AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2336 di data 4 novembre 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo dell’accordo relativo all’Ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco - ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, il giorno 15 novembre 2005, ad ore 15,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Pietro Patton – componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica           (firmato)

C.I.S.L. FPS                                (firmato)

U.I.L. - Enti locali                         (firmato)

Fe.N.A.L.T.                                 (firmato)

DIR.P.A.T.                                   (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo relativo all’Ordinamento professionale del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.


ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina il sistema di classificazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.

2. Le norme contenute nel presente accordo sostituiscono le analoghe norme contenute nel contratto collettivo provinciale di lavoro concernente "distinte disposizioni per i vigili del fuoco" della Provincia autonoma di Trento - 1998-2001 sottoscritto il 30 novembre 2001 ed hanno decorrenza 1 gennaio 2005.

 

Art. 2
Area, posizione economica, fascia retributiva e profilo professionale di inquadramento

1. Il sistema di classificazione del personale oggetto del presente accordo, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è articolato in due settori - settore operativo e settore aeronavigante - e all’interno di ciascun settore nelle aree B e C.

2. Ciascuna area si articola in tre posizioni economiche, rispettivamente B1, B2 e B3 per l’area B e C1, C2 e C3 per l’area C cui corrispondono uno o più profili professionali; per ogni posizione economica sono previste fasce retributive come indicato nel successivo articolo 9

3. A ciascun dipendente sono attribuiti un’area, una posizione economica, un profilo professionale ed una fascia retributiva. Declaratoria delle aree, posizioni economiche e profili professionali sono riportati nell’Allegato A).

 

Art. 3
Percorsi professionali

1. L’accesso alle posizioni economiche e profili professionali di ciascuna area, secondo le indicazioni della declaratoria, avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche, previste dall’ordinamento vigente nell’Amministrazione provinciale.

2. L’accesso dall’esterno è escluso per le posizioni economiche e corrispondenti profili professionali B2 e B3 del settore operativo in quanto l’esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’interno. Analogamente è riservato ai dipendenti interni, nell’ambito del settore operativo, il passaggio dalla posizione C1 alla posizione C2 e dalla posizione C2 alla posizione C3 dei profili professionali previsti per il personale in possesso del diploma di scuola media superiore; nell’ambito del settore aeronavigante è riservato al personale interno il passaggio dalle posizioni B2 e B3 alla posizione C1 limitatamente al profilo professionale di responsabile planning.

 

Art. 4
Progressione

1. La progressione dei dipendenti nel sistema di classificazione avviene:

  1. da un'area all'altra immediatamente superiore;

  2. all'interno delle aree, da una posizione economica all’altra.

2. Le progressioni avvengono nel rispetto dell’effettivo fabbisogno del personale, garantendo adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle declaratorie di cui all'Allegato A.

 

Art. 5
Progressione tra le aree

1. La progressione dall’area B all’area C avviene mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso.

2. Il numero dei posti da destinare alle progressioni dall’area B all’area C sono definiti dall’Amministrazione previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze organizzativo- funzionali del servizio e alle risorse disponibili nell’ambito delle complessive risorse destinate alle progressioni del restante personale del comparto autonomie locali.

3. Le selezioni di cui al comma 1 sono basate sulla verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi.

4. Alle predette procedure selettive o al corso concorso è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti nelle declaratorie di cui all’Allegato A).

5. Modalità e criteri della progressione disciplinata dal presente articolo sono fissati previa concertazione tra il Dipartimento competente in materia di personale e le Organizzazioni sindacali.

 

Art. 6
Progressione all’interno delle aree

1. La progressione da una posizione economica (e profilo professionale) all’altra all’interno delle aree B e C avviene mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria. A tal fine sono considerati elementi valutabili l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.

