AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 5 agosto 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo integrativo al CCPL 2002-2005 del personale del Comparto Autonomie locali con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco – ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, il giorno 8 agosto 2005, ad ore 15,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente 

dott. Silvio Fedrigotti - componente 

dott. Pietro Patton – componente  

 

e la delegazione sindacale, composta da:

 

C.G.I.L. - Funzione pubblica   (firmato) 

C.I.S.L.  FPS                       (firmato)

 U.I.L. - Enti locali                (firmato)

 per la Fe.N.A.L.T.                (firmato)

  

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo integrativo al CCPL 2002-2005 del personale del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.

 


 

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DI DATA 20 OTTOBRE 2003 CON LE DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO, AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE INQUADRATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PILOTA DI ELICOTTERO.

 

TITOLO I

Parte normativa

 

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenze e durata

1. Le norme contenute nel presente contratto per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, integrano le disposizioni ed hanno le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, salvo diversa previsione, del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003.

 

 

Art. 2
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. All’art. 26 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 è aggiunto il seguente comma 14:

"14. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non può essere concessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, né lo stesso potrà aderire a forme flessibili di rapporto quali il telelavoro e il job sharing."

 

Art. 3
Lavoro straordinario

1. All’art. 40 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 sono aggiunti i seguenti commi 9, 10, 11, 12 e 13:

"9. Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, può effettuare lavoro straordinario fino ad un limite individuale massimo di 110 ore annue e comunque entro il limite massimo di spesa annualmente autorizzato.

10. Per il personale di cui al comma 9 impiegato nei settori di seguito indicati, il limite individuale massimo di cui al precedente comma è elevato a 220 ore annue:

11. Fermo restando il limite di spesa autorizzabile sulla base delle vigenti disposizioni, per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, è autorizzata un’ulteriore attribuzione annua di 6.000 ore di lavoro straordinario che possono essere prestate comunque entro un limite individuale annuo massimo di 380 ore, comprensive delle ore autorizzate ai sensi dei commi 9 e 10 del presente articolo, per fronteggiare situazioni imprevedibili ed indilazionabili ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:

12. In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, è consentito il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario di lavoro nel limite massimo di 100 ore annue.

13. Le prestazioni oltre l’orario d’obbligo da rendersi in caso di calamità non concorrono a determinare i limiti di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11."

 

 

Art. 4
Ferie

1. All’art. 42 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 è aggiunto il seguente comma 15:

"15. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, con anzianità di servizio superiore a 28 anni le ferie spettanti sono incrementate di una giornata."

 

Art. 5
Inidoneità

1. Dopo il comma 2 dell’art. 56 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Nei confronti del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, che a seguito degli accertamenti di cui al precedente comma 1 sia dichiarato non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma che sia comunque idoneo al proficuo lavoro, è esperito, su domanda dell'interessato, ogni utile tentativo, compatibilmente con le esigenze delle strutture amministrative, per recuperarlo al servizio attivo in altre mansioni non operative all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Il dipendente adibito ad altre mansioni mantiene il profilo ed il livello di inquadramento; l'indennità rischio in godimento alla data di attribuzione di altre mansioni viene trasformata in assegno personale pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile."

2. Dopo il comma 3 dell’art. 56 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 sono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. Qualora la pronuncia medico legale di temporanea inidoneità psicofisica necessaria allo svolgimento delle mansioni operative del proprio profilo e di contemporanea idoneità conservata per altre mansioni sia effettuata nei confronti del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, l’Amministrazione individua quelle attività operative che, compatibilmente con lo stato di salute, consentano al dipendente stesso, con la permanenza nel settore operativo, lo svolgimento di attività istituzionali correlate al soccorso. L’attuazione del principio di tutela del dipendente dovrà, comunque, essere conciliato con la piena operatività dell’attività di soccorso, che, in quanto istituzionale, dovrà essere garantita; la temporanea attribuzione di altre mansioni avviene a domanda dell'interessato (e comporta una sospensione dell'erogazione di eventuali incrementi dell'indennità di rischio o di altre indennità connesse alle mansioni operative). L'Amministrazione può concedere al dipendente un'aspettativa non retribuita per la durata della temporanea inidoneità, qualora il dipendente non richieda l'attribuzione di diverse mansioni o l'attribuzione medesima non sia possibile.

3 ter. I requisiti psico-fisici applicabili sia per l’accesso che per la permanenza in servizio al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono utilizzati secondo i parametri previsti per le medesime finalità anche dalla Provincia autonoma di Trento per il personale del proprio Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero. L’Amministrazione provinciale provvederà, in analogia a quanto previsto a livello nazionale, a fornire ai propri dipendenti, qualora prescritto al fine della permanenza nel settore operativo, i necessari dispositivi di protezione individuale."

