AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE 

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 737 di data 26 aprile 2005, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo relativo ad alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 10 maggio 2005, le parti composte da:

per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente 

dott. Pietro Patton - componente 

dott. Silvio Fedrigotti - componente
 

per le Organizzazioni sindacali: 

C.G.I.L. - Funzione pubblica        firmato

C.I.S.L. FPS                             firmato

U.I.L. - Enti locali                      firmato

DIR.P.A.T.                                firmato

Fe.N.A.L.T.                              firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo relativo ad alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento.


 

ACCORDO RELATIVA AD ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

 

CAPO I

 

PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE

 

 

 

Art. 1

Salario accessorio del personale della manutenzione stradale

 

1.    Le norme di cui al presente capo sono formate con l’obiettivo del coinvolgimento dei lavoratori nel processo di organizzazione del lavoro e nel miglioramento della programmazione dello stesso nell’ambito del servizio di gestione della viabilità provinciale. Le figure professionali “operaie” addette alla manutenzione stradale sono destinatarie delle disposizioni di cui al presente capo (è escluso il personale addetto ad attività su sedi fisse, salvo il caso di saltuaria prestazione di attività esterne).

 

2.    Al personale di cui al comma 1 sono corrisposti gli emolumenti di cui al presente Capo, da ritenersi sostitutivi, per le attività richiamate, di quanto stabilito per le medesime finalità per il restante personale, volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività, la funzionalità degli interventi, l’apporto collettivo ed individuale, la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

 

3.    Al finanziamento degli emolumenti previsti dal presente accordo si provvederà mediante l’utilizzo:

  1. delle risorse destinate alla corresponsione del premio di produzione della viabilità determinate per l’anno 2004 in applicazione dell’accordo di settore su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali del 21 settembre 2001, a far data dal 1.1.2005;

  2. di una percentuale pari al 16,9% del premio di produzione della viabilità, a far data dal 1.1.2005;

  3. del 60% delle economie di gestione conseguite nell’anno precedente a quello di riferimento, individuate con criteri oggettivi e verificate in sede consuntiva rispetto alle previsioni contrattuali. Restano escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale, se tali variazioni non sono valutate in sede di riorganizzazione dell’Amministrazione o se le minori assunzioni non sono espressamente identificate e valutate nel piano dell’Amministrazione o se derivano da processi di esternalizzazione dei servizi o di parte dell’attività;

  4. delle risorse destinate da leggi o contratti di settore e/o decentrati alle incentivazioni della produttività riferite a progetti speciali.

 

 

Art. 2

Premio di produzione della viabilità

 

1.    Al personale operaio della viabilità è corrisposto un premio di produzione con carattere di generalità, volto a remunerare:

  1. prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate;

  2. la flessibilizzazione degli orari, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione dell’organizzazione del lavoro, che comportino gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale; di norma le parti condividono un’articolazione di orario sperimentale di base;

  3. la modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, polivalenza del personale), nonché la sperimentazione di nuove forme organizzative;

  4. l’attività di sorveglianza stradale che, svolta, di norma, per non più di sette giorni consecutivi e per non più di una settimana al mese, a rotazione, al di fuori dell’orario di servizio - dalla cessazione dell’attività fino alla ripresa nella giornata successiva - comporta la verifica, secondo un normale criterio di diligenza, del mutamento delle condizioni climatico/atmosferiche o il presentarsi di altre condizioni di eccezionalità che possano richiedere prioritariamente l’immediato rientro in servizio dell’interessato e/o l’attivazione di altro personale. L’attività di sorveglianza stradale viene prestata, di norma, nel periodo da ottobre ad aprile, in relazione alle situazioni climatiche di ciascuna zona e la sua effettuazione è obbligatoria per tutto il personale destinatario del presente accordo. Il personale comandato alla sorveglianza stradale acquisisce in tale compito funzione gerarchica in relazione al richiamo in servizio di altro personale che si renda necessario all’espletamento dell’attività. L’attività di sorveglianza stradale si avvale del personale richiamato secondo le priorità stabilite dal responsabile di settore, al quale relazionerà per quanto riguarda gli interventi e la intervenuta necessità di ricorrere ad altro personale al di fuori delle indicazioni di priorità fornite dal responsabile stesso. Restano fermi per il restante personale della squadra i vincoli che ne richiedano l’immediata disponibilità al servizio, in relazione alle condizioni climatiche ed altre situazioni particolari che siano prevedibili in normali condizioni di diligenza.

 

2.    Al personale già individuato per la sorveglianza stradale, secondo le modalità previste dal presente articolo, è inoltre affidata l’effettuazione degli interventi, da svolgersi secondo il regime previsto dalle disposizioni di cui all’art. 38, commi 1, 2 e 3 del CCPL del 20.10.2003, riguardanti le situazioni critiche concernenti la viabilità che comportano:

 

3.    Il premio di cui al comma 1 è corrisposto in relazione al programma di attività, ove sia assegnato alla struttura ed approvato dall’organismo interno preposto, e all’apporto del dipendente. La verifica a regime della produttività avverrà per squadre o altre unità organizzative ed i relativi compensi saranno corrisposti in relazione al raggiungimento del programma di lavoro della struttura, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità d’iniziativa e dell’impegno partecipativo alla realizzazione dell’attività, escludendo, comunque, la possibilità di erogazione collegata esclusivamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione dell’impegno partecipativo, che non potrà eccedere il 10% in più o in meno dell’importo di cui all’articolo 3 del presente accordo in relazione alle presenze, compete al responsabile del Servizio, che si avvarrà, in relazione alla complessità, dei responsabili di unità organizzative di livello inferiore.

 

 

Art. 3

Misura del premio di produzione della viabilità

 

1.    Al personale di cui all’art. 1 spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per remunerare le prestazioni di cui all’art. 2, il premio di produzione per dodici mensilità, nell’importo di:

€  160,00.= mensili lorde per il personale di categoria B, livello base;

€  170,00.= mensili lorde per il personale di categoria B, livello evoluto.

 

2.    L’attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e del comma 2 del medesimo articolo è compensata, in aggiunta al premio di produzione della viabilità di cui al comma 1, con un importo pari a € 141,00 per ogni turno settimanale in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio, a far data dal 1.1.2005. Tale trattamento è corrisposto in relazione alle ore non comprese nell’orario ordinario di servizio. Il personale che può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è determinato in 46 unità.

 

3.    Qualora l’attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e del comma 2 del medesimo articolo comporti un numero di interventi settimanali superiore a quattro, per gli interventi successivi al personale interessato compete l’indennità di cui all’art. 117 del CCPL 20.10.2003.

 

4.    Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, cui sia stato attribuito il premio di produzione della viabilità per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, é attribuita un’integrazione una tantum della quota percepita a tale titolo pari a € 350,00 per il personale inquadrato nella categoria B base e € 400,00 per il personale inquadrato nella categoria B evoluto. L’integrazione è attribuita con le stesse modalità previste per l’erogazione del premio di produzione della viabilità.

 

 

Art. 4

Erogazione del premio di produzione della viabilità

 

1.    Il premio di produzione è erogato mensilmente in acconto in percentuale del 90% dell’importo mensile previsto all’articolo 3 ed è ridotto delle quote di cui al comma 3 del presente articolo, per i periodi di assenza o altre posizioni di stato che comportino la riduzione della retribuzione fondamentale, nella stessa proporzione della riduzione di tali competenze. L’Amministrazione provvede al conguaglio delle spettanze non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

2.    Ai fini dell’erogazione del compenso di cui all’art. 3, comma 1, del presente accordo non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

  1. maternità, durante l’astensione obbligatoria;

  2. malattia per causa di servizio e infortuni;

  3. ferie;

  4. permessi sindacali;

  5. fruizione del recupero accumulato;

  6. donazione di sangue, per il giorno del prelievo, e donazione del midollo osseo.

 

3.    Le assenze sono computate sulla base di una presenza convenzionale piena di 276 giorni lavorativi, per una settimana lavorativa di sei giorni, proporzionalmente ridotta in relazione alle giornate di presenza lavorativa settimanali. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, ad esclusione delle assenze di cui al precedente comma 2, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata comporta una riduzione di una quota giornaliera del premio di produttività. Le assenze per malattia inferiori a 3 giorni sono computate in ragione del doppio.

 

4.    Il premio di produzione è erogato al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato (a quest’ultimo nella misura finale del 70%, senza la valutazione di cui al comma 2 dell’articolo 2), nonché al personale messo a disposizione o in comando da altri Enti con spesa a carico del bilancio della Provincia ed in alternativa all’erogazione di indennità accessorie al medesimo titolo da parte dall’Ente da cui il dipendente dipende.

 

5.    Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio.

 

 

Art. 5

Compenso per la gravosità d’orario

 

1.    Al personale che presti servizio in ore non comprese nell’orario normale (fra le ore 7 e le ore 19), compete un compenso accessorio ragguagliato ad ora.

