AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1192 di data 22 maggio 2009, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 3 giugno 2009 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca, in qualità di Presidente

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Funzione pubblica    firmato

C.I.S.L. – FPS                         firmato

U.I.L. FPL – Enti locali             firmato

FE.N.A.L.T.                             firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

 

l’Accordo concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento.

 


 

ACCORDO CONCERNENTE ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

 

 

CAPO I

PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE

 

 

Art. 1
Salario accessorio del personale della manutenzione stradale

1. Le norme di cui al presente Capo sono formate con l’obiettivo del coinvolgimento dei lavoratori nel processo di organizzazione del lavoro e nel miglioramento della programmazione dello stesso nell’ambito del servizio di gestione della viabilità provinciale. Le figure professionali "operaie" addette alla manutenzione stradale sono destinatarie delle disposizioni di cui al presente Capo (è escluso il personale addetto ad attività su sedi fisse, salvo il caso di saltuaria prestazione di attività esterne)

2. Al personale di cui al comma 1 sono corrisposti gli emolumenti di cui al presente Capo, da ritenersi sostitutivi, per le attività richiamate, di quanto stabilito per le medesime finalità per il restante personale, volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività, la funzionalità degli interventi, l’apporto collettivo ed individuale, la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

3. Gli istituti concernenti il trattamento accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale, secondo il contenuto economico previsto dall’Accordo di data 10 maggio 2005, continuano ad essere finanziati con le risorse indicate al comma 3 dell’art. 1 dell’Accordo medesimo, consolidate nel loro ammontare storico.

 

Art. 2
Premio di produzione della viabilità

1. Al personale operaio della viabilità è corrisposto un premio di produzione con carattere di generalità, volto a remunerare:

  1. prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate;

  2. la flessibilizzazione degli orari, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione dell’organizzazione del lavoro, che comportino gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale; di norma le parti condividono un’articolazione di orario sperimentale di base;

  3. la modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, polivalenza del personale), nonché la sperimentazione di nuove forme organizzative;

  4. l’attività di sorveglianza stradale che, svolta, di norma, per non più di sette giorni consecutivi e per non più di una settimana al mese, a rotazione, al di fuori dell’orario di servizio - dalla cessazione dell’attività fino alla ripresa nella giornata successiva - comporta la verifica, secondo un normale criterio di diligenza, del mutamento delle condizioni climatico/atmosferiche o il presentarsi di altre condizioni di eccezionalità che possano richiedere prioritariamente l’immediato rientro in servizio dell’interessato e/o l’attivazione di altro personale. L’attività di sorveglianza stradale viene prestata, di norma, nel periodo da ottobre ad aprile, in relazione alle situazioni climatiche di ciascuna zona e la sua effettuazione è obbligatoria per tutto il personale destinatario del presente accordo. Il personale comandato alla sorveglianza stradale acquisisce in tale compito funzione gerarchica in relazione al richiamo in servizio di altro personale che si renda necessario all’espletamento dell’attività. L’attività di sorveglianza stradale si avvale del personale richiamato secondo le priorità stabilite dal responsabile di settore, al quale relazionerà per quanto riguarda gli interventi e la intervenuta necessità di ricorrere ad altro personale al di fuori delle indicazioni di priorità fornite dal responsabile stesso. Restano fermi per il restante personale della squadra i vincoli che ne richiedano l’immediata disponibilità al servizio, in relazione alle condizioni climatiche ed altre situazioni particolari che siano prevedibili in normali condizioni di diligenza.

2. Al personale già individuato per la sorveglianza stradale, secondo le modalità previste dal presente articolo, è inoltre affidata l’effettuazione degli interventi riguardanti le situazioni critiche concernenti la viabilità che comportano:

L’esecuzione dei descritti interventi è remunerata, nel periodo coincidente con lo svolgimento dell’attività di sorveglianza stradale (di norma da ottobre ad aprile), con il compenso previsto dal successivo art. 3, comma 2.
Nel restante periodo dell’anno (da maggio a settembre) lo svolgimento dei suddetti interventi è invece regolato dalle disposizioni, sia giuridiche che economiche, in materia di reperibilità previste dall’art. 38 del CCPL 20.10.2003, come sostituito dall’art. 17 del CCPL 22.9.2008.

3. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto in relazione al programma di attività, ove sia assegnato alla struttura ed approvato dall’organismo interno preposto, e all’apporto del dipendente. La verifica a regime della produttività avverrà per squadre o altre unità organizzative ed i relativi compensi saranno corrisposti in relazione al raggiungimento del programma di lavoro della struttura, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità d’iniziativa e dell’impegno partecipativo alla realizzazione dell’attività, escludendo, comunque, la possibilità di erogazione collegata esclusivamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione dell’impegno partecipativo, che non potrà eccedere il 10% in più o in meno dell’importo di cui all’articolo 3 del presente accordo in relazione alle presenze, compete al responsabile del Servizio, che si avvarrà, in relazione alla complessità, dei responsabili di unità organizzative di livello inferiore.

 

Art. 3
Misura del premio di produzione della viabilità

1. Al personale di cui all’art. 1 spetta, per remunerare le prestazioni di cui all’art. 2, il premio di produzione per dodici mensilità, nell’importo, rideterminato a decorrere dall’1.11.2008, di:

€ 176,00.= mensili lorde per il personale di categoria B, livello base;
€ 187,00.= mensili lorde per il personale di categoria B, livello evoluto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti nella misura del 90% in relazione alla presenza in servizio e per la restante quota in relazione alla valutazione dell’impegno partecipativo secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 2.

3. L’attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e del comma 2 del medesimo articolo è compensata, in aggiunta al premio di produzione della viabilità di cui al comma 1, con un importo rideterminato, a decorrere dall’1.11.2008, in € 155,00 per ogni turno settimanale in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio. Tale trattamento è corrisposto in relazione alle ore non comprese nell’orario ordinario di servizio. Il personale che può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è determinato in 46 unità.

4. Qualora l’attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e del comma 2 del medesimo articolo comporti la necessità di un intervento immediato, non programmabile, al personale interessato compete l’indennità di cui all’art. 117 del CCPL 20.10.2003, come aggiornata dall’art. 42 del CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008. Sono considerati interventi non programmabili le seguenti attività:

  1. incidenti stradali;

  2. caduta sassi e frane che richiedono per la loro rimozione l’intervento di più di una persona;

  3. in caso di nevicata: primo intervento di sgombero neve da parte di ciascun dipendente con attivazione al di fuori del normale orario di lavoro;

  4. altri interventi il cui carattere di non programmabilità sia accertato dal dirigente.

Gli effetti del presente comma decorrono dall’1 gennaio 2009.

5. Al personale operaio addetto alla manutenzione stradale non inserito in turni di sorveglianza stradale o in reperibilità speciale disciplinati al precedente comma 4, attivato dal personale in turno di sorveglianza, dal Coordinatore della reperibilità speciale o dai tecnici del Servizio Gestione strade al di fuori del normale orario di lavoro, compete l’indennità di intervento immediato di cui all’art. 117 del CCPL 20.10.2003, come aggiornata dall’art. 42 del CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008, qualora la natura dell’intervento effettuato riguardi:

  1. le attività elencate alle lettere da a) a d) del precedente comma 4;

  2. ispezione della strada dopo violenti temporali;

  3. sabbiatura e salatura in caso di gelate improvvise o in caso di necessità non programmabili.

 

Art. 4
Erogazione del premio di produzione della viabilità

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, il premio di produzione della viabilità nella quota attribuita in relazione alle presenze in servizio è erogato mensilmente, in acconto, nella misura dell’80% dell’importo mensile previsto al medesimo articolo 3. L’Amministrazione provvede al conguaglio delle spettanze calcolate su base annua non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, operando, ove necessario, la riduzione delle quote come previsto al comma 3 del presente articolo, per i periodi di assenza o altre posizioni di stato che comportino la riduzione della retribuzione fondamentale, nella stessa proporzione della riduzione di tali competenze.

