AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 858 di data 10 maggio 2013, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di settore ai sensi del comma 15 dell’art. 35 "Assunzioni a tempo determinato" del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 14 del CCPL 2006-2009 – biennio economico 2008-2009 - di data 22.9.2008, il giorno 29 maggio 2013, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – presidente

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. FP                                 firmato

 

per la C.I.S.L. FP                                 firmato

 

per la U.I.L. FPL – Enti locali                  firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. – Enti locali                firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di settore ai sensi del comma 15 dell’art. 35 "Assunzioni a tempo determinato" del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 14 del CCPL 2006-2009 – biennio economico 2008-2009 - di data 22.9.2008.

 


 

 

ACCORDO DI SETTORE AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 35 "ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO" DEL CCPL 2002-2005 DI DATA 20.10.2003, COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL’ART. 14 DEL CCPL 2006/2009 – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 - DI DATA 22.9.2008.

 

Premessa

 

    Il comma 15 dell’art. 35 "Assunzioni a tempo determinato" del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 14 del CCPL 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 – di data 22 settembre 2008, stabilisce che "Il comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 non si applica infine ai rapporti di lavoro a carattere stagionale intesi come quelle attività che si svolgono ed esauriscono solo in determinati periodi dell’anno, in relazione a picchi di particolare intensità aventi carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo/ciclo formativo, condizionate dalle stagioni turistiche o dalla produzione a carattere stagionale, come eventualmente meglio individuate in sede di accordo di settore".
 

    Il carattere di stagionalità è rinvenibile nelle attività realizzate dagli enti appartenenti al sistema museale della Provincia autonoma di Trento rivolte all’utenza scolastica. Dette attività, essendo condizionate dalla domanda dell’utenza scolastica, sono infatti concentrate in determinati periodi dell’anno e comportano la necessaria attivazione, in via ricorrente, di contratti a termine con professionalità consolidatesi nel tempo e per la durata dell’esigenza organizzativa di carattere stagionale.

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenze

1. Questo accordo si applica ai rapporti di lavoro a carattere stagionale instaurati con gli enti appartenenti al sistema museale della Provincia autonoma di Trento.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 hanno effetto per i contratti a termine stipulati a decorrere dalla data di sottoscrizione di questo accordo.

 

Art. 2
Individuazione delle attività di carattere stagionale

1. In relazione a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 35 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 14 del CCPL di data 22 settembre 2008, si individuano quali attività stagionali le attività di supporto all’attività museale degli enti appartenenti al sistema museale della Provincia autonoma di Trento rivolte all’utenza scolastica e di seguito descritte:

  • visite guidate alle collezioni, ai luoghi di interesse monumentale-storico-artistico e naturalistico ed attività correlate quali ad esempio:
    a) laboratori didattici;
    b) spettacoli e percorsi strutturati per l’utenza scolastica.

  • 2. I contratti a termine per l’assunzione del personale da destinare allo svolgimento delle attività descritte al comma 1 debbono avere una durata corrispondente alla effettiva stagionalità.

     

    Art. 3
    Assegnazione delle mansioni e attribuzione
    del relativo trattamento economico

    1. Al personale assunto ai sensi del precedente art. 2 sono assegnate le mansioni ascrivibili alla categoria C o alla categoria D, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla professionalità effettivamente richiesta per la funzione.

    2. La retribuzione fondamentale è pari a quella iniziale prevista, per il personale con contratto a tempo indeterminato inquadrato nelle categorie C e D, dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali.