AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 457 di data 11 marzo 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’ipotesi di accordo concernente "Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali", il giorno 22 aprile 2005 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

dott. Pietro Patton - componente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica           (non firmato)

C.I.S.L. – FPS                             (firmato)

U.I.L. - Enti locali                         (non firmato)

FE.N.A.L.T.                                 (firmato)

DIR.P.A.T.                                   (non firmato)

 

hanno sottoscritto l’accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento per il quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2002-2003.


DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI DI DATA 20 OTTOBRE 2003.

 

TITOLO I

PARTE NORMATIVA

 

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenze e durata

1.    Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte giuridica ed il biennio 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2.    Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto.

3.    Le norme contenute nel presente contratto integrano le disposizioni, salvo diversa previsione, del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 per il personale appartenente alle seguenti qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento:

Agente forestale – Assistente forestale – Sovrintendente forestale – Ispettore forestale – Ispettore forestale capo – Ispettore forestale superiore.

 

Art. 2
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1.    Al personale delle qualifiche forestali non può essere concessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, né lo stesso potrà aderire a forme flessibili di rapporto quali il telelavoro e il job sharing.

 

Art. 3
Orario di lavoro

1.    Al personale delle qualifiche forestali, fino a diversa disciplina che dovesse scaturire dalla verifica di quanto attualmente previsto, continua ad applicarsi l’articolazione dell’orario di lavoro stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 2, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002.

 

Art. 4
Ferie

1.    Al personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 16 luglio 2002, che in ragione dell’anzianità di servizio già maturata alla predetta data goda di un numero di giorni di ferie superiore, è mantenuto il beneficio in godimento.

 

Art. 5
Riposo settimanale e giorni festivi

1.    Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, se non diversamente stabilito dalla programmazione settimanale del turno di servizio, coincide con la domenica.

2.    L’eccezionale mancata fruizione del riposo settimanale deve essere giustificata da indifferibili necessità di servizio. Il recupero del mancato riposo deve avvenire nei quindici giorni successivi e, previo accordo con il diretto superiore, può essere fruito cumulativamente con altro riposo.

3.    Al personale che, per esigenze di servizio, lavora in festività infrasettimanale o nella festa del patrono del luogo di lavoro, purché la stessa ricada in un giorno feriale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell’indennità giornaliera per servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo entro quindici giorni.

4.    Se di maggior favore, in alternativa al trattamento economico previsto dal precedente comma, al personale che presta lavoro in un giorno festivo viene attribuito un compenso pari all’indennità per immediato intervento.

 

Art. 6
Permessi retribuiti

1.    In aggiunta ai permessi retribuiti di cui all’art. 43 del CCPL di data 20.10.2003, al personale delle qualifiche forestali sono concessi dal dirigente della struttura di assegnazione fino a dieci giorni di permesso retribuito in occasione di trasferimento ad altra sede di servizio.

2.    Il permesso retribuito di cui al comma 1 è concesso per il trasferimento d’ufficio e solo qualora il trasferimento comporti anche cambio di residenza, intesa come dimora abituale. Il permesso deve essere fruito all’atto del cambio di residenza.

 

Art. 7
Inidoneità

1.    Qualora il riconoscimento della permanente inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 56 del CCPL di data 20.10.2003, avvenga nei confronti del personale delle qualifiche forestali, l’eventuale inquadramento in figura professionale della stessa categoria e/o livello avviene secondo la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE FORESTALI

FIGURE PROFESSIONALI

AGENTE FORESTALE

ASSISTENTE nei vari indirizzi

ASSISTENTE FORESTALE

ASSISTENTE nei vari indirizzi

SOVRINTENDENTE FORESTALE

ASSISTENTE nei vari indirizzi

ISPETTORE FORESTALE

COLLABORATORE nei vari indirizzi

ISPETTORE FORESTALE CAPO

COLLABORATORE nei vari indirizzi

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

COLLABORATORE nei vari indirizzi

2.    La differenza tra l’importo in godimento a titolo di indennità forestale all’atto dell’inquadramento in diversa figura professionale e quanto attribuito a titolo di assegno previsto dalla tabella costituente l’allegato E/1 del contratto collettivo di lavoro di data 20 ottobre 2003 viene trasferita nel maturato ed utilizzata a conguaglio nel caso di successive progressioni orizzontali e di categoria e/o livello.

3.    Quanto previsto dal precedente comma 2 in materia di indennità forestale si applica anche nella fattispecie di inquadramento in figura professionale di categoria e/o livello inferiore.