2. Ai fini dell’erogazione del compenso di cui all’art. 3, comma 1, del presente accordo non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

  1. maternità, durante l’astensione obbligatoria;
  2. malattia per causa di servizio e infortuni;
  3. ferie;
  4. permessi sindacali;
  5. fruizione del recupero accumulato;
  6. donazione di sangue, per il giorno del prelievo, e donazione del midollo osseo.

3. Le assenze sono computate sulla base di una presenza convenzionale piena di 276 giorni lavorativi, per una settimana lavorativa di sei giorni, proporzionalmente ridotta in relazione alle giornate di presenza lavorativa settimanali. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, ad esclusione delle assenze di cui al precedente comma 2, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata comporta una riduzione di una quota giornaliera del premio di produttività. Le assenze per malattia inferiori a 3 giorni sono computate in ragione del doppio.

4. Il premio di produzione è erogato al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato (a quest’ultimo nella misura finale del 70%, senza la valutazione di cui al comma 3 dell’articolo 2), nonché al personale messo a disposizione o in comando da altri Enti con spesa a carico del bilancio della Provincia ed in alternativa all’erogazione di indennità accessorie al medesimo titolo da parte dall’Ente da cui il dipendente dipende.

5. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio.

 

Art. 5
Compenso per la gravosità d’orario

1. Al personale che presti servizio in ore non comprese nell’orario normale (fra le ore 7 e le ore 19), compete un compenso accessorio ragguagliato ad ora.

2. La misura oraria dei compensi per gravosità d’orario è pari alla maggiorazione:

3. Il compenso previsto al comma 1 assorbe e sostituisce il compenso per orario ordinario notturno o festivo.

 

Art. 6
Arricchimento professionale

1. L’Amministrazione, in base alle esigenze di organizzazione dell’attività di guida degli automezzi, può chiedere al personale di partecipare ad attività di scuola guida per il conseguimento di patenti di grado superiore, a spese dell’Amministrazione medesima. Ad avvenuto conseguimento della nuova patente i dipendenti interessati sono remunerati con l’importo di € 520,00 una tantum. Gli eventuali corsi seguiti fuori orario di servizio non sono comunque retribuiti.

2. L’applicazione del presente articolo è estesa anche ad altre figure professionali a cui l’Amministrazione richiede quanto previsto al comma 1.

 

Art. 7
Mobilità del personale della viabilità

1. L’Amministrazione può disporre, per ragioni di servizio, la mobilità del personale operaio all’interno del territorio provinciale. Qualora, per esigenze organizzative e per l’impiego ottimale della professionalità dell’operatore e delle risorse strumentali e tenuto conto dello sviluppo della meccanizzazione dell’attività di manutenzione stradale, ma anche dell’esigenza di tutela del lavoratore e del suo nucleo familiare, il luogo di convegno di un componente di una squadra di manutenzione stradale sia mutato, o un dipendente sia assegnato a diverso luogo di convegno, ai medesimi sarà riconosciuta una indennità chilometrica per la minore delle distanze che debba percorrere in più rispetto all’attuale sede di convegno, per un’eccedenza minima di 10 chilometri, fra il nuovo ed il vecchio luogo di convegno o fra la residenza ed il nuovo luogo di convegno. L’Amministrazione può disporre la mobilità prevista dal presente articolo per assegnazioni che comportino una distanza dall’attuale residenza del dipendente non superiore a 30 chilometri e non eccedente i 30 minuti circa di percorrenza.

2. Al personale contemplato dal presente accordo spetta, in aggiunta al rimborso chilometrico di cui al comma 1, l’indennità di cui all’art. 111 del CCPL di data 20.10.2003, a far data dall’entrata in vigore del CCPL medesimo.

 

Art. 8
Altri emolumenti

1. Possono inoltre essere corrisposti emolumenti specifici volti a remunerare:

  1. dipendenti che abbiano conseguito un particolare, documentato e verificato arricchimento professionale (abilitazioni, specializzazioni, frequenza di corsi di aggiornamento e/o qualificazione professionale, ecc.);

  2. progetti approvati in sede di contrattazione decentrata e finanziati con le risorse generali di ente destinate alla promozione dell’attività innovativa o straordinaria.

 

Art. 9
Riposo compensativo

1. Al personale della manutenzione stradale, non inserito in ordinari turni di lavoro che prevedano il servizio anche in giornate festive o in turni di reperibilità o in turni di sorveglianza stradale, spetta, in caso di prestazione lavorativa straordinaria autorizzata in giornate festive una giornata di riposo compensativo, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte.

2. Al personale addetto ai turni di sorveglianza stradale, nel caso di prestazione di servizio resa in giornate festive, il riposo compensativo spetta a giornata intera in caso di prestazione pari o superiore a tre ore; per prestazioni inferiori alle tre ore spetta in misura pari alle ore effettivamente prestate. Il riposo compensativo va fruito entro quindici giorni, in un giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del Servizio.

3. Per il personale contemplato ai commi 1 e 2 il riposo compensativo è:

  • obbligatorio - e a giornata intera indipendentemente dalle ore prestate - nel caso in cui il dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo (non sono considerati riposi la malattia, le ferie, i recuperi o la fruizione di permessi). In tal caso oltre al riposo spetta anche la maggiorazione dell’indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno/festivo per le ore lavorate all’interno del normale orario giornaliero o, qualora più favorevole, un compenso di importo pari all’indennità per immediato intervento. L’eventuale prestazione effettuata oltre l’ordinario orario giornaliero è considerata lavoro straordinario festivo o notturno/festivo;

  • facoltativo nel caso in cui il dipendente abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo. In tal caso il riposo, nella misura prevista al comma 1 o al comma 2 a seconda che il personale rientri nelle fattispecie rispettivamente descritte al comma 1 o al comma 2, sarà alternativo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo o notturno/festivo per le ore effettivamente prestate o, qualora più favorevole, al compenso di importo pari all’indennità per immediato intervento. Nel caso in cui il dipendente opti per la fruizione del riposo compensativo, compete comunque la maggiorazione dell’indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno/festivo per le ore effettivamente prestate.

 

Art. 10
Norma finale

1. I trattamenti previsti dal presente accordo sono sostitutivi dei trattamenti economici previsti per il personale provinciale dal CCPL 20.10.2003 disciplinati dalle seguenti disposizioni: art. 97 "Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi" (come sostituito dall’art. 13 Accordo biennio economico 2006/2007 dd. 20.4.2007), art. 98 "Erogazione del Fondo" (come sostituito dall’art. 14 Accordo biennio economico 2006/2007 dd. 20.4.2007), art. 99 "Criteri per l’erogazione del Fondo", art. 100 "Adeguamento della quota presenze", art. 112 "Indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno", art. 123 "Indennità per attività disagiate per il personale comunale e provinciale", art. 38 "Reperibilità" (come sostituito dall’art. 17 CCPL dd. 22.9.2008) fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 2 e art. 117 "Indennità per immediato intervento" (come modificato dall’art. 42 CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008) fatto salvo quanto stabilito all’art. 3, comma 4, del presente accordo per il personale comandato a svolgere l’attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).

2. In relazione a verificate situazioni di carattere eccezionale e prolungate nel tempo che determinino, nel corso della stagione invernale (a partire dalla stagione invernale 2009/2010), un rilevante impegno orario da parte del personale addetto alla manutenzione stradale, la Giunta provinciale può destinare annualmente, al verificarsi delle condizioni descritte, specifiche risorse per la remunerazione del personale coinvolto. L’erogazione al personale interessato delle suddette risorse avverrà secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata a livello congiunto di dipartimento competente in materia di personale e di dipartimento competente in materia di viabilità.

3. In considerazione dell’eccezionalità della stagione invernale 2008/2009, al personale addetto alla manutenzione stradale è corrisposto un compenso aggiuntivo una tantum commisurato all’impegno orario prestato, pari ad € 1,40 per ogni ora di lavoro straordinario prestata nel periodo dall’1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.

4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo sono disapplicate le disposizioni dell’Accordo relativo ad alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 10 maggio 2005.

 

Art. 11
Norma programmatica

1. In sede di accordo di settore le parti negozieranno l’adeguamento dell’indennità spettante al personale della manutenzione stradale responsabile di squadre di operai e ai vice capi squadra.