AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 di data 15 ottobre 2021, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato per la modifica dell’accordo di data 3 giugno 2009 concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 21 ottobre 2021, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:
prof. Giorgio Bolego - Presidente
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
per la C.G.I.L. F.P. firmato
per la C.I.S.L. F.P. firmato
per la U.I.L. FPL - Enti Locali firmato
per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo di modifica dell’accordo di data 3 giugno 2009 concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento.
ACCORDO DI MODIFICA DELL’ACCORDO DI DATA 3 GIUGNO 2009 CONCERNENTE ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Art. 1
Salario accessorio del personale della manutenzione stradale
1. Le norme di cui al presente Accordo si applicano alle figure professionali "operaie" addette alla manutenzione stradale (è escluso il personale addetto ad attività su sedi fisse, salvo il caso di saltuaria prestazione di attività esterne).
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente Accordo continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’Accordo di data 3 giugno 2009 concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento.
Art. 2
Misura del premio di produzione della viabilità
1. Con effetto dall’1 gennaio 2019, i commi 1 e 3 dell’art. 3 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell’Accordo concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento di data 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:
per il personale di categoria B, livello base;"1. Al personale di cui all’art. 1 spetta il premio di produzione per dodici mensilità, nell’importo di:
€ 237,00 mensili lordi
€ 252,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello evoluto."
"3. L’attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e del comma 2 del medesimo articolo è compensata, in aggiunta al premio di produzione della viabilità di cui al comma 1, con un importo rideterminato in € 171,00 per ogni turno settimanale in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio. Tale trattamento è corrisposto in relazione alle ore non comprese nell’orario ordinario di servizio. Il personale che può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è determinato in 46 unità.".