AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 3084 di data 22 dicembre 2009, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’Accordo concernente "Modifiche all’Accordo di data 23 settembre 2008 inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007", il giorno 14 gennaio 2010 nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:

dott. Aldo Duca – presidente

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. FP non firmato

C.I.S.L. FPS firmato

U.I.L. FPL – Enti locali non firmato

Fe.N.A.L.T. – Enti locali firmato

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’Accordo concernente "Modifiche all’Accordo di data 23 settembre 2008 inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007."

 


 

MODIFICHE ALL’ACCORDO DI DATA 23 SETTEMBRE 2008 INERENTE LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.

 

 

Art. 1
Adeguamento misure dell’indennità forestale

1. L’articolo 13 (Indennità forestale) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005, come sostituito dall’articolo 8 dell’Accordo inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 e il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 23 settembre 2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 13
Indennità forestale

1. L'indennità forestale retribuisce:

  • i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;

  • la responsabilità ed i rischi derivanti dall'indossare l'uniforme e dal porto d'armi;

  • l'attività di consulenza ed informazione all'utenza nonché la continua disponibilità per ogni situazione di emergenza o pericolo che richiede l'intervento o l'appoggio del personale;

  • l'onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio.

2. A decorrere dal 1 febbraio 2007, l’indennità forestale è corrisposta nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

QUALIFICA

INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA

Agente forestale

Euro 5.614,80

Assistente forestale

Euro 6.543,60

Sovrintendente forestale

Euro 8.030,40

Ispettore forestale

Euro 8.572,80

Ispettore forestale capo

Euro 8.847,60

Ispettore forestale superiore

Euro 9.265,20

3. L'eventuale "assegno personale forestale" attribuito ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002 è riassorbibile con l’importo dell’indennità forestale attribuito in esito alla progressione alle qualifiche superiori.

4. Durante il periodo di prova e fino al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza non viene corrisposta l’indennità forestale.

5. L’indennità forestale è aggiornata contrattualmente, tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato."

 

Art. 2
Adeguamento misure dell’assegno funzionale

1. L’articolo 11 (Assegno funzionale) dell’Accordo inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 e il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 23 settembre 2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 11
Assegno funzionale

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, nei confronti del personale che matura i requisiti di cui alla tabella che segue è corrisposto l’assegno funzionale, negli importi annui lordi e per tredici mensilità, con le modalità indicate nei successivi commi.

QUALIFICHE

17° anno
di servizio
ASSEGNO
ANNUO LORDO

27° anno di servizio
ASSEGNO ANNUO LORDO

32° anno di servizio
ASSEGNO ANNUO LORDO

Agente forestale

Assistente forestale

Euro 1.448,40

Euro 2.949,83

Euro 3.392,30

Sovrintendente forestale

Euro 1.800,20

Euro 3.018,20

Euro 3.470,98

Ispettore forestale

Ispettore forestale capo

Ispettore forestale superiore

Euro 1.829,40

Euro 3.070,50

Euro 3.531,03

2. Nei confronti del personale che ne aveva il godimento fino all’applicazione dell’articolo 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 16 luglio 2002, ai fini dell’attribuzione dell’assegno funzionale si procede allo scorporo dall’importo in godimento a titolo di maturato economico della somma corrispondente all’’importo dell’assegno funzionale stesso in godimento alla data del 30 dicembre 2000 o all’importo successivamente acquisito per effetto di quanto disposto dall’articolo 19 del contratto di data 16 luglio 2002. Per l’attribuzione dell’assegno funzionale nell’importo di cui al comma 1, si utilizza, fino a concorrenza ed entro il limite del 50% della differenza tra l’assegno già in godimento e quello spettante per effetto del comma 1, la parte residua dell’indennità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, transitata nel maturato economico ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del contratto di data 16 luglio 2002.

3. Al compimento del 27° anno di servizio, e comunque in data non anteriore alla decorrenza prevista al comma 1, al personale di cui al comma 2 è attribuito l’assegno funzionale nell’ammontare previsto dal comma 1. A tal fine si procede mediante scorporo, fino a concorrenza, dalla parte residua dell’indennità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, transitata nel maturato economico ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del contratto di data 16 luglio 2002 dell’importo corrispondente al 50% della differenza tra l’assegno in godimento e quello spettante a seguito del compimento del 27° anno di servizio. Al compimento del 32° anno di servizio si procede nelle medesime modalità di cui al presente comma.

4. Per il personale che alle decorrenze di cui all’articolo 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 16 luglio 2002 non aveva in godimento l’assegno funzionale, al compimento del 17° anno di servizio si provvede alla corresponsione dello stesso assegno utilizzando prioritariamente, mediante scorporo, fino a concorrenza ed entro il limite del 50% dell’ammontare dell’assegno funzionale spettante, la parte residua di indennità trasferita nel maturato economico ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del citato contratto. Al compimento del 27° anno di servizio e del 32° anno di servizio si procede come indicato nel precedente comma 3.

5. Al personale inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi dell’articolo 44 dell’accordo di settore di data 29 settembre 2006, l’assegno funzionale viene corrisposto dal giorno successivo al compimento dei previsti anni di servizio, comunque in data non antecedente la decorrenza di cui al comma 1. L’assegno viene attribuito nell’importo pari al 50% delle somme previste al comma 1 considerando il restante 50% assorbito nell’importo virtualmente spettante, in relazione alla qualifica forestale di inquadramento, a titolo di indennità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come consolidato per il restante personale forestale alla data del 30 dicembre 2000; si procede analogamente al compimento del 27° anno e del 32° anno di servizio.
Al fine del computo degli anni di servizio utile, l’anzianità maturata nelle figure professionali di guardia ittico venatoria e sorvegliante idraulico viene valutata nella misura dell’80% per cento.

6. Per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo provinciale di lavoro di cui ai commi precedenti si provvede, al compimento degli anni di servizio nelle qualifiche forestali di cui al comma 1, alla corresponsione dell’assegno funzionale nelle misure di cui al medesimo comma 1.

7. L’assegno funzionale disciplinato dal presente articolo è aggiornato contrattualmente tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato."