PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il giorno 1 dicembre 2011 ad ore 16.30 , presso la Sala Vetri di Piazza Fiera n. 3 a Trento ha avuto luogo l’incontro finale delle trattative per la definizione dell’Accordo negoziale relativo al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento tra
la delegazione di parte pubblica nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2105 del 7 ottobre 2011:
dott. Silvio Fedrigotti
dott.ssa Stella Giampietro
la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
C.G.I.L. - Funzione pubblica firmato
C.I.S.L. FPS firmato
U.I.L. FPL - Enti Locali firmato
Fe.N.A.L.T. – Enti Locali firmato
Premesso che
l’articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) stabilisce che il rapporto di impiego del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, ad esclusione del personale con qualifica di dirigente, è regolato da appositi accordi negoziali;
gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto autonomie locali. Questi accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale;
con deliberazione n. 2105 del 7 ottobre 2011 la Giunta provinciale ha nominato la delegazione di parte pubblica autorizzata alle trattative per la stipulazione degli Accordi negoziali relativi al rapporto di impiego del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento;
il testo dell’Accordo che segue viene concordato tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali e che lo stesso si intende stipulato ai sensi dell’articolo 67 bis, comma 3 della l.p. 7/1997 con l’apposizione della firma del Presidente della Provincia:
nelle more della definizione della complessiva disciplina del rapporto di lavoro del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ai sensi del già menzionato articolo 67 bis della l.p. 7/1997 si ritiene opportuno procedere alla stipulazione di un Accordo negoziale stralcio per la chiusura del biennio economico 2008-2009 e la definizione di alcune problematiche che rivestono carattere di urgenza;
al termine dell’incontro le parti hanno concordato il testo dell’Accordo negoziale stralcio relativo al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento.
ACCORDO NEGOZIALE STRALCIO RELATIVO AL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stralcio viene stipulato nelle more della definizione della complessiva disciplina del rapporto di lavoro del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 67 bis la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 e si applica, salvo diversa disposizione, al personale del settore operativo e del settore aeronavigante del Corpo permanente stesso individuato dal Nuovo ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, sottoscritto il 16 luglio 2010 e successive modifiche. ( di seguito "Nuovo ordinamento")
2. Salvo diversa previsione, le disposizioni che seguono hanno effetto dalla data di recepimento di questo accordo negoziale con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 67 bis, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 1997,n. 7.
Art. 2
Nuovi stipendi tabellari
1. A decorrere dall’1 gennaio 2010, e con riferimento agli accordi sindacali per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi al biennio economico 2008-2009, recepiti con D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 e 251, gli stipendi tabellari del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella qualifica di direttore e nella figura professionale di pilota di elicottero, sono determinati nelle seguenti misure annue lorde:
Qualifica |
Stipendio dec 1.1.2010 a.l. Euro |
Scatto convenzionale a.l. Euro |
Stipendio totale dec 1.1.2010 a.l. Euro |
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO | 11.936,17 | 11.936,17 | |
VIGILE DEL FUOCO | 11.936,17 | 11.936,17 | |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 12.446,94 | 12.446,94 | |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 12.617,27 | 12.617,27 | |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 12.787,50 | 12.787,50 | |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE con scatto convenzionale | 12.787,50 | 161,77 | 12.949,27 |
CAPO SQUADRA | 13.405,04 | 13.405,04 | |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 13.575,25 | 13.575,25 | |
CAPO SQUADRA ESPERTO con scatto convenzionale | 13.575,25 | 161,79 | 13.737,04 |
CAPO REPARTO | 13.928,63 | 13.928,63 | |
CAPO REPARTO ESPERTO | 14.201,12 | 14.201,12 | |
CAPO REPARTO ESPERTO con scatto convenzionale | 14.201,12 | 161,78 | 14.362,90 |
VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 13.690,22 | 13.690,22 | |
ISPETTORE ANTINCENDI | 14.541,67 | 14.541,67 | |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 14.882,22 | 14.882,22 | |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO con scatto convenzionale | 14.882,22 | 168,95 | 15.051,17 |
COLLABORATORE ANTINCENDI | 15.229,94 | 15.229,94 | |
COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO | 16.623,35 | 16.623,35 | |
COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO "ESPERTO" con scatto convenzionale | 16.623,35 | 2.078,55 | 18.701,90 |
FUNZIONARIO ANTINCENDI | 16.632,95 | 16.632,95 | |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI | 18.712,34 | 18.712,34 | |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI con scatto convenzionale 16aa | 18.712,34 | 1.773,31 | 20.485,65 |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI con scatto convenzionale 26aa | 18.712,34 | 3.202,77 | 20.485,65 |
2. In applicazione dell’art. 43, comma 2, del Nuovo ordinamento gli importi degli stipendi tabellari, comprensivi di scatto convenzionale, riassorbono, a decorrere dalla data di corresponsione e fino a concorrenza, l’assegno personale riassorbibile, previsto dall’art. 43 appena citato.
3. L’eventuale importo residuo dell’assegno riassorbibile di cui sopra è conservato come assegno personale non riassorbibile ai sensi del comma 3 dell’art. 43 citato nel precedente comma 2.
4. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull’indennità premio di servizio, sull’equo indennizzo, sull’assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Art. 3
Indennità di rischio
1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, gli importi dell’indennità di rischio già previsti dall’articolo 2, comma 2, dell’accordo relativo all’integrazione all’accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, sottoscritto il 20 aprile 2007, con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, di data 23 settembre 2008, sono rideterminati nelle seguenti misure mensili lorde:
Posizione economica |
Indennità di rischio |
B 1 |
423,52 |
B 2 |
502,67 |
B 3 |
531,78 |
C 1 |
587,41 |
C 2 |
634,03 |
C 3 |
692,05 |
2. In relazione alle qualifiche introdotte dal Nuovo ordinamento e successive modifiche, a decorrere dall’1 gennaio 2010 le misure dell’indennità di rischio sono determinate come segue:
Qualifica |
Indennità di rischio |
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE |
423,52 |
CAPO SQUADRA |
502,67 |
CAPO SQUADRA ESPERTO |
502,67 |
CAPO REPARTO |
531,78 |
CAPO REPARTO ESPERTO |
531,78 |
COLLABORATORE ANTINCENDI |
587,41 |
COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO |
634,03 |
COLLAB. ANTINCENDI CAPO ESPERTO |
692,05 |
FUNZIONARIO ANTINCENDI |
634,03 |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI |
692,05 |
Art. 4
Personale settore aeronavigante
1. Nelle more della definizione dell’ordinamento professionale del personale del settore aeronavigante, gli stipendi tabellari e l’indennità di rischio aventi decorrenza 1 gennaio 2010 sono corrisposti al personale stesso sulla base della tabella di equiparazione prevista dall’articolo 42, comma 2, del Nuovo ordinamento, modificato con Accordo di data 27 ottobre 2010.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, a decorrere dall’1 gennaio 2010, gli stipendi del personale del settore aeronavigante, cui si applicano anche i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2, sono così determinati:
QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE |
Stipendio |
SPECIALISTA BREVETTATO (Certifying Staff meccanico di linea), MECCANICO DI ELICOTTERO AD ESAURIMENTO |
13.405,04 |
TECNICO DI ELICOTTERO (Certifying Staff tecnico di linea), TECNICO DI ELICOTTERO |
13.928,63 |
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE (Certifying Staff Base Maintenance) SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE |
15.229,94 |
RESPONSABILE PLANNING |
15.229,94 |
RESPONSABILE TECNICO |
16.623,35 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2010, le misure delle indennità di rischio spettanti al personale contemplato da questo articolo sono riportate nella tabella che segue:
QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE |
Indennità di rischio |
SPECIALISTA BREVETTATO (Certifying Staff meccanico di linea), MECCANICO DI ELICOTTERO AD ESAURIMENTO |
502,67 |
TECNICO DI ELICOTTERO (Certifying Staff tecnico di linea), TECNICO DI ELICOTTERO |
531,78 |
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE (Certifying Staff Base Maintenance) , SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE |
587,41 |
RESPONSABILE PLANNING |
587,41 |
RESPONSABILE TECNICO |
634,03 |
Art. 5
Trattamenti economici complessivi
1. Il trattamento economico complessivo spettante a decorrere dall’1 gennaio 2010 al personale contemplato dal presente accordo, ad esclusione del personale inquadrato nella qualifica di direttore e nella figura professionale di pilota di elicottero, è riportato nella Tabella 1.
Art. 6
Indennità operativa per il soccorso esterno
1. A decorrere dall’1 gennaio 2010 è istituita l’indennità operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.
2. L’indennità operativa spetta nella misura fissa di € 4,00 lordi per ciascun turno di servizio di 12 ore prestato, per un massimo di 133 turni annui, ed è suscettibile di incremento nelle misure previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 19 novembre 2010 ,n. 25
1. Gli incrementi sono corrisposti con le medesime modalità, anche temporali, previste per l’analogo personale dello stato.3. L’indennità disciplinata dai precedenti commi spetta:
al personale del settore operativo che effettua turni continuativi ( 12-24; 12-48) inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente predisposto giornalmente per ciascun turno di servizio:
al personale del settore operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni diverse da quelle previste nel precedente alinea nel caso in cui venga inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente
al personale specialista, qualificato e delle colonne mobili, inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente
4. A decorrere dall’anno 2011 le risorse necessarie per la corresponsione dell’indennità operativa per il soccorso esterno sono reperite, fino a concorrenza, nella quota parte del FO.R.E.G.,
spettante al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, escluso il personale inquadrato nella qualifica di direttore e nella figura professionale di pilota di elicottero.Art. 7
Compenso giornaliero
1. A decorrere dall’1 gennaio 2010, al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, inquadrato nelle qualifiche dei settori operativo e aeronavigante individuati dal nuovo ordinamento che non beneficia dell’indennità di turno, è attribuito un compenso giornaliero che non può eccedere complessivamente € 28,00 mensili lordi e che spetta nelle seguenti misure per ciascuna giornata di effettivo servizio:
€ 1,00 per il personale giornaliero che lavora su 5 giorni la settimana
€1,20 per il personale giornaliero che lavora su 6 giorni la settimana
€ 2,00 per il personale giornaliero che effettua turni di 12 ore
2. Il compenso giornaliero è suscettibile di incrementi nelle misure previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DPR D.P.R. 19 novembre 2010, n. 25
1 Gli incrementi sono corrisposti con le medesime modalità, anche temporali, previste per l’analogo personale dello Stato.3. A decorrere dall’anno 2011 le risorse necessarie per la corresponsione del compenso previsto da questo articolo sono reperite, fino a concorrenza, nella quota parte del F.O.R.E.G spettante al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, escluso il personale inquadrato nella qualifica di direttore e nella figura professionale di pilota di elicottero.
Art. 8
Indennità di turno
1. A decorrere dall’1 gennaio 2010 l’indennità di turno prevista dall’articolo 10 dell’Accordo integrativo al CCPL 2002-2005 del personale del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, sottoscritto in data 8 agosto 2005 e successive modifiche è incrementata, per ciascun turno notturno, delle misure previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli incrementi sono corrisposti con le medesime modalità, anche temporali, previste per l’analogo personale dello Stato.
2. A far data dall’1 gennaio 2011 l’indennità di turno prevista dall’ articolo 10 dell’Accordo integrativo al CCPL 2002-2005 menzionato nel precedente comma spetta anche al personale inserito, esclusivamente per esigenze di servizio, in turnazioni di 12 ore diverse dai turni continuativi 12/24-12/48 individuate sulla base di ordine di servizio del Dirigente competente in materia di antincendi.
Art. 9
Norma transitoria per la promozione a capo squadra e capo reparto
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, del Nuovo ordinamento professionale del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco sottoscritto il 16 luglio 2010, al conferimento dei posti di capo squadra e capo reparto con decorrenza giuridica dall’1 gennaio 2010 all’1 gennaio 2014 si provvede esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 10,comma 1, lett.a), del citato Nuovo ordinamento, per i posti di capo squadra e dall’articolo 13,comma 1, lett.a), del medesimo ordinamento, per i posti di capo reparto.
2. Analogamente in deroga a quanto previsto dagli articoli 10 e 13 del Nuovo ordinamento di data 16 luglio 2010 i benefici economici conseguenti all’inquadramento nelle qualifiche di capo squadra e capo reparto con decorrenza 1 gennaio 2010 sono attribuiti a far data dall’1 gennaio 2012
Art. 10
Disposizioni relative ai servizi di prevenzione incendi, vigilanza e attività di formazione di cui al decreto legislativo n. 626/1994 ( ora D.Lgs. 81/2008)
1. Il personale che presta le attività di prevenzione incendi, di vigilanza e di formazione fuori dagli orari di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione è considerato a tutti gli effetti in servizio durante lo svolgimento delle predette attività. In aggiunta al compenso previsto dalle disposizioni vigenti in relazione a ciascuna attività, al dipendete è corrisposto il trattamento di missione eventualmente spettante secondo le disposizioni vigenti. Dall’1 gennaio 2011 nel predetto trattamento è compreso il rimborso chilometrico per il tragitto casa – sede di servizio.
Art. 11
Compenso personale TRE
1. Per favorire la riduzione e il contenimento delle spese sostenute dall’Amministrazione provinciale per lo svolgimento, presso gli enti autorizzati, delle prove teorico/ pratiche per il rinnovo, rilascio e ripristino di abilitazioni per tipo aeromobili pluripilota, per il rilascio di licenza di pilota di linea multipilot nonché per l’effettuazione degli addestramenti e dei controlli tecnici operativi periodici dei membri di equipaggio HEMS, al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, esaminatore di volo per abilitazioni per tipo/ TRE, è corrisposta un’indennità mensile di € 500, per 12 mensilità.
2. Il dirigente del dipartimento competente in materia di protezione civile individua i dipendenti che, in possesso dei requisiti previsti, svolgono effettivamente in modo costante e continuo le attività indicate nel precedente comma 1; gli stessi dipendenti sono remunerati con il compenso previsto dal comma 1 nel numero massimo di quattro.
3. La corresponsione del compenso previsto da questo articolo è soggetta alla verifica annuale della persistenza delle regole organizzative, funzionali e strutturali che attualmente determinano l’affidamento all’interno dell’Amministrazione provinciale dello svolgimento delle attività previste nel comma 1.
Art. 12
Norma finale
1. Le risorse del FO.R.E.G nella quota parte spettante al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco inquadrato nella qualifica di direttore e nella figura professionale di pilota di elicottero sono attribuite al medesimo personale con le decorrenze e secondo le modalità previste dagli specifici accordi per il personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali relativamente alle risorse riconducibili alla quota A) del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi previsto dagli articoli 97 e 98 del C.C.P.L. autonomie locali sottoscritto il 20 ottobre 2003
2. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco inserito in turni di lavoro di 12 ore, le disposizioni contenute nel decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la festa del 17 marzo 2011", convertito nella Legge 21 aprile 2011, n. 47 sono applicate con le medesime modalità previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La delegazione di parte pubblica
- dott. Silvio Fedrigotti
- dott.ssa Stella Giampietro
La delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
C.G.I.L. - Funzione pubblica firmato
C.I.S.L. FPS firmato
U.I.L. FPL - Enti Locali firmato
Fe.N.A.L.T. – Enti Locali firmato
Per la stipulazione
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- Lorenzo Dellai -
TABELLA 1)
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DECORRENZA
1° GENNAIO 2010
Qualifica |
Stipendio |
Scatto convenzionale |
assegno |
Indennità integrativa
speciale |
Indennità di rischio |
TOTALE |
a.l. € |
a.l. € |
a.l. € |
a.l. € |
a.l. € |
a.l. € |
|
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO |
11.936,17 |
|
2.246,36 |
6.332,28 |
5.082,24 |
25.597,05 |
VIGILE DEL FUOCO |
11.936,17 |
|
2.246,36 |
6.332,28 |
5.082,24 |
25.597,05 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO |
12.446,94 |
|
2.246,36 |
6.332,28 |
5.082,24 |
26.107,82 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO |
12.617,27 |
|
2.246,36 |
6.332,28 |
5.082,24 |
26.278,15 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE |
12.787,50 |
|
2.246,36 |
6.332,28 |
5.082,24 |
26.448,38 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV. |
12.787,50 |
161,77 |
2.246,36 |
6.332,28 |
5.082,24 |
26.610,15 |
CAPO SQUADRA |
13.405,04 |
|
2.425,90 |
6.381,24 |
6.032,04 |
28.244,22 |
CAPO SQUADRA ESPERTO |
13.575,25 |
|
2.425,90 |
6.381,24 |
6.032,04 |
28.414,43 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONV. |
13.575,25 |
161,79 |
2.425,90 |
6.381,24 |
6.032,04 |
28.576,22 |
CAPO REPARTO |
13.928,63 |
|
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
29.135,73 |
CAPO REPARTO ESPERTO |
14.201,12 |
|
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
29.408,22 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONV. |
14.201,12 |
161,78 |
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
29.570,00 |
VICE ISPETTORE ANTINCENDI |
13.690,22 |
|
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
28.897,32 |
ISPETTORE ANTINCENDI |
14.541,67 |
|
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
29.748,77 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO |
14.882,22 |
|
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
30.089,32 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV. |
14.882,22 |
168,95 |
2.425,90 |
6.453,72 |
7.048,92 |
30.979,71 |
COLLABORATORE ANTINCENDI |
15.229,94 |
|
2.886,39 |
6.453,72 |
7.048,92 |
31.618,97 |
COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO |
16.623,35 |
|
3.354,87 |
6.545,28 |
7.608,36 |
34.131,86 |
COLLAB. ANTINCENDI CAPO "ESPERTO" CON SCATTO CONV. |
16.623,35 |
2.078,55 |
4.200,96 |
6.641,40 |
8.304,60 |
37.848,86 |
FUNZIONARIO ANTINCENDI |
16.632,95 |
|
3.354,87 |
6.545,28 |
7.608,36 |
34.141,46 |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI |
18.712,34 |
|
4.200,96 |
6.641,40 |
8.304,60 |
37.859,30 |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI CON SCATTO 16A |
18.712,34 |
1.773,31 |
4.200,96 |
6.641,40 |
8.304,60 |
39.632,61 |
FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI CON SCATTO 26A |
18.712,34 |
3.202,77 |
4.200,96 |
6.641,40 |
8.304,60 |
41.062,07 |
MECCANICO DI ELICOTTERO AD ES. |
13.405,04 |
|
2.425,90 |
6.381,24 |
6.032,04 |
28.244,22 |
SPECIALISTA BREVETTATO |
13.405,04 |
|
2.425,90 |
6.381,24 |
6.032,04 |
28.244,22 |
TECNICO DI ELICOTTERO |
13.928,63 |
|
2.425,90 |
6.399,84 |
6.381,36 |
29.135,73 |
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROF.LE |
15.229,94 |
|
2.886,39 |
6.453,72 |
7.048,92 |
31.618,97 |
RESPONSABILE DI PLANNING |
15.229,94 |
|
2.886,39 |
6.453,72 |
7.048,92 |
31.618,97 |
RESPONSABILE TECNICO |
16.623,35 |
|
3.354,87 |
6.545,28 |
7.608,36 |
34.131,86 |