in data 26 marzo 2001 è esteso a tutto il personale in servizio a tempo parziale, limitatamente alle iniziative di formazione.

 

Art. 38
Disposizioni per il personale già assegnato alla Scuola del Tonale

1. Il personale in servizio presso il Servizio Gestione strade alla data di sottoscrizione del presente accordo, già assegnato al Servizio Istruzione e assistenza scolastica - Scuola del Tonale, può, a domanda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, optare per il mutamento di figura professionale di pari livello ed essere inquadrato, con decorrenza 1° settembre 2000, nella figura professionale di operaio specializzato-polivalente, categoria B, livello evoluto.

2. Il restante personale già assegnato al Servizio Istruzione e assistenza scolastica - Scuola del Tonale può, a domanda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, optare per il mutamento di figura professionale di pari livello per l’assegnazione ad altre strutture provinciali dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. Il personale che non effettua detta opzione é assegnato ad altre strutture provinciali, secondo modalità e termini stabiliti dall'Amministrazione con l'applicazione del presente contratto.

 

Art. 39
Norma transitoria

1. Le parti si impegnano a ridefinire con successivo accordo l’indennità per figure professionali operanti in Amministrazione.

2. E’ abrogato l’art. 8 dell’accordo di settore 16 marzo 1998. Il limite complessivo di cumulabilità dell’indennità di cui al comma 1 con l’indennità per area direttiva è di Lire 16.000.000.=.

3. Le parti si impegnano a definire con successivo accordo il trattamento del personale che assume responsabilità in relazione all’esercizio di funzioni inerenti l’applicazione del d.lgs. n. 494/98 e s.m. a far data dal 1° gennaio 2001, con particolare riferimento alla figura di coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell’opera.

 

Art. 40
Disponibilità finanziarie

1. I contratti collettivi decentrati devono garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite e non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente accordo.

2. In caso di accertamento di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell’efficacia temporale dell’accordo, ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.

 

TITOLO III

 

PRODUTTIVITA’

 

Art. 41
Disposizioni concernenti l'utilizzo del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

  1. Il fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi è suddiviso, a decorrere dall'anno 2001, in tre quote:
  1. una quota pari all’80 per cento (definita quota A) del fondo destinata alle finalità di cui alla lettera a) dell’art. 94 del CCPL 8 marzo 2000;
  2. una quota pari al 10 per cento (definita quota B) del fondo destinata alle finalità di cui alle lettere da b) ad e) del medesimo art. 94;
  3. una quota pari al 10 per cento del fondo destinata a remunerare gli esiti positivi della valutazione del personale.

2. I compensi corrisposti ai dipendenti sulla quota B non sono utili ai fini del TFR.

3. Il fondo di cui all'art. 93 del CCPL. 1998-2001 é aumentato di Lire 519.000.000.=.

 

Art. 42
Disposizioni operative per l'erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi - quota A

1. Ai fini dell'erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per la quota A, gli incentivi base di cui al comma 4 dell'art. 94 del CCPL 8 marzo 2000 sono stabiliti nelle seguenti misure lorde annue complessive:

 

2. La maggiorazione fino al 30 per cento di cui alla lettera a) dell'art. 94 del CCPL 8 marzo 2001, prevista per la valutazione dell'impegno partecipativo del dipendente, è attribuita ai singoli dipendenti in relazione agli esiti della valutazione previsti dalle disposizioni di cui al Titolo V. La misura della maggiorazione è proporzionata agli esiti della valutazione in due fasce di 15 punti percentuali (+15% per la valutazione di fascia "4", +30% per la valutazione di fascia "5"), utilizzando le risorse di cui al comma 4. Nel caso le risorse di cui al comma 4 risultino insufficienti rispetto alla piena attribuzione delle fasce di maggiorazione, si provvede alla riduzione proporzionale delle stesse. Detta maggiorazione viene corrisposta non oltre il mese di ottobre di ogni anno ed è calcolata sull’importo della quota a) effettivamente percepita.

3. La riduzione fino al 30 per cento di cui alla lettera a) dell'art. 94 del CCPL, prevista per la valutazione dell'impegno partecipativo del dipendente, è disposta nei confronti dei singoli dipendenti in relazione agli esiti della valutazione previsti dalle disposizioni di cui al Titolo V. La misura della riduzione è proporzionata agli esiti della valutazione in due fasce di 15 punti percentuali (-15% per la valutazione di fascia "2", -30% per la valutazione di fascia "1") e le risorse che derivano dall'applicazione della stessa transitano nella quota b) del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi. Nel primo anno solare di servizio il lavoratore non può ottenere né maggiorazione né decurtazione della quota presenza standard.

4. Per i fini di cui al comma 2 vengono utilizzate le risorse di cui all’art. 41, comma 1, lettera c), del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi. Tali risorse sono distribuite fra le strutture provinciali a livello dipartimentale o assimilato, per l'80 per cento sulla base dei parametri relativi al numero dei dipendenti equivalenti della categoria di appartenenza e per il 20 per cento tenuto conto di specifici indirizzi espressi dalla Giunta provinciale; in mancanza si provvede al riparto unicamente su base parametrica.

 

Art. 43
Disposizioni operative per l'erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi - quota B

1. Ai fini dell'erogazione della quota B del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi l'Ente, previa contrattazione ai sensi dell’art. 94, comma 2, del CCPL 1998-2001, predispone:

  1. l'elenco dei progetti aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 94 del CCPL 8 marzo 2000, corredati delle necessarie indicazioni concernenti, in particolare, le strutture, i dipendenti coinvolti e le risorse finanziarie a ciascun progetto destinate;
  2. l'elenco delle situazioni per le quali ricorrono le necessità individuate ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 94 del CCPL 8 marzo 2000. L'attribuzione dei compensi al personale è disposta da ciascun Ente secondo modalità e criteri fissati dal rispettivo organo di amministrazione. Nell’ambito dei progetti va dato rilievo alla flessibilità d’orario, considerando anche la necessità di doppio accesso al lavoro.

2. Le risorse della quota B relative al Fondo di ciascun anno possono essere utilizzate per progetti e situazioni con periodo di riferimento anche non coincidente con l'anno di riferimento del fondo.

3. L’Amministrazione può erogare, relativamente agli importi residui degli anni precedenti, risorse destinate a remunerare attività riscontrabili, temporanee e non altrimenti riconosciute.

 

Art. 44
Disposizioni transitorie per l'erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per gli anni dal 1998 al 2000

1. Le risorse del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi relative agli anni dal 1998 al 2000 sono destinate per una quota pari al 10 per cento del fondo di ciascun anno, cumulata per il triennio 1998-2000, alle finalità di cui alle lettere da b) ad e) dell'art. 94 del CCPL 8 marzo 2000 e sono portate ad incremento della corrispondente quota B in misura di un terzo per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

 

Art. 45
Criteri per la predisposizione di progetti speciali

1. Ogni anno l’Amministrazione predispone le linee guida per progetti di miglioramento della qualità dei servizi offerti e delle attività prestate.

2. I progetti speciali sono formulati dalle strutture nei tempi e con le modalità previste dall'Ente e sono accompagnati da apposita relazione contenente:

3. Le strutture proponenti i progetti sono tenute alla presentazione alla struttura indicata dall’Amministrazione della relazione finale a conclusione del progetto, dalla quale devono evincersi analiticamente e con chiarezza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

4. Per il relativo esame l’Amministrazione si può avvalere del Nucleo di valutazione.

5. Al momento dell'ammissione del progetto speciale vengono quantificate le risorse dedicate allo stesso.

 

Art. 46
Liquidazione della produttività quota progetti

1. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo (coefficiente collettivo per tutti i partecipanti al progetto) viene espresso nell'apposita scheda di rappresentazione del progetto. In dipendenza del grado di raggiungimento il budget originariamente assegnato viene diviso fra i partecipanti fra il 50 e il 100% in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo.

2. La liquidazione della quota B del fondo di produttività spetta a tutti i dipendenti inseriti nel progetto, avuto riguardo a:

 

Art. 47
Integrazione quota A del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi per gli anni 1998, 1999 e 2000

1. Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, cui sia stata attribuita la quota A del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, in servizio nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000, é attribuita un’integrazione una tantum della quota percepita ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera a), e dell’art. 50 del CCPL 23.1-26.2.1996.

2. L'integrazione di cui al comma 1 é finanziata per ciascun anno da:

  1. somme destinate al fondo, non spese e residuate dalla destinazione di cui all'art. 44, tenuto conto delle risorse destinate al finanziamento delle norme contrattuali del personale della formazione professionale;
  2. somme residuate dalla copertura dei costi contrattuali per gli anni 1998, 1999 e 2000, tenuto conto delle somme da destinare al personale appartenente ai profili professionali dei vigili del fuoco, delle qualifiche forestali e del personale della formazione professionale;
  3. somme residuate a seguito della distribuzione dell’indennità per responsabile di procedimento.

3. L’integrazione è attribuita quale rapporto fra l’importo complessivo di cui al comma 2 e le somme effettivamente percepite dai dipendenti ai sensi dell’art. 47 lettera a) e 50 del CCPL 23.1-23.2.1996 del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi per gli anni 1998, 1999, 2000.

4. Per il personale del Servizio Gestione strade di cui all’accordo 25.9.2000 l’integrazione di cui al comma 1 è attribuita con le stesse modalità di cui al comma 3 per gli anni 1998 e 1999, mentre per l’anno 2000 è corrisposta con riferimento agli importi virtuali spettanti al medesimo personale in applicazone degli articoli 47, lettera a), e 50 del CCPL 23.1-26.2.1996.

TITOLO IV

 

 

PROGRESSIONE ORIZZONTALE

 

Art. 48
Obiettivi generali della progressione orizzontale

1. La progressione economica all'interno della categoria e del livello, ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Ordinamento Professionale (N.O.P.) sottoscritto in data 8 marzo 2000, correla l'incremento retributivo alla crescita professionale, obiettivamente valutata dal responsabile di ciascun lavoratore e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.

2. I criteri per la progressione economica all'interno delle categorie, previsti dal citato art. 6 del N.O.P., sono integrati e specificati secondo quanto descritto nei seguenti articoli.

 

Art. 49
Seconda posizione retributiva

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo ordinamento professionale la progressione dalla prima alla seconda posizione retributiva di ciascun livello avviene, dopo un periodo di permanenza di cinque anni nella prima, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione di cui al Titolo V, per tutti i cinque anni una valutazione positiva. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo la quinta valutazione positiva.

 

Art. 50
Terza posizione retributiva

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Nuovo ordinamento professionale la progressione dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascun livello avviene mediante procedura comparativa fra gli appartenenti alla medesima figura professionale della posizione retributiva inferiore e in servizio a tempo indeterminato da almeno sei anni.

2. La procedura comparativa è effettuata su una graduatoria formulata annualmente, che viene formata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ogni dipendente, determinato dalla somma dei punteggi per ciascuno dei seguenti fattori:

  1. punteggio medio delle valutazioni effettuate negli ultimi cinque anni ai sensi del Titolo V;
  2. punteggio attribuito secondo l’allegato A) in relazione all’anzianità di servizio maturata nell’ultima categoria; i servizi svolti in categoria inferiore vengono valutati, arrotondati all’anno, per periodi superiori a sei mesi, con un punteggio pari a 0,5 punti per le categorie B e C e a 0,25 punti per la categoria D. E’ assimilato al servizio svolto nella categoria di inquadramento quello prestato nella categoria/livello immediatamente inferiore ove l’inquadramento sia stato conseguito per automatismi derivanti dal reinquadramento del profilo professionale, anche se previsto dalla legge o dal contratto, attraverso forme di accertamento della professionalità. Sono ricompresi nell’automatismo gli inquadramenti derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 8, della legge provinciale n. 5/92;
  3. punteggio per le conoscenze acquisite ai sensi dell'art. 70.

3. I singoli fattori vengono graduati, per ciascuna categoria, secondo i punteggi di cui alla scheda individuale di valutazione e di cui all’allegato A).

4. I requisiti per la partecipazione a tali graduatorie di merito devono essere maturati alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello previsto per la procedura comparativa.

5. Le graduatorie di merito annuali devono essere approvate entro il 30 giugno di ciascun anno e producono effetti economici decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno.

 

Art. 51
Valutazione negativa

1. Ogni valutazione annuale negativa comporterà il ritardo di un anno nei tempi delle progressioni di cui agli articoli precedenti. Il ritardo non può essere reiterato a seguito del passaggio a categorie/livelli superiori.

 

Art. 52
Fondo per la progressione orizzontale

1. Ogni anno l’Amministrazione, previa concertazione con le OO.SS, determina, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 11 del CCPL 8 marzo 2000, il fondo per la progressione orizzontale, tenuto conto che, per il passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva, l’art. 6, comma 1, del N.O.P. prevede che il medesimo debba avvenire senza limitazione di posti per i dipendenti che hanno ottenuto valutazione positiva e che le risorse del fondo dovranno essere prioritariamente destinate a tale scopo.

2. Per l’acquisizione della terza posizione retributiva di ciascuna categoria la distribuzione dei posti fra i livelli viene annualmente determinata dall’Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, seguendo il criterio dell’incidenza del numero dei dipendenti inquadrati in relazione alle categorie/livelli (secondo i requisiti di accesso) rispetto alle risorse complessive a disposizione. L’arrotondamento avviene all’unità inferiore, tenendo conto dei decimali scartati negli anni precedenti.

3. Per gli Enti funzionali, qualora le risorse del fondo non siano sufficienti per la copertura dei costi ai fini di cui al comma 1, il passaggio viene comunque effettuato con rivalsa sulle risorse disponibili negli anni successivi e fino a concorrenza dei costi.

 

Art. 53
Graduatoria di merito

1. Le graduatorie di merito formate annualmente per l'acquisizione della terza posizione retributiva di ciascun livello sono utilizzate nei limiti del fondo disponibile e non sono utilizzabili per le progressioni degli anni successivi.

 

Art. 54
Dipendenti comandati

1. Il personale comandato presso altre Amministrazioni partecipa alla progressione orizzontale di cui al presente Titolo ottenendo la valutazione media del personale dell'Ente di appartenenza o ultima struttura di appartenenza nel caso sia dipendente della Provincia.

 

Art. 55
Mutamento di figura professionale e di struttura di assegnazione

1. Nel caso in cui un dipendente venga assegnato nel corso dell'anno ad una nuova struttura ovvero modifichi la figura professionale, la valutazione verrà effettuata dal dirigente presso cui il dipendente ha trascorso il maggior periodo lavorativo.

 

Art. 56
Assenze e procedimenti disciplinari

1. I periodi di assenza per maternità di durata inferiore a 22 mesi nel triennio e a 33 mesi nel quinquennio comportano una valutazione del punteggio medio della valutazione di fascia "3". Ulteriori periodi di assenza allo stesso titolo rimangono senza valutazione e comportano un corrispondente allungamento dell’anzianità utile agli effetti delle progressioni di cui al presente Titolo. Per il personale a tempo pieno la valutazione è comunque effettuata nei casi in cui la presenza in servizio sia almeno pari a 184 giorni nell’anno di valutazione.

2. L’anno nel quale si verifichino assenze superiori a 184 giorni a titolo diverso dalle ferie e dai recuperi e dagli infortuni sul lavoro, il dipendente rimane senza valutazione utile agli effetti delle progressioni di cui al presente Titolo.

3. Nel caso di assenze superiori a 184 giorni nell’anno di valutazione effettuate da dirigenti sindacali o per mandato politico viene attribuita agli interessati il punteggio medio della valutazione di fascia "3".

4. Ai fini delle progressioni di cui al presente Titolo non sono valutati, o non partecipano alla procedura comparativa, coloro che hanno riportato nell'anno sanzioni disciplinari, ad esclusione del solo rimprovero scritto.

 

Art. 57
Seconda posizione retributiva - periodo transitorio -

1. Per i dipendenti che hanno preso servizio a decorrere dall’8 marzo 2000 e fino all 1° gennaio 2002, non essendo ancora operativo per il 2000 e 2001 il sistema permanente di valutazione, il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene, dopo un periodo di permanenza nella prima di cinque anni, con un numero di anni di valutazione positiva compatibile con l’avvio del processo di valutazione (1° gennaio 2002).

2. Per i dipendenti assunti anteriormente all’8 marzo 2000, data di entrata in vigore del Nuovo ordinamento professionale, il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene attraverso la procedura transitoria di cui all’art. 10 del NOP dd. 8.3.2000 e con riferimento al triennio in applicazione dell’art. 13 del citato NOP, con la presenza in servizio di almeno tre anni.

 

Art. 58
Terza posizione retributiva - periodo transitorio -

1. Per i dipendenti che sono collocati nella seconda posizione retributiva di ciascun livello il passaggio alla terza posizione retributiva avviene, nel limite delle risorse di cui all'art. 52, secondo la disciplina dell'art. 50.

2. Il punteggio medio delle valutazioni verrà computato solo a seguito dell’avvio della procedura di valutazione ed il punteggio medio verrà determinato in relazione agli anni valutati, fino al raggiungimento dei 5 anni previsti a regime. In carenza dell’avvio della procedura di valutazione, il punteggio complessivo verrà determinato sulla base delle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 50 del presente accordo.

 

TITOLO V

METODOLOGIA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

 

Art. 59
Finalità della valutazione

1. Il sistema permanente di valutazione costituisce uno strumento volto alla conoscenza e allo sviluppo della realtà organizzativa dell'Ente, che deve tendere al miglioramento della qualità delle attività e dei servizi erogati e, al contempo, alla valorizzazione del personale quale principale risorsa di cui si avvale l'Ente stesso.

2. La valutazione ed i relativi effetti giuridici ed economici si applicano al personale a tempo indeterminato.

 

Art. 60
Oggetto della valutazione

1. Costituiscono oggetto della valutazione effettuata dai dirigenti, che possono sentire i direttori d’Ufficio o personale con attività di coordinamento:

 

Art. 61
Scheda di valutazione

1. Lo strumento del sistema permanente di valutazione é la scheda allegata, diversificata per ciascuna categoria A, B, C e D.

 

Art. 62
Prestazione individuale negli aspetti tecnico-pratici

1. La prestazione individuale negli aspetti tecnico-pratici si riferisce allo svolgimento degli specifici compiti in relazione al ruolo professionale occupato ed agli obiettivi annualmente individuati dal Programma di Gestione.

 

Art. 63
Prestazione individuale negli aspetti di contesto

1. La prestazione individuale negli aspetti comportamentali deve tener conto delle condizioni di funzionamento della struttura e dell’Amministrazione nel suo complesso.

 

Art. 64
Indicatori

1. Ogni aspetto della prestazione viene valutato secondo indicatori, che sono riportati nelle schede allegate.

2. Nelle note esplicative accluse alla scheda si riportano gli standard di capacità e di comportamento che i lavoratori devono porre in essere per svolgere il loro compito con efficacia.

3. Ciascun indicatore di prestazione ha, per ogni categoria, un peso relativo determinato per punteggio nelle schede individuali di valutazione.

4. Il giudizio di sintesi è il prodotto del punteggio attribuito per ciascun indicatore e viene espresso in forma discorsiva in termini di contributo di fascia 1, 2, 3, 4 e 5.

5. Le parti si impegnano a monitorare le valutazioni e, ove necessario, a determinare modalità di standardizzazione nell’attribuzione dei punteggi fra i Dipartimenti.

 

Art. 65
Utilizzo dei risultati della valutazione della prestazione

  1. I risultati delle valutazioni vengono utilizzati nell’ambito:

 

Art. 66
Verifica della valutazione effettuata

1. In relazione all'art. 5 dell'Accordo di settore per il personale dell'area dirigenziale del comparto Autonomie locali costituisce oggetto specifico di valutazione da parte dell'organo competente la capacità del dirigente nel valutare le prestazioni ed i risultati delle unità di personale assegnate alla sua struttura.

 

Art. 67

Periodo di valutazione

1. Il periodo di valutazione decorre dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

 

Art. 68
Procedura di valutazione delle prestazioni individuali e scheda di valutazione

1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il dirigente rende edotti i propri collaboratori, con opportune modalità, degli obiettivi di fondo da perseguire nell'anno, in relazione al disegno complessivo di sviluppo dell'Ente e al Programma di Gestione della propria struttura.

2. Di norma, a metà del periodo annuale di valutazione viene effettuato da parte del dirigente o di suo collaboratore un colloquio intermedio di valutazione per verificare l'andamento della prestazione e ipotizzare eventuali azioni di miglioramento nel caso in cui questa fosse stata, fino a quel momento, inadeguata.

3. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie a causa di eventi non previsti e non prevedibili, sia sul versante degli obiettivi che delle capacità, devono essere formalizzate all'interno della scheda di valutazione, utilizzando le note correlate. In tal caso deve essere chiaramente identificata la causa esterna, non controllabile, che ha determinato l'esigenza di variazione.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno il dirigente compila la scheda riguardante la valutazione di ciascun dipendente, rilasciando all’interessato copia della stessa. Nel primo anno solare di servizio il dipendente non è soggetto a valutazione.

5. In caso di giudizio negativo viene fissato un colloquio fra il dirigente ed il dipendente. Ove richiesto il dirigente motiva per iscritto il giudizio.

 

Art. 69
Incontro di conciliazione

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, il dipendente può chiedere la revisione della propria valutazione, proponendo le proprie deduzioni al dirigente che ha effettuato la valutazione.

2. Il dirigente entro 10 giorni comunica le deduzioni al dirigente generale e alla figura esterna all'Amministrazione provinciale, da questa designata anche fra i componenti del Nucleo di valutazione.

3. Il dirigente generale fissa entro i 10 giorni successivi l'incontro di conciliazione, al quale possono essere presenti:

In particolare, in tale incontro si provvede a verificare la coerenza tra il punteggio attribuito, la valutazione espressa e le relative motivazioni.

4. A seguito dell'incontro di conciliazione il dirigente può modificare la valutazione effettuata.

 

Art. 70
Conoscenze

1. Le conoscenze si riferiscono a ciò che i dipendenti hanno appreso sia dalla formazione istituzionale ricevuta, nonché dai percorsi formativi offerti dall'Amministrazione.

2. Nell'allegato a) é riportato, per categoria/livello, in relazione alla procedura comparativa, il punteggio massimo attribuibile per attività formative ulteriori rispetto ai titoli di studio, che è di 2 punti per i livelli della categoria B, di 3 punti per i livelli della categoria C e di 5 punti per i livelli della categoria D.

3. I punteggi complessivi per l’indicatore conoscenze non possono superare 5 punti per la categoria A, 10 punti per i livelli della categoria B, 10 punti per i livelli della categoria C e 15 punti per i livelli della categoria D.

 

TITOLO VI

NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

 

 

CAPO I

PILOTI DI ELICOTTERO

 

Art. 71
Indennità di volo

1. A far data dall’1.1.2000 ai piloti di elicottero è corrisposta un’indennità di volo nell’importo di Lire 4.250.000.= per 12 mensilità. Dalla medesima data sono riassorbite la preesistente indennità di pilotaggio e gli importi corrisposti per l’effettuazione del servizio di pronta disponibilità. La nuova indennità è corrisposta anche durante i periodi di ferie, di malattia e di infortunio ed è ridotta per le situazione di status che prevedano la riduzione dello stipendio.

2. L’indennità di volo è corrisposta per i primi 12 mesi in caso di malattia, inidoneità temporanea ed infortunio dipendenti da cause di servizio. Qualora la malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio non siano dipendenti da causa di servizio, l’indennità è corrisposta per intero per i primi otto mesi ed al 50% per i successivi quattro mesi. Trascorso il periodo di 12 mesi e perdurando la situazione di malattia, di inidoneità temporanea o d’infortunio, cessa la corresponsione dell’indennità di volo.

3. Ai fini della maturazione dei predetti periodi si sommano le assenze verificatesi nel triennio precedente.

4. L’indennità ricomprende l’espletamento del servizio di elisoccorso, senza alcun onere aggiuntivo per la pronta disponibilità per l’Aministrazione, per tutta la durata delle "effemeridi" (presenza della luce nell’arco della giornata), per il periodo intercorrente, di norma, fra la metà del mese di marzo ed il 31ottobre di ogni anno, secondo un piano di pronta disponibilità dei piloti predisposto dal direttore operativo e validato dal dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, per turni di dodici ore, tenuto conto delle competenze tecniche e professionali.

 

Art. 72
Pronta disponibilità

1. Il personale individuato deve garantire la tempestività di intervento, ove richiesto. L’individuazione del personale è effettuata in modo da garantire la rotazione nel piano straordinario di pronta disponibilità. In presenza di gravi e comprovati motivi personali o familiari, il dipendente può chiedere di essere sostituito nell’incarico.

2. Al di fuori dei casi contemplati nel comma 1 sono ammesse sostituzioni o scambi di turno, purché sottoscritti dal dipendente incaricato e da chi lo sostituisce e comunicati almeno un giorno prima al dirigente del Servizio per la variazione dell’ordine di servizio.

3. Il dipendente inserito nel turno del piano straordinario di pronta disponibilità deve essere sempre contattabile e deve essere in grado di arrivare nella sede del nucleo elicotteri o del Servizio Antincendi e protezione civile entro venti minuti dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore. Per questo motivo deve essere autorizzato all’uso del proprio automezzo, ovvero, in caso di necessità, di un mezzo dell’Amministrazione. Nel caso di utilizzo dell’automezzo proprio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell’indennità chilometrica è effettuato con riguardo ai chilometri relativi al percorso tra il domicilio del dipendente e la sede del nucleo elicotteri o del Servizio Antincendi e protezione civile ovvero al percorso più breve nel caso in cui il dipendente sia stato contattato in un luogo diverso dal proprio domicilio.

 

Art. 73
Profilo professionale

1. I piloti di elicottero con funzioni di comandante sono inquadrati nella categoria C, livello evoluto. In sede di prima assunzione e fino a che il direttore operativo non ne abbia certificato l’acquisizione dell’operatività su almeno un elicottero del Nucleo, l’indennità di volo è corrisposta nella misura ridotta del 50%.

2. Le funzioni di pilotaggio e di comando degli aeromobili sono assegnate esclusivamente dal direttore operativo, con riferimento alle licenze ed alle abilitazioni possedute dal pilota. Il pilota dovrà assolvere le mansioni tanto di comandante che di pilota su ogni tipo di aeromobile su cui abbia l’abilitazione secondo le esigenze operative del Nucleo.

 

Art. 74
Assicurazioni

1. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i piloti contro i rischi di volo ed infortunio nel periodo d’impiego, a norma dell’art. 935 del Cod. Nav., per i seguenti capitali:

a) morte Lire 600.000.000.=;

b) invalidità permanente (generica) assoluta Lire 600.000.000.=;

c) per invalidità permanente (generica) parziale. I capitali corrispondenti alle percentuali di liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL, a norma di legge; dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta.

2. L’Amministrazione provvederà ad assicurare i piloti per "perdita brevetto" secondo le età ed i massimali minimi previsti dalla seguente tabella:

 

ETA’

COM.TI

fino a 44 anni

130.000.000

fino a 45 anni

114.000.000

fino a 46 anni

110.000.000

fino a 47 anni

108.000.000

fino a 48 anni

105.000.000

fino a 49 anni

103.000.000

fino a 50 anni

100.000.000

fino a 51 anni

95.000.000

fino a 52 anni

90.000.000

fino a 53 anni

84.000.000

fino a 54 anni

80.000.000

fino a 55 anni

74.000.000

fino a 56 anni

60.000.000

fino a 57 anni

45.000.000

fino a 58 anni

31.000.000

fino a 59 anni

17.000.000

fino a 60 anni

2.500.000

3. Il pilota dovrà essere assicurato per i massimali sopra menzionati per i danni a terzi ed alla superficie, che possano derivare dalla condotta, anche se determinata colposa a posteriori.

4. Con le frasi:

"fino a 44 anni" si intende: fino alla data di compimento del 44° anno di età;

"fino a 45 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 44° anno di età fino alla data del compimento del 45° anno di età;

e così via per le frasi successive fino a 59 anni;

"fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data del compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.

5. Sono fatte salve le coperture assicurative vigenti alla data della stipula del contratto per capitali superiori a quelli previsti dai commi 1 e 2.

6. La polizza assicurativa stipulata per "perdita brevetto", di cui ai commi precedenti, verrà estesa ai rischi professionali ed extraprofessionali in attesa e fino a quando i piloti non siano iscritti al fondo volo.

 

Art. 75
Mantenimento brevetto

1. L’Amministrazione, nei limiti delle proprie capacità operative, garantisce ai piloti il mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni richieste per l’attività svolta per l’Amministrazione provinciale per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali ed operative.

 

Art. 76
Direttore operativo

1. Il direttore operativo è responsabile del buon andamento e del corretto espletamento delle attività affidategli e del raggiungimento degli obiettivi. Provvede, in collaborazione con il dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, sulla base delle cui direttive opera, all’organizzazione del Nucleo elicotteri, coordinandone i programmi di lavoro e le risorse umane. Formula al dirigente del Servizio proposte in relazione all’organizzazione della struttura.

2. Il direttore operativo, fra l’altro, deve organizzare e controllare con competenza le operazioni inerenti l’attività di volo e svolge tutte quelle funzioni che il dirigente di Servizio esplicitamente gli delega. E’ responsabile nei riguardi del dirigente di Servizio affinché l’organizzazione, lo svolgimento ed il controllo delle operazioni di volo siano conformi a quanto prescritto nelle presenti disposizioni.

Il dirigente di Servizio deve specificare nel Manuale operativo le funzioni del direttore operativo e le sue responsabilità.

Il direttore operativo deve avere i seguenti requisiti:

oppure:

Il direttore operativo è in particolare responsabile:

  1. dell’elaborazione, dell’aggiornamento e della distribuzione della documentazione tecnico-operativa e della compilazione degli altri documenti prescritti dalle presenti disposizioni;
  2. della programmazione dell’impiego, dell’addestramento e dei controlli professionali del personale navigante;
  3. del mantenimento del livello professionale degli equipaggi.

Il direttore operativo inoltre:

3. Il direttore operativo è individuato con determinazione del dirigente del Servizio Antincendi con incarico quinquennale, che può essere revocato con atto scritto e motivato prima della scadenza a seguito di:

4. L’attività del direttore operativo è retribuita, a far data dal 1° gennaio 2000, con un’indennità di Lire 20.100.000.= annue lorde, da attribuire per 12 mensilità. La predetta indennità riassorbe eventuali indennità percepite al medesimo titolo. Per l’anno 2000 l'indennità é attribuita a chi viene individuato quale percettore per l'anno 2001, purché vi sia stata una presenza in servizio di almeno 210 giorni e vi sia stata continuità nello svolgimento delle funzioni. L’indennità è attribuita anche a diverso personale per il quale, relativamente all’anno 2000, si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 77
Capo pilota

1. Al capo pilota è attribuita un’indennità pari al 30% di quella prevista per il direttore operativo a far data dal 1° gennaio 2000. La predetta indennità riassorbe eventuali indennità percepite allo stesso titolo.

2. ll capo pilota deve svolgere le funzioni di coordinamento dell’impiego del personale navigante di condotta e provvedere che l’addestramento e i controlli professionali degli equipaggi di condotta siano conformi ai criteri di standardizzazione stabiliti dal direttore operativo.
Deve inoltre svolgere ogni altra funzione che il direttore operativo gli deleghi. Le funzioni del capo pilota devono essere specificate nel Manuale operativo.
Il capo pilota deve avere i seguenti requisiti:

Il capo pilota deve dimostrare al dirigente di Servizio di conoscere il contenuto del Manuale operativo, le specifiche autorizzazioni rilasciate dalla D.G.A.C. al dirigente di Servizio e tutte le norme e regolamentazioni relative alle sue funzioni. A lui competono le azioni di verifica del mantenimento dei livelli professionali degli equipaggi.

3. Il capo pilota è individuato con determinazione del dirigente del Servizio Antincendi con incarico quinquennale, che può essere revocato con atto scritto e motivato prima della scadenza a seguito di:

4. L’indennità di cui al comma 1 riassorbe eventuali indennità percepite al medesimo titolo. Per l’anno 2000 l'indennità é attribuita a chi viene individuato quale percettore per l'anno 2001, purché vi sia stata una presenza in servizio di almeno 210 giorni e vi sia stata continuità nello svolgimento delle funzioni. L’indennità è attribuita anche a diverso personale per il quale, relativamente all’anno 2000, si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 78
Visita medica

1. Le giornate impiegate dai piloti per sottoporsi a visite mediche ordinarie e straordinarie di idoneità presso le autorità competenti o per il mantenimento o il rinnovo dei brevetti sono considerate lavorate. Le relative spese sono rifuse dall’Amministrazione, compresa l’indennità di trasferta.

 

Art. 79
Norma finale

1. Per quanto non disposto dal presente accordo al personale di cui al presente Capo I del Titolo VI si applicano le disposizioni normative ed i trattamenti economici nella misura percepita all’1.7.2001.

2. Sono fatte salve per i piloti di elicottero le disposizioni in materia di progressione orizzontale di cui al titolo IV e V del presente accordo.

 

CAPO II

PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE

 

Art. 80
Salario accessorio del personale della viabilità

1. L’obiettivo è di tendere al coinvolgimento dei lavoratori inquadrati in profili "operai" addetti alla manutenzione stradale (escluso il personale addetto ad attività su sedi fisse, salvo il caso di saltuaria prestazione di attività esterne) nel processo di organizzazione del lavoro e al miglioramento della programmazione del lavoro, finalizzando l’attività medesima alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

2. Al personale di cui al comma 1 verranno corrisposti gli emolumenti di cui al presente Capo II, da ritenersi sostitutivi, per gli stessi istituti e per le attività richiamate dal Capo medesimo, di quanto previsto dal presente accordo di settore per il restante personale, volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività, la funzionalità degli interventi, l’apporto collettivo ed individuale, la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

3. Al finanziamento degli emolumenti si provvederà con risorse derivanti:

  1. dal fondo di cui all’articolo 47, 1° comma, lettere a) e b), del CCPL del 23 gennaio- 22 febbraio 1996, riferite al personale di cui al comma 1, nonché dalle risorse rese disponibili per differenza fra risorse stanziate ed utilizzate precedentemente per altri istituti contrattuali;
  2. dal 60% delle economie di gestione conseguite nell’anno precedente a quello di riferimento, individuate con criteri oggettivi e verificate in sede consuntiva rispetto alle previsioni contrattuali. Restano escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale, se tali variazioni non sono valutate in sede di riorganizzazione dell’Amministrazione o se le minori assunzioni non sono espressamente identificate e valutate nel piano dell’Amministrazione o se derivano da processi di esternalizzazione dei servizi o di parte dell’attività;
  3. dalle risorse destinate da leggi o contratti di settore e/o decentrati alle incentivazioni della produttività riferite a progetti speciali;
  4. dalle risorse destinate all’attività del personale di cui al comma 1 del presente articolo fra Giunta provinciale ed OO.SS. del 4 dicembre 1999 pari a Lire 800.000.000.= al lordo degli oneri previdenziali.

 

Art. 81
Premio di produzione della viabilità

1. Al personale operaio della viabilità è corrisposto un premio di produzione con carattere di generalità, volto a remunerare:

a) prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate;

b) la flessibilizzazione degli orari, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione dell’organizzazione del lavoro, che comportino gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale; di norma le parti condividono un’articolazione di orario sperimentale di base;

c) la modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, polivalenza del personale), nonché la sperimentazione di nuove forme organizzative;

d) l’attività di guardia attiva che, svolta, di norma, per non più di sette giorni consecutivi e per non più di una settimana al mese, a rotazione, al di fuori dell’orario di servizio - dalla cessazione dell’attività fino alla ripresa nella giornata successiva - comporta la verifica, secondo un normale criterio di diligenza, del mutamento delle condizioni climatico/atmosferiche o il presentarsi di altre condizioni di eccezionalità che possano richiedere prioritariamente l’immediato rientro in servizio dell’interessato e/o l’attivazione di altro personale. L’attività di guardia attiva viene prestata, di norma, nel periodo da ottobre ad aprile, in relazione alle situazioni climatiche di ciascuna zona e la sua effettuazione è obbligatoria per tutto il personale destinatario del presente accordo. Il personale comandato alla guardia attiva acquisisce in tale compito funzione gerarchica in relazione al richiamo in servizio di altro personale che si renda necessario all’espletamento dell’attività. La guardia attiva si avvarrà del personale richiamato secondo le priorità stabilite dal responsabile di settore, al quale relazionerà per quanto riguarda gli interventi e la intervenuta necessità di ricorrere ad altro personale al di fuori delle indicazioni di priorità fornite dal responsabile stesso. Restano fermi per il restante personale della squadra i vincoli che ne richiedano l’immediata disponibilità al servizio, in relazione alle condizioni climatiche ed altre situazioni particolari che siano prevedibili in normali condizioni di diligenza.

2. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto in relazione al programma di attività, ove sia assegnato alla struttura ed approvato dall’organismo interno preposto, e all’apporto del dipendente. La verifica a regime della produttività avverrà per squadre o altre unità organizzative ed i relativi compensi saranno corrisposti in relazione al raggiungimento del programma di lavoro della struttura, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità d’iniziativa e dell’impegno partecipativo alla realizzazione dell’attività, escludendo, comunque, la possibilità di erogazione collegata esclusivamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione dell’impegno partecipativo, che non potrà eccedere il 10% in più o in meno dell’importo di cui all’articolo 82 del presente accordo in relazione alle presenze, compete al responsabile del Servizio, che si avvarrà, in relazione alla complessità, dei responsabili di unità organizzative di livello inferiore.

 

Art. 82
Misura del premio di produzione della viabilità

1. Al personale di cui all’art. 80 spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per remunerare le prestazioni di cui all’art. 81, il premio di produzione per dodici mensilità, nell’importo di:

Lire 265.000.= per il personale di categoria B, livello base;

Lire 282.000.= per il personale di categoria B, livello evoluto.

2. Il premio di cui al presente articolo è, in particolare, sostitutivo dei trattamenti economici previsti per il personale provinciale dal CCPL 8 marzo 2000 e disciplinati dalle seguenti disposizioni: artt. 94 (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 del presente accordo) – 99 – 102 – 107, lett. d).

3. L’Amministrazione regolerà con disposizioni interne di servizio le eventuali forme di controllo e le modalità di attivazione dell’immediato intervento di cui all’articolo 106 del CCPL 8 marzo 2000.

 

Art. 83
Erogazione del premio di produzione della viabilità

1. Il premio di produzione è erogato mensilmente in acconto in percentuale dell'90% dell’importo mensile previsto all’articolo 82 ed è ridotto delle quote di cui al comma 3 del presente articolo, per i periodi di assenza o altre posizioni di stato che comportino la riduzione della retribuzione fondamentale, nella stessa proporzione della riduzione di tali competenze. L’Amministrazione provvede al conguaglio delle spettanze non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Ai fini dell’erogazione del compenso di cui all’art. 82, comma 1, del presente accordo non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

  1. maternità, durante l’astensione obbligatoria;
  2. malattia per causa di servizio e infortuni;
  3. ferie;
  4. permessi sindacali;
  5. fruizione del recupero accumulato;
  6. donazione di sangue, per il giorno del prelievo, e donazione del midollo osseo.

 

3. Le assenze sono computate sulla base di una presenza convenzionale piena di 276 giorni lavorativi, per una settimana lavorativa di sei giorni, proporzionalmente ridotta in relazione alle giornate di presenza lavorativa settimanali. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, ad esclusione delle assenze di cui al precedente comma 2, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata comporta una riduzione di una quota giornaliera del premio di produttività. Le assenze per malattia inferiori a 3 giorni sono computate in ragione del doppio.

4. Il premio di produzione è erogato al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato (a quest’ultimo nella misura finale del 70%, senza la valutazione di cui al comma 2 dell’articolo 2), nonché al personale messo a disposizione o in comando da altri Enti con spesa a carico del bilancio della Provincia ed in alternativa all’erogazione di indennità accessorie al medesimo titolo da parte dall’Ente da cui il dipendente dipende.

5. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio.

 

Art. 84
Compenso per la gravosità d’orario

1. Al personale che presti servizio in ore non comprese nell’orario normale (fra le ore 7 e le ore 19), compete un compenso accessorio ragguagliato ad ora.

2. La misura oraria dei compensi per gravosità d’orario è pari alla maggiorazione:

3. Il compenso previsto al comma 1 assorbe e sostituisce il compenso per orario ordinario notturno o festivo.

 

Art. 85
Arricchimento professionale

1. L’Amministrazione, in base alle esigenze di organizzazione dell’attività di guida degli automezzi, può chiedere al personale munito di patente di categoria B di partecipare ad attività di scuola guida per il conseguimento di patenti di grado superiore, a spese dell’Amministrazione medesima. Ad avvenuto conseguimento della nuova patente i dipendenti interessati sono remunerati con l’importo di Lire 1.000.000.= una tantum. Gli eventuali corsi seguiti fuori orario di servizio non sono comunque retribuiti.

2. L’applicazione del presente articolo è estesa anche ad altre figure professionali a cui l’Amministrazione richiede quanto previsto al comma 1.

 

Art. 86
Altri emolumenti

1. Possono inoltre essere corrisposti emolumenti specifici volti a remunerare:

 

a) dipendenti che abbiano conseguito un particolare, documentato e verificato arricchimento professionale (abilitazioni, specializzazioni, frequenza di corsi di aggiornamento e/o qualificazione professionale, ecc.);

b) progetti approvati in sede di contrattazione decentrata e finanziati con le risorse generali di ente destinate alla promozione dell’attività innovativa o straordinaria di cui alla lett. b) dell’art. 94 del CCPL dell’8 marzo 2000.

 

ALLEGATO A)

ANZIANITA’

ANZIANITA’

- periodi inferiori a 6 mesi = 0

- periodi superiori a 6 mesi e 1 giorno = 1 anno

PUNTEGGIO PER ANNO

Categoria
A

Categoria
B

Categoria
C

Categoria
D

Da 0 a 20 anni

1,75

1,5

1,25

1

Da 20 a 40 anni

1

0,75

0,5

0,25

CONOSCENZE

INQUADRAMENTO

TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO

Categoria A

Assolvimento scuola dell’obbligo

1

Corso formazione professionale triennale

4

Diploma istruzione secondaria superiore

5

Categoria B base

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado

2

Corso formazione professionale triennale

6

Diploma istruzione secondaria superiore

7

Categoria B evoluto

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado

2

Corso formazione professionale triennale

6

Diploma istruzione secondaria superiore

7

Categoria C base

Diploma istruzione secondaria superiore

2

Laurea breve

3

Laurea

4

Laurea coerente con le attività svolte

7

Categoria C evoluto

Diploma istruzione secondaria superiore

2

Laurea breve

3

Laurea

4

Laurea coerente con le attività svolte

7

Categoria D base

Laurea breve

3

Laurea

4

Laurea coerente con le attività svolte

7

Master/Dottorato di ricerca

10

Categoria D evoluto

Laurea breve

3

Laurea

4

Laurea coerente con le attività svolte

7

Master/Dottorato di ricerca

10

Percorsi formativi

CORSI

PUNTEGGIO

Corsi di formazione che si sono svolti a partire dall'1.1.1998 senza valutazione finale.

0,0625 punti per giornata

Corsi di formazione che si sono svolti a partire dall'1.1.1998 con valutazione finale.

0,125 punti per giornata

Docenze e abilitazioni

 

PUNTEGGIO

Attività di docenza svolta per l'Amministrazione

0,125 punti per giornata

Abilitazioni (non richieste quale titolo per l'accesso e utili all'iscrizione ad albi ed elenchi)

1,5 punti per titolo

 


ALLEGATO B)

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI LINGUE

 

Art. 1

  1. Il personale in servizio presso i Dipartimenti e i Servizi identificati dalla Giunta provinciale, ivi compreso il personale in posizione di comando o assunto a tempo determinato, è ammesso per le posizioni lavorative che necessitano di uso frequente e sistematico della lingua straniera, a domanda, a sostenere l’esame per l’accertamento della conoscenza scritta e parlata di lingue straniere.

 

Art. 2

  1. Nella domanda d’esame il dipendente deve indicare le lingue, diverse dall’italiano ed escluso il ladino, per le quali chiede l’accertamento.
  2. Nel caso di esito negativo dell’esame il dipendente potrà ripresentare domanda. Il dipendente può inoltre richiedere un nuovo accertamento della conoscenza delle lingue; in tal caso la nuova valutazione sostituisce la precedente anche nel caso in cui fosse peggiorativa.
  3. L’accertamento di ulteriori lingue può essere proposto anche successivamente alla domanda originale.
  4. L’accertamento ha luogo a cadenza annuale; le domande devono essere presentate entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

 

Art. 3

1. La Commissione d’accertamento, nominata all’inizio dell’anno dalla Giunta provinciale, è composta:
        b. da un dirigente, che la presiede;
        a. da un esperto per ciascuna lingua che forma oggetto delle singole domande.

2. Funge da segretario un dipendente provinciale.

 

Art. 4

  1. Gli accertamenti si articolano in prove scritte e orali, il cui grado di difficoltà si differenzia secondo le seguenti classi di categorie/livelli:

2. La prova scritta per ciascuna lingua consiste in due traduzioni, una dalla lingua straniera all’italiano, l’altra dall’italiano alla lingua straniera.

3. Sono ammessi alle prove orali i dipendenti che hanno superato almeno due prove scritte concernenti altrettante lingue, con una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna di esse e votazione positiva in entrambe le traduzioni; le prove orali possono consistere in traduzioni o conversazioni nelle lingue straniere per le quali il dipendente abbia conseguito il suindicato punteggio.

4. Le prove orali si intendono superate qualora il dipendente abbia conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna di esse.

5. L’accertamento ha esito positivo qualora il difendente abbia ottenuto almeno 6/10 in entrambe le prove scritte e nelle relativa prove orali.

6. Il punteggio per lingua è determinato nella media dei voti positivi della prova scritta e di quella orale.

7. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma del punteggio per lingua.

 

Art. 5

  1. Espletate le prove e attribuito al dipendente il punteggio complessivo di cui al precedente articolo 4, la Commissione d’accertamento trasmette gli atti alla Giunta provinciale, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, attribuisce l’indennità mensile in proporzione al punteggio riportato secondo la seguente tabella:
  2. punteggio inferiore a 16

    Lire 100.000.=

    punteggio da 16 a 22 compreso

    Lire 165.000.=

    punteggio superiore a 22 fino a 28 compreso

    Lire 235.000.=

    punteggio superiore a 28

    Lire 300.000.=

  3. Qualora sia richiesto l’accertamento di ulteriori lingue straniere ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del presente allegato e l’accertamento abbia esito positivo, il punteggio riportato viene sommato a quello precedentemente raggiunto.

3. Qualora la percentuale vigente (5-15% dello stipendio mensile lordo iniziale) sia di miglior favore per il personale in servizio l’indennità viene parametrata alla misura fissa attualmente vigente.

 

Art. 6

  1. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove.
  2. L’assenza dal servizio, diversa dalle ferie, continuativa e di durata non inferiore al mese, determina la sospensione della corresponsione dell’indennità.

 


ALLEGATO C)

 

REGOLAMENTAZIONE DEI VIAGGI DI MISSIONE DEL PERSONALE PROVINCIALE

 

Art. 1
Autorizzazioni

1. Le missioni di servizio che il personale provinciale debba compiere sono autorizzate con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per le missioni di lunga durata, qualora ciò si renda necessario per consentire un efficace svolgimento della missione, con provvedimento della Giunta provinciale possono essere indicate specifiche modalità di svolgimento e fissato un trattamento economico di missione anche diverso da quello disciplinato dal presente allegato, per un equo ristoro delle spese e dei disagi sopportati dai dipendenti. In ogni caso la correlativa spesa deve essere contenuta entro i limiti già fissati per missioni similari.

 

Art. 2
Fogli di viaggio

  1. L'autorizzazione all'effettuazione della missione è preventivamente riportata su apposito foglio di viaggio; l'autorizzazione indica anche il mezzo di trasporto di cui il personale può avvalersi.

2. Sul medesimo foglio di viaggio sono riportate le attestazioni del dipendente concernenti l'effettuazione della missione ed in particolare: la durata, gli eventuali chilometri percorsi, le spese sostenute e ammissibili a rimborso ai sensi dei successivi articoli, nonché eventuali anticipi ricevuti.

3. In calce al foglio di viaggio il dirigente del Servizio appone la dichiarazione di regolarità e conformità dei dati attestati dal dipendente.

 

Art. 3
Mezzi di trasporto

1. Per recarsi in missione il dipendente può avvalersi dei seguenti mezzi pubblici e privati di trasporto:

 

Art. 4
Spese rimborsabili

1. Sono rimborsate al dipendente, su richiesta, le seguenti spese sostenute in occasione di viaggi di missione:

  1. spesa di pernottamento in albergo per missione, dietro presentazione di regolare fattura, o altro documento idoneo. I limiti per il rimborso delle spese di pernottamento sono fissati dall’Amministrazione, al fine di adeguare i rimborsi medesimi alle effettive tariffe alberghiere, in relazione ai prezzi mediamente applicati nelle varie località e nazioni e per una sistemazione decorosa e confacente alle esigenze dell’Amministrazione medesima;
  2. spese di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 3, incluse le spese per eventuali prenotazioni; nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina super verde vigente al primo giorno di ogni mese. Tale indennità è decurtata di 30 Lire al chilometro per cilindrate superiori a 1.000 cc. e di Lire 60 lire per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento alle 10 Lire superiori. L'indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell'ambito del territorio comunale della sede di servizio è lordizzata sulla base dell'aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno per un reddito annuo lordo di lire 30 milioni. Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell’automezzo in caso di incidente o guasto. I criteri per la determinazione delle distanze tra la sede di servizio ed il luogo di missione possono essere fissati dalla Giunta provinciale. Nel caso di viaggi all'estero sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di taxi effettuato per lo spostamento dall'aeroporto all'albergo e viceversa; in casi eccezionali, debitamente autorizzati dal dirigente, è consentito l’utilizzo del taxi in occasione di viaggi di missione sul territorio nazionale e all’estero;
  3. per spostamenti all'interno del medesimo centro abitato è consentito l'uso dell'automezzo privato ai dipendenti che svolgano mansioni inerenti controlli, riscontri, sopralluoghi e simili o comunque ogniqualvolta lo suggeriscano criteri di razionalità ed economicità; spetta in tal caso il trattamento previsto dalla lettera b) del presente articolo; non sono in ogni caso rimborsabili le spese inerenti l’utilizzo dell’automezzo privato non espressamente previste dal presente allegato;
  4. spese di vitto secondo le seguenti modalità: Lire 35.000.= in Provincia per un un pasto se la trasferta è superiore alle 8 oree rimborso fino a Lire 70.000.= per un massimo di due pasti per missioni superiori a 12 ore; Lire 50.000.= fuori Provincia e Lire 65.000.= all’estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti;
  5. qualora al dipendente, su esplicita richiesta del dirigente, venga fatto obbligo per esigenze di servizio di recarsi in missione, di modo che il dipendente si trovi nelle condizioni di dover consumare il pasto fuori della propria sede di servizio senza avere la possibilità di fruire dei servizi di mensa messi a disposizione dell’Amministrazione provinciale, spetta il rimborso del pasto di cui alla lett. d);
  6. la fruizione gratuita del vitto è equiparata alla consumazione del pasto;
  7. le spese di vitto devono essere riferite alla consumazione del pasto nella località o lungo il tragitto di missione, fatta salva la mancanza di strutture ricettive;
  8. spese direttamente connesse con il viaggio di missione, quali: biglietti di ingresso a fiere, esposizioni, musei e simili, tasse per visti di ingresso, spese per bonifici di pagamento e altre spese, comunque sempre documentate, tra cui le spese per assicurazione sanitaria in stati non rientranti nell’U.E..;
  9. per le spese in valuta estera relative a missioni di durata fino a 7 giorni, al rimborso si provvede sulla base del cambio rilevabile dai quotidiani economici ("Il Sole 24 ore"), relativo al primo giorno feriale di missione. Per missioni di durata superiore al rimborso si provvede sulla base del cambio medio calcolato in relazione al tasso di ogni giorno; per i viaggi di missione sono ammesse le spese, opportunamente documentate, per cambio valuta nei limiti massimi praticati dall'istituto bancario che effettua servizio di tesoreria per il datore di lavoro.

2. Per l’organizzazione dei viaggi di missione l’Amministrazione può avvalersi di agenzie di viaggio o di altri soggetti idonei. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è ammesso anche qualora le spese siano sostenute tramite agenzie di viaggio, purché dalla documentazione risulti analiticamente e con chiarezza che si tratta di spese rientranti nelle previsioni del presente articolo. In ogni caso deve essere prodotta in originale la specifica documentazione inerente l'utilizzo di mezzi che svolgono servizio di trasporto, le spese di parcheggio e di pedaggio autostradale. Tali spese sono rimborsabili per la quota di spettanza del dipendente nel caso di missione effettuata in comitiva organizzata.

3. Nel caso si rechino in missione dipendenti con qualifiche dirigenziali o membri della Giunta provinciale unitamente ad altri dipendenti, il rimborso delle spese di missione può essere autorizzato in favore di tutti i dipendenti nella misura prevista per i dirigenti o per i membri della Giunta provinciale.

4. Al personale incaricato della sostituzione dei dirigenti, ai sensi della normativa provinciale in vigore, si applica il trattamento di missione previsto per i dirigenti provinciali.

5. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione da allegare ai fogli di viaggio.

6. Al dipendente inviato in missione che anticipi e posticipi per motivi personali di oltre 24 ore l’orario di partenza o di ritorno, le spese di viaggio sono rimborsate nella misura del 50%.

6. Al dipendente inviato in missione che anticipi o posticipi per motivi personali di oltre 48 ore l'orario di partenza o di ritorno, le spese di viaggio sono rimborsate nella misura del 50%.

7. Nel caso di viaggi effettuati con mezzi aerei è concesso il rimborso del premio pagato per l'assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato alla retribuzione annua lorda pensionabile moltiplicata per 10.

8. Al personale che esercita le funzioni di sorvegliante idraulico, di guardia ittico-venatoria e al personale con figura professionale riconducibile alla previgente qualifica di cantoniere, che, pur trovandosi impiegato nell'ambito della zona di assegnazione, sia impossibilitato, per motivate esigenze di servizio, a consumare il pasto e al personale appartenente alle medesime categorie che, nell'ambito della zona di assegnazione, svolga l'attività ad una distanza superiore a 10 chilometri dalla sede di lavoro, spetta un compenso forfetario giornaliero pari a Lire 13.500 18.000.= o, in alternativa, il rimborso del pasto nella misura di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo. Con apposito provvedimento la Giunta provinciale può stabilire ulteriori modalità per l'attribuzione del compenso forfetario e del rimborso della spesa di vitto. L'impossibilità della fruizione del pasto deve essere accertata e certificata dal dirigente di Servizio cui è assegnato il personale. In ogni caso, allo stesso personale non spetta alcuna indennità di missione, ad esclusione del caso in cui la località di missione disti oltre i 10 chilometri dal limitare della zona o ambito di attività di assegnazione.

9. Agli autisti assegnati all'autorimessa provinciale si applicano le seguenti disposizioni:

10. Le spese di cui alle lettere a), d) ed e) non sono rimborsabili nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 5.

11. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le oganizzazioni sindacali del personale, saranno dettati eventuali ulteriori criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

 

Art. 5
Indennità di missione

1. La Giunta provinciale può approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, l'aggiornamento dell'indennità di missione del personale provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 11.

2. L'indennità di missione è determinata per ora di missione in misura eguale per tutti i dipendenti provinciali. L'ammontare dell'indennità oraria di missione è ridotto del 30% per missioni da compiersi sul territorio provinciale ed è aumentato del 50% per missioni da compiersi all'estero.

3. L'indennità di missione è corrisposta per ogni ora di missione effettuata, computando per intero le frazioni di ora superiori a 30 minuti e scomputando le frazioni di ora con meno di 31 minuti.

4. L'indennità di missione non è dovuta nei seguenti casi:

  1. per missioni di durata inferiore a quattro ore;
  2. per missioni effettuate all'interno del territorio del Comune sede di servizio o nel Comune di residenza o domicilio, salvo il caso che la località di missione disti più di 10 chilometri dalla sede di servizio o di residenza;
  3. per spostamenti nell'ambito di una zona determinata, quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto o quando questa derivi da normale attività di sorveglianza, custodia o manutenzione aventi carattere continuativo;
  4. per viaggi di missione effettuati in qualità di autista di automezzi dell'Amministrazione, quando il personale sia addetto a tali mansioni in modo continuativo.

5. Nel caso di missione effettuata nel recarsi alla sede di servizio o da questa alla località di residenza o domicilio, senza ritorno alla sede di servizio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuato deducendo i chilometri relativi al percorso più breve fra la sede di servizio e la località di residenza o domicilio.

 

Art. 6
Personale operaio forestale

1. Al personale operaio di ruolo, in servizio presso gli ispettorati distrettuali delle foreste, presso gli uffici di amministrazione delle foreste nonché a quello addetto alla sorveglianza dei cantieri di lavoro dell'Azienda speciale di sistemazione montana non compete l'indennità di missione per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza.

2. Al personale di cui al comma precedente, qualora non possa usufruire di servizi sociali eventualmente apprestati dalla Provincia nei cantieri, ed ai quali detto personale è autorizzato ad accedere gratuitamente, in luogo dell'indennità di missione spetta un compenso forfetario o, in alternativa, il rimborso della spesa di vitto nella misura e con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 4 del presente allegato.

3. L'importo di cui al comma precedente non è dovuto per le missioni effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio o dal luogo di residenza o domicilio.

 

Art. 7
Riduzione dell'indennità di missione

1. L'indennità di missione, così come determinata ai sensi dell'art. 5, è ridotta al 30% nel caso venga richiesto il rimborso dei pasti ai sensi delle lettere d) ed e), comma 1, dell'art. 4, ovvero qualora si fruisca gratuitamente del vitto. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite particolari modalità di applicazione del presente comma.

2. In caso di missioni di protezione civile o a carattere umanitario, l’indennità di missione spetta in misura intera anche nel caso di fruizione di servizi di ristorazione "da campo".

 

Art. 8
Rimborso spese di viaggio per prestazioni fuori orario

1. Il dipendente chiamato ad effettuare prestazioni fuori orario ed autorizzato all'uso del proprio automezzo o motomezzo ha diritto al rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore. per il tragitto tra il luogo di residenza, se diverso dalla sede di servizio, e quello di missione.

 

 

Art. 9
Anticipazione delle spese di missione

1. Le spese per Per le missioni di servizio da compiersi fuori dal territorio della Provincia da parte dei dipendenti provinciali e dei membri della Giunta provinciale,possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, a termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, al fine di anticipare sono anticipabili, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, fino al 90% dell'importo presunto dell'indennità e dei rimborsi spese spettanti per l'effettuazione delle missioni medesime. L’anticipo delle somme necessarie è disposto secondo le modalità contabili fissate dall’Amministrazione. Per importi di anticipo pari a superiori a lire 1.000.000= la somma può essere accreditata, su richiesta, sul conto corrente del dipendente.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa anche all'interno del territorio della provincia, qualora la missione comporti il sostenimento di spese di pernottamento.

 

Art. 10
Tempo di viaggio

1. Il tempo utilizzato per il viaggio nell'espletamento della missione è considerato a tutti gli effetti tempo lavorato se ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

 

Art. 11
Aggiornamento degli importi

1. Annualmente la Giunta provinciale può provvedere ad aggiornare i limiti di spesa previsti dal presente regolamento sulla base delle variazioni intervenute all'indice del costo della vita delle famiglie di operai e impiegati, calcolato a cura dell'ISTAT, ovvero di variazioni di maggiore entità riguardanti specifiche tipologie di spesa.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le missioni effettuate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

 

VALUTATO

Cognome: Nome:
Data di nascita: N° matricola:
Titolo di studio: Data di assunzione:
Figura professionale: Categoria:
Livello: Posizione economica:
Struttura di appartenenza:

 

DIRIGENTE RESPONSABILE VALUTATORE:

Cognome: Nome:
Qualifica: Firma:

 

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO:

Cognome: Nome:

 

Periodo di valutazione da   a  

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI .........................................................................

PRESTAZIONE

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI E COMPORTAMENTI

(si intende la capacità e comportamenti espressi nell’esecuzione dei compiti previsti dal proprio ruolo professionale anche in relazione agli obiettivi previsti nel Programma di gestione nonché la capacità di costruire e mantenere le condizioni ambientali e psicologiche che promuovono un clima di lavoro positivo e orientato ai risultati)

PUNTEGGIO

(max 40 punti)

T

O

T

A

L

E

Impegno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Competenze tecnico-pratiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Collaborazione e cooperazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALE

 

VALUTAZIONE DI SINTESI SULLA PRESTAZIONE

FASCE

1

2

3

4

5

 

0-6

7-12

13-28

29-36

37-40

PUNTEGGIO

o

o

o

o

o

VALUTAZIONE

Negativo

o

Positivo

o

 

Osservazioni del Valutato

 
 
 
 
 

 

 

 

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione

 

1. Interventi formativi

2. Modifica delle condizioni organizzative

3. Modifica dei compiti assegnati

4. Affiancamento di altri colleghi o superiori

5. Altri interventi

 

Firma del valutato

 

___________________

Firma del valutatore

 

______________________

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

 

 

PRESTAZIONE

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi secondo cinque fasce di merito:

A loro volta le prime due fasce sono considerate come valutazione complessivamente negativa le ulteriori tre come valutazione complessivamente positiva.

Il dipendente deve ottenere quindi almeno 13 punti in totale perché la sua valutazione sia considerata adeguata (fascia 3) agli standard previsti per gli indicatori Impegno, Competenze tecnico-pratiche, Collaborazione.

Le graduazioni nelle fasce inferiori (1, 2) e nelle maggiori (4, 5) verranno ottenute declinando i punteggi minimi fissati nella scheda di valutazione per la valutazione adeguata (fascia 3) per ciascun indicatore verso i valori più bassi, per le prestazioni modeste e migliorabili e, verso i valori più alti, per le prestazioni superiori ed eccellenti.

 

CAPACITA’TECNICO-PROFESSIONALI E COMPORTAMENTI

IMPEGNO

(Buone capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti nel rispetto dei tempi assegnati. Previdenza e costanza nei comportamenti, motivazione al miglioramento continuo delle prestazioni, sensibilità ai bisogni e al livello di soddisfazione dei propri utenti sia interni che esterni).

COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

(Buona capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecnico-metodologico e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati).

COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

(Buona capacità di offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione).

 

 

VALUTATO

Cognome: Nome:
Data di nascita: N° matricola:
Titolo di studio: Data di assunzione:
Figura professionale: Categoria:
Livello: Posizione economica:
Struttura di appartenenza:

 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE - VALUTATORE

Cognome: Nome:
Qualifica: Firma:

 

 

 

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO

Cognome: Nome:

 

 

 

Periodo di valutazione da   a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI .........................................................................

PRESTAZIONE E RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI

CAPACITA' TECNICO-

PROFESSIONALI

(si intende la capacità espressa nell’esecuzione dei compiti previsti dal proprio ruolo professionale anche in relazione agli obiettivi previsti nel Programma di gestione)

PUNTEGGIO

(max 20 punti)

T

O

T

A

L

E

Competenze tecnico-pratiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Risoluzione dei problemi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali

COMPORTAMENTI

(si intende la capacità di costruire e mantenere le condizioni ambientali e psicologiche che promuovono un clima di lavoro positivo e orientato ai risultati)

PUNTEGGIO

(max 25 punti)

T

O

T

A

L

E

Collaborazione e cooperazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Autonomia

1

2

3

4

5

Flessibilità

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale indicatori relativi ai comportamenti

TOTALE PRESTAZIONE

 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI SULLA PRESTAZIONE

FASCE

1

2

3

4

5

 

0-7

8-13

14-32

33-40

41-45

PUNTEGGIO

o

o

o

o

o

VALUTAZIONE

Negativo

o

Positivo

o

 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno …………

OBIETTIVI

RISULTATI

Osservazioni del Valutato

 
 
 
 

 

 

 

Firma del Valutato

 

Firma del Valutatore

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione

 

1. Interventi formativi

2. Modifica delle condizioni organizzative

3. Modifica dei compiti assegnati

4. Affiancamento di altri colleghi o superiori

5. Altri interventi

 

Firma del valutato

 

___________________

Firma del valutatore

 

______________________

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

PRESTAZIONE

 

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi secondo cinque fasce di merito:

A loro volta le prime due fasce sono considerate come valutazione complessivamente negativa le ulteriori tre come valutazione complessivamente positiva.

Il dipendente deve ottenere quindi almeno 14 punti in totale perché la sua valutazione sia considerata adeguata (fascia 3) agli standard previsti per gli indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali e ai comportamenti.

Le graduazioni nelle fasce inferiori (1, 2) e nelle maggiori (4, 5) verranno ottenute declinando i punteggi minimi fissati nella scheda di valutazione per la valutazione adeguata (fascia 3) per ciascun indicatore verso i valori più bassi, per le prestazioni modeste e migliorabili e, verso i valori più alti, per le prestazioni superiori ed eccellenti.

 

 

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

 

COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

(Buona capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecniche e metodologiche e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(Buona capacità di focalizzare i problemi, di analizzarli raccogliendo i dati di riferimento, di risolverli, generando soluzioni alternative e di impegnarsi, successivamente, per una adeguata attuazione della soluzione prescelta).

 

COMPORTAMENTI

COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

(Buona capacità di offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione).

AUTONOMIA

(Buona capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti; di individuazione delle priorità, delle tecniche e degli strumenti idonei alla realizzazione delle mansioni del proprio ruolo. Indica inoltre la motivazione, l'impegno, la responsabilizzazione e la voglia di fare. Significa anche predisposizione all'autosviluppo e all'autoapprendimento tecnico anche utilizzando l'attività di tutti i giorni come fonte di conoscenza continua).

FLESSIBILITA'

(Buona capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue).

 

 

VALUTATO

Cognome: Nome:
Data di nascita: N° matricola:
Titolo di studio: Data di assunzione:
Figura professionale: Categoria:
Livello: Posizione economica:
Struttura di appartenenza:

 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE - VALUTATORE

Cognome: Nome:
Qualifica: Firma:

 

 

 

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO

Cognome: Nome:

 

 

 

Periodo di valutazione da   a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI .........................................................................

PRESTAZIONE E RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI

CAPACITA' TECNICO-

PROFESSIONALI

 

(si intende la capacità espressa nell’esecuzione dei compiti previsti dal proprio ruolo professionale anche in relazione agli obiettivi previsti nel Programma di gestione)

PUNTEGGIO

(max 25 punti)

T

O

T

A

L

E

Competenze tecnico-pratiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Risoluzione dei problemi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analisi/sintesi

1

2

3

4

5

Totale indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali

COMPORTAMENTI

(si intende la capacità di costruire e mantenere le condizioni ambientali e psicologiche che promuovono un clima di lavoro positivo e orientato ai risultati)

PUNTEGGIO

(max 30 punti)

T

O

T

A

L

E

Collaborazione, cooperazione e direzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lavoro di gruppo

1

2

3

4

5

Autonomia

1

2

3

4

5

Flessibilità

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale indicatori relativi ai comportamenti

TOTALE PRESTAZIONE

 

VALUTAZIONE DI SINTESI SULLA PRESTAZIONE

FASCE

1

2

3

4

5

 

0-8

9-16

17-38

39-49

50-55

PUNTEGGIO

o

o

o

o

o

VALUTAZIONE

Negativo

o

Positivo

o

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno …………

OBIETTIVI

RISULTATI

Osservazioni del Valutato

 
 
 
 

 

 

 

Firma del Valutato

 

Firma del Valutatore

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione

 

1. Interventi formativi

2. Modifica delle condizioni organizzative

3. Modifica dei compiti assegnati

4. Affiancamento di altri colleghi o superiori

5. Altri interventi

 

Firma del valutato

 

___________________

Firma del valutatore

 

______________________

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

PRESTAZIONE

 

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi secondo cinque fasce di merito:

A loro volta le prime due fasce sono considerate come valutazione complessivamente negativa le ulteriori tre come valutazione complessivamente positiva.

Il dipendente deve ottenere quindi almeno 17 punti in totale perché la sua valutazione sia considerata adeguata (fascia 3) agli standard previsti per gli indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali e ai comportamenti.

Le graduazioni nelle fasce inferiori (1, 2) e nelle maggiori (4, 5) verranno ottenute declinando i punteggi minimi fissati nella scheda di valutazione per la valutazione adeguata (fascia 3) per ciascun indicatore verso i valori più bassi, per le prestazioni modeste e migliorabili e, verso i valori più alti, per le prestazioni superiori ed eccellenti.

 

 

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

 

COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

(Buona capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecniche e metodologiche e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(Buona capacità di focalizzare i problemi, di analizzarli raccogliendo i dati di riferimento, di risolverli, generando soluzioni alternative e di impegnarsi, successivamente per una adeguata attuazione della soluzione prescelta).

analisi/sintesi

(Buona capacità di effettuare analisi complete e approfondite spiegando e dimostrando le implicazioni dei problemi ed essendo contemporaneamente in grado di correlare gli elementi qualificanti degli stessi secondo le reciproche connessioni e implicazione logiche).

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTI

 

COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E DIREZIONE

(Buona capacità di offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione. Indica inoltre, ove prevista, la capacità di guidare individui o gruppi nello svolgimento dei compiti assegnati).

LAVORO DI GRUPPO

(Buona capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro nei quali ci si trova ad operare integrando la propria azione con quella dei colleghi).

AUTONOMIA

(Buona capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti; di individuazione delle priorità, delle tecniche e degli strumenti idonei alla realizzazione delle mansioni del proprio ruolo. Indica inoltre la motivazione, l'impegno, la responsabilizzazione e la voglia di fare. Significa anche predisposizione all'autosviluppo e all'autoapprendimento tecnico anche utilizzando l'attività di tutti i giorni come fonte di conoscenza continua).

FLESSIBILITA'

(Buona capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue).

 

VALUTATO

Cognome: Nome:
Data di nascita: N° matricola:
Titolo di studio: Data di assunzione:
Figura professionale: Categoria:
Livello: Posizione economica:
Struttura di appartenenza:

 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE – VALUTATORE - :

Cognome: Nome:
Qualifica: Firma:

 

 

 

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO:

Cognome: Nome:

 

 

 

Periodo di valutazione da   a  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI .........................................................................

PRESTAZIONE E RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI

CAPACITA' TECNICO-

PROFESSIONALI

(si intende la capacità espressa nell'esecuzione dei compiti previsti dal proprio ruolo professionale anche in relazione agli obiettivi previsti nel Programma di gestione)

PUNTEGGIO

(max 30 punti)

T

O

T

A

L

E

Competenze tecnico-pratiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Risoluzione dei problemi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analisi/sintesi

1

2

3

4

5

Totale indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali

COMPORTAMENTI

(si intende la capacità a costruire e mantenere le condizioni ambientali e psicologiche che promuovono un clima di lavoro positivo e orientato ai risultati)

PUNTEGGIO

(max 30 punti)

T

O

T

A

L

E

Collaborazione e cooperazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Direzione

1

2

3

4

5

Autonomia

1

2

3

4

5

Lavoro di gruppo

1

2

3

4

5

Flessibilità

1

2

3

4

5

Totale indicatori relativi ai comportamenti

TOTALE PRESTAZIONE

VALUTAZIONE DI SINTESI SULLA PRESTAZIONE

FASCE

1

2

3

4

5

PUNTEGGIO

0-9

BD21504_.GIF (182 byte)

10-18

BD21504_.GIF (182 byte)

19-42

BD21504_.GIF (182 byte)

43-54

BD21504_.GIF (182 byte)

55-60

BD21504_.GIF (182 byte)

VALUTAZIONE

Negativo

BD21504_.GIF (182 byte)

Positivo

BD21504_.GIF (182 byte)

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno …………

OBIETTIVI

RISULTATI

Osservazioni del Valutato

 
 
 
 

 

 

 

Firma del Valutato

 

Firma del Valutatore

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione

 

1. Interventi formativi

2. Modifica delle condizioni organizzative

3. Modifica dei compiti assegnati

4. Affiancamento di altri colleghi o superiori

5. Altri interventi

 

Firma del valutato

 

___________________

Firma del valutatore

 

______________________

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

PRESTAZIONE

 

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi secondo cinque fasce di merito:

A loro volta le prime due fasce sono considerate come valutazione complessivamente negativa le ulteriori tre come valutazione complessivamente positiva.

Il dipendente deve ottenere quindi almeno 19 punti in totale perché la sua valutazione sia considerata adeguata (fascia 3) agli standard previsti per gli indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali e ai comportamenti.

Le graduazioni nelle fasce inferiori (1, 2) e nelle maggiori (4, 5) verranno ottenute declinando i punteggi minimi fissati nella scheda di valutazione per la valutazione adeguata (fascia 3) per ciascun indicatore verso i valori più bassi, per le prestazioni modeste e migliorabili e, verso i valori più alti, per le prestazioni superiori ed eccellenti.

 

 

 

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

 

COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

(Buona capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecniche e metodologiche e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(Buona capacità di focalizzare i problemi, di analizzarli raccogliendo i dati di riferimento, di risolverli, generando soluzioni alternative e impegnarsi, successivamente per una adeguata attuazione della soluzione prescelta).

analisi/sintesi

(Buona capacità di effettuare analisi complete e approfondite spiegando e dimostrando le implicazioni dei problemi ed essendo contemporaneamente in grado di correlare gli elementi qualificanti degli stessi secondo le reciproche connessioni e implicazioni logiche).

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTI

 

COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

(Buona capacità ad offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione).

DIREZIONE

(Buona capacità che, ove prevista, indica l'attitudine alla guida di individui o gruppi nello svolgimento dei compiti assegnati).

AUTONOMIA

(Buona capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti; di individuazione delle priorità, delle tecniche e degli strumenti idonei alla realizzazione delle mansioni del proprio ruolo. Indica inoltre la motivazione, l'impegno, la responsabilizzazione e la voglia di fare. Significa anche predisposizione all'autosviluppo e all'autoapprendimento tecnico anche utilizzando l'attività di tutti i giorni come fonte di conoscenza continua).

LAVORO DI GRUPPO

(Buona capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro nei quali ci si trova ad operare integrando la propria azione con quella dei colleghi).

FLESSIBILITA'

(Buona capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue).