AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 24 di data 24 gennaio 2014, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato di modifica all’accordo inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 23 settembre 2008, il giorno 14 febbraio 2014 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. FP                       firmato

 

per la C.I.S.L. FPS                     firmato

 

per la U.I.L. FPL – Enti locali        firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. – Enti locali      firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

Modifica all’accordo inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 23 settembre 2008.

 


MODIFICA ALL’ACCORDO INERENTE LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI CONCERNENTI IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007, SOTTOSCRITTO IN DATA 23 SETTEMBRE 2008.

 

 

Art. 1
Qualifica di assistente forestale capo

A decorrere dalla data di sottoscrizione di questo accordo è istituita la qualifica di assistente forestale capo, Categoria C, livello base, del sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali.

Per effetto di quanto previsto dal precedente comma 1, il sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali è così articolato:

CATEGORIA E LIVELLO

QUALIFICA

C base

AGENTE FORESTALE

ASSISTENTE FORESTALE

ASSISTENTE FORESTALE CAPO

SOVRINTENDENTE FORESTALE

C evoluto

ISPETTORE FORESTALE

ISPETTORE FORESTALE CAPO

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO

3. Il contenuto delle attribuzioni delle qualifiche è riportato nell’allegato A).

 

Art. 2
Progressione alla qualifica di assistente forestale capo
e passaggio alla qualifica di sovrintendente forestale

1. Il passaggio dalla qualifica di assistente forestale a quella di assistente forestale capo avviene con le modalità previste dall’articolo 19, comma 1, dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 e successive modifiche.

2. In prima applicazione, la qualifica di assistente forestale capo è conferita, a far data dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, al personale in servizio già inquadrato nella predetta qualifica al 31 dicembre 2000 e non inquadrato in qualifiche superiori.

3. Fino a diversa disposizione, connessa alla disponibilità di risorse finanziarie, la progressione di cui ai commi 1 e 2 avrà comunque effetti giuridici e non economici. Nell’ipotesi in cui le risorse finanziarie si rivelassero insufficienti a coprire i passaggi alla qualifica di assistente forestale capo della totalità del personale che ha maturato i prescritti requisiti di anzianità, le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a ritrovarsi al fine di concordare le modalità di procedura comparativa, anche difformi rispetto a quelle già previste dall’art. 19, comma 2, dell’Accordo di data 22 aprile 2005 e s.m..

4. Il passaggio dalla qualifica di assistente forestale capo a quella di sovrintendente forestale avviene con le modalità previste dall’articolo 19, comma 3, dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 e successive modifiche. L’assistente forestale capo può accedere alla procedura prescindendo dal possesso di una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica.

 

Art. 3
Indennità forestale e assegno funzionale

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, al personale inquadrato nella qualifica di assistente forestale capo spetta il seguente trattamento economico:

- STIPENDIO TABELLARE: € 14.268,00 annui lordi;

- INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE: € 6.371,01 annui lordi;

- INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE: € 14,41 mensili lordi.

- INDENNITA’ FORESTALE: € 7.381,20 annui lordi.

2. Per il personale già inquadrato nella qualifica di assistente forestale capo al 31 dicembre 2000, che non è stato inquadrato in qualifiche superiori, l’eventuale assegno personale forestale ancora in godimento è riassorbito dall’importo dell’indennità forestale.

3. Al personale inquadrato nella qualifica di assistente forestale capo l’assegno funzionale previsto dall’art. 11 dell’Accordo inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 23 settembre 2008 e sostituito dall’art. 2 dell’Accordo concernente "Modifiche all’Accordo di data 23 settembre 2008 inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007", sottoscritto in data 14 gennaio 2010, spetta nelle seguenti misure annue lorde, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del citato Accordo di data 23 settembre 2008:

QUALIFICA

17° anno di servizio
ASSEGNO ANNUO LORDO

27° anno di servizio
ASSEGNO ANNUO LORDO

32° anno di servizio
ASSEGNO ANNUO LORDO

Assistente forestale capo

Euro 1.448,40

Euro 2.949,83

Euro 3.392,30

Art. 4
Progressione alle qualifiche di assistente forestale e ispettore forestale capo

1. Le risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio per pensionamento del personale delle qualifiche forestali, quantificate con le medesime modalità di cui all’articolo 6 dell’Ordinamento professionale del personale del Comparto autonomie locali, sono destinate al finanziamento del passaggio dalla qualifica di agente forestale a quella di assistente forestale e dalla qualifica di ispettore forestale alla qualifica di ispettore forestale capo dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 19 del CCPL 22 aprile 2005 e successive modificazioni nonché dal verbale di concertazione in materia di progressioni del personale delle qualifiche forestali di data 12 novembre 2011 e successive modifiche, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, il personale inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi dell’articolo 44 dell’Accordo di settore di data 29 settembre 2006 effettua il passaggio dalla qualifica di agente forestale a quella di assistente forestale secondo i requisiti e le modalità previsti dall’articolo 3 dell’Accordo sottoscritto il 27 novembre 2007.