2. Il numero dei posti da destinare alle progressioni all’interno delle aree sono definiti dall’Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze organizzativo- funzionali del servizio e comunque entro i seguenti limiti di spesa:

a) per le progressioni all’interno dell’area C, le risorse disponibili sul Fondo Unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all’articolo 15 dell’ "Integrazione al contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali di data 20 ottobre 2003 con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero" sottoscritto in data 8 agosto 2005;

b) per le progressioni all’interno dell’area B, le risorse disponibili nell’ambito delle complessive risorse destinate alle progressioni del restante personale del comparto autonomie locali.

3. Modalità e criteri della progressione disciplinata dal presente articolo sono fissati previa concertazione tra il Dipartimento competente in materia di personale e le Organizzazioni sindacali.

 

Art. 7
Passaggio da un profilo ad un altro di pari livello economico

1. E’ consentito il passaggio tra profili diversi di pari livello economico all’interno della medesima area e settore a domanda purché gli interessati siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso dall'esterno al profilo medesimo dalla declaratoria di cui Allegato A e previo accertamento dell’idoneità professionale.

2. In caso di più domande si procede ad una selezione interna volta alla verifica dell'idoneità professionale.

 

Art. 8
Trattamento economico in esito alle progressioni da un’area all’altra e alle progressioni all’interno dell’area

1. Nel caso di progressione interna nel sistema di classificazione, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo professionale conseguito, nonché le relative indennità. Qualora lo stipendio tabellare in godimento sia superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con l’acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Rimane confermato l’eventuale maturato economico di anzianità in godimento comunque denominato.

Art. 9
Progressione economica orizzontale

1. La progressione economica all’interno di ciascuna posizione economica e correlativo profilo professionale avviene mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di fasce retributive, come di seguito indicato:

POSIZIONE ECONOMICA

FASCIA RETRIBUTIVA

B1

INIZIALE

PRIMA

SECONDA

TERZA

B2

INIZIALE

PRIMA

SECONDA

TERZA

B3

INIZIALE

PRIMA

SECONDA

C1

INIZIALE

PRIMA

SECONDA

TERZA

C2

INIZIALE

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

C3

INIZIALE

PRIMA

SECONDA

TERZA

2. I valori delle fasce retributive di cui al precedente comma sono previsti dal contratto collettivo nel tempo vigente.

 

Art. 10
Criteri per la progressione economica orizzontale

1. La progressione economica prevista dal precedente articolo si attiva con la previsione di appositi criteri definiti a seguito di accordo tra il Dipartimento competente in materia di personale e le Organizzazioni sindacali.

2. La progressione economica è attribuita sulla base di criteri ispirati alla valutazione della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, utilizzando altresì anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi di ammodernamento, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della partecipazione alle esigenze di flessibilità e dell’iniziativa personale.

3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 2 l’Amministrazione adotta le metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti in analogia a quanto previsto per il restante personale provinciale.

4. Il numero dei dipendenti che beneficiano della progressione orizzontale è definito sulla base delle risorse a ciò destinate, determinate con le medesime modalità previste per la progressione orizzontale del personale non dirigenziale del Comparto autonomie locali.

5. Le risorse da destinare alla progressione orizzontale nelle quantità risultanti dall’applicazione del precedente comma 4 sono imputate al Fondo Unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Qualora la capienza del Fondo non consenta di reperire risorse da destinare alla progressione orizzontale nelle quantità risultanti dall’applicazione del precedente comma 4, il Fondo stesso sarà alimentato, fino alla concorrenza dell’importo scaturente dall’applicazione del citato comma 4, con ulteriori risorse da reperire nell’ambito del finanziamento del contratto di comparto.

6. In sede di prima applicazione, le risorse a disposizione per il finanziamento delle procedure di progressione economica orizzontale per gli anni 2002, 2003 e 2004, utilizzabili cumulativamente a decorrere dall’1 gennaio 2003, sono determinate, ai sensi dell’art. 27 del contratto integrativo per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 8 agosto 2005, nella misura di € 30.200,00 (al netto oneri 38%).

 

Art. 11
Modalità di utilizzo delle risorse per la progressione economica orizzontale

1. Le risorse destinate alla progressione economica orizzontale sono utilizzate in via prioritaria per il finanziamento del passaggio dalla fascia iniziale alla prima fascia. Tale progressione avviene dopo cinque anni di permanenza nella fascia iniziale e il relativo incremento economico è corrisposto dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è maturato il diritto.

2. Le risorse che residuano a seguito dell’applicazione del comma 1 sono utilizzate per i passaggi alle successive fasce, secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per posizione economica sulla base dei punteggi ottenuti mediante applicazione dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 10. A tal fine le risorse stesse sono ripartite tra le posizioni economiche in relazione al numero dei dipendenti ivi collocati ed in base alla differenza tra fascia iniziale e fascia finale.

3. Il numero di dipendenti che nell’ambito di ciascuna posizione economica può beneficiare del passaggio alla fascia retributiva successiva a quella in godimento è determinato dal riparto tra le fasce, in relazione al loro valore, delle risorse disponibili per ciascuna posizione economica, come determinato ai sensi del comma 2.

4. Sono ammessi alla procedura per la progressione alle fasce successive alla prima gli appartenenti, per un periodo di almeno cinque anni, alla fascia retributiva inferiore a quella da assegnare della stessa posizione economica di ciascuna area.

5. Ad avvenuto completamento dei meccanismi di progressione, le eventuali risorse residue vanno ad incrementare il Fondo Unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre eventuali disavanzi determinatisi sono portati in diminuzione del Fondo dell’anno successivo e segnatamente in relazione alle risorse da destinare alla progressione dei profili professionali per i quali si sono verificati i predetti disavanzi.

 

Art. 12
Norma transitoria per la progressione economica orizzontale

In sede di prima applicazione sono ammessi alla procedura per il passaggio diretto alle fasce retributive successive i dipendenti collocati nella prima fascia retributiva di ciascuna posizione economica in servizio alla data del 31 dicembre 2002.

2. Il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2002 è ammesso, in deroga a quanto previsto dal comma 1, alla procedura di progressione avente decorrenza 1 gennaio 2003. Nei confronti di detto personale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 92 del CCPL del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20 ottobre 2003.

3. Nell’ambito di ciascuna posizione economica, la ripartizione delle risorse fra le fasce è determinata in misura proporzionale al valore economico di ciascuna fascia. Il numero di dipendenti beneficiari della collocazione nella singola fascia è determinato dividendo il valore delle risorse a disposizione della fascia per il costo dei passaggi determinato per differenza fra il valore tabellare della fascia in godimento all’1 gennaio 2003 e la fascia di destinazione. Il numero dei dipendenti beneficiari delle procedure è arrotondato per eccesso per la collocazione nella seconda fascia di ciascuna posizione economica e per difetto per le restanti fasce.

4. I dipendenti beneficiano della progressione secondo l’ordine delle graduatorie formate per ciascuna posizione economica sulla base dei punteggi ottenuti mediante applicazione dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 10. La progressione nelle fasce della posizione economica di appartenenza è disposta a partire da quella più elevata in relazione al numero dei posti disponibili per ognuna di esse come determinati ai sensi del comma 3.

5. In sede di prima applicazione al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004 che si sia utilmente collocato per l’attribuzione almeno della seconda fascia economica viene comunque garantito il passaggio alla fascia retributiva più elevata di ciascuna posizione economica con costi a carico delle annualità successive.

6. In sede di prima applicazione del presente accordo ed in deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 comma 1 il passaggio dalla fascia iniziale alla prima fascia si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di maturazione del quinto anno.

6. Ad avvenuto completamento dei meccanismi di progressione, le eventuali risorse residue vanno ad incrementare il Fondo Unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre eventuali disavanzi determinatisi sono portati in diminuzione del Fondo dell’anno successivo e segnatamente delle risorse da destinare alla progressione dei profili professionali per i quali si sono verificati i disavanzi stessi.


ALLEGATO A)

 

DECLARATORIE DELLE AREE E DEI PROFILI PROFESSIONALI

 

SETTORE OPERATIVO

AREA B

Appartengono a questa area lavoratori che, nel quadro degli indirizzo definiti, in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche, svolgono attività operative che richiedono capacità professionali specialistiche nell’ambito del Corpo Permanente dei vigili del fuoco.
Tale area prevede tre posizioni economiche.

 

POSIZIONE ECONOMICA B1

VIGILE DEL FUOCO
Espleta gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l’utilizzo delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; provvede alla manutenzione delle stesse. Segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell’ambito dei compiti di istituto. Partecipa all’attività di formazione, di prevenzione e di vigilanza. Quale agente di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all’esecuzione delle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
dall’esterno: mediante concorso pubblico

Requisiti culturali e fisici:

 

POSIZIONE ECONOMICA B2

CAPO SQUADRA
Provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi. E’ responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente, anche attraverso l’utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature in dotazione. In assenza delle qualifiche superiori valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l’impiego di risorse e mezzi. Su disposizione delle professionalità superiori e nell’ambito delle norme istitutive del servizio; effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all’attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza. Segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico. Nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l’attività di addestramento, partecipa all’attività di formazione e di vigilanza. Redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
dall’interno: esclusivamente dal profilo professionale di «vigile del fuoco» con un’esperienza professionale di cinque anni nel profilo medesimo e secondo le modalità previste dall’articolo 6 del presente ordinamento

Requisiti fisici:
idoneità psico-fisica.

 

POSIZIONE ECONOMICA B3

CAPO REPARTO
Coordina le squadre per le attività di soccorso, anche recandosi - ove necessario assumendone la responsabilità operativa - sul posto, ottimizzando negli interventi risorse e mezzi. Svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi. Sovrintende all’efficienza di materiali e mezzi in dotazione dell’unità operativa. In assenza delle qualifiche superiori valuta autonomamente gli interventi occorrenti, e l’impiego di risorse e mezzi. Su disposizione delle professionalità superiori, e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all’attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza. Segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico. Nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l’attività di addestramento, partecipa all’attività di formazione e di vigilanza. In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
dall’interno esclusivamente dal profilo professionale di capo squadra, con esperienza professionale minima di cinque anni nel profilo stesso, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del presente ordinamento.

Requisiti fisici:
idoneità psico-fisica.

ASSISTENTE TECNICO ANTINCENDI
Collabora con le professionalità superiori alla direzione dei servizi di istituto e partecipa alle attività di soccorso. Espleta le attività di prevenzione. Concorre alla predisposizione dei piani operativi e all’organizzazione del servizio di istituto. E’ preposto ad uffici tecnici o centri di servizio interni ovvero è addetto ad unità organiche dirette da professionalità più elevate. In assenza delle qualifiche superiori valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l’impiego di risorse e mezzi. Su disposizione delle professionalità superiori, e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all’attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza. Segue i programmi di formazione e aggiornamento tecnico. Nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l’attività di addestramento, partecipa all’attività di formazione e di vigilanza. In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:

A) dall’esterno: mediante concorso pubblico
B) dall’interno: esclusivamente dal profilo professionale di capo reparto con le modalità previste dall’articolo 7 del presente accordo;

Requisiti culturali e fisici:

A) accesso dall’esterno:

B) accesso dall’interno:

 

AREA C

Appartengono a questa area i lavoratori che, in possesso di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, svolgono, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività che richiedono, anche attraverso la gestione delle risorse assegnate, autonomia e responsabilità proprie e capacità organizzative caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici, nonché lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il contenuto specialistico di interesse dell’amministrazione.
Tale area prevede tre posizioni economiche.

POSIZIONE C1

COLLABORATORE ANTINCENDI
Collabora direttamente all’organizzazione dei servizi di soccorso. Partecipa all'attività di soccorso tecnico urgente. Espleta la prevenzione effettuando esami, progetti e sopralluoghi nell’ambito dei compiti attribuiti. Collabora all’attività di programmazione dell’amministrazione e all’elaborazione e alla redazione dei piani per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile nel quadro dei compiti di tutela e protezione della vita dei cittadini. Dirige e coordina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico-logistici ai quali è assegnato. In relazione all’esperienza professionale maturata e alla natura delle operazioni da compiere, può essere chiamato a collaborare nell’attività di collaudo. In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
A) dall’esterno: mediante concorso pubblico;
B) dall’interno: dai profili professionali di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto, secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente ordinamento.

Requisiti culturali e fisici:

A) accesso dall’esterno:

B) accesso dall’interno:

 

POSIZIONE ECONOMICA C2

COLLABORATORE ESPERTO ANTINCENDI ( profilo professionale diplomati)
Dirige un’attività organica di rilevanza esterna. Collabora alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati dell’unità alla quale è preposto, curandone l’attuazione e verificandone i risultati. Realizza progetti di fattibilità e svolge- ove previsto- attività tecnico – ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività. Collabora e partecipa alla redazione di atti. Predispone su direttive di massima l’attuazione di piani di prevenzione, intervento ed ispettivi. Partecipa all’attività di protezione civile, prevenzione incendi, svolge attività tecniche ed esegue controlli. In relazione all’esperienza professionale maturata e alla natura delle operazioni da compiere, può essere chiamato a collaborare nell’attività di collaudo. In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
dall’interno dal profilo di collaboratore tecnico antincendi e con le modalità previste dall’art. 6 del presente ordinamento.

Requisiti culturali e fisici:

FUNZIONARIO ANTINCENDI (profilo professionale laureati)
Svolge attività di studio e ricerca e progettazione. Collabora alla formazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell'attività dell'Amministrazione redigendo, se previsti, piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unità organica alla quale è preposto. Predispone su direttive di massima l’attuazione di piani di prevenzione, intervento ed ispettivi. Partecipa all’attività di protezione civile. Svolge attività di prevenzione incendi, vigilanza e formazione; effettua in particolare attività tecniche e di prevenzione riferite a collaudi, esami – progetto, sopralluoghi e perizie. Coordina e dirige nuclei e settori anche operativi. In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
A) dall'esterno: mediante concorso pubblico
B) dall’interno: secondo le modalità previste dall’articolo 5 del presente ordinamento dai profili dell’area B e dell’area C;

Requisiti culturali e fisici:

A) accesso dall’esterno:

B) accesso dall’interno:

 

POSIZIONE ECONOMICA C3

COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO ( profilo professionale diplomati)
Dirige un’attività organica di rilevanza interna. In base all’esperienza pratica e alle conoscenze tecniche acquisite collabora, anche con le professionalità laureate, alla formazione dei piani di intervento redigendo progetti particolareggiati dell’unità alla quale è preposto, curandone l’attivazione e verificandone i risultati. Realizza dettagliati progetti di fattibilità e svolge- ove previsto- in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico- ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività. Collabora e partecipa alla redazione di atti. Predispone, su direttive di massima, l’attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi. Partecipa all’attività di protezione civile e di prevenzione incendi. Svolge attività tecniche ed esegue controlli fornendo anche un supporto specialistico e personale. In relazione alla particolare esperienza professionale maturata e alla natura delle operazioni da compiere, può essere chiamato alle attività di collaudo.

In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
dall’interno: secondo le modalità previste dall’articolo 5 del presente ordinamento ed esclusivamente dal profilo professionale di collaboratore antincendi esperto;

Requisiti culturali e fisici:

 

FUNZIONARIO ESPERTO ANTINCENDI ( profilo professionale per laureati)
Dirige, coordina e controlla unità operative; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone l’attuazione dei risultati e dei costi. Svolge attività di studio e ricerca, attività ispettive e di valutazione di particolare rilevanza e collabora ad attività specialistiche. E’ direttamente responsabile degli atti a rilevanza esterna cui provvede direttamente. Collabora alla formazione dei piani di soccorso. Partecipa all’attività di protezione civile. Esegue controlli e collaudi. Svolge attività di prevenzione incendi, vigilanza e formazione. Effettua in particolare attività tecniche e di prevenzione riferite a collaudi, esami – progetto, sopralluoghi e perizie. Coordina e dirige nuclei e settori anche operativi. In qualità di ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi alle proprie funzioni.

Modalità di accesso:
dall'interno: secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente ordinamento, dal profilo professionale di funzionario antincendi.

Requisiti culturali e fisici:

 

SETTORE AERONAVIGANTE

AREA B

Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro degli indirizzo definiti, in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche, svolgono attività che richiedono capacità professionali specialistiche con riferimento ai criteri previsti dalle direttive EASA/JAR e dalla normativa E.N.A.C ed ai contenuti dei manuali approvati dall’impresa M.O.E./M.O.T.I..

Tale area prevede tre posizioni economiche.

 

POSIZIONE ECONOMICA B2

SPECIALISTA BREVETTATO ( Certifying Staff meccanico di linea):
Svolge la propria attività secondo quanto previsto dalla normativa ENAC-RAI e secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall’Impresa ( M.O.E. – M.O.T.I.).

Modalità di accesso:
dall'esterno: mediante concorso pubblico

Requisiti culturali e fisici:

 

POSIZIONE ECONOMICA B3

TECNICO DI ELICOTTERO: (Certifying Staff tecnico di linea)
svolge la propria attività secondo quanto previsto dalle direttive EASA/JAR e dalla normativa E.N.A.C secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall’Impresa ( M.O.E. – M.O.T.I.).

Modalità di accesso:
A) dall'esterno: mediante concorso pubblico
B) dall’interno: dal profilo professionale di specialista brevettato secondo le modalità previste dall’articolo 6 del presente ordinamento

Requisiti culturali e fisici:

A) accesso dall’esterno:

B) accesso dall’interno:

 

AREA C

Appartengono a questa Area professionale i lavoratori che, in possesso di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, svolgono, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività che richiedono, anche attraverso la gestione delle risorse assegnate, autonomia e responsabilità proprie e capacità organizzative caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici con riferimento ai criteri previsti dalle direttive EASA/JAR e dalla normativa E.N.A.C ed ai contenuti dei manuali approvati dall’impresa M.O.E./M.O.T.I.

 

POSIZIONE ECONOMICA C1

SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE ( Certifying Staff Base Maintenance)
Svolge la propria attività secondo quanto previsto dalle direttive EASA/JAR e dalla normativa E.N.A.C e secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall’Impresa ( M.O.E. – M.O.T.I.).

Modalità di accesso:
A) dall'esterno: mediante concorso pubblico
B) dall’interno: dal profilo professionale di tecnico di elicottero secondo le modalità previste dall’articolo 5 del presente ordinamento

Requisiti culturali e fisici:

A) accesso dall’esterno:

B) accesso dall’interno:

 

RESPONSABILE PLANNING
Svolge la propria attività secondo quanto previsto dalle direttive EASA/JAR e dalla normativa E.N.A.C e secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall’Impresa ( M.O.E. – M.O.T.I.), in particolare sostituisce il Responsabile tecnico.

Modalità di accesso:
dall’interno: dai profili professionali di specialista brevettato, tecnico di elicottero secondo le modalità previste dall’articolo 5 del presente ordinamento e dal profilo di specialista di elicottero professionale secondo le modalità previste dall’articolo 7 del presente ordinamento.

Requisiti culturali e fisici:

 

POSIZIONE ECONOMICA C2

Responsabile tecnico:

Svolge la propria attività secondo quanto previsto dalle direttive EASA/JAR e dalla normativa E.N.A.C

Modalità di accesso:
A) dall'esterno: mediante concorso pubblico
B) dall’interno: dai profili professionali di specialista brevettato, tecnico di elicottero e specialista di elicottero professionale secondo le modalità previste dall’articolo 5 del presente ordinamento.

Requisiti culturali e fisici:

A) accesso dall’esterno:

B) accesso dall’interno: