AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1744 di data 28 settembre 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali, il giorno 1 ottobre 2018, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. firmato

per la C.I.S.L. F.P. firmato

per la U.I.L. FPL - Enti Locali firmato

per la Fe.N.A.L.T. - Enti Locali firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali.

 


 

ACCORDO STRALCIO DI SETTORE SU INDENNITÀ E PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenze

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 CCPL 2002/2005 di data 20.10.2003 e successive modifiche, si applica al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e i direttori.

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto dall’1 gennaio 2018.

3. Per quanto non innovato dal presente Accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui all’Accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali della Provincia e dei suoi enti strumentali di data 17 dicembre 2010.

 

CAPO II

INDENNITA’

Art. 2
Assegno incaricati delle funzioni di ispettori del lavoro

1. L’ammontare dell’assegno di cui all’art. 10 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010 è rideterminato in a.l. € 4.300,00.

Art. 3
Assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

1. L’ammontare dell’assegno di cui al comma 1 dell’art. 11 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010 è rideterminato in a.l. € 4.300,00.

2. Nel caso in cui i dipendenti di cui al comma 1 svolgano attività affidate dall’autorità giudiziaria è riconosciuta, in aggiunta al compenso di cui al comma 1, per le giornate di svolgimento di tali funzioni, una indennità giornaliera di € 7,00. Il presente comma sostituisce il comma 2 dell’art. 11 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010.

3. L’Amministrazione può individuare una unità di personale cui affidare compiti di coordinamento del personale incaricato delle funzioni di ispettore ambientale. In tal caso l’ammontare dell’assegno è rideterminato in a.l. € 4.800,00.

Art. 4
Indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma

1. L’ammontare dell’indennità di cui all’art. 20 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010 è rideterminato in mensili lordi € 500,00.

Art. 5
Indennità responsabili Centri per l’Impiego

1. Ai responsabili dei Centri per l’Impiego della Provincia è attribuita, in sostituzione dell’indennità per area direttiva garantita prevista dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010, una indennità graduata negli importi indicati nella sottostante tabella:

Responsabili dei Centri per l’Impiego di Trento e di Rovereto

a.l. € 5.000,00

Responsabili dei Centri per l’impiego di Riva del Garda, di Pergine Valsugana, di Tione e di Cles

a.l. € 4.500,00

Responsabili degli altri Centri per l’Impiego

a.l. € 3.800,00

2. In caso di attribuzione, al medesimo dipendente, della responsabilità di due Centri per l’impiego collocati nella tabella di cui sopra in fasce diverse, l’importo spettante è quello relativo al Centro per l’impiego di fascia più elevata. Qualora al medesimo dipendente sia affidata la responsabilità di due Centri per l’impiego entrambi classificati nella fascia più bassa, l’indennità spettante è pari ad € 4.300,00 a.l..

Art. 6
Indennità operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza

1. Agli operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza compete una indennità mensile onnicomprensiva di lordi € 180,00, rideterminata, limitatamente al periodo in cui è svolta l’attività di referente di turno su formale individuazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Emergenza, in € 240,00 mensili lordi.

Art. 7
Indennità operatori del Centro per l’Infanzia

1. Al personale del Centro per l’Infanzia della Provincia che opera in turni e/o che svolge attività socio/assistenziali ed educative compete una indennità mensile di lordi € 160,00.

Art. 8
Indennità di funzione

1. Al personale di categoria D che svolge funzioni di Conservatore presso il Servizio Libro Fondiario e al personale di categoria D che svolge mansioni tecniche specializzate in materia catastale presso il Servizio Catasto è attribuita una indennità di funzione pari ad a.l. € 1.800,00.

2. Nei confronti del personale ex regionale che svolge in categoria D i compiti descritti al comma 1 l’ammontare dell’indennità regolata da questo articolo è pari alla differenza tra l’importo di cui al comma 1 e l’indennità tavolare/catastale in godimento se di importo inferiore.

Art. 9
Indennità messi notificatori

1. Al personale provinciale con compiti di messo notificatore compete una indennità annua lorda di € 500,00. Al personale coordinatore, nel numero massimo di una unità, l’indennità spetta nella misura di € 700,00 annui lordi.

Art. 10
Indennità di sportello

1. La misura dell’indennità giornaliera di sportello spettante per ogni giornata di prestazione effettiva ai sensi del comma 1 dell’art. 18 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010 è rideterminata in € 4,50.

Art. 11
Indennità personale Motorizzazione civile

1. Nelle more di una revisione delle modalità di attribuzione delle indennità spettanti al personale assegnato alla struttura competente in materia di Motorizzazione civile, le indennità di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 14 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010 sono rideterminate rispettivamente in € 8,00 ed in € 6,50.

Art. 12
Indennità defensionale

1. Fermo restando l’importo annuo erogabile di € 14.625,00 previsto dall’art. 43 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010, l’indennità per lo svolgimento di attività defensionale è liquidata su tredici mensilità.

Art. 13
Indennità per mansioni rilevanti

1. Al personale inquadrato nella categoria C, livello base, e nella categoria B, livello evoluto, che svolga mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente in relazione alla specializzazione e all’autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate, compete una indennità compresa fra l’importo minimo di a.l. € 500,00 e l’importo massimo di a.l. € 1.000,00.

2. La spesa di questo articolo non può superare l’importo annuo di € 100.000,00 (lordo oneri).

3. Le posizioni beneficiarie dell’indennità sono individuate annualmente in relazione a criteri da definirsi di concerto con le Organizzazioni sindacali.

Art. 14
Incentivazione del personale amministrativo assegnato
al TRGA di Trento

1. Al personale assegnato al T.R.G.A. di Trento in attuazione della delega di funzioni prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 19-ter del d.P.R. n. 426 del 1984 si applica quanto previsto dall’art. 37 del decreto legge n. 98 del 2011, che dispone che una quota parte delle risorse provenienti dal maggior gettito derivante dall’applicazione del contributo unificato sia destinata all’incentivazione della produttività del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per il miglioramento dell’efficienza del sistema della Giustizia amministrativa.

2. L'incentivazione di cui al comma 1 è erogata per le annualità e secondo i criteri contenuti nella convenzione stipulata tra il Segretariato generale della Giustizia amministrativa e la Provincia autonoma di Trento. L’incentivazione spetta al personale assegnato al T.R.G.A. di Trento ancorché cessato dal servizio.

3. La spesa derivante dal presente articolo trova copertura con le risorse trasferite dal Consiglio di Stato alla Provincia autonoma di Trento, con le modalità individuate nella convenzione di cui al comma 2.

Art. 15
Funzioni di supporto e di facilitazione
ai sensi dell’art. 12 quater, comma 3 bis, legge provinciale n. 4/1996

1. Nei confronti del personale di cui all’art. 12 quater, comma 3 bis, legge provinciale n. 4 di data 8 luglio 1996, per il periodo di svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione ivi previsti trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 82 bis del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 per il personale con qualifica di direttore della Provincia.

Art. 16
Incentivi per funzioni tecniche art. 5 bis l.p. n. 2/2016

1. Al fine del riconoscimento, nei confronti del personale della Provincia, delle retribuzioni incentivanti previste dall’art. 5 bis l.p. n. 2/2016 per lo svolgimento delle funzioni tecniche ivi previste, le parti si impegnano, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, ad avviare un confronto per la definizione dell’ammontare dei compensi spettanti, delle modalità di individuazione del personale interessato e delle modalità di erogazione degli incentivi.

Art. 17
Specifica indennità per il personale di cui all’art. 38 bis L.P. n. 7/1997

1. Il comma 4 dell’art. 15 dell’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 23 dicembre 2016 va interpretato nel senso che il riferimento al raddoppio della misura massima dell’indennità per area direttiva ivi previsto è ora da intendersi con riferimento al raddoppio della nuova misura massima dell’indennità per area direttiva prevista dall’art. 127, comma 1, del CCPL 2016/2018 ed è esclusa la maggiorazione del 15% ivi prevista.

Art. 18
Indennità per area direttiva garantita
responsabili di settore Servizio Gestione strade

1. Ai responsabili di settore del Servizio Gestione strade l’indennità per area direttiva garantita prevista dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010 è rideterminata, anche in relazione alla delega prevenzionistica ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, in annui lordi € 5.000,00.

 

CAPO III

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE
(FO.R.E.G.)

Art. 19
Finanziamento del FO.R.E.G.
e ammontare "quota obiettivi generali"

1. A decorrere dall’1 gennaio 2018 il FO.R.E.G. della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali è finanziato a regime dalle risorse risultanti dall'applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno come riportati nella seguente tabella, colonna (A):

CATEGORIE/LIVELLI

IMPORTI ANNUI LORDI
PER DIPENDENTE EQUIVALENTE PER LA COSTITUZIONE DEL FOND
(A)

IMPORTI ANNUI LORDI
ANNO 2018 E A REGIME
QUOTA OBIETTIVI GENERALI
(B)

A

911,00

698,00

B base

1.002,00

784,00

B evoluto

1.067,00

806,00

C base

1.174,00

891,00

C evoluto

1.318,00

1.020,00

D base

1.522,00

1.208,00

D evoluto

1.762,00

1.432,00

2. Gli importi annui lordi spettanti a titolo di "quota obiettivi generali" del FO.R.E.G. per il personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali a decorrere dall’anno 2018 e a regime sono riportati nella tabella di cui al comma 1, colonna (B).

3. I compensi del FO.R.E.G. non sono utili ai fini del T.F.R..

 

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 20
Destinazione risorse contrattuali residue

1. Le risorse contrattuali che residuano una tantum per gli anni 2017 e 2018 dall’applicazione del CCPL 2016/2018 sono destinate ad incremento del FO.R.E.G – quota obiettivi generali - riferita all’anno 2018.

2. L’ulteriore finanziamento del FO.R.E.G. per l’anno 2018, per la parte relativa all’incremento della quota obiettivi specifici, sarà destinato ad ulteriore incremento della risorse "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. anno 2019.