AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 di data 28 agosto 2009, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’integrazione all’accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 di data 22.9.2008 con le distinte disposizioni per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, il giorno 16 settembre 2009 nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. FP                       firmato

C.I.S.L. FPS                     firmato

U.I.L. FPL – Enti locali      firmato

Fe.N.A.L.T. – Enti locali    firmato

 

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’integrazione all’accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 di data 22.9.2008 con le distinte disposizioni per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.

 

 

 

 


 

INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCPL DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 DI DATA 22.9.2008 CON LE DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO, AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE INQUADRATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PILOTA DI ELICOTTERO

 

 

 

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

1. Il presente accordo si applica al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, ed ha effetto a decorrere dall’1 gennaio 2008.

 

 

Art. 2

Orario di lavoro in occasione di eventi calamitosi

 

1. Per l’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi formalmente dichiarati, il personale del settore operativo del Corpo permanente dei vigili del fuoco addetto alle attività di soccorso, in alternativa alla articolazione oraria 12/24- 12/48 può essere impiegato con le modalità del presente accordo.

 

2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione nazionale e provinciale vigente, in caso di situazioni di emergenza di protezione civile che comporti l’utilizzo di una "Colonna Mobile" provinciale di tipo A o B, attivata in applicazione dell’art. 8 LP 14/93 secondo le modalità della Delibera della G.P. 3444 del 21/12/2001, il Comandante del Corpo permanente, in relazione alla gravità dell’evento e previa comunicazione al Dipartimento competente in materia di protezione civile, autorizza, per il tempo strettamente necessario, il ricorso al raddoppio dei turni. Il raddoppio dei turni potrà interessare tutto il personale o parte di esso.

 

3. Il Comandante del Corpo, sia nell’ipotesi di evento calamitoso sul territorio provinciale sia per eventi calamitosi in genere, informa le OO.SS. sul raddoppio dei turni di cui al comma 2, ovvero, sentite le predette OO.SS., propone la durata di un nuovo regime di turnazione funzionale a far fronte all’eccezionalità della situazione. Il personale che sostituisce nel normale turno di lavoro il personale impegnato nell’emergenza è individuato, compatibilmente con le esigenze di servizio, tra quello che non ha effettuato il precedente turno di lavoro.

 

 

Art. 3

Fasi operative in occasione di eventi calamitosi

 

1. Nei casi di cui all’art. 2 o in altri casi in cui sia richiesto l’intervento di personale specializzato con modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 2, il Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con provvedimento formale, individua, in relazione alla gravità dell’evento e alle necessità conseguenti, la durata dei periodi per i quali applicare le seguenti fasi operative per il personale inviato in missione:

2. Contestualmente, in relazione a ciascuna delle fasi di cui al precedente comma, il Comandante del Corpo, sentito il Dipartimento competente in materia di personale, fissa i limiti mensili di lavoro straordinario del personale inviato in missione. Nel caso di eventi calamitosi verificatisi al di fuori del territorio provinciale tali limiti saranno analoghi a quelli previsti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. Il cambio di personale direttamente impegnato nell’emergenza dovrà effettuarsi non oltre i 7 giorni di permanenza nella prima fase, 10 giorni nella seconda, 14 giorni nella terza. Al rientro da tali periodi il personale ha diritto a 24 ore di riposo prima di essere reinserito nei turni ordinari. Le 24 ore decorrono dall’arrivo nella sede di servizio.

 

4. Il trasferimento dalla sede di lavoro al luogo di intervento è considerata orario di lavoro.

 

Art. 4

Lavoro straordinario

1. Per la sostituzione nel normale turno di lavoro del personale impiegato nelle attività di cui all’articolo 3, il Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco autorizza l’effettuazione di straordinario al personale in turno libero a tal fine richiamato, fissando altresì il limite massimo mensile.

 

2. Le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale rese dal personale che svolge servizio a turno raddoppiato eccedenti l’orario di lavoro sono considerate lavoro straordinario, anche rese oltre l’orario previsto ((24 ore di lavoro, 24 di riposo).

 

3. Analogamente è considerata lavoro straordinario la prestazione che eccede l’orario contrattuale di lavoro effettuata dal personale impiegato direttamente negli eventi calamitosi.

 

4. Il lavoro straordinario effettuato per eventi calamitosi o per sostituire personale impegnato negli stessi non concorre a determinare il limite massimo di spesa, né i limiti individuali.

 

Art. 5

Trattamento accessorio durante gli eventi calamitosi

 

1. Nel caso di partecipazione agli eventi calamitosi di cui al presente accordo, la misura dell’indennità di turno di cui all’articolo 10 dell’Accordo integrativo al CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali di data 20 ottobre 2003 con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero sottoscritto in data 8.8.2005, è così stabilita:

- € 12,00 durante la prima fase;

- € 9,00 durante la seconda fase;

- € 6,00 durante la terza fase.

2. Limitatamente agli eventi calamitosi verificatesi al di fuori del territorio provinciale, al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco è corrisposto il trattamento accessorio previsto per il corrispondente personale del corpo nazionale.

 

Art. 6

Indennità di turno

 

1. A decorrere dall’1 gennaio 2008, l’indennità di turno di cui all’articolo 10 dell’Accordo integrativo al CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali di data 20 ottobre 2003 con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, è fissata in € 5 per turno, per un massimo di 133 turni ed è correlata alla presenza in servizio.