 

2.     La misura oraria dei compensi per gravosità d’orario è pari alla maggiorazione:

 3.    Il compenso previsto al comma 1 assorbe e sostituisce il compenso per orario ordinario notturno o festivo.

 

 

Art. 6

Arricchimento professionale

 

1.    L’Amministrazione, in base alle esigenze di organizzazione dell’attività di guida degli automezzi, può chiedere al personale di partecipare ad attività di scuola guida per il conseguimento di patenti di grado superiore, a spese dell’Amministrazione medesima. Ad avvenuto conseguimento della nuova patente i dipendenti interessati sono remunerati con l’importo di € 520,00 una tantum. Gli eventuali corsi seguiti fuori orario di servizio non sono comunque retribuiti.

 

2.    L’applicazione del presente articolo è estesa anche ad altre figure professionali a cui l’Amministrazione richiede quanto previsto al comma 1.

 

 

Art. 7

Mobilità del personale della viabilità

 

1.    L’Amministrazione può disporre per ragioni di servizio la mobilità del personale operaio all’interno del territorio provinciale. Qualora, per esigenze organizzative e per l’impiego ottimale della professionalità dell’operatore e delle risorse strumentali e tenuto conto dello sviluppo della meccanizzazione dell’attività di manutenzione stradale, ma anche dell’esigenza di tutela del lavoratore e del suo nucleo familiare, il luogo di convegno di un componente di una squadra di manutenzione stradale sia mutato, o un dipendente sia assegnato a diverso luogo di convegno, ai medesimi sarà riconosciuta una indennità chilometrica per la minore delle distanze che debba percorrere in più rispetto all’attuale sede di convegno, per un’eccedenza minima di 10 chilometri, fra il nuovo ed il vecchio luogo di convegno o fra la residenza ed il nuovo luogo di convegno. L’Amministrazione può disporre la mobilità prevista dal presente articolo per assegnazioni che comportino una distanza dall’attuale residenza del dipendente non superiore a 30 chilometri e non eccedente i 30 minuti circa di percorrenza.

 

2.    Il trattamento previsto dal presente articolo, a far data dall’entrata in vigore dell’accordo, è corrisposto al personale cui sia stato mutato il luogo di convegno alle condizioni previste al comma 1 nel quadriennio 2002/2005.

 

 

Art. 8

Altri emolumenti

 

1.    Possono inoltre essere corrisposti emolumenti specifici volti a remunerare:

  1. dipendenti che abbiano conseguito un particolare, documentato e verificato arricchimento professionale (abilitazioni, specializzazioni, frequenza di corsi di aggiornamento e/o qualificazione professionale, ecc.);

  2. progetti approvati in sede di contrattazione decentrata e finanziati con le risorse generali di ente destinate alla promozione dell’attività innovativa o straordinaria.

 

Art. 9

Norma finale

 

1.    I trattamenti previsti dal presente accordo sono sostitutivi dei trattamenti economici previsti per il personale provinciale dal CCPL 20.10.2003 disciplinati dalle seguenti disposizioni: artt. 97, 98, 99, 100, 112, 123 e artt. 116 e 117, fatto salvo quanto stabilito all’art. 3, comma 3, del presente accordo, per il personale comandato a svolgere l’attività di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 dell’art. 2.

 

1 bis.    Nel caso di prestazione di servizio resa in giornate festive da parte del personale addetto ai turni di sorveglianza stradale, il riposo compensativo previsto dal comma 5 dell’art. 116 spetta a giornata intera in caso di prestazione pari o superiori a tre ore. Il riposo compensativo va fruito entro quindici giorni, in un giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del Servizio. (*)

 

2.    Gli ambiti di intervento dell’attività dei dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d), e comma 2 dell’art. 2, definiti dall’Amministrazione in sede di prima applicazione dell’accordo in via d’urgenza, sono oggetto di successiva concertazione con le Organizzazioni sindacali al fine di verificarne l’equità per una corretta distribuzione degli interventi.

 

3.    Gli interventi relativi all’ordinamento del personale, previsti dalla nota congiunta al contratto del 20.10.2003 del personale autonomie locali, dovranno riservare la dovuta attenzione anche alle percorrenze di carriera del personale adibito all’attività di manutenzione stradale.

 

4.    Le parti si impegnano alla verifica della validità o criticità del presente accordo entro la fine dell’anno 2007.

 

(*) comma 1 bis aggiunto con art. 1 dell'accordo modificativo sottoscritto in data 22 aprile 2008