AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

Il giorno 26 novembre 2008 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo 9;

prof. Luca Nogler

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica firmato

C.I.S.L. FPS firmato

U.I.L. FPL - Enti Locali firmato

FE.N.A.L.T. – Enti Locali firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo integrativo del CCPL del Comparto Autonomie locali concernente disposizioni particolari per il personale della polizia locale.

 

 

 


 

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

 

 

Premessa

 

    La Provincia autonoma di Trento ha elaborato un progetto denominato "Progetto Sicurezza del territorio" volto al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di vita dei cittadini sia attraverso il rafforzamento e la diffusione del servizio sul territorio sia attraverso un maggior grado di specializzazione ed efficienza delle funzioni di polizia locale. Gli incentivi economici a disposizione dei comuni che aderiscono al Progetto sono finalizzati prevalentemente all’assunzione di nuove unità di personale di polizia locale, ma anche all’impiego di dette risorse umane con caratteri di straordinarietà rispetto alla ordinaria articolazione oraria istituzionale.

    Con il presente accordo le parti intendono disciplinare la misura e le modalità di attribuzione dei compensi incentivanti per il personale della polizia locale che verrà adibito ai servizi sopra descritti, nonché provvedere all’adeguamento della misura delle vigenti indennità.

    Questo accordo è accompagnato dalla stipula di un protocollo d’intesa in ordine alle modalità organizzative ed operative per l’espletamento dei servizi notturni di polizia locale.

 

Art. 1

Decorrenza

 

1. L’attivazione dei servizi notturni di cui al presente accordo è subordinata alla determinazione dell’ammontare da destinare al finanziamento dell’accordo stesso da operarsi tra il Consiglio delle autonomie e la Provincia autonoma di Trento.

 

2. Le modifiche operate dai successivi articoli 3, 4 e 5 hanno effetto dall’1 gennaio 2008.

 

3. I servizi notturni previsti dal "Progetto Sicurezza del territorio" sono organizzati previa elaborazione di un protocollo generale che individui regole uniformi per:

- le iniziative di formazione specifica;

- le modalità di organizzazione dei servizi.

4. Il protocollo di cui al comma 3 è oggetto di concertazione con le OO.SS. nell’ambito di apposito tavolo tecnico.

 

Art. 2

Indennità per servizi notturni

 

1. Al personale della polizia locale adibito ai servizi esterni promossi nell’ambito del Progetto denominato "Progetto Sicurezza del territorio" compete, per ogni ora prestata durante il servizio in turni di lavoro - attivati ai sensi del presente accordo - che devono essere organizzati almeno fino alle ore 03.00, in aggiunta al trattamento indennitario ad oggi vigente, il seguente compenso orario:

 

categoria di appartenenza

compenso orario

servizio notturno feriale

compenso orario

servizio notturno festivo

C – liv. base – assegnato attività esterna

€ 9,00

€ 10,00

C – liv. base – assegnato centrale operativa

€ 6,00

€ 6,50

C – liv. evoluto

€ 9,00

€ 10,00

D – liv. base

€ 9,00

€ 10,00

 

2. Il compenso orario di cui al comma 1 compete anche al personale assegnato alla centrale operativa che, pur non inserito nei turni organizzati nell’ambito del "Progetto Sicurezza", svolge la propria attività in coordinamento con il nuovo servizio notturno. Il compenso maggiorato spetta per le ore prestate nelle fasce orarie coincidenti con quelle dei turni medesimi.

 

3. Per i servizi di cui al presente articolo operano le limitazioni al lavoro notturno espressamente previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003 oltre agli altri obblighi in materia di riposo. Non sono obbligati a prestare i servizi notturni previsti dal presente articolo, salvo disponibilità manifestata per iscritto dagli interessati, oltre ai lavoratori elencati alle lettere a), b) e c) del comma 2 del citato art. 11, i dipendenti che abbiano compiuto 50 anni di età. I dipendenti neo assunti potranno essere adibiti ai servizi notturni solo dopo aver compiuto un anno di servizio.

 

4. In relazione alle esigenze di organizzazione del servizio notturno previsto dal presente accordo, previa intesa tra Provincia, Organizzazioni sindacali ed ambito interessato, possono essere previste fasce orarie di servizio notturno parzialmente diverse da quelle previste al comma 1. I turni notturni ordinari non potranno comunque protrarsi oltre le ore 01,00 e restano remunerati con la normale maggiorazione attualmente prevista dall’art. 12 dell’accordo 9 agosto 2005.

 

5. Il trattamento economico previsto da questo articolo spetta anche nei confronti di dipendenti richiamati in servizio in sostituzione di personale assente inserito in detti turni di servizio e per le ore di straordinario che proseguono senza interruzione dei turni stessi.

 

Art. 3

Indennità di polizia locale

 

1. L’indennità di polizia locale di cui all’art. 11, comma 1, dell’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 di data 9 agosto 2005, è rideterminata nelle seguenti misure annue lorde:

  1. per il personale in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, € 2.000,00;

  2. per il restante personale, € 1.450,00.

2. L’indennità di cui all’art. 11, comma 2 ("dotazione arma"), dell’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 di data 9 agosto 2005, è rideterminata in € 600,00 a.l.. In aggiunta a detta indennità, ai consegnatari dell’armeria compete un’indennità, in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, di € 250,00 a.l..

 

3. L’indennità di cui all’art. 11, comma 4 (coordinatore di polizia municipale), dell’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 di data 9 agosto 2005, è rideterminata in € 1.200,00.

 

Art. 4

Indennità per attività di polizia giudiziaria

 

1. L’indennità per attività di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 1, dell’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 di data 9 agosto 2005, ha natura fissa e continuativa ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

 

Art. 5

Maggiorazione dell’indennità di turno

 

1. Il comma 1 dell’art. 12 (Maggiorazione dell’indennità di turno) dell’Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 9 agosto 2005 è sostituito dal seguente comma:

"1. Al personale della polizia locale che presti turni di servizio esterno festivo, notturno o notturno festivo, l’indennità di cui all’articolo 112 del CCPL 20 ottobre 2003 è incrementata di 6,00 euro lordi. Detto incremento spetta anche nei confronti dei dipendenti richiamati in servizio in sostituzione del personale inserito in detti turni di servizio."

 

Art. 6

Valutazione del personale della polizia locale

 

1. I dipendenti comandati o messi a disposizione presso altri enti o altri soggetti per l’attivazione del "Progetto Sicurezza" sono valutati a cura di questi ultimi, già a far data dalla valutazione del 2006.