AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

L'anno 2010, il giorno 27 ottobre, ad ore 15,30, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera n. 3 a Trento, le parti rappresentate:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca, in qualità di Presidente

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica        non firmato

per la C.I.S.L. FPS                               firmato

per la U.I.L. FPL - Enti Locali                firmato

per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali              firmato

 

- premesso che l’allegato accordo di modifica al Nuovo Ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non determina costi aggiuntivi rispetto al testo autorizzato con deliberazione n. 1606 di data 9 luglio 2010,

 

SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica al Nuovo Ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 16 luglio 2010.

 


 

ACCORDO DI MODIFICA AL NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI DATA 16 LUGLIO 2010

 

 

Art. 1
Disposizioni giuridico-economiche per il
personale inquadrato nel settore aeronavigante

1. L’art. 42 (Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel settore aeronavigante) del Nuovo Ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 16 luglio 2010, è sostituito dal seguente:

"Art. 42
Disposizioni giuridico-economiche per il
personale inquadrato nel settore aeronavigante

1. Il personale del settore aeronavigante mantiene, fino a diversa disposizione contrattuale, l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifica

1bis. Il personale già inquadrato nel profilo professionale di specialista brevettato non abilitato alla riammissione in servizio degli aeromobili in dotazione alla Provincia è inquadrato nel profilo di meccanico di elicottero ad esaurimento, introdotto dall’Accordo di modifica di alcuni profili professionali del settore aeronavigante di data 16 luglio 2010 che assume la denominazione di qualifica.

2. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti per il restante personale disciplinato dal presente accordo si definisce la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE

QUALIFICHE DEL SETTORE OPERATIVO

SPECIALISTA BREVETTATO (Certifying Staff meccanico di linea), MECCANICO DI ELICOTTERO AD ESAURIMENTO

CAPO SQUADRA

TECNICO DI ELICOTTERO (Certifying Staff tecnico di linea), TECNICO DI ELICOTTERO

CAPO REPARTO

SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE (Certifying Staff Base Maintenance) , SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE

COLLABORATORE ANTINCENDI

RESPONSABILE PLANNING

COLLABORATORE ANTINCENDI

RESPONSABILE TECNICO

COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO

3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale di data 15 novembre 2005."

 

Art. 2
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto
o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alle qualifiche di capo squadra, capo reparto e ispettore antincendi

1. L’art. 45 (Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alle qualifiche di capo squadra, capo reparto e ispettore antincendi) del Nuovo Ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 16 luglio 2010, è sostituito dal seguente:

"Art. 45
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto
o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alla qualifiche di capo squadra, capo reparto e ispettore antincendi

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo beneficia, per una sola volta in carriera, dell’abbreviazione di un anno dell’anzianità richiesta ai fini delle promozioni a ruolo aperto o dell’attribuzione di scatti convenzionali nelle prime procedure utili per ciascun dipendente.

1bis. In sede di prima applicazione del presente accordo e in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 10, comma 6, e 13, comma 6, le progressioni alla qualifica di capo squadra e alla qualifica di capo reparto hanno decorrenza giuridica 1 gennaio 2010.

2. In sede di prima applicazione del presente accordo, l’accesso al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi avviene alla qualifica di ispettore antincendi mediante concorso per titoli riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 18, comma 1, lett. d), che non abbia riportato, nell’ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della multa.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma 2, le categorie dei titoli da valutare ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L’immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento del concorso medesimo."

 

Art. 3
Norma transitoria in materia di promozione a funzionario direttivo antincendi

1. Dopo l’art. 45 (Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alle qualifiche di capo squadra, capo reparto e ispettore antincendi) del Nuovo Ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 16 luglio 2010 è inserito il seguente:

"Art. 45 bis
Norma transitoria in materia di promozione a funzionario direttivo antincendi

1. Fino alla compiuta definizione del sistema di valutazione del personale del ruolo dei funzionari, la promozione a funzionario direttivo antincendi tiene conto unicamente dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell’articolo 33 del presente Accordo."