PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Il giorno 1 agosto 2018, ad ore 12,30, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra le sotto indicate delegazioni trattanti per la definizione dell’Accordo negoziale relativo agli incrementi retributivi per il triennio economico 2016/2018 del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento:

la delegazione di parte pubblica, nella composizione da ultimo stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 2401 di data 22 novembre 2013:

- Ugo Rossi, Presidente della Provincia autonoma di Trento, sostituito in caso di impedimento dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, dott. Luca Comper

- dott.ssa Stella Giampietro, Sostituta Dirigente del Servizio per il Personale della Provincia,

- rag. Ivana Robol, Funzionario del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle 0rganizzazioni sindacali:

- C.G.I.L. - FP                               Firmato

- C.I.S.L. FP                                  Firmato

- U.I.L. FPL - Enti Locali               Firmato

- Fe.N.A.L.T. – Enti Locali            Firmato

Al termine dell’incontro le parti hanno concordato il testo dell’Accordo negoziale relativo agli incrementi retributivi per il triennio economico 2016/2018 del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento.


 

ACCORDO NEGOZIALE RELATIVO AGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI PER IL TRIENNIO ECONOMICO 2016/2018 DEL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione e durata

Il presente accordo disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, per il triennio economico 2016/2018.

2. La disciplina degli aspetti giuridici è demandata ad un successivo accordo.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, nelle misure da ultimo previste dall’art. 2 dell’Accordo negoziale stralcio di data 1 dicembre 2011, sono incrementati, alle date del 1° gennaio 2016, del 1° gennaio 2017 e del 1° gennaio 2018, delle misure annue lorde di cui alla tabella allegata al presente Accordo (Tabella 1). Gli incrementi degli anni 2017 e 2018 riassorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1, gli stipendi tabellari del personale provinciale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, previsti dall’art. 2 dell’Accordo negoziale stralcio di data 1 dicembre 2011, sono rideterminati, alle date del 1° gennaio 2016, del 1° gennaio 2017 e del 1° gennaio 2018, nelle misure annue lorde indicate nella tabella allegata al presente Accordo (Tabella 2). I valori stipendiali rideterminati nella Tabella 2) includono l’indennità di vacanza contrattuale attualmente in godimento.

Art. 3
Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

Art. 4
Indennità di rischio

1. L’indennità di rischio del personale destinatario di questo Accordo che espleta funzioni tecnico-operative è incrementata alle date del 1° gennaio 2016, del 1° gennaio 2017, del 1° ottobre 2017 e del 1° gennaio 2018, delle misure annue lorde di cui alla tabella allegata al presente Accordo (Tabella 3).

2. Gli incrementi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure annue lorde dell’indennità di rischio, corrisposte per tredici mensilità, sono rideterminate nei valori e alle decorrenze indicate nell’allegata Tabella 4).

4. L’incremento dell’indennità di rischio previsto con decorrenza 1° ottobre 2017 non è attribuito all’allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.

Art. 5
Assegno di specificità

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale destinatario di questo Accordo è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nel ruolo del Corpo permanente dei vigili del fuoco, secondo le misure annue lorde, per tredici mensilità, e alle decorrenze indicate nell’allegata Tabella 5).

2. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita.

Art. 6
Trattamento economico fondamentale

1. Nelle Tabelle 6)-9) allegate al presente accordo è riportato il trattamento economico fondamentale del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco alle date dell’1 gennaio 2016, dell’1 gennaio 2017, dell’1 ottobre 2017 e dell’1 gennaio 2018.

Art. 7
Incrementi una tantum delle indennità connesse
alle attività operative

1. L’indennità di turno prevista dall’art. 10 accordo integrativo di data 8 agosto 2005, nell’importo aggiornato dall’art. 6 Accordo integrativo di data 16 settembre 2009, è incrementata una tantum, per ciascun turno, per gli anni e per gli importi di cui alla tabella che segue:

ANNO

INCREMENTO UNA TANTUM

2014

€ 4,14

2015

€ 3,50

2. Per ciascun turno notturno, l’indennità di cui al precedente comma 1 è incrementata, una tantum, per gli anni e negli importi seguenti:

ANNO

INCREMENTO UNA TANTUM

2014

€ 1,49

2015

€ 1,09

3. Il compenso giornaliero previsto dall’articolo 7 dell’Accordo stralcio di data 1 dicembre 2011 e successive modificazioni è incrementato una tantum per gli anni e negli importi riportati nella seguente tabella:

ANNO

INCREMENTO UNA TANTUM

2014

€ 2,32

2015

€ 1,89

4. L’indennità operativa per soccorso esterno, prevista dall’articolo 6 dell’Accordo stralcio di data 1 dicembre 2011 e successive modificazioni, è incrementata una tantum per gli anni e negli importi riportati nella seguente tabella, in relazione a ciascun turno di servizio:

ANNO

INCREMENTO UNA TANTUM

2014

€ 1,10

2015

€ 0,93

 

Art. 8
Norma finale

1. Le parti assumono l’impegno di addivenire, con successivo accordo, ad una revisione delle vigenti norme contrattuali in ordine alla composizione e alla distribuzione del Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco in analogia a quanto previsto dal Contratto Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Eventuali previsioni a livello nazionale circa l’incremento di indennità per effetto di residui del Fondo unico potranno essere attribuite, con accordo contrattuale, nei limiti della capienza del Fondo unico provinciale per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a verificare la sussistenze dei presupposti per l’istituzione del Fondo per l’operatività del soccorso pubblico ex art. 15 D.Lgs. 97/2017.

 

 

IL PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                        - dott. Ugo Rossi -


Tabelle sostituite con accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018 (Recepito con delibera della G.P. N. 2355 di data 21 dicembre 2018)