 

Art. 8
Estinzione del rapporto

1.    Per il personale delle qualifiche forestali la cessazione del rapporto di lavoro ha luogo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti a livello nazionale per il personale del Corpo forestale dello Stato, e comunque non oltre i limiti previsti dalle leggi provinciali vigenti.

 

Art. 9
Assegnazione e trasferimento del personale delle qualifiche forestali

1.    Nell’assegnare o nel trasferire un dipendente ad una sede di servizio, oltre alle ragioni tecniche, organizzative o produttive che determinano l’assegnazione o il trasferimento, si deve tenere conto della situazione familiare e personale nonché, in caso di trasferimento, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale servizio prestato in sedi disagiate.

2.    Il trasferimento può essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l’interesse del servizio.

3.    L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto richiesta, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione, anche in soprannumero all’organico, in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, eventualmente rinnovabile. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti comunque previsti per il servizio fuori sede.

4.    In sede di accordo decentrato sono disciplinate ulteriori e più specifiche modalità di applicazione del presente articolo, in relazione alle peculiarità di impiego del personale.

5.    Fino a diversa disciplina che dovesse scaturire dalla verifica di quanto attualmente previsto, continua ad applicarsi quanto stabilito nell’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 13, comma 4, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002.

 

TITOLO II

PARTE ECONOMICA

 

Art. 10
Struttura della retribuzione

1.    La struttura della retribuzione del personale inquadrato nelle qualifiche forestali è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione fondamentale:

a.1) stipendio tabellare di cui alla tabella dell’allegato A;

a.2) indennità integrativa speciale di cui alla tabella dell’allegato A;

a.3) maturato economico;

a.4) indennità forestale di cui alla tabella dell’allegato A;

a.5) assegni ad personam;

b) retribuzione accessoria:

b.1) compensi per lavoro straordinario;

b.2) indennità variabili.

2.    Inoltre compete, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, erogato a decorrere dal 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'INPS, compatibilmente con la natura pubblica dell'Ente datore di lavoro.

 

Art. 11
Incrementi stipendiali

1.    Gli stipendi tabellari di cui all’articolo 27, comma 5, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002 sono rideterminati, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nelle misure indicate nella tabella riportata all’allegato A.

2.    I nuovi importi degli stipendi tabellari riassorbono gli aumenti corrisposti con la medesima decorrenza ai sensi dell’articolo 126, comma 1, del contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003.

3.    L’eventuale differenza tra il trattamento economico stipendiale derivante dall’applicazione del presente articolo e quello in godimento per effetto della corresponsione degli adeguamenti retributivi ai sensi del comma 1 dell’articolo 126 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003, viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i miglioramenti di carattere stipendiale a decorrere dall’ 1 gennaio 2004.

 

Art. 12
Integrazione art. 17 c.c.p.l. 16 luglio 2002

1.    La tabella di cui al comma 1 dell’articolo 17 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 16 luglio 2002 è integrata come di seguito specificato:

QUALIFICA

REQUISITI

STIPENDIO ANNUO LORDO

STIPENDIO ANNUO LORDO

Ispettore superiore

Con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica

Euro 11.555,14

Lire 22.373,871

 

Art. 13
Indennità forestale

1.    L'indennità forestale retribuisce:

2.    L’indennità forestale è corrisposta nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

QUALIFICA

INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA
in godimento
dec. 1.1. 2001

INDENNITÀ FORESTALE
ANNUA LORDA
dec. 1.1.2002

INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA
dec. 1.1.2003

Agente forestale

Euro 4.338,24

Euro 4.590,00

Euro 4.850,40

Assistente forestale

Euro 5.156,31

Euro 5.455,20

Euro 5.764,80

Sovrintendente forestale

Euro 6.327,63

Euro 6.694,80

Euro 7.074,00

Ispettore forestale

Euro 6.755,26

Euro 7.147,20

Euro 7.552,80

Ispettore forestale capo

Euro 6.972,17

Euro 7.376,40

Euro 7.795,20

Ispettore forestale superiore

Euro 7.300,63

Euro 7.724,40

Euro 8.162,40

3.    L'eventuale "assegno personale forestale" attribuito ai sensi dell’art. 28, comma 1, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002 è riassorbibile con l’importo dell’indennità forestale attribuito in esito alla progressione alle qualifiche superiori.

4.    Durante il periodo di prova e fino al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, non viene corrisposta l’indennità forestale.

5.    L’indennità forestale di cui al comma 2 è aggiornata contrattualmente, tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.

 

Art. 14
Riduzione dell'indennità forestale

1.    L'indennità forestale prevista dal precedente art. 13 è ridotta per ogni giornata di assenza, con esclusione di quelle previste dall'articolo 99 del contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003, secondo le modalità di computo previste dal medesimo articolo e dell'importo previsto per la riduzione della quota corrisposta ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 98 del precitato contratto provinciale per i dipendenti del comparto Autonomie locali inquadrati nella medesima categoria e rispettivi livelli.

2.    La riduzione di cui al precedente comma verrà effettuata a consuntivo, a partire dallo stipendio del mese di giugno dell'anno successivo. All'eventuale recupero si procederà con le modalità e nei limiti previsti in materia dalla normativa vigente e comunque in misura non superiore al quinto dello stipendio.

3.    La riduzione di cui sopra non ha effetto ai fini contributivi e ai fini del trattamento di fine rapporto.

 

Art. 15
Effetti dei nuovi stipendi

1.    Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, gli incrementi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2.    Salvo diversa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente contratto hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3.    Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 16
Trattamento accessorio

1.    A decorrere dal 1.1.2003 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, organizzati sulla base di ordini formali di servizio, è pari ad Euro 6,00.

2.    A decorrere dal 1.1.2003 al personale che presti servizio in orario notturno è corrisposta un'indennità oraria di Euro 4,10 mentre allo stesso personale spetta un compenso pari ad Euro 12,00 per ciascun turno di servizio prestato durante un giorno festivo.

3.    A decorrere dal 1.1.2003 il servizio prestato nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto viene retribuito, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, con un compenso pari a Euro 40,00.

4.    A decorrere dall’1 luglio 2005, al personale che ricopre l'incarico di responsabile di una stazione forestale, o in caso di sua assenza o impedimento al sostituto responsabile della stazione forestale, è corrisposto un compenso giornaliero di € 2,60 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Fino alla medesima data è fatto salvo il trattamento in vigore per i sostituti.

5.    Per il personale che espleta servizi fuori sede nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 6.00 il tempo di viaggio è considerato come tempo lavorato.

6.    Al personale delle qualifiche forestali si applica quanto previsto in materia di produttività per il restante personale provinciale, ad eccezione delle disposizioni relative alla "quota presenza e valutazione".

 

Art. 17
Trattamento economico per servizio di vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali

1.    Al personale che presta servizio di vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali, in aggiunta al trattamento economico derivante dall’espletamento del normale servizio, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno 4 ore, un’indennità di Euro 13,00 per il servizio prestato in sede e di Euro 26,00 per il servizio prestato fuori sede. Tale indennità è corrisposta in uguale misura per eventuali altri servizi svolti su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza competente.

2.    L’indennità di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con il trattamento di missione e viene ridotta del 30 per cento nel caso di servizio che non comporti il pernottamento fuori sede.

3.    Ai fini dei precedenti commi 1 e 2 si intende prestato fuori sede il servizio svolto al di fuori del territorio del Comune ove è collocata la sede ordinaria di servizio. Al personale impiegato fuori sede compete il rimborso dei pasti indipendentemente dal fatto che lo stesso sia consumato nel luogo di residenza e/o domicilio.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

Art 18
Sistema di classificazione del personale

1.    A decorrere dall’ 1 gennaio 2003 le posizioni economiche C9, C11 e C13 del livello base nonché le posizioni economiche C12, C14 e C16 sono abrogate. Le posizioni economiche di ciascun livello coincidono con le qualifiche alle quali le stesse si riferiscono nelle misure previste dalla tabella costituente l’allegato A e corrispondono a quelle previste dalla seguente tabella:

CATEGORIA E LIVELLO

QUALIFICA

C BASE

AGENTE FORESTALE

ASSISTENTE FORESTALE

SOVRINTENDENTE FORESTALE

C EVOLUTO

ISPETTORE FORESTALE

ISPETTORE FORESTALE CAPO

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

2.    Il contenuto delle attribuzioni delle qualifiche è riportato nell’allegato B.

3.    Le progressioni nell’ambito della categoria e dei livelli sono consentite esclusivamente dall’interno.

 

Art. 19
Progressione nell’ambito dei livelli

1.    Il passaggio dalla qualifica di agente forestale a quella di assistente forestale e da quella di ispettore forestale a quella di ispettore forestale capo avviene, nel limite dei posti disponibili, con cadenza annuale, dopo un periodo di cinque anni di permanenza nella qualifica di provenienza. L’eventuale eccedenza di anzianità nelle qualifiche, rispetto al periodo minimo previsto per la progressione nell’ambito dei livelli, è utilizzata per la progressione alla qualifica superiore: da assistente forestale a sovrintendente forestale e da ispettore forestale capo a ispettore forestale superiore.

2.    Il passaggio è subordinato al superamento di una procedura comparativa che terrà conto dell’anzianità di servizio, delle valutazioni annuali e di eventuali altri titoli in possesso dei concorrenti.

3.    Per il passaggio dalla qualifica di assistente forestale a quella di sovrintendente forestale è richiesta una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica inferiore e il superamento di una selezione interna per titoli ed esami.

4.    Il passaggio dalla qualifica di ispettore forestale capo a quella di ispettore forestale superiore avviene, a far data dal 1.1.2005, nel limite del 50% dei posti disponibili con procedura comparativa alla quale è ammesso il personale avente un’anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore forestale capo, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 1, e, per il restante 50% dei posti, mediante selezione interna per titoli ed esami riservata al personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale capo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5.    Il personale attualmente inquadrato nella qualifica di ispettore forestale capo può partecipare alla selezione interna di cui al precedente comma a prescindere dal possesso del titolo di studio. Al medesimo personale che alla data di cessazione dal servizio con diritto a pensione non ha conseguito la qualifica di ispettore forestale superiore, tale qualifica viene comunque attribuita a decorrere dal primo giorno del mese antecedente la data di cessazione dal servizio.

6.    A decorrere dall’1 gennaio 2005, la progressione alla qualifica di ispettore forestale superiore avviene, per il personale che rivestiva alla data dell’1 luglio 1990 la qualifica di maresciallo ed attualmente inquadrato nella qualifica di ispettore forestale capo, mediante procedura comparativa per il numero di posti previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

7.    L’Amministrazione definisce, previa concertazione con le OO.SS., le modalità e i criteri della progressione disciplinata dal presente articolo. Fino a diversa disciplina si applica quanto previsto in merito con il verbale di concertazione di data 9 gennaio 2003.

 

Art. 20
Progressione nell’ambito della categoria

1.    Il passaggio dal livello di base alla qualifica di Ispettore forestale del livello evoluto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami.

2.    Per il passaggio è richiesta un’anzianità di servizio di almeno sette anni nel livello base, o di cinque anni qualora il dipendente sia in possesso del titolo di studio di scuola media secondaria superiore.

3.    All’atto del passaggio è attribuito lo stipendio della qualifica superiore. Nel caso in cui sia in godimento uno stipendio tabellare superiore, la differenza viene conservata come assegno personale riassorbibile con le progressioni alle successive qualifiche.

4.    L’Amministrazione definisce, previa concertazione con le OO.SS., le modalità e i criteri della progressione disciplinata dal presente articolo. Fino a diversa disciplina si applica quanto previsto in merito con il verbale di concertazione di data 9 gennaio 2003.

 

Art. 21
Sistema permanente di valutazione

1.    Nei confronti del personale delle qualifiche forestali opera il sistema permanente di valutazione delineato per il personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali con riferimento alla categoria C. La scheda di valutazione, integrata dalla parte concernente la "cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti", è quella risultante dall'Allegato C.

2.    La valutazione negativa circa l’attitudine all’avanzamento comporta il ritardo di un anno nelle progressioni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALTRO PERSONALE

Art. 22
Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale

1.    A decorrere dall’1 gennaio 2002, al personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale assegnato alle strutture rientranti nel Corpo forestale provinciale è corrisposta un’indennità forestale nella misura lorda mensile per tredici mensilità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità forestale corrisposta al personale inquadrato nella qualifica di Ispettore superiore e l'importo corrisposto alle predette figure professionali a titolo di assegno annuo lordo e di quota di produttività nelle misure previste rispettivamente dall’art. 91 e dall’art. 100 del contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003.

2.    Nei confronti del personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale nei cui confronti ha trovato applicazione l’articolo 32, comma 2, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002, trova applicazione quanto previsto dal precedente comma 1. L’incremento dell’indennità forestale viene portata in diminuzione dell’eventuale importo conservato a titolo di assegno personale riassorbibile.

 

Art. 23
Norma programmatica per la riqualificazione del personale

1.    Le parti si impegnano ad una verifica delle situazioni organizzative al fine di prevedere per il personale appartenente alle figure professionali di guardia ittico-venatoria e di sorvegliante idraulico percorsi di riqualificazione professionale per l’inquadramento nelle qualifiche forestali.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO

Art. 24
Norma finale

1.    Al personale delle qualifiche forestali si applica, per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, quanto disposto con il contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003.


ALLEGATO A

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2003

QUALIFICHE

 A

B

C

 TOTALE

 STIPENDIO TABELLARE

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

INDENNITA' FORESTALE

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

AGENTE FORESTALE

€ 10.116,00

€ 6.371,01

€ 4.850,40

€ 21.337,41

ASSISTENTE FORESTALE

€ 10.572,00

€ 6.371,01

€ 5.764,80

€ 22.707,81

SOVRINTENDENTE FORESTALE

€ 11.880,00

€ 6.371,01

€ 7.074,00

€ 25.325,01

ISPETTORE FORESTALE

€ 11.604,00

€ 6.445,90

€ 7.552,80

€ 25.602,70

ISPETTORE FORESTALE CAPO

€ 12.144,00

€ 6.445,90

€ 7.795,20

€ 26.385,10

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

€ 13.704,00

€ 6.445,90

€ 8.162,40

€ 28.312,30


ALLEGATO B

CATEGORIA C

Declaratoria categoria

La categoria C identifica insiemi di qualifiche che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Livello base

Il personale delle qualifiche forestali appartenente al livello base svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con margini di iniziativa e di discrezionalità, provvede altresì alle attività accessorie necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso.

I Sovrintendenti forestali svolgono mansioni di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative e sostituiscono il superiore gerarchico in caso di assenza o impedimento.

Il personale appartenente alla categoria C, livello base, assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

- Agente forestale: qualifica iniziale;

- Assistente forestale;

- Sovrintendente forestale.

Al personale appartenente alle qualifiche di Agente forestale e Assistente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Al personale appartenente alla qualifica di Sovrintendente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Requisiti di accesso alla qualifica di agente forestale:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- incondizionata idoneità psico fisica.

Livello evoluto

Il personale delle qualifiche forestali appartenente al livello evoluto può essere preposto nell'ambito dei compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità, coordina e promuove l'attività del personale delle qualifiche del livello base della categoria C con l'emanazione di programmi e di istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dei funzionari forestali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.

Il personale appartenente alla categoria C, livello evoluto, assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

- Ispettore forestale;

- Ispettore forestale capo;

- Ispettore forestale superiore.

A detto personale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.


ALLEGATO C

 

Provincia Autonoma di Trento

Scheda di valutazione individuale

per il personale delle qualifiche forestali

Anno di riferimento_____________

Pag.: 1/6

Categoria

C

 

VALUTATO

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

N° matricola:

Titolo di studio:

Data di assunzione:

Qualifica:

Posizione economica:

Struttura di appartenenza:

Sede di servizio:

Incarico/mansioni svolte:

 

DIRIGENTE RESPONSABILE - VALUTATORE

Cognome:

Nome:

Qualifica:

Firma:

 

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO

Cognome:

Nome:

 

Periodo di valutazione da

 

a

 

 

 

Provincia Autonoma di Trento

Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali
Anno di riferimento_____________

Pag.: 2/6

Categoria

C

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE

 

Scheda di valutazione di …………………………………………

 

1. Capacità tecnico-professionali

Indicatore

Punteggio (massimo 20 punti)

Totale

Competenze tecnico-pratiche
(massimo 7 punti)

1

2

3

4

5

6

7

 

Risoluzione dei problemi
(massimo 7 punti)

1

2

3

4

5

6

7

 

Analisi/sintesi
(massimo 6 punti)

1

2

3

4

5

6

 

Totale indicatori 1

   

2. Comportamenti

Indicatore

Punteggio (massimo 20 punti)

Totale

Collaborazione e cooperazione e direzione
(massimo 7 punti)

1

2

3

4

5

6

7

 

Lavoro di gruppo
(massimo 3 punti)

1

2

3

 

Autonomia
(massimo 3 punti)

1

2

3

 

Flessibilità
(massimo 7 punti)

1

2

3

4

5

6

7

 

Totale indicatori 2

   

3. Cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti

Indicatore

Punteggio (massimo 15 punti)

Totale

Cura della persona
(massimo 5 punti)

1

2

3

4

5

 

Cura dei mezzi
(massimo 5 punti)

1

2

3

4

5

 

Cura dell’uniforme e dell’equipaggiamento
(massimo 5 punti)

1

2

3

4

5

 

Totale indicatori 3

TOTALE PRESTAZIONE:

 

VALUTAZIONE DI SINTESI SULLA PRESTAZIONE

Fasce

1

2

3

4

5

Punteggio

Fino a 10

ð

11-16

ð

17-38

ð

39-49

ð

50-55

ð

Valutazione

NEGATIVO

ð

POSITIVO

ð

 

 

Provincia Autonoma di Trento

Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali
Anno di riferimento_____________

Pag.: 3/6

Categoria

C

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno …………

N.

OBIETTIVI

RISULTATI

Osservazioni del Valutato

 
 
 
 

 

Firma del Valutato

Firma del Valutatore

 

Data

 

/

 

/

 

 

 

 

Provincia Autonoma di Trento

Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali
Anno di riferimento_____________

Pag.: 4/6

Categoria

C

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione

1. Interventi formativi

2. Modifica delle condizioni organizzative

3. Modifica dei compiti assegnati

4. Affiancamento di altri colleghi o superiori

5. Altri interventi

 

Firma del valutato

___________________

Firma del valutatore

______________________

 

 

Data

 

/

 

/

 

 

Provincia Autonoma di Trento

Note esplicative alla scheda individuale di valutazione

Pag.: 5/6

Categoria

C

PRESTAZIONE

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi secondo cinque fasce di merito:

A loro volta le prime due fasce sono considerate come valutazione complessivamente negativa le ulteriori tre come valutazione complessivamente positiva.

Il dipendente deve ottenere quindi almeno 17 punti in totale perché la sua valutazione sia considerata adeguata (fascia 3) agli standard previsti per gli indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali, ai comportamenti e alla cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti.

Le graduazioni nelle fasce inferiori (1, 2) e nelle maggiori (4, 5) verranno ottenute declinando i punteggi minimi fissati nella scheda di valutazione per la valutazione adeguata (fascia 3) per ciascun indicatore verso i valori più bassi, per le prestazioni modeste e migliorabili e, verso i valori più alti, per le prestazioni superiori ed eccellenti.

 

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

(Buona capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecniche e metodologiche e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(Buona capacità di focalizzare i problemi, di analizzarli raccogliendo i dati di riferimento, di risolverli, generando soluzioni alternative e di impegnarsi, successivamente per una adeguata attuazione della soluzione prescelta).

analisi/sintesi

(Buona capacità di effettuare analisi complete e approfondite spiegando e dimostrando le implicazioni dei problemi ed essendo contemporaneamente in grado di correlare gli elementi qualificanti degli stessi secondo le reciproche connessioni e implicazione logiche).

 

Provincia Autonoma di Trento

Note esplicative alla scheda individuale di valutazione

Pag.: 6/6

Categoria

C

 

COMPORTAMENTI

COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E DIREZIONE
(Buona capacità di offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione. Indica inoltre, ove prevista, la capacità di guidare individui o gruppi nello svolgimento dei compiti assegnati).

LAVORO DI GRUPPO
(Buona capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro nei quali ci si trova ad operare integrando la propria azione con quella dei colleghi).

AUTONOMIA
(Buona capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti; di individuazione delle priorità, delle tecniche e degli strumenti idonei alla realizzazione delle mansioni del proprio ruolo. Indica inoltre la motivazione, l'impegno, la responsabilizzazione e la voglia di fare. Significa anche predisposizione all'autosviluppo e all'autoapprendimento tecnico anche utilizzando l'attività di tutti i giorni come fonte di conoscenza continua).

FLESSIBILITA'
(Buona capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue).

 

CURA DELLA PERSONA, DEI MEZZI, DEL VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO FORNITI

CURA DELLA PERSONA
(E’ l’attenzione dedicata alla cura della persona in rapporto all’uniforme indossata, volta al mantenimento di uno stato decoroso nell’espletamento del servizio).

CURA DEI MEZZI
(E’ l’attenzione dedicata all’utilizzo dei mezzi e delle apparecchiature in dotazione alla struttura di assegnazione).

CURA DELL’UNIFORME E DELL’EQUIPAGGIAMENTO
(E’ l’attenzione dedicata alla pulizia e alla conservazione dei capi di vestiario ed equipaggiamento forniti).