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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2104 di data 18 agosto 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo provinciale integrativo per il personale addetto alla manutenzione stradale, il giorno 25 settembre 2000, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

prof. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

 

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica

C.I.S.L. - FPS

U.I.L. - Enti locali

Di.C.C.A.P.

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo provinciale integrativo per il personale addetto alla manutenzione stradale.

 


ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE

 

Art. 1
Salario accessorio del personale della viabilità

 

1. L’obiettivo del presente accordo è di tendere al coinvolgimento dei lavoratori inquadrati in profili "operai" addetti alla manutenzione stradale (escluso il personale addetto ad attività su sedi fisse, salvo il caso di saltuaria prestazione di attività esterne) nel processo di organizzazione del lavoro e al miglioramento della programmazione del lavoro, finalizzando l’attività medesima alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

2. Al personale di cui al comma 1 verranno corrisposti gli emolumenti di cui al presente accordo, da ritenersi sostitutivi, per gli stessi istituti e per le attività richiamate dall’accordo medesimo, di quanto previsto dal contratto provinciale e di settore per il restante personale, volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività, la funzionalità degli interventi, l’apporto collettivo ed individuale, la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

3. Al finanziamento degli emolumenti previsti dal presente accordo si provvederà con risorse derivanti:

  1. dal fondo di cui all’articolo 47, 1° comma, lettere a) e b), del CCPL del 23 gennaio- 22 febbraio 1996, riferite al personale cui si applica il presente accordo, nonché dalle risorse rese disponibili per differenza fra risorse stanziate ed utilizzate precedentemente per altri istituti contrattuali;
  2. dal 60% delle economie di gestione conseguite nell’anno precedente a quello di riferimento, o conseguibili in relazione al presente accordo, individuate con criteri oggettivi e verificate in sede consuntiva rispetto alle previsioni contrattuali. Restano escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale, se tali variazioni non sono valutate in sede di riorganizzazione dell’Amministrazione o se le minori assunzioni non sono espressamente identificate e valutate nel piano dell’Amministrazione o se derivano da processi di esternalizzazione dei servizi o di parte dell’attività;
  3. dalle risorse destinate da leggi o contratti di settore e/o decentrati alle incentivazioni della produttività riferite a progetti speciali;
  4. dalle risorse destinate all’attività del personale di cui al presente contratto dall’accordo fra Giunta provinciale ed OO.SS. del 4 dicembre 1999 pari a Lire 800.000.000.= al lordo degli oneri previdenziali.

 

 Art. 2
Premio di produzione della viabilità

1. Al personale operaio della viabilità è corrisposto un premio di produzione con carattere di generalità, volto a remunerare:

a) prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate;

b) la flessibilizzazione degli orari, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione dell’organizzazione del lavoro, che comportino gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale; di norma le parti condividono un’articolazione di orario sperimentale di base quale previsto dall’Allegato n. 1;

c) la modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, polivalenza del personale), nonché la sperimentazione di nuove forme organizzative;

d) l’attività di guardia attiva, che, svolta, di norma, per non più di sette giorni consecutivi e per non più di una settimana al mese, a rotazione, al di fuori dell’orario di servizio - dalla cessazione dell’attività fino alla ripresa nella giornata successiva - comporta la verifica, secondo un normale criterio di diligenza, del mutamento delle condizioni climatico/atmosferiche o il presentarsi di altre condizioni di eccezionalità che possano richiedere prioritariamente l’immediato rientro in servizio dell’interessato e/o l’attivazione di altro personale. L’attività di guardia attiva viene prestata, di norma, nel periodo da ottobre ad aprile, in relazione alle situazioni climatiche di ciascuna zona e la sua effettuazione è obbligatoria per tutto il personale destinatario del presente accordo. Il personale comandato alla guardia attiva acquisisce in tale compito funzione gerarchica in relazione al richiamo in servizio di altro personale che si renda necessario all’espletamento dell’attività. La guardia attiva si avvarrà del personale richiamato secondo le priorità stabilite dal responsabile di settore, al quale relazionerà per quanto riguarda gli interventi e la intervenuta necessità di ricorrere ad altro personale al di fuori delle indicazioni di priorità fornite dal responsabile stesso. Restano fermi per il restante personale della squadra i vincoli che ne richiedano l’immediata disponibilità al servizio, in relazione alle condizioni climatiche ed altre situazioni particolari che siano prevedibili in normali condizioni di diligenza.

2. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto in relazione al programma di attività, ove sia assegnato alla struttura ed approvato dall’organismo interno preposto, e all’apporto del dipendente. La verifica a regime della produttività avverrà per squadre o altre unità organizzative ed i relativi compensi saranno corrisposti in relazione al raggiungimento del programma di lavoro della struttura, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità d’iniziativa e dell’impegno partecipativo alla realizzazione dell’attività, escludendo, comunque, la possibilità di erogazione collegata esclusivamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione dell’impegno partecipativo, che non potrà eccedere il 10% in più o in meno dell’importo di cui all’articolo 3 del presente accordo in relazione alle presenze, compete al responsabile del Servizio, che si avvarrà, in relazione alla complessità, dei responsabili di unità organizzative di livello inferiore.

 

 Art. 3
Misura del premio di produzione della viabilità

1. Al personale di cui al presente accordo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per remunerare le prestazioni di cui all’art. 2, il premio di produzione per dodici mensilità, nell’importo di:

Lire 265.000.= per il personale di categoria B, livello base;

Lire 282.000.= per il personale di categoria B, livello evoluto.

2. Il premio di cui al presente articolo è, in particolare, sostitutivo dei trattamenti economici previsti per il personale provinciale dal CCPL 8 marzo 2000 e disciplinati dalle seguenti disposizioni: artt. 94 (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 del presente accordo) – 99 – 102 – 107, lett. d).

3. L’Amministrazione regolerà con disposizioni interne di servizio le eventuali forme di controllo e le modalità di attivazione dell’immediato intervento di cui all’articolo 106 del CCPL 8 marzo 2000.

 

Art. 4
Erogazione del premio di produzione della viabilità

1. Il premio di produzione è erogato mensilmente in acconto in percentuale dell'90% dell’importo mensile previsto all’articolo 3 ed è ridotto delle quote di cui al comma 3 del presente articolo, per i periodi di assenza o altre posizioni di stato che comportino la riduzione della retribuzione fondamentale, nella stessa proporzione della riduzione di tali competenze. L’Amministrazione provvede al conguaglio delle spettanze non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Ai fini dell’erogazione del compenso di cui all’art. 3, comma 1, del presente accordo non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

  1. maternità, durante l’astensione obbligatoria;
  2. malattia per causa di servizio e infortuni;
  3. ferie;
  4. permessi sindacali;
  5. fruizione del recupero accumulato;
  6. donazione di sangue, per il giorno del prelievo, e donazione del midollo osseo.

3. Le assenze sono computate sulla base di una presenza convenzionale piena di 276 giorni lavorativi, per una settimana lavorativa di sei giorni, proporzionalmente ridotta in relazione alle giornate di presenza lavorativa settimanali. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, ad esclusione delle assenze di cui al precedente comma 2, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata comporta una riduzione di una quota giornaliera del premio di produttività. Le assenze per malattia inferiori a 3 giorni sono computate in ragione del doppio.

4. Il premio di produzione è erogato al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato (a quest’ultimo nella misura finale del 70%, senza la valutazione di cui al comma 2 dell’articolo 2), nonché al personale messo a disposizione o in comando da altri Enti con spesa a carico del bilancio della Provincia ed in alternativa all’erogazione di indennità accessorie al medesimo titolo da parte dall’Ente da cui il dipendente dipende.

5. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio.

 

Art. 5
Compenso per la gravosità d’orario

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo al personale di cui all’art. 1, che presti servizio in ore non comprese nell’orario normale (fra le ore 7 e le ore 19), compete un compenso accessorio ragguagliato ad ora.

2. La misura oraria dei compensi per gravosità d’orario è pari alla maggiorazione:

3. Il compenso previsto al comma 1 assorbe e sostituisce il compenso per orario ordinario notturno o festivo.

 

Art. 6
Arricchimento professionale

1. D’intesa con l’Amministrazione, il personale di cui all’art. 1 del presente accordo può essere autorizzato, in base alle esigenze di organizzazione delle attività e dei fabbisogni di personale muniti di patente di categoria superiore alla B, a partecipare ad attività di scuola guida per il conseguimento della patente di grado C o superiori a spese dell’Amministrazione medesima. Quando la patente sia conseguita i dipendenti interessati saranno remunerati una tantum con l’importo di Lire 1.000.000.=. Gli eventuali corsi seguiti fuori orario di servizio non sono comunque retribuiti.

 

Art. 7
Altri emolumenti

1. Per quanto non previsto dal presente accordo possono inoltre essere corrisposti emolumenti specifici volti a remunerare:

a) dipendenti che abbiano conseguito un particolare, documentato e verificato arricchimento professionale (abilitazioni, specializzazioni, frequenza di corsi di aggiornamento e/o qualificazione professionale, ecc.);

b) progetti approvati in sede di contrattazione decentrata e finanziati con le risorse generali di ente destinate alla promozione dell’attività innovativa o straordinaria di cui alla lett. b) dell’art. 94 del CCPL dell’8 marzo 2000.

2. Le modalità di corresponsione e di finanziamento degli emolumenti di cui al comma 1 saranno oggetto di contrattazione di settore.

 

 Art. 8
Clausola finale

1. Il presente contratto esplica i suoi effetti a far data dal primo giorno del mese successivo la data di sottoscrizione, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste dalle norme.

2. Qualora si verifichino scostamenti della spesa rispetto agli stanziamenti previsti dal presente accordo le parti provvederanno ad adottare misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio.

3. Qualora intervengano disposizioni esterne alla contrattazione, che determinino un aggravio dei costi previsti, il contratto è risolto con la stessa decorrenza e le parti s’incontreranno con urgenza per rinegoziarne le clausole atte, in relazione ai maggiori costi intervenuti, a ripristinare i limiti della spesa globale.

4. L’incremento retributivo previsto dall’accordo modificativo e relativo al biennio economico 2000-2001 del CCPL 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 14 luglio 2000 è riassorbito, con decorrenza 1.7.2000, nell’assegno personale in godimento ai dipendenti provenienti dall’ANAS nella misura del 40%.


ALLEGATO N. 1

Stima indicativa del numero di cantonieri a cui sarà assegnato un orario speciale.

I numeri hanno valore indicativo e sono suscettibili di aggiustamenti in funzione delle situazioni oggettive.

ORARIO

INVERNO

ESTATE

n. persone

n. settimane

n. persone

n. settimane

Settore 1 - 30 operai

5.30 - 12.45

4.45 - 12.00

6 persone

5 mesi

20 persone

4 mesi

13.30 - 20.45

Settore 2 - 53 operai

5.30 - 12.45

4.45 - 12.00

20 persone

3 mesi

13.30 - 20.45

Settore 3 - 48 operai

5.30 - 12.45

6 persone

3 mesi

10 persone

3 mesi

4.45 - 12.00

13.30 - 20.45

4 persone

3 mesi

Settore 4 - 31 operai

5.30 - 12.45

6 persone

1 mese

4.45 - 12.00

6 persone

4 mesi

13.30 - 20.45

2 persone

4 mesi

Settore 5 - 34 operai

5.30 - 12.45

4.45 - 12.00

9 persone

4 mesi

26 persone

1 mese

13.30 - 20.45

Settore 6 - 36 operai

5.30 - 12.45

29 persone

2 mesi

4.45 - 12.00

9 persone

3 mesi

13.30 - 20.45

Settore 7 - 28 operai

5.30 - 12.45

20 persone

3 mesi

4.45 - 12.00

3 persone

3 mesi

13.30 - 20.45

3 persone

3 mesi

Settore 8 - 27 operai

5.30 - 12.45

3 persone

4 mesi

4.45 - 12.00

13.30 - 20.45

Settore 9 - 34 operai

5.30 – 12.45

4 persone

5 mesi

4.45 – 12.00

13.30 – 20.45

Settore 10 - 42 operai

5.30 – 12.45

16 persone

5 mesi

4.45 – 12.00

4 persone

6 mesi

13.30 – 20.45

4 persone

5 mesi

Settore 11 - 18 operai

5.30 – 12.45

10 persone

3 mesi

4.45 - 12.00

6 persone

4 mesi

13.30 - 20.45

 


ALLEGATO N. 2

PARZIALE MODIFICA DELL’ARTICOLO 2, PUNTO 4, DEL PROTOCOLLO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Sono definite essenziali le attività di controllo, manutenzione, sgombero e prevenzione della formazione di ghiaccio sulle strade gestite dalla Provincia, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Sono altresì essenziali le attività e i servizi di guardia attiva, così come definiti e disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’accordo provinciale integrativo per il personale addetto alla manutenzione stradale.

2. In caso di sciopero le attività di controllo e manutenzione sono garantite dalla presenza di una squadra di massimo sei cantonieri per settore territoriale, comprensiva del personale di cui al comma 1, dal 50% dei responsabili di settore, da quattro operai addetti al cantiere del Servizio Gestione strade e di un funzionario tecnico per ogni Servizio del Dipartimento Lavori pubblici e protezione civile.

3. In caso di nevicate, durante lo sciopero, al fine di evitare l’isolamento delle persone è comunque garantita, a mezzo di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24, composte da cantonieri e organizzate dal Dirigente del Servizio Gestione strade, la percorribilità delle strade con normali mezzi di trasporto.

4. Nei momenti immediatamente successivi a scosse di terremoto, per l’attività di controllo dei ponti, nonché nei casi di alluvioni ed eventi calamitosi (es. nevicate e gelate) di particolare entità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione civile, deve essere garantita la presenza di tutto il personale, cantoniere e tecnico, assegnato alla zona interessata dal fenomeno. Tale personale, se in sciopero, ha l’obbligo di rientrare immediatamente in servizio.

5. Le parti si impegnano ad una verifica dei contingenti di cui ai commi 2 e 3 ai fini della tutela della sicurezza dell’utenza e delle garanzie del diritto di sciopero.