AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 483 di data 24 marzo 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la disciplina delle ipotesi di reintegrazione nelle qualifiche forestali, il giorno 9 maggio 2023, le parti rappresentate da:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente            firmato

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. F.P.                                        firmato

 

per la C.I.S.L. F.P.                                        firmato

 

per la U.I.L. FPL - Enti locali                            firmato

 

per la Fe.N.A.L.T.                                          firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per la disciplina delle ipotesi di reintegrazione nelle qualifiche forestali.

 


 

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI REINTEGRAZIONE NELLE QUALIFICHE FORESTALI

 

 

Art. 1
Reintegrazione nelle qualifiche forestali

1. Il dipendente già inquadrato in una delle qualifiche forestali del Corpo forestale e successivamente inquadrato in altra figura professionale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, può formulare istanza di reintegro nelle qualifiche forestali, sulla base di documentazione che attesti l’avvenuto superamento di eventuali limitazioni di natura personale e/o professionale ostative al reintegro.

2. Sulla domanda di reintegro la Struttura competente in materia di personale richiede il parere vincolante del Capo del Corpo forestale. L’espressione del parere si fonda sulla sussistenza di specifiche esigenze organizzativo-funzionali e, se positivo, è corredato dal consenso scritto del dipendente anche in relazione alla sede di lavoro individuata.

3. Acquisita la documentazione di cui al comma 2, la Struttura competente in materia di personale, ritenuto di poter procedere nel senso richiesto, attiva nei confronti del dipendente le procedure di accertamento del possesso dei requisiti di incondizionata idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del Corpo, il cui esito positivo è condizione per il reintegro. Tale idoneità è accertata per la parte psico-attitudinale secondo quanto stabilito dal D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132 e per la parte fisica secondo parametri adeguati alla permanenza nel Corpo.

4.  Il reintegro del dipendente avviene nella qualifica forestale di inquadramento all’atto del passaggio ad altra figura professionale e con decorrenza dalla data del provvedimento di reintegro.

5. Il reintegro è confermato ad avvenuto riconoscimento delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente o ufficiale di polizia giudiziaria. Analogamente, dal riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza decorre la corresponsione dell’indennità forestale. Il mancato riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza preclude la conferma dell’inquadramento nelle qualifiche forestali.

6. La domanda di cui al comma 1 mantiene validità per un anno ed è reiterabile.