3. Le progressioni di cui ai commi 1 e 2 vengono definite, nei numeri derivanti dalle esigenze organizzativo funzionali, con apposito verbale di concertazione tra l’Amministrazione provinciale e le Organizzazioni sindacali. Le stesse avvengono a domanda e l’ammissione alla relativa procedura comparativa è possibile solo nei confronti del personale che possiede i requisiti previsti anche alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di progressione.

Art. 5
Revisione del sistema di valutazione

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Accordo per la revisione del sistema di valutazione del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 14 novembre 2013, trovano applicazione anche per il personale delle qualifiche forestali le disposizioni sancite dal precitato accordo in materia di valutazione dei dipendenti.

2. Con decorrenza 1 gennaio 2013 viene conseguentemente disapplicata la scheda di valutazione di cui all’allegato C delle "Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali. Integrazione del Contratto del personale del Comparto delle Autonomie locali di data 20 ottobre 2003", sottoscritto in data 22 aprile 2005, come sostituita dall’"Accordo provinciale concernente le disposizioni di modifica del contratto integrativo per il personale delle qualifiche forestali sottoscritto in data 22 aprile 2005", di data 31 agosto 2007. La scheda di valutazione in caso di valutazione negativa delle prestazioni, integrata con il fattore "cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti", è riportata in Allegato B).


Allegato A)

Declaratoria categoria

La categoria C identifica insiemi di qualifiche che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Livello base

Il personale delle qualifiche forestali appartenente al livello base svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con margini di iniziativa e di discrezionalità, provvede altresì alle attività accessorie necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso.

I Sovrintendenti forestali svolgono mansioni di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative e sostituiscono il superiore gerarchico in caso di assenza o impedimento.

Il personale appartenente alla categoria C, livello base, assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:
- Agente forestale: qualifica iniziale;
- Assistente forestale;
- Assistente forestale capo;
- Sovrintendente forestale.

Al personale appartenente alle qualifiche di Agente forestale, Assistente forestale e Assistente forestale capo sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
 

Al personale appartenente alla qualifica di Sovrintendente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Requisiti di accesso alla qualifica di agente forestale:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- incondizionata idoneità psico fisica.

Livello evoluto

Il personale delle qualifiche forestali appartenente al livello evoluto può essere preposto nell'ambito dei compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità, coordina e promuove l'attività del personale delle qualifiche del livello base della categoria C con l'emanazione di programmi e di istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dei funzionari forestali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.

Il personale appartenente alla categoria C, livello evoluto, assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:
- Ispettore forestale;
- Ispettore forestale capo;
- Ispettore forestale superiore;
- Ispettore forestale superiore scelto.

A detto personale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ispettore forestale superiore scelto

In aggiunta alle mansioni previste nella declaratoria del livello evoluto, il personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale superiore scelto, che riveste le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, svolge marcati compiti di direzione e coordinamento delle risorse assegnate e può essere chiamato a svolgere particolari compiti di collaborazione e supporto nell’organizzazione e funzionamento del Corpo forestale, ricomprendenti funzioni di responsabilità di unità tecnico specialistiche e di nuclei operativi.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia
Autonoma
di Trento

 

ALLEGATO B)

VALUTAZIONE NEGATIVA DEL DIPENDENTE

Anno di riferimento_____________

 

 

VALUTATO

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

N° matricola:

Titolo di studio:

Data di assunzione:

Figura professionale:

Categoria:

Livello:

 

Struttura di appartenenza:

  

DIRIGENTE RESPONSABILE VALUTATORE

Cognome:

Nome:

Qualifica:

Firma:

  

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO

Cognome:

Nome:

   

Periodo di valutazione da

 ___________________

a

_______________________________ 

 



 

Provincia
Autonoma
di Trento

ALLEGATO B)

VALUTAZIONE NEGATIVA DEL DIPENDENTE

Anno di riferimento_____________

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ESPRESSA DAL VALUTATORE

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI .........................................................................

 

FATTORI DI GIUDIZIO

(i singoli fattori vanno considerati con riferimento allo specifico ambito di attività in cui opera il dipendente oltre che in relazione alla categoria/figura professionale ricoperta)

VALUTAZIONE

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

MOTIVAZIONI
(solo in caso di valutazione insufficiente)

Impegno dimostrato nell’espletamento dei compiti assegnati

¨

¨

 

Competenze tecnico-pratiche

¨

¨

 

Qualità dei risultati conseguiti

¨

¨

 

Partecipazione e capacità relazione

¨

¨

 

Flessibilità

¨

¨

 

Responsabilità e autonomia

¨

¨

 

Cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti

¨

¨

 

 

La valutazione del dipendente si intende complessivamente negativa qualora abbia conseguito una valutazione insufficiente in gran parte dei fattori sopra descritti

 

Firma del valutato

 ___________________

Firma del valutatore

 ______________________
 

 

Data _____/_____/_____