 

 

Art. 6
Estinzione del rapporto

1. All’art. 68 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Per il personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, i limiti di età e di servizio, al compimento dei quali ha luogo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono quelli previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

 

 

 

TITOLO II

PARTE ECONOMICA

 

Art. 7
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione fondamentale:
a.1) stipendio tabellare di cui alla tabella dell’allegato E/1bis;
a.2) assegno annuo di cui alla tabella dell’allegato E/1bis;
a.3) indennità integrativa speciale di cui alla tabella dell’allegato E/1bis;
a.4) maturato individuale di anzianità;
a.5) indennità di rischio di cui alla tabella dell’allegato E/1bis;
a.6) indennità operativa di cui alla tabella dell’allegato E/1bis;
a.7 assegni ad personam;

b) retribuzione accessoria:
b.1) compensi per lavoro straordinario;
b.2) indennità variabili.

2. Inoltre compete, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, erogato secondo le modalità previste dall'INPS, compatibilmente con la natura pubblica dell'Ente datore di lavoro.

 

Art. 8
Incrementi stipendiali

1. Gli stipendi tabellari di cui all’articolo 9, comma 4, e alla tabella 2 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro 30 novembre 2001 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, e alle scadenze indicate nella seguente tabella:

POSIZIONE
ECONOMICA

DECORRENZA
1.1.2002

DECORRENZA
1.1.2003

B 1

€ 34,30

€ 38,20

B 2

€ 36,50

€ 40,61

B 3

€ 37,00

€ 41,61

C 1

€ 39,80

€ 44,40

C 2

€ 43,60

€ 48,60

C 3

€ 47,90

€ 53,40

2. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione del precedente comma sono riportati nell’allegato E/1 bis che integra il contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003.

3. I nuovi importi degli stipendi tabellari riassorbono gli aumenti corrisposti con la medesima decorrenza ai sensi dell’articolo 126, comma 1, del contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003.

 

Art. 9
Indennità rischio

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'indennità di rischio di cui all’articolo 10 del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 è incrementata delle misure di seguito indicate:

POSIZIONE
ECONOMICA

DECORRENZA
1.1.2002
ml.

B 1

€ 8,50

B 2

€ 10,00

B 3

€ 10,60

C 1

€ 11,70

C 2

€ 12,60

C 3

€ 13,70

 

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità operativa di cui all'art. 11 del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 cessa di essere corrisposta ed è conglobata, previa rideterminazione, nei sottoindicati importi e con le risorse precedentemente utilizzate a questo scopo, in misura tale da garantire l'equivalenza di costo anche ai fini assistenziali e previdenziali, nella indennità di rischio di cui al precedente comma 1:

POSIZIONE
ECONOMICA

DECORRENZA
1.1.2003
ml.

B 1

€ 40,32

B 2

€ 48,57

B 3

€ 50,88

C 1

€ 55,98

C 2

€ 60,39

C 3

€ 65,95

3. Per effetto di quanto previsto nel precedente comma 2, a decorrere dall’1 gennaio 2003 l’indennità di rischio è rideterminata nelle seguenti misure:

POSIZIONE
ECONOMICA

DECORRENZA
1.1.2003
m.l.

B 1

€ 366,96

B 2

€ 434,04

B 3

€ 458,64

C 1

€ 505,63

C 2

€ 545,03

C 3

€ 594,04

4. L’indennità di rischio è maggiorata di € 44,42 mensili lordi al compimento del ventiduesimo anno di servizio e di € 72,30 mensili lordi al compimento del ventottesimo anno di servizio.

 

Art. 10
Indennità di turno

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48, è attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo di 133 turni annui un'indennità di turno nella misura minima di € 3,00.

2. L'indennità è corrisposta sulla base della presenza in servizio e viene attribuita anche al personale operativo dell'area C ed a quello appartenente al profilo di assistente tecnico antincendi, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48, che svolge servizio di guardia. La contrattazione a livello di dipartimento competente in materia di personale, d’intesa con il dipartimento competente in materia di servizi antincendi, potrà individuare, in relazione all’organizzazione dei servizi, altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità.

3. L'indennità non è attribuita in caso di transito temporaneo ad orario giornaliero, mentre continua ad essere erogata, in misura corrispondente ai turni ordinariamente effettuabili, in caso di partecipazione alle fasi operative.

4. Al finanziamento della indennità di cui al presente articolo, si provvede con le risorse del Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco disciplinato dall’articolo 15 del presente contratto, appositamente individuate e finalizzate all'interno del fondo medesimo.

5. Gli eventuali risparmi che dovessero derivare dall'erogazione di detta indennità nell'ambito delle risorse finalizzate di cui al comma 4, saranno utilizzate, a consuntivo, per l'incremento della misura minima dell'indennità sulla base di un accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale.

6. In sede di concertazione a livello di dipartimento competente in materia di personale, d’intesa con il dipartimento competente in materia di servizi antincendi, saranno individuate altre modalità di dettaglio non previste dal presente articolo ed in particolare quelle relative alla eventuale maggiorazione dell'indennità nel caso di eventi calamitosi per i quali devono essere previste misure eccezionali in connessione con le situazioni di emergenza di protezione civile. Nella medesima sede saranno definiti schemi e turnazioni particolari correlati all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi. Alla suddetta maggiorazione si fa fronte con le risorse disponibili nel fondo o con altre risorse derivanti dai provvedimenti di carattere eccezionale adottati in simili circostanze.

 

Art. 11
Indennità per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri

1. L’indennità di cui all’articolo 18, comma 1, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001, corrisposta al personale inquadrato nel profilo professionale di specialista brevettato, ma non abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio, è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, in Euro 328,77 per dodici mensilità.

2. L’indennità corrisposta al personale inquadrato nel profilo professionale di specialista brevettato abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio di linea (Certifying staff di linea), ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nell’importo lordo mensile di Euro 520,56 per dodici mensilità.

3. L’indennità di cui all’articolo 18, comma 3, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 corrisposta al personale inquadrato nel profilo professionale di tecnico di elicotteri abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio di linnea (Certifying staff di linea), è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nell’importo mensile lordo di Euro 575,36, per dodici mensilità.

4. Nei confronti del personale inquadrato nel profilo professionale di specialista di elicottero professionale abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio di base (Certifying staff di base), nonché nei confronti del Responsabile tecnico del nucleo elicotteri, l’indennità di cui all’articolo 18, comma 4, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nell’importo mensile lordo di Euro 630,16, per dodici mensilità.

5. Ai fini dell’attribuzione delle indennità disciplinate nel presente articolo, non cumulabili tra loro, il Dirigente del Servizio competente in materia di Antincendi e protezione civile comunica i nominativi del personale addetto alla manutenzione degli elicotteri e le relative abilitazioni e/o mansioni.

 

Art. 12
Indennità per incarichi particolari

1. L’indennità prevista dall’articolo 19, comma 1, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 per il personale che, in possesso dell’idoneità a certificare la riammissione in servizio di linea degli elicotteri o dell’idoneità a certificare l’ammissione in servizio di base degli elicotteri, è autorizzato all’addestramento è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2003, in Euro 82,20 per dodici mensilità.

2. L’indennità prevista dall’articolo 19, comma 2, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 per il personale addetto al magazzino e all’ufficio tecnico del nucleo elicotteri è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2003, nell’importo mensile lordo di Euro 54,80 per dodici mensilità.

3. L’indennità prevista dall’articolo 19, comma 3 del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 per il personale con incarico di responsabile dell’hangar, responsabile del magazzino, responsabile planning, è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nell’importo mensile lordo di Euro 82,20 per dodici mensilità.

4. L’indennità prevista dall’articolo 19, comma 4, del contratto collettivo di data 30 novembre 2001 per il personale con incarico di responsabile della manutenzione è fissata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nell’importo mensile lordo di Euro 136,99 per dodici mensilità.

5. Le indennità di cui ai precedenti commi sono finanziate con il Fondo unico di cui all'articolo 15 del presente accordo.

6. Le indennità disciplinate dal presente articolo non sono cumulabili. Qualora al dipendente siano affidati più incarichi, allo stesso viene corrisposta l’indennità dell’importo maggiore.

 

Art. 13
Indennità per operatori subacquei

1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, l’indennità corrisposta al personale che svolge attività di operatore subacqueo ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è fissata nella misura di Euro 319,84 mensili lordi, per dodici mensilità.

 

Art. 14
Indennità per il personale addetto alla vigilanza antincendi

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, addetto alla vigilanza antincendi che per tutta la durata delle "effemeridi" (presenza di luce nell’arco della giornata) prolunga, per esigenze di servizio, il normale orario di lavoro di almeno un’ora, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario è corrisposta un’indennità di Euro 30,00; la medesima indennità è incrementata del 50% qualora il prolungamento superi le ore 1,5.

2. Le parti si impegnano ad adeguare l’importo di cui al comma 1 a seguito di eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine all’ammontare dell’indennità di cui all’art. 118 del CCPL 2002-2005 del personale del comparto Autonomie locali.

 

Art. 15
Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 il "Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco" è alimentato dalle seguenti voci:

  1. importo corrispondente allo 0,2% del monte salari del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, riferito all’anno 1997, al netto dei contributi a carico dell’Amministrazione;

  2. importo corrispondente allo 0,65% della retribuzione complessiva riferita al personale di cui al precedente comma 1 in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente;

  3. importi derivanti dalla maggiorazione di cui all’art. 47, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 5 aprile 1996;

  4. importi relativi all’indennità di rischio previsti dalla Tabella 3 allegata al contratto collettivo provinciale di lavoro di data 30 novembre 2001 relativi al personale cessato dal servizio e non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;

  5. le risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento al personale comunque cessato dal servizio. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce nel Fondo, con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera.

  6. Euro 41,07 pro-capite mensili per tredici mensilità;

  7. Euro 5,68 pro-capite mensili per dodici mensilità;

  8. risorse derivanti da specifiche disposizioni normative e/o amministrative ovvero da disposizioni particolari riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero;

  9. risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo;

  10. importo corrispondente allo 0,51% del monte salari, come determinato alla lettera a), riferito all’anno 1999.

L’Amministrazione garantisce inoltre un importo pari a Euro 77,47 mensili per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri (finanziato per 12 dipendenti) qualora le risorse del Fondo non fossero sufficienti.

2. Il Fondo viene altresì incrementato dei proventi derivanti dall'effettuazione delle prestazioni e servizi a pagamento di seguito indicati:

  1. quota pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza forniti dal personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ai sensi della legge n. 966 del 1965 e del DPR n. 246 del 1993;

  2. proventi derivanti dall’effettuazione dei servizi a pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994;

  3. proventi derivanti da servizi a pagamento svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici e privati.

All'interno del Fondo, a decorrere dal 31 dicembre 2003, si costituisce un'apposita sezione dedicata al finanziamento dell'indennità di turno prevista dall'art. 10, utilizzando le risorse complessivamente disponibili nel fondo stesso. A tal fine le risorse destinate all'apposita sezione sono quantificate in misura pari a Euro 290,00 annui, per dipendente destinatario dell'indennità di turno.

 

Art. 16
Utilizzazione del Fondo

1. Il Fondo di cui all’art. 15 è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, anche mediante la realizzazione, in sede di concertazione decentrata, di piani e progetti strumentali e di risultato.

2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:

  1. incentivare gli addetti alla formazione e all’aggiornamento del personale del Corpo permanente ovvero del personale degli Enti o amministrazioni pubbliche o private;

  2. incentivare la partecipazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, anche presso la Scuola del Corpo nazionale;

  3. sviluppare l’attività di studio, ricerca e sperimentazione;

  4. finanziare le progressioni economiche orizzontali all’interno del sistema di classificazione, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del contratto collettivo di data 30 novembre 2001;

  5. compensare la partecipazione a turni di pronta disponibilità del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero;

  6. compensare le indennità per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri, le indennità per incarichi particolari e l'indennità per il personale che svolge attività di operatore subacqueo;

  7. compensare l’indennità di turno di cui all’articolo 10.

  8. compensare l’indennità per il personale addetto alla vigilanza antincendi di cui all'art. 14.

3. Nell’ambito del Fondo la quota di risorse da destinare al finanziamento dei passaggi interni da un’area all’altra e all’interno dell’area C sono definite dall’Amministrazione d’intesa con le organizzazioni sindacali. Dalla data di utilizzo il Fondo è decurtato delle somme corrispondenti che vengono riassegnate al Fondo stesso nell'ipotesi di cessazione dal servizio dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il Fondo.

4. I proventi per le prestazioni e i servizi a pagamento di cui all'art. 15, comma 2, sono utilizzati per compensare prioritariamente:

  1. il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che svolge le prestazioni relative ai servizi di prevenzione e vigilanza svolti al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, ai sensi della legge n. 966 del 1965 e del DPR n. 246 del 1993;

  2. il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che svolge le prestazioni relative ai servizi individuati dal Decreto legislativo n. 626/94;

  3. il personale che partecipa in qualità di docente o di discente a corsi di formazione professionale secondo le tariffe di cui all'allegata Tabella1;

  4. le attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c).

5. Con successivo accordo saranno stabiliti criteri e modalità di ripartizione dei proventi di cui al punto d) del precedente comma 4.

6. Le somme di cui al comma 2 del precedente articolo sono fatte confluire al Fondo nelle misure risultanti dagli accertamenti di entrata effettuati sul bilancio della Cassa provinciale antincendi.

 

Art. 17
Piani straordinari di pronta disponibilità

1. Al fine di garantire gli interventi di soccorso tecnico urgente è possibile istituire, con contrattazione decentrata a livello di Dipartimento competente in materia di personale, anche nell’ambito e a valere sul Fondo unico di cui all’art. 15, piani straordinari di pronta disponibilità.

 

Art. 18
Disposizioni relative ai servizi di prevenzione e vigilanza

1. I servizi di prevenzione e vigilanza antincendi hanno carattere di obbligatorietà.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i servizi di prevenzione e vigilanza resi fuori dagli orario di servizio ordinario, straordinario e di turnazione sono effettuati da tutto il personale che si renda disponibile. L’Amministrazione si impegna ad assicurare una tendenziale rotazione degli incarichi nei servizi di prevenzione e vigilanza.

3. Al fine di cui al precedente comma, presso il Servizio competente in materia di antincendi e protezione civile, è istituito un apposito elenco al quale si dovrà preliminarmente far ricorso per l’individuazione del personale cui affidare i servizi e le attività menzionati.

 

Art. 19
Disposizioni comuni ai servizi di prevenzione incendi, vigilanza e attività di formazione di cui al decreto legislativo n. 626/1994

1. Il personale che presta le attività di prevenzione incendi, di vigilanza e di formazione fuori dagli orari di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione è considerato a tutti gli effetti in servizio. Allo stesso, in aggiunta al previsto compenso, è corrisposto il trattamento di missione eventualmente spettante secondo le disposizioni vigenti.

2. Il personale che fruisca di ferie, di permessi retribuiti e non retribuiti o di recuperi orario non può nella stessa giornata o nelle stesse ore di recupero prestare le attività prevenzione, di vigilanza e di formazione di cui al presente articolo. Dette attività possono essere effettuate anche durante i recuperi di orario, purché autorizzate dal dirigente, solo dal personale operativo non inserito in turni.

3. Per il personale che svolga, al di fuori dell’orario di lavoro, un numero di ore pratica per le attività di prevenzione incendi superiore a 500, l’attività effettuata al di fuori degli orari di lavoro di cui al comma 1 non può essere superiore a quella effettuata durante l’orario di lavoro ordinario e straordinario aumentato del 25%. Le parti si impegnano a verificare, entro il 31 dicembre 2005, gli esiti dell’applicazione del presente comma ed a concordare eventuali correttivi.

 

Art. 20
Modalità di svolgimento del servizio di prevenzione incendi

1. Il servizio di prevenzione incendi è svolto, nel rispetto delle competenze tecniche e professionali richieste dalle normative di settore, da personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbia una specifica preparazione in materia che potrà essere acquisita anche attraverso la frequenza ad appositi corsi.

2. Al personale di cui al comma 1, le singole pratiche di prevenzione sono assegnate dal direttore preposto all’Ufficio prevenzione, tenuto conto della specifica preparazione tecnica e dell’esperienza acquisita.

3. L’assegnazione delle pratiche, disposta in conformità al precedente comma 2, tenderà ad assicurare la rotazione negli incarichi.

 

Art. 21
Compensi per i servizi di prevenzione incendi

1. Il personale che assolve al servizio di prevenzione incendi al di fuori degli orari di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione è compensato con gli importi lordi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali sui corrispettivi pagati dal richiedente il servizio di prevenzione medesimo:
- 15% sul corrispettivo pagato per i pareri di conformità sui progetti;
- 25% sul corrispettivo pagato per l’effettuazione di sopralluoghi per il rilascio C.P.I.;
- 10% sul corrispettivo pagato per l’effettuazione di procedure di deroga.

2. Con successivo accordo le percentuali di cui al comma 1 saranno adeguate a eventuali modifiche intervenute in sede nazionale.

 

Art. 22
Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza

1. Il servizio di vigilanza è attivato a seguito di pronuncia della commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo che stabilisce la necessità e l’entità del servizio stesso in funzione delle caratteristiche delle singole manifestazioni o, previa richiesta di enti e privati, su disposizione del dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile.

2. Il Dirigente provvede all’organizzazione funzionale del servizio ed alla quantificazione dell’importo di spesa dandone comunicazione ai titolari dei locali o degli impianti nei quali il servizio deve essere svolto.

3. Gli enti ed i privati, in base alle comunicazioni ricevute, devono presentare al servizio competente in materia di antincendi e protezione civile la domanda per ottenere la prestazione corredata, per i privati e gli enti tenuti al pagamento, della quietanza di versamento del corrispondente importo.

4. Il Dirigente o il direttore preposto all’ufficio operativo- interventistico, in occasione di ogni intervento di vigilanza fuori dagli orari di servizio ordinario, straordinario e di turnazione, individua il personale da impiegare preliminarmente tra quello inserito nell’elenco di cui all’art. 18, comma 3, del presente contratto dandone preavviso almeno quattro giorni prima, salve improvvise esigenze di servizio che impongano un tempo inferiore.

5. In presenza di gravi e comprovati motivi personali e familiari il dipendente incaricato del servizio di vigilanza può chiedere di essere sostituito nell’incarico.

6. Al di fuori dei casi contemplati nel precedente comma sono ammesse sostituzioni purché sottoscritte dal dipendente incaricato e da chi lo sostituisce e tempestivamente comunicate al funzionario di turno.

7. Il personale che presta servizio in turni di dodici ore può essere impiegato nel servizio di vigilanza solo durante il turno di riposo di almeno quarantotto ore, salva diversa disponibilità rappresentata dal dipendente e comunque solo nel caso in cui al termine del servizio di vigilanza non sia inserito nei normali turni di lavoro.

8. L’impiego del personale nel servizio di vigilanza può avvenire fino ad un limite massimo di otto ore giornaliere elevabili a dodici ore nel caso di disponibilità del dipendente.

9. Il personale incaricato del servizio di vigilanza deve presentarsi all’ora prestabilita al funzionario di turno il quale cura che l’intervento avvenga secondo le disposizioni impartite dal Dirigente. Analogamente il personale dovrà comportarsi ultimato il servizio.

10. In aggiunta alle annotazioni relative all’intervento di vigilanza riportate nel rapporto di giornata, al dipendente, al termine del servizio è richiesto di compilare apposito modulo dal quale risultino data, luogo e durata del servizio stesso.

 

Art. 23
Compensi per i servizi di vigilanza antincendio

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impegnato nei servizi di vigilanza antincendio sono corrisposti i compensi riportati nella Tabella 2 allegata al presente accordo.

2. Con successivo accordo i compensi di cui al comma 1 saranno adeguati a eventuali modifiche intervenute in sede nazionale.

 

Art. 24
Modalità di espletamento dell’attività di formazione prevista dal decreto legislativo n. 626/1994

1. Le attività di formazione dei lavoratori incaricati dal datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze organizzate sono gestite dalla Scuola provinciale Antincendi e sono svolte da personale che abbia una specifica preparazione in materia.

2. In relazione alle richieste pervenute, il personale è incaricato tenendo conto della professionalità posseduta e dell’esperienza maturata e assicurando scrupolosamente la rotazione degli incarichi. L’Amministrazione fornirà informazione successiva sul numero di ore che verranno svolte dai singoli docenti.

3. L’attività di formazione di cui al comma 1 del presente articolo si articola in lezioni teoriche, lezioni pratiche e attività di supporto.

4. Le lezioni teoriche sono svolte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e a seconda della tipologia dei corsi, delle materie oggetto dei corsi e del livello di abilitazione richiesto per l’insegnamento delle medesime da personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco in possesso di specifica abilitazione, qualora si tratti di lezioni per le quali sia richiesto il I livello di docenza, da personale inquadrato nei profili professionali di capo squadra e di capo reparto, qualora il livello di docenza richiesto sia il II ed infine da personale inquadrato nei profili professionali di funzionario antincendi esperto, funzionario antincendi, collaboratore antincendi esperto, collaboratore antincendi e assistente tecnico antincendi per lezioni che richiedono il III livello di docenza. Per il personale in possesso di attestato di abilitazione alla docenza rilasciato dalla Scuola provinciale antincendi si prescinde dalla descritta corrispondenza tra profilo professionale rivestito e livello di docenza ammesso.

5. Le lezioni pratiche sono tenute, a seconda della tipologia delle medesime, dal personale rientrante e nel primo e nel secondo livello di docenza, come indicato nel precedente comma 4.

6. Le attività di supporto di cui al comma 3 sono svolte da personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco.

7. I compensi da erogare al personale che svolge l’attività di formazione prevista nel presente articolo sono quelli risultanti dalla Tabella 3 allegata al presente accordo.

 

Art. 25
Disposizioni varie

1. Il personale non inserito nei turni può accedere gratuitamente alla mensa a condizione che svolga un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere.

2. E’ confermata la percentuale in atto da devolvere all’Opera nazionale dei vigili del fuoco.

3. Sono confermate le disposizioni e le prassi vigenti in materia di orario di lavoro, sua articolazione, ferie e permessi.

 

Art. 26
Norma programmatica

1. Le parti concordano sull’opportunità che l’Amministrazione verifichi possibili soluzioni tecniche al fine di pervenire a forme di copertura assicurativa a favore del personale operativo, in particolare per quello infortunato sul lavoro o affetto da malattie comunque riconosciute dipendenti da motivi di servizio.

 

Art. 27
Norma finale

1. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano ad integrare il vigente ordinamento professionale di data 30 novembre 2001, anche alla luce dei nuovi profili professionali previsti a livello nazionale, al fine di pervenire alla definizione di un testo coordinato.

2. Entro lo stesso termine, in sede di contrattazione decentrata, le parti si impegnano alla ridefinizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure di progressione orizzontale e verticale.

3. In sede di prima applicazione, le risorse a disposizione per il finanziamento delle procedure di progressione economica orizzontale per gli anni 2002, 2003 e 2004, utilizzabili cumulativamente a decorrere dall’1 gennaio 2003, sono determinate in analogia a quanto già stabilito per il personale non dirigenziale del Comparto autonomie locali nella misura di € 30.200,00 (al netto oneri 38%).

4. L’ammontare delle risorse di cui al comma 3 è da imputare a carico del Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, determinato ai sensi dell’art. 15 del presente Accordo. Qualora la capienza delle risorse del Fondo a ciò destinabili risulti inferiore al totale dei finanziamenti riguardanti le progressioni orizzontali, il Fondo stesso sarà alimentato, fino alla concorrenza dell’importo scaturente dall’applicazione del comma 3, con ulteriori risorse assegnate dal contratto di comparto.


 

TABELLA 1

 

Compensi per gli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale e per i partecipanti a corsi di formazione professionale

Corsi di aggiornamento

Incentivazione oraria docenti

Incentivazione giornaliera discenti per giorni di corso effettivi

importi in Euro

C3
C2

6,30

8,78

C1

5,06

7,08

B3
B2

3,25

4,54

B1

2,58

3,62

 

TABELLA 2

 

COMPENSI ORARI LORDI PER SERVIZI DI VIGILANZA RESI AL DI FUORI DELL’ORARIO ORDINARIO STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE

PERSONALE

ORARIO DIURNO FERIALE

ORARIO NOTTURNO FERIALE E DIURNO FESTIVO

ORARIO NOTTURNO  FESTIVO

importi in Euro

personale area C posizione C2 e C3

20,66

22,21

24,79

personale area C posizione C1

18,08

19,11

21,17

personale area B posizione B3

17,56

17,82

19,88

personale area B posizione B2

17,04

17,30

19,11

personale area B posizione B1

16,53

16,78

18,08

 

TABELLA 3

 

COMPENSI ORARI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994

AREA E CATEGORIA

LEZIONI TEORICHE

LEZIONI PRATICHE

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

importi in Euro

Personale area C
posizione C 3 e C 2

67,14

-

-

Personale area C
posizione C 1

67,14

-

-

Personale area B
posizione B3
Assistente tecnico antincendi

67,14

-

-

Personale area B
posizione B3

51,65

43,90

-

Personale area B
posizione B2

51,65

43,90

-

Personale area B
posizione B1
Vigile del fuoco con abilitazione

51,65

43,90

23,24

Personale area B
posizione B1

-

-

23,24

 

 

COMPENSI ORARI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA' TECNICA PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994

importi in Euro

Presidente della commissione di accertamento

33,57

Componente della commissione di accertamento

20,66

Segretario della commissione di accertamento

12,91

 


ALLEGATO E/1 Bis

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2002
 

POSIZIONE ECONOMICA

STIPENDIO TABELLARE

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

ASSEGNO

INDENNITA' DI RISCHIO

INDENNITA' OPERATIVA

TOTALE

 

Euro a.l.

Euro a.l.

Euro a.l.

Euro m.l.

Euro a.l. per 12 mensilità

Euro a.l.

B1 iniziale

8.895,44

6.332,28

2.151,56

326,64

446,16

21.745,12

B1 prima fascia

9.031,78

6.332,28

2.151,56

326,64

446,16

21.881,46

B1 seconda fascia

9.310,67

6.332,28

2.151,56

326,64

446,16

22.160,35

B1 terza fascia

9.590,07

6.332,28

2.151,56

326,64

446,16

22.439,75

 

 

 

 

 

 

 

B2 iniziale

9.678,45

6.381,24

2.323,54

385,46

539,16

23.547,91

B2 prima fascia

9.934,61

6.381,24

2.323,54

385,46

539,16

23.804,07

B2 seconda fascia

10.244,48

6.381,24

2.323,54

385,46

539,16

24.113,94

B2 terza fascia

10.645,25

6.381,24

2.323,54

385,46

539,16

24.514,71

 

 

 

 

 

 

 

B3 iniziale

10.314,52

6.399,84

2.323,54

407,76

564,00

24.495,02

B3 prima fascia

10.727,69

6.399,84

2.323,54

407,76

564,00

24.908,19

B3 seconda fascia

11.192,50

6.399,84

2.323,54

407,76

564,00

25.373,00

 

 

 

 

 

 

 

C1 iniziale

11.082,53

6.453,72

2.764,59

449,66

619,68

26.316,44

C1 prima fascia

11.758,05

6.453,72

2.764,59

449,66

619,68

26.991,96

C1 seconda fascia

12.325,12

6.453,72

2.764,59

449,66

619,68

27.559,03

C1 terza fascia

12.858,10

6.453,72

2.764,59

449,66

619,68

28.092,01

 

 

 

 

 

 

 

C2 iniziale

12.448,71

6.545,28

3.213,39

484,64

669,36

28.692,42

C2 prima fascia

12.975,49

6.545,28

3.213,39

484,64

669,36

29.219,20

C2 seconda fascia

13.502,28

6.545,28

3.213,39

484,64

669,36

29.745,99

C2 terza fascia

14.027,00

6.545,28

3.213,39

484,64

669,36

30.270,71

C2 quarta fascia

14.553,27

6.545,28

3.213,39

484,64

669,36

30.796,98

 

 

 

 

 

 

 

C3 iniziale

14.202,55

6.641,40

4.023,72

528,09

731,28

31.936,03

C3 prima fascia

14.778,91

6.641,40

4.023,72

528,09

731,28

32.512,39

C3 seconda fascia

15.355,28

6.641,40

4.023,72

528,09

731,28

33.088,76

C3 terza fascia

15.932,16

6.641,40

4.023,72

528,09

731,28

33.665,64

 


ALLEGATO E/1 Bis

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2003 

POSIZIONE ECONOMICA

STIPENDIO TABELLARE

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

ASSEGNO

INDENNITA' DI RISCHIO

TOTALE

 

Euro a.l.

Euro a.l.

Euro a.l.

Euro m.l.

Euro a.l.

B1 iniziale

9.353,84

6.332,28

2.151,56

366,96

22.241,20

B1 prima fascia

9.490,18

6.332,28

2.151,56

366,96

22.377,54

B1 seconda fascia

9.769,07

6.332,28

2.151,56

366,96

22.656,43

B1 terza fascia

10.048,47

6.332,28

2.151,56

366,96

22.935,83

 

 

 

 

 

 

B2 iniziale

10.165,77

6.381,24

2.323,54

434,04

24.079,03

B2 prima fascia

10.421,93

6.381,24

2.323,54

434,04

24.335,19

B2 seconda fascia

10.731,80

6.381,24

2.323,54

434,04

24.645,06

B2 terza fascia

11.132,57

6.381,24

2.323,54

434,04

25.045,83

 

 

 

 

 

 

B3 iniziale

10.813,84

6.399,84

2.323,54

458,64

25.040,90

B3 prima fascia

11.227,01

6.399,84

2.323,54

458,64

25.454,07

B3 seconda fascia

11.691,82

6.399,84

2.323,54

458,64

25.918,88

 

 

 

 

 

 

C1 iniziale

11.615,33

6.453,72

2.764,59

505,63

26.901,20

C1 prima fascia

12.290,85

6.453,72

2.764,59

505,63

27.576,72

C1 seconda fascia

12.857,92

6.453,72

2.764,59

505,63

28.143,79

C1 terza fascia

13.390,90

6.453,72

2.764,59

505,63

28.676,77

 

 

 

 

 

 

C2 iniziale

13.031,91

6.545,28

3.213,39

545,03

29.330,94

C2 prima fascia

13.558,69

6.545,28

3.213,39

545,03

29.857,72

C2 seconda fascia

14.085,48

6.545,28

3.213,39

545,03

30.384,51

C2 terza fascia

14.610,20

6.545,28

3.213,39

545,03

30.909,23

C2 quarta fascia

15.136,47

6.545,28

3.213,39

545,03

31.435,50

 

 

 

 

 

 

C3 iniziale

14.843,35

6.641,40

4.023,72

594,04

32.636,95

C3 prima fascia

15.419,71

6.641,40

4.023,72

594,04

33.213,31

C3 seconda fascia

15.996,08

6.641,40

4.023,72

594,04

33.789,68

C3 terza fascia

16.572,96

6.641,40

4.023,72

594,04

34.366,56