AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 12 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio di revisione dell’ordinamento professionale e distinte disposizioni per la chiusura della parte economica 2019-2021 per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 23 gennaio 2023, il giorno 8 febbraio 2023, le parti rappresentata da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

avv. Alessandro Baracetti - Presidente             FIRMATO

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. F.P.                                              FIRMATO

 

C.I.S.L. F.P.                                              FIRMATO

 

U.I.L. FPL - Enti locali                                  FIRMATO

 

Fe.N.A.L.T.                                                NON FIRMATO

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo stralcio di revisione dell’ordinamento professionale e distinte disposizioni per la chiusura della parte economica 2019-2021 per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento.

 


ACCORDO STRALCIO DI REVISIONE DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE E DISTINTE DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DELLA PARTE ECONOMICA 2019-2021 PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI STRALCIO DI REVISIONE
DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

 

Art. 1
Campo di applicazione
e decorrenze

1. Le norme del presente Capo sono redatte sulla base dell’art. 5 dell’Accordo di data 19 novembre 2020 concernente le distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento relativamente al triennio contrattuale 2016/2018 e delle indicazioni della Giunta provinciale di cui alle deliberazioni n. 550 di data 9 aprile 2021 e n. 1733 di data 30 settembre 2022.

2. Le norme del presente Capo sono redatte nelle more di una revisione complessiva dell’ordinamento professionale del personale delle qualifiche forestali e comprendono alcune disposizioni di carattere transitorio, contenute nei successivi articoli 3 e 4, a valere sul triennio contrattuale 2019/2021 in applicazione dell’art. 5 dell’Accordo negoziale sottoscritto in data 19 novembre 2020.

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli.

 

Art. 2
Nuove denominazioni

1. In recepimento delle nuove denominazioni del personale del Corpo forestale provinciale di cui alla tabella costituente l’Allegato al D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg., come recentemente introdotta dal D.P.P. 19 febbraio 2021, n. 4-38/Leg., il personale delle qualifiche forestali assume nel sistema di classificazione del personale le denominazioni di cui alla colonna B della tabella allegata (Allegato 1).

 

Art. 3
Istituzione di una ulteriore posizione retributiva nel livello base cat. C
e norma transitoria

1. Nell’ambito del livello base della categoria C del sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali è istituita una ulteriore posizione retributiva per la qualifica di assistente forestale capo/appuntato forestale scelto. A detta posizione retributiva corrisponde la qualifica di appuntato forestale scelto qualifica speciale.

2. Sono ammessi alla procedura di progressione alla qualifica di appuntato forestale scelto qualifica speciale i dipendenti inquadrati nella qualifica di assistente forestale capo/appuntato forestale scelto, con un periodo di effettivo servizio di almeno 5 anni nella qualifica stessa.

3. Il valore della nuova posizione retributiva è il seguente:

Categoria e livello

qualifica

Trattamento stipendiale
all’1 gennaio 2022

C base

Appuntato forestale scelto qualifica speciale

Euro 17.724,00

4. La procedura di progressione nel triennio 2019/2021 sarà attivata, con effetto dal 1° gennaio 2022 ed entro i limiti delle risorse rese disponibili, previa concertazione, nei confronti dei dipendenti che hanno maturato almeno 10 anni complessivi di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2021 nelle qualifiche degli assistenti forestali/appuntati forestali (assistente forestale/appuntato forestale e assistente forestale capo/appuntato forestale scelto).

5. Il passaggio alla posizione retributiva istituita con il presente articolo è subordinato al superamento di una procedura comparativa che terrà conto dell’anzianità di servizio, delle valutazioni annuali e di eventuali altri titoli in possesso dei concorrenti, con le modalità ed i criteri già disciplinati con concertazione tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali in relazione alle progressioni nei livelli.

6. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo, al personale inquadrato nella qualifica di Appuntato forestale scelto qualifica speciale si applica in materia di stato giuridico e di trattamento economico quanto previsto per il personale inquadrato nella qualifica di Assistente forestale capo/appuntato forestale scelto.

 

Art. 4
Norma transitoria per la progressione nel livello evoluto cat. C

1. Nell’ambito del livello evoluto della categoria C del sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali è mantenuta in via transitoria, nel triennio 2019/2021, la progressione alla qualifica di ispettore forestale superiore/maresciallo forestale maggiore con procedura comparativa. Tale procedura terrà conto dell’anzianità di servizio, delle valutazioni annuali e di eventuali altri titoli in possesso dei concorrenti, con le modalità ed i criteri già disciplinati con concertazione tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali in relazione alle progressioni nei livelli.

2. La procedura di progressione nel triennio 2019/2021 sarà attivata, con effetto dal 1° gennaio 2022 ed entro i limiti delle risorse rese disponibili, previa concertazione, nei confronti dei dipendenti che hanno maturato almeno 10 anni complessivi di effettivo servizio nelle qualifiche degli ispettori forestali/marescialli forestali alla data del 31 dicembre 2021 (ispettore forestale/maresciallo forestale e ispettore forestale capo/maresciallo forestale capo).

 

Art. 5
Norma finale

1. L’efficacia delle norme transitorie di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, è subordinata al reperimento da parte della Provincia delle risorse a copertura dei costi conseguenti.

2. I passaggi di cui all’art. 3, comma 4, e all’art. 4, comma 2, del presente accordo sono subordinati alla valutazione della prestazione dei dipendenti ex art. 134, comma 3, del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018.

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI DI PARTE ECONOMICA

TRIENNIO 2019/2021

 

 

Art. 6
Campo di applicazione, decorrenze e durata

1. Il presente Capo concerne le distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento per la chiusura della parte economica del CCPL 2019-2021. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL per il personale delle categorie del Comparto Autonomie locali e dei vigenti accordi concernenti distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali.

 

Art. 7
Indennità forestale

1. A decorrere dall’1 febbraio 2021, l’indennità forestale di cui all’art. 13 dell’Accordo integrativo di data 22.04.2005 e successive modifiche, è attribuita al personale appartenente alle qualifiche forestali sottoriportate nelle misure annue lorde a fianco di ciascuna qualifica specificate:

 

QUALIFICA

INCREMENTO a.l. INDENNITA’

dec. 1.2.2021

MISURA a.l.

INDENNITA’

dec. 1.2.2021

Forestale

Euro 474,72

Euro 6.855,12

Appuntato forestale

Euro 541,56

Euro 7.820,40

Appuntato forestale scelto

Euro 591,84

Euro 8.546,40

Appuntato forestale scelto qualifica speciale

Euro 591,84

Euro 8.546,40

Brigadiere forestale

Euro 653,28

Euro 9.434,52

Brigadiere forestale capo

Euro 692,28

Euro 9.996,96

Maresciallo forestale ordinario

Euro 695,52

Euro 10.043,76

Maresciallo forestale capo

Euro 717,84

Euro 10.365,60

Maresciallo forestale maggiore

Euro 750,00

Euro 10.830,00

Luogotenente forestale

Euro 758,76

Euro 10.957,56

Luogotenente forestale carica speciale

Euro 758,76

Euro 10.957,56

 

Art. 8
Assegno funzionale

1. A decorrere dall’1 gennaio 2022, le misure annue lorde dell’assegno funzionale di cui all’art. 11, comma 1, dell’Accordo negoziale di data 23.09.2008, come sostituito dall’art. 2 dell’Accordo modificativo di data 14.01.2010 e successivamente modificato dall’art. 11 dell’Accordo di data 5 agosto 2016 e dall’art. 2 dell’Accordo integrativo di data 29.10.2018 sono incrementate per il personale appartenente alle qualifiche forestali di luogotenente forestale carica speciale e appuntato forestale scelto dopo quattro anni dall’attribuzione della qualifica speciale di euro 12,00 annui lordi.

 

Art. 9
Adeguamento misure dell’indennità di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dall’1 gennaio 2022 il comma 2 dell’art. 16 dell’accordo negoziale di data 22.04.2005, come confermato dall’art. 10, comma 1, dell’accordo negoziale di data 23.09.2008, è sostituito dal seguente nuovo comma:

"2. A decorrere dall’1 gennaio 2022, al personale che presti servizio in orario notturno è corrisposta una indennità oraria di Euro 5,00 mentre allo stesso personale spetta un compenso pari ad Euro 15,00 per ciascun turno di servizio prestato durante un giorno festivo.".

 

Art. 10
Indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche

1. Il comma 2 dell’art. 12 "Indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche" dell’Accordo negoziale di data 23.9.2008 come sostituito dall’art. 2 dell’Accordo negoziale di data 19.11.2020, è sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2022, dal seguente nuovo comma:

"2. L’indennità è corrisposta su dodici mensilità, per un importo minimo di € 1.500,00 lordi annui ed un importo massimo di € 6.000,00 lordi annui, e comunque per un numero di dipendenti non superiore a 60 e per un importo complessivo massimo annuo di € 120.000,00, determinato al 1° gennaio di ciascun anno."

2. Il comma 5 dell’art. 16 "Istituzione della qualifica di ispettore forestale superiore scelto" dell’Accordo negoziale di data 23.9.2008 è sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2022, dal seguente nuovo comma:

"5. Per quanto non diversamente disposto, al personale inquadrato nelle qualifiche di luogotenente forestale e luogotenente forestale carica speciale si applica in materia di stato giuridico e di trattamento economico quanto previsto per il maresciallo forestale maggiore. In caso di attribuzione a detto personale dell’indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche ai sensi dell’art. 12 del presente accordo il relativo ammontare è ridotto di un importo pari alla voce "incremento 10% dello stipendio tabellare". Ai fini della determinazione della capienza massima del fondo di cui al comma 2 dell’art. 12 del presente accordo, come determinato al 1° gennaio di ciascun anno, è computata la differenza tra le due voci."

 

Art. 11
Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale

1. All’art. 22 "Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale" dell’accordo negoziale di data 22.04.2005, come sostituito dall’art. 17 dell’accordo negoziale di data 23.09.2008, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L’indennità forestale retribuisce, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di Corpo forestale applicabili alle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale, le corrispettive attività remunerate per il personale delle qualifiche forestali."

 

12
Norma finale

1. A correzione di un errore materiale di cui alla terzultima riga del prospetto Tabella 4) "Retribuzione fondamentale del personale delle qualifiche forestali della PAT" di cui all’art. 4 dell’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale di data 19 agosto 2022 in luogo di "9,00" euro si deve leggere "6.445,90". La Tabella 4) è pertanto sostituita con la nuova Tabella A) allegata al presente accordo.


Allegato 1)

 

Colonna A

Denominazioni attuali
per il personale delle qualifiche forestali del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento

Colonna B

Nuove denominazioni per il personale delle qualifiche forestali del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento

Ispettore forestale superiore scelto con V^ posizione retributiva

Luogotenente forestale carica speciale

Ispettore forestale superiore scelto

Luogotenente forestale

Ispettore forestale superiore con V^ posizione retributiva

Maresciallo forestale maggiore

Ispettore forestale superiore

Maresciallo forestale maggiore

Ispettore forestale capo

Maresciallo forestale capo

Ispettore forestale

Maresciallo forestale ordinario

Sovrintendente forestale con V^ posizione retributiva

Brigadiere forestale capo

Sovrintendente forestale

Brigadiere forestale

Assistente forestale capo con ulteriore progressione orizzontale

Appuntato forestale scelto qualifica speciale

Assistente forestale capo

Appuntato forestale scelto

Assistente forestale

Appuntato forestale

Agente forestale

Forestale

 


 

 

TABELLA A)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
 PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T. 
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI  STIPENDIO TABELLARE
AL 01.01.2022
 INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE
AL 01.01.2017
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE INDENNITA' FORESTALE
dec. 01.01.2018
C base AGENTE FORESTALE 15.420,00           6.371,01        6.380,40
ASSISTENTE FORESTALE 16.008,00           6.371,01        7.278,84
ASSISTENTE FORESTALE CAPO 16.596,00           6.371,01        7.954,56
SOVRINTENDENTE FORESTALE 17.724,00           6.371,01        8.781,24
SOVRINTENDENTE FORESTALE
(5^ posizione retributiva)
18.876,00           6.371,01        8.781,24
C ev. ISPETTORE FORESTALE  17.436,00           6.445,90        9.348,24
ISPETTORE FORESTALE CAPO 18.168,00           6.445,90        9.647,76
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE 20.160,00           6.445,90       10.080,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE
(5^ posizione retributiva)
21.492,00           6.445,90       10.080,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO 20.160,00 2.016,00 (*)         6.445,90       10.080,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO
(5^ posizione retributiva)
21.492,00 2.149,20 (*)         6.445,90       10.080,00